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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/02/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 7708/21 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale, riservata per la decisione all' odierna udienza ex art. 281 sexies cpc, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall' avv. P. Morelli per mandato in atti Parte_1
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. CP_1 rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. A. Calzolaro per mandato in atti
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso in Controparte_2 giudizio dall' avv. A. Neglia per mandato in atto
ALTRO CONVENUTO
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO E DIRITTO
La presente elaborazione ha quale specifico oggetto la delibazione definItiva della domanda di risarcimento danni promossa dall' attrice nei confronti della e del CP_1 Controparte_2 all' esito dell' appendice istruttoria svolta a seguito della sentenza parziale resa in data 7/7/23, con la quale veniva definito l' “an debeatur”, mediante accoglimento delle ragioni rifusorie dell' attrice nei soli confronti della , in limite di responsabilita' accertato in capo alla convenuta in misura pari CP_1 al 40% (rimanendo la residua quota in carico della stessa attrice), e rigetto della pretesa nei confronti dell' ente civico, con riserva di quantificazione ad istruttoria completata, e regolamento delle spese rimesso alla presente fase.
Su tali premesse, l' equivalente monetario spettante all' attrice, che caratterizza la ratio della domanda di danno ove, come nel caso di specie, si lamenti una compromissione (non patrimoniale) alla salute, va determinato sulle basi peritali affidate all' esperto, che, con appropriato excursus, condiviso nel metodo e nel merito, dimostrando di aver colto esattamente le esigenze di indagine trasfuse nei quesiti proposti, previo accertamento di ricorrenza del nesso (naturale) tra evento e lesioni (dato dalla valutazione di compatibilita' medico legale tra lesioni e dinamica), precisava l' entita' delle singole voci lesive, sulle scorta delle quali va condotta la quantificazione, fermi i termini di ragione enucleati, che comportano la riduzione del risarcimento spettante in proporzione al grado di colpa ascritto alla stessa attrice.
La quantificazione va operata alla stregua dei criteri contenuti nelle note tabelle di computo del danno biologico, esclusi i parametri dettati in tema di sinistri stradali (in effetti applicabili esclusivamente a tale tipologia sinistrosa ed a quella da mal-practice medica), precisandosi che, in difetto di qualsivoglia dimostrazione di ogni componente non patrimoniale diversa dalle sofferenze gia' insita nelle lesioni in se', quale sintomo connesso alle stesse e non autonomamente risarcibile, nulla va riconosciuto in relazione alla voce specifica, non rilevandosi nemmeno l' allegazione di fatti astrattamente idonei a configurare una tipologia lesiva di carattere morale autonoma, ovvero distinta dalla sofferenza connessa alle ferite.
Il danno, quindi, avuto riguardo all' eta' della danneggiata al momento del sinistro (81 anni), considerate le tabelle richiamate, va cosi' computato:
. gg 20 di ITT € 2300,00
. gg 20 di IT al 75% € 1725,00
. gg 20 di IT al 25% € 575,00
. PP al 5 % € 5225,00
Spese documentate e congruamente valutate € 109,00
Per un totale pari ad € 9934,00, che, ridotto del 60% in proporzione alla percentuale di responsabilita' ascritta alla stessa attrice, determina un concreto risarcibile pari di € 3973,60, gia' ragguagliato all' attualita', con maggiorazione, quindi, dei soli interessi al tasso legale, da computarsi sulla sorte devalutata alla data del sinistro e da li' decorrenti sino ad effettivo soddisfo.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente, quantunque liquidabili in relazione allo scaglione comprendente l' effettivo riconosciuto (come da decisum e non da disputandum, secondo criterio applicabile anche in caso di accoglimento parziale - Art. 5 DM e Cass., Ord. 10984/21 -).
Egualmente va disposto per quelle occorse per la CTU, che, dunque, vanno poste definitivamente in capo alla soccombente, mentre sussistono valide ragione per disporne la compensazione nei rapporti con l' ente civico convenuto, stante l' obiettiva incertezza dell' appartenenza dei luoghi del sinistro
(anche accentuata dal comportamento processuale ante causam dei convenuti); egualmente va disposto nei rapporti tra questi ultimi, per analoghi motivi ed anche per mancanza di conflittualita' Par formale nella posizione difensiva assunta dalla che, in effetti, non ha mai inteso avanzare domanda trasversale di attribuzione di responsabilita' in capo al concorrente convenuto, a nulla rilevando che abbia escluso la propria legittimazione passiva a scapito dell' ente, questione gia' risolta nella prima decisione che ha visto il rigetto delle ragioni di entrambe le difese per quanto riferite alla esclusione della condizione dell' azione, ritenuta, al contrario, sussistente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni attrici per quanto di giustizia, cosi' provvede: 1) gia' dichiarata la responsabile dell' evento dannoso occorso all' attrice in via concorrente, CP_1 per una quota misurata in percentuale pari al 40%, condanna la medesima convenuta al pagamento di € 3973,60 in favore della parte attrice, oltre interessi come da motivazione, a titolo risarcitorio da responsabilita' aquiliana;
2) condanna, altresi', la convenuta , al pagamento delle spese di lite in favore dell' antistatario CP_1 procuratore di parte attrice, che liquida in € 2675,00, di cui € 275,00 per borsuali, oltre RSG al 15%, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti e tra le altre parti del giudizio;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico della soccombente , con diritto di rivalsa per CP_1 quanto eventualmente anticipato a tale titolo dalla parte attrice o dalle altre parti in lite.
Cosi' deciso, si da lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione, in Taranto, 21/2/25 IL GO A. TAURINO