Decreto cautelare 28 agosto 2025
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2026
Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 27/04/2026, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01962/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3223 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Tanzi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
del provvedimento prot. int. ARCH. -OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS- emesso in data 11.7.2025 e notificato al ricorrente in data 15.7.2025, avente ad oggetto l’archiviazione per inammissibilità e il contestuale rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente in quanto carente delle condizioni o dei requisiti previsti dalla normativa vigente per essere ammessa, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. AR SO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 29 luglio 2025 e depositato il 27 agosto successivo, l’esponente, cittadino indiano, ha impugnato l’epigrafato provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presentata in data 9 giugno 2025.
La motivazione dell’atto evidenzia essenzialmente l’avvenuto esaurimento del periodo di validità del titolo di soggiorno dell’interessato, senza che questi ne avesse chiesto la conversione in permesso per motivi di lavoro subordinato. Si evince, altresì, che una precedente istanza di rinnovo, presentata in data 21 febbraio 2025, era stata respinta con provvedimento del 9 maggio 2025, poiché il richiedente non si era presentato alla convocazione per l’identificazione e il fotosegnalamento.
Premesso che la scarsa comprensione della lingua italiana sarebbe stata cagione di tale mancata presentazione, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:
I) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10bis l. 241/90 in relazione all’art. 5 commi 9 e 9bis d.lgs. 268/1998 e successive modifiche ed integrazioni – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Eccesso di potere per illogicità – Eccesso di potere per carenza di motivazione adeguata”.
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto avrebbe impedito all’interessato di rappresentare circostanze idonee a determinare un diverso esito del procedimento, quali la disponibilità di un alloggio e di una stabile occupazione.
II) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 5 d.lgs. 286/1998 – Violazione principio di buona fede e del mutuo soccorso - Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Eccesso di potere per illogicità – Eccesso di potere per carenza di motivazione adeguata”.
In presenza di irregolarità amministrative sanabili, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio onde consentire all’interessato di integrare le riscontrate carenze documentali.
La domanda di misure cautelari provvisorie è stata respinta con il decreto n. -OMISSIS- del 28 agosto 2025.
Si costituiva formalmente in giudizio il Ministero dell’interno.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2025, sono stati chiesti chiarimenti documentati in ordine ai fatti di causa.
Atteso che l’Amministrazione resistente si era limitata a produrre in giudizio alcuni atti del procedimento, l’ordine istruttorio è stato reiterato con il provvedimento n. -OMISSIS- del 26 gennaio 2026.
In data 5 marzo 2026, è stata depositata agli atti del giudizio una relazione con cui la Questura di -OMISSIS-, richiamando le circostanze già indicate nel provvedimento impugnato, riferisce ulteriormente che il ricorrente, dopo aver cessato il rapporto di lavoro agricolo per il quale era stato rilasciato l’originario permesso di soggiorno, avrebbe avviato un’attività di lavoro autonomo, senza tuttavia aver chiesto la conversione del titolo di soggiorno né risultare beneficiario di alcuna “quota di conversione”.
Nelle more, l’interessato era risultato destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva che, come riferito dal suo difensore in sede di trattazione orale, ha avuto regolare esecuzione.
All’udienza in camera di consiglio del 19 marzo 2026, fissata per la definitiva trattazione della domanda cautelare accedente al ricorso, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso ai difensori delle parti.
Il ricorso non è fondato.
Come evidenziato nella suesposta ricostruzione in fatto, infatti, una prima istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale era stata respinta con provvedimento del 9 maggio 2025 che, a quanto risulta dagli atti del giudizio, è rimasto inoppugnato.
La situazione di irregolarità in cui è conseguentemente venuto a trovarsi lo straniero rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia, essendo ormai scaduto da mesi il periodo di validità del visto di ingresso a suo tempo rilasciatogli, ha finito per conferire un esito vincolato al procedimento, atteso che l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, preclude il rinnovo del permesso di soggiorno “quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”.
A diverse conclusioni non si perverrebbe qualora si volesse ritenere che l’istanza dell’interessato era volta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quanto, trattandosi di titolo già scaduto, il ritardo sarebbe stato automaticamente ostativo all’esame di una richiesta siffatta.
Tanto precisato, la natura vincolata dell’impugnato provvedimento di rigetto comporta la dequotazione della censura di omessa partecipazione procedimentale sollevata con il primo motivo di gravame.
Parimenti infondato è il secondo motivo in quanto, come si è avuto modo di evidenziare, le ragioni ostative valorizzate dall’Amministrazione non riguardavano mere irregolarità amministrative, bensì la radicale carenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno, a fronte della quale non può esservi spazio per l’attivazione del soccorso istruttorio.
In ragione della peculiarità della vicenda contenziosa e dell’assenza di difese sostanziali dell’Amministrazione, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR SO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.