TAR Milano, sez. III, sentenza breve 27/04/2026, n. 1962
TAR
Decreto cautelare 28 agosto 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2026
>
TAR
Sentenza breve 27 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10bis l. 241/90 e eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione

    La Corte ritiene che la natura vincolata del provvedimento di rigetto, basato sulla scadenza del titolo di soggiorno e sulla precedente mancata presentazione, renda irrilevante la censura di omessa partecipazione procedimentale.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 5 comma 5 d.lgs. 286/1998, principio di buona fede e soccorso istruttorio, e eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione

    La Corte rigetta il motivo ritenendo che le ragioni ostative non fossero mere irregolarità amministrative sanabili, ma una carenza radicale dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno, escludendo quindi l’applicabilità del soccorso istruttorio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza breve 27/04/2026, n. 1962
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1962
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo