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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1878 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 24/08/1976 Parte_1
E
, nato/a a Milano (MI) in data 27/03/1974 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Capaci Via Papa Giovanni XXIII n.21, presso lo studio dell'avv. Riccobono Girolama che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1 - I coniugi, fermo l'obbligo del mutuo rispetto, chiedono di essere autorizzati a vivere separatamente, liberi di fissare la propria residenza secondo le rispettive esigenze e volontà.
2 - I coniugi s'impegnano reciprocamente a non interferire in alcun modo nelle rispettive vite private.
3 - Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nulla è dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dell'uno in favore dell'altro, quindi, ciascuno provvederà al proprio personale mantenimento.
4 - Le vettura ed i motoveicoli intestati alla sig.ra continueranno ad essere a disposizione di Pt_1 quest'ultima che di conseguenza, provvederà al pagamento di tutti gli adempimenti tributari prescritti in materia di possesso di veicoli.
5 - I motoveicoli intestati al sig. rimarranno nella sua disponibilità ma i debiti insorti con CP_1 la finanziaria per l'acquisto degli stessi, sebbene i contratti di finanziamento siano intestati ad entrambi i ricorrenti, saranno estinti integralmente dal sig. , il quale si impegna ed CP_1 obbliga a rimborsare tutte le somme che dovessero essere anticipate dalla sig.ra per la Pt_1 copertura delle maturande rate fino alla naturale scadenza ed estinzione o all'estinzione anticipata. Il sig. provvederà al pagamento di tutti gli adempimenti tributari prescritti in materia di CP_1 possesso di veicoli.
6 – Il sig. dichiara di avere prelevato dalla casa coniugale tutti gli effetti personali CP_1 e quanto di sua proprietà.
7 - Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.
14 - Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le parti si riportano alle disposizioni di legge che regolano la materia”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio
2 celebrato il 04/03/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
1 - P. II – serie A - Anno 2006).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1878 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 24/08/1976 Parte_1
E
, nato/a a Milano (MI) in data 27/03/1974 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Capaci Via Papa Giovanni XXIII n.21, presso lo studio dell'avv. Riccobono Girolama che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1 - I coniugi, fermo l'obbligo del mutuo rispetto, chiedono di essere autorizzati a vivere separatamente, liberi di fissare la propria residenza secondo le rispettive esigenze e volontà.
2 - I coniugi s'impegnano reciprocamente a non interferire in alcun modo nelle rispettive vite private.
3 - Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nulla è dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dell'uno in favore dell'altro, quindi, ciascuno provvederà al proprio personale mantenimento.
4 - Le vettura ed i motoveicoli intestati alla sig.ra continueranno ad essere a disposizione di Pt_1 quest'ultima che di conseguenza, provvederà al pagamento di tutti gli adempimenti tributari prescritti in materia di possesso di veicoli.
5 - I motoveicoli intestati al sig. rimarranno nella sua disponibilità ma i debiti insorti con CP_1 la finanziaria per l'acquisto degli stessi, sebbene i contratti di finanziamento siano intestati ad entrambi i ricorrenti, saranno estinti integralmente dal sig. , il quale si impegna ed CP_1 obbliga a rimborsare tutte le somme che dovessero essere anticipate dalla sig.ra per la Pt_1 copertura delle maturande rate fino alla naturale scadenza ed estinzione o all'estinzione anticipata. Il sig. provvederà al pagamento di tutti gli adempimenti tributari prescritti in materia di CP_1 possesso di veicoli.
6 – Il sig. dichiara di avere prelevato dalla casa coniugale tutti gli effetti personali CP_1 e quanto di sua proprietà.
7 - Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.
14 - Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le parti si riportano alle disposizioni di legge che regolano la materia”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio
2 celebrato il 04/03/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
1 - P. II – serie A - Anno 2006).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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