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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2025, n. 36889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36889 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UL AR, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/03/2025 del Tribunale di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari - adito in sede di riesame - confermava parzialmente il sequestro preventivo adottato con provvedimento del 15 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale avente ad oggetto le infiorescenze derivanti dalla coltivazione di canapa nei confronti di AR UL, indagata in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309, per avere - in qualità di titolare della omonima ditta individuale- messo in commercio cannabis in violazione dell'art. 2, comma 2, della legge 2 dicembre 2016 n. 142. Penale Sent. Sez. 6 Num. 36889 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 01/10/2025 2. Avverso il provvedimento, AR UL, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso censurando la decisione del Giudice della cautela sotto il duplice profilo del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora". Ha dedotto: - vizio di motivazione per manifesta illogicità per avere i Giudici della cautela fondato la decisione solo sugli esiti della consulenza del Pubblico Ministero senza e confrontarsi con i differenti risultati emersi dalla consulenza di parte e dalla relazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari, che avevano concluso per l'assenza di effetti psicoattivi o psicotici nella sostanza caduta in sequestro (con un valore THC inferiore all'1°/0); - vizio di motivazione per manifesta illogicità per avere il Tribunale ravvisato il pericolo di reiterazione della condotta illecita, nonostante la buona fede della UL, imprenditrice agricola, incensurata e da sempre operante nel rispetto delle autorizzazioni amministrative a lei concesse. 3.Alla odierna udienza - che si è svolta in forma cartolare — il Pubblico Ministero ha inviato conclusioni scritte chiedendo la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché declinato per motivi non consentiti. 2. Va considerato chee in tema di impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo - a tenore dell'articolo 325 cod. proc. pen.- e può essere dedotta con il ricorso per cassazione solo la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge nelle ipotesi in cui la motivazione del provvedimento sia del tutto assente o meramente apparente, difettando i requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico posto a fondamento delle valutazioni del giudice. In tale caso, difatti, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto. Non può dunque essere prospettato in sede di legittimità il vizio di illogicità manifesta, denunciabile solo tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 - 01). 2.1. Va poi rammentato che, a differenza di quanto previsto per le misure cautelari personali i che presuppongono la valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. da intendere come elevata probabilità di colpevolezza, in materia di sequestro preventivo lo standard "probatorio" è molto meno 2 rigoroso essendosufficiente la ricostruzione della vicenda al semplice livello di "fumus commissi delicti", in forza del quale il giudice del riesame (o dell'appello cautelare) deve tener conto delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria. Al giudice cautelare non può essere, dunque, demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità / dal momento che, ai fini dell'integrazione del fumus, sono richiesti sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi di colpevolezza, in modo da ritenere che la fattispecie concreta possa essere ricondotta alla figura di reato configurato. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione dell'attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca. 2.2. Nel caso in esame, il ricorrente sotto il profilo del fumus lamenta "la irragionevolezza della motivazione", vizio di legittimità non deducibile. Né è comunque ravvisabile la omessa motivazione e/o la motivazione apparente avendo i Giudici della cautela reso intellegibile l'iter argomentativo - motivazionale posto a base delle proprie valutazioni. Ed invero, il Tribunale del riesame- sulla scorta di una puntuale esegesi della novella n 142/2016 - ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite "Castignani" (cfr sent. 30475 del 30/05/2019, PTM/Castignani, Rv 275956), secondo cui la «commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., che pure si caratterizza per il basso contenuto di THC, vale ad integrare il tipo legale individuato dalle norme incriminatrici" (salvo la vendita di canapa coltivata, destinata alla produzione di fibre o per altri usi industriali). Peraltro, la mancata valutazione degli accertamenti tecnici sulla efficacia drogante della sostanza di cui il difensore si duole con il ricorso- al netto della preliminare inammissibilità della questione ,che introduce vizi tipici della motivazione, là dove viene prospettato l'illogico ed errato utilizzo dei soli dati ricavabili dalla consulenza del Pubblico ministero nonchè il mancato confronto con quelli, ugualmente validi, emergenti da altre verifiche tecniche - sarebbe comunque priva di spessore e valenza probatoria nel delineato contesto normativo. 2.3. Parimenti ineccepibile la motivazione in punto di attualità e concretezza del periculum in mora, avendo i Giudici, in modo esaustivo e per nulla assertivo, enunciato le ragioni poste a fondamento della propria valutazione e risolvendosi, 3 inoltre, le doglianze difensive in una diversa lettura e valutazione della vicenda nella sua dimensione fattuale. 3. Sulla base di tali premesse, ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo fissare nell'importo di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 01/10/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari - adito in sede di riesame - confermava parzialmente il sequestro preventivo adottato con provvedimento del 15 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale avente ad oggetto le infiorescenze derivanti dalla coltivazione di canapa nei confronti di AR UL, indagata in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309, per avere - in qualità di titolare della omonima ditta individuale- messo in commercio cannabis in violazione dell'art. 2, comma 2, della legge 2 dicembre 2016 n. 142. Penale Sent. Sez. 6 Num. 36889 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 01/10/2025 2. Avverso il provvedimento, AR UL, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso censurando la decisione del Giudice della cautela sotto il duplice profilo del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora". Ha dedotto: - vizio di motivazione per manifesta illogicità per avere i Giudici della cautela fondato la decisione solo sugli esiti della consulenza del Pubblico Ministero senza e confrontarsi con i differenti risultati emersi dalla consulenza di parte e dalla relazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari, che avevano concluso per l'assenza di effetti psicoattivi o psicotici nella sostanza caduta in sequestro (con un valore THC inferiore all'1°/0); - vizio di motivazione per manifesta illogicità per avere il Tribunale ravvisato il pericolo di reiterazione della condotta illecita, nonostante la buona fede della UL, imprenditrice agricola, incensurata e da sempre operante nel rispetto delle autorizzazioni amministrative a lei concesse. 3.Alla odierna udienza - che si è svolta in forma cartolare — il Pubblico Ministero ha inviato conclusioni scritte chiedendo la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché declinato per motivi non consentiti. 2. Va considerato chee in tema di impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo - a tenore dell'articolo 325 cod. proc. pen.- e può essere dedotta con il ricorso per cassazione solo la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge nelle ipotesi in cui la motivazione del provvedimento sia del tutto assente o meramente apparente, difettando i requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico posto a fondamento delle valutazioni del giudice. In tale caso, difatti, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto. Non può dunque essere prospettato in sede di legittimità il vizio di illogicità manifesta, denunciabile solo tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 - 01). 2.1. Va poi rammentato che, a differenza di quanto previsto per le misure cautelari personali i che presuppongono la valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. da intendere come elevata probabilità di colpevolezza, in materia di sequestro preventivo lo standard "probatorio" è molto meno 2 rigoroso essendosufficiente la ricostruzione della vicenda al semplice livello di "fumus commissi delicti", in forza del quale il giudice del riesame (o dell'appello cautelare) deve tener conto delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria. Al giudice cautelare non può essere, dunque, demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità / dal momento che, ai fini dell'integrazione del fumus, sono richiesti sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi di colpevolezza, in modo da ritenere che la fattispecie concreta possa essere ricondotta alla figura di reato configurato. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione dell'attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca. 2.2. Nel caso in esame, il ricorrente sotto il profilo del fumus lamenta "la irragionevolezza della motivazione", vizio di legittimità non deducibile. Né è comunque ravvisabile la omessa motivazione e/o la motivazione apparente avendo i Giudici della cautela reso intellegibile l'iter argomentativo - motivazionale posto a base delle proprie valutazioni. Ed invero, il Tribunale del riesame- sulla scorta di una puntuale esegesi della novella n 142/2016 - ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite "Castignani" (cfr sent. 30475 del 30/05/2019, PTM/Castignani, Rv 275956), secondo cui la «commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., che pure si caratterizza per il basso contenuto di THC, vale ad integrare il tipo legale individuato dalle norme incriminatrici" (salvo la vendita di canapa coltivata, destinata alla produzione di fibre o per altri usi industriali). Peraltro, la mancata valutazione degli accertamenti tecnici sulla efficacia drogante della sostanza di cui il difensore si duole con il ricorso- al netto della preliminare inammissibilità della questione ,che introduce vizi tipici della motivazione, là dove viene prospettato l'illogico ed errato utilizzo dei soli dati ricavabili dalla consulenza del Pubblico ministero nonchè il mancato confronto con quelli, ugualmente validi, emergenti da altre verifiche tecniche - sarebbe comunque priva di spessore e valenza probatoria nel delineato contesto normativo. 2.3. Parimenti ineccepibile la motivazione in punto di attualità e concretezza del periculum in mora, avendo i Giudici, in modo esaustivo e per nulla assertivo, enunciato le ragioni poste a fondamento della propria valutazione e risolvendosi, 3 inoltre, le doglianze difensive in una diversa lettura e valutazione della vicenda nella sua dimensione fattuale. 3. Sulla base di tali premesse, ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo fissare nell'importo di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 01/10/2025