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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 208 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Reale Luigi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
, nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Ingrao Paolo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di- fensiva convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 febbraio 2025;
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 31 gennaio 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26 gennaio 2024, , pre- Parte_1
mettendo di avere – in data 1 agosto 2007 – contratto matrimonio con
[...]
Per_
, dalla cui unione è nata una figlia, , minorenne, ha chiesto che il CP_1
Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, anche a seguito di fratture divenute ormai irreversibili.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo della figlia, con collocazione
CP_ prevalente presso il proprio domicilio, stante il trasferimento all'estero del nonché la previsione di un obbligo a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento della figlia, mediante il versamento di € 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
Con memoria difensiva, depositata il 13 maggio 2024, non CP_1
si è opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto l'affidamento condi- viso della minore, manifestando la disponibilità di delegare la in or- Parte_1
dine al rilascio di permessi e autorizzazioni relativi alla minore.
Inoltre, il medesimo non si è opposto alla percezione integrale dell'assegno unico universale erogato dall'Inps da parte della , dichiarandosi dispo- Parte_1
nibile in caso di stabilizzazione economica a corrispondere € 150,00 a titolo di mantenimento della figlia.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione
- 2 - all'udienza del 14 maggio 2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per l'inte- grazione della documentazione documentale.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 febbraio 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti,
è stata posta in decisione
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve, senz'altro, ac- cogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reci- proche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
CP_ Per il resto, tenuto conto della circostanza che il è di fatto domiciliato all'estero e considerato che nel corso del giudizio la ha dimostrato di Parte_1
aver avuto difficoltà nel rilascio del documento di identità della minore, stante
CP_ l'inerzia del al fine di evitare situazioni di stallo, che potrebbero pregiudi- care la minore, va disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, la Per_2
quale in tutti questi anni si è presa cura della minore, ritenendo che tale situa- zione, alle luce della condotta inerte del padre, sia la più adeguata per il proprio benessere psicofisico.
Il padre potrà incontrare la figlia liberamente, concordando con l'altro ge- nitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nella predetta ordinanza.
Venendo, adesso, alle statuizioni economiche, tenuto conto della compa-
CP_ razione reddituale dei coniugi, va confermato l'obbligo in capo al di con- tribuire al mantenimento della figlia versando a Persona_2 Parte_1
- 3 - Provvidenza un assegno mensile di euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici
Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, prevedendo, tenuto conto del maggior tempo di permanenza della minore presso la madre, che quest'ultima percepisca integralmente l'assegno unico universale erogato dall'Inps.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, defini- tivamente pronunciando;
pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...], il [...], e , nato ad [...], il 31 CP_1
agosto 1975, i quali hanno contratto matrimonio l'1 agosto 2007, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Naro, al n. 25, parte II, Serie A, anno 2007; dispone l'affidamento esclusivo della figlia a Serravalle Provvi- Per_2
denza, con collocamento stabile presso il domicilio di quest'ultima, con facoltà per il padre di incontrarla liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le mo- dalità di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
Per_ della figlia , corrispondendo a , entro il giorno dieci Parte_1
di ogni mese, un assegno mensile di euro 200,00 per ciascuno, rivalutabili
- 4 - secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'in- teresse della figlia, prevedendo che la percepisca integralmente l'as- Parte_1
segno unico erogato dall'Inps per il nucleo;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 27 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 208 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Reale Luigi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
, nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Ingrao Paolo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di- fensiva convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 febbraio 2025;
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 31 gennaio 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26 gennaio 2024, , pre- Parte_1
mettendo di avere – in data 1 agosto 2007 – contratto matrimonio con
[...]
Per_
, dalla cui unione è nata una figlia, , minorenne, ha chiesto che il CP_1
Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, anche a seguito di fratture divenute ormai irreversibili.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo della figlia, con collocazione
CP_ prevalente presso il proprio domicilio, stante il trasferimento all'estero del nonché la previsione di un obbligo a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento della figlia, mediante il versamento di € 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
Con memoria difensiva, depositata il 13 maggio 2024, non CP_1
si è opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto l'affidamento condi- viso della minore, manifestando la disponibilità di delegare la in or- Parte_1
dine al rilascio di permessi e autorizzazioni relativi alla minore.
Inoltre, il medesimo non si è opposto alla percezione integrale dell'assegno unico universale erogato dall'Inps da parte della , dichiarandosi dispo- Parte_1
nibile in caso di stabilizzazione economica a corrispondere € 150,00 a titolo di mantenimento della figlia.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione
- 2 - all'udienza del 14 maggio 2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per l'inte- grazione della documentazione documentale.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 febbraio 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti,
è stata posta in decisione
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve, senz'altro, ac- cogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reci- proche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
CP_ Per il resto, tenuto conto della circostanza che il è di fatto domiciliato all'estero e considerato che nel corso del giudizio la ha dimostrato di Parte_1
aver avuto difficoltà nel rilascio del documento di identità della minore, stante
CP_ l'inerzia del al fine di evitare situazioni di stallo, che potrebbero pregiudi- care la minore, va disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, la Per_2
quale in tutti questi anni si è presa cura della minore, ritenendo che tale situa- zione, alle luce della condotta inerte del padre, sia la più adeguata per il proprio benessere psicofisico.
Il padre potrà incontrare la figlia liberamente, concordando con l'altro ge- nitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nella predetta ordinanza.
Venendo, adesso, alle statuizioni economiche, tenuto conto della compa-
CP_ razione reddituale dei coniugi, va confermato l'obbligo in capo al di con- tribuire al mantenimento della figlia versando a Persona_2 Parte_1
- 3 - Provvidenza un assegno mensile di euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici
Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, prevedendo, tenuto conto del maggior tempo di permanenza della minore presso la madre, che quest'ultima percepisca integralmente l'assegno unico universale erogato dall'Inps.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, defini- tivamente pronunciando;
pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...], il [...], e , nato ad [...], il 31 CP_1
agosto 1975, i quali hanno contratto matrimonio l'1 agosto 2007, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Naro, al n. 25, parte II, Serie A, anno 2007; dispone l'affidamento esclusivo della figlia a Serravalle Provvi- Per_2
denza, con collocamento stabile presso il domicilio di quest'ultima, con facoltà per il padre di incontrarla liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le mo- dalità di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
Per_ della figlia , corrispondendo a , entro il giorno dieci Parte_1
di ogni mese, un assegno mensile di euro 200,00 per ciascuno, rivalutabili
- 4 - secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'in- teresse della figlia, prevedendo che la percepisca integralmente l'as- Parte_1
segno unico erogato dall'Inps per il nucleo;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 27 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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