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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34813/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.10.2024 da
1) Sig.ra Parte_1
Nata in Egitto il 19.04.1986
Cittadina: egiziana e italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Bruno M. Caterina presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Sig. Parte_2
Nato in Egitto il 29.03.1966
Cittadino: egiziano e italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alida Agrimonti presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio in Egitto, in data 10.08.2003, 2003 (n. atto matrimonio 5/116258),
Ufficio di Stato Civile di Mit Ghamr, n. di iscrizione 1551, registro di Stato Civile di emissione Assiut, data di registrazione 23.08.2003 (atto non trascritto);
con i seguenti quattro figli: nata il [...], oggi maggiorenne, Persona_1 [...]
nata il 04.08.2007, [...] e nato Persona_2 Persona_3 Persona_4 il 15.06.2016, tutti aventi cittadinanza italiana
FATTO
- in data 08.10.2024, la OR proponeva innanzi al Tribunale di Milano ricorso per Parte_1 la separazione personale dal marito, Signor chiedendo altresì l'affido condiviso dei figli, Parte_2 ancora minorenni, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione dei diritti di visita paterna e, quanto agli oneri economici da porsi a carico del Signor un contributo mensile al Pt_2 proprio mantenimento di € 400,00, nonché al mantenimento dei quattro figli , Persona_1 oggi maggiorenne, e di € Persona_2 Persona_3 Persona_4
200,00 mensili cadauno, oltre alla totalità dell'assegno unico e la contribuzione paterna al 100% delle spese straordinarie afferenti la prole come stabilite nelle Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano;
- letto il ricorso per separazione personale dei coniugi, il Presidente Dr.ssa Anna Cattaneo, con provvedimento in data 28.10.2024, fissava l'udienza per la comparizione personale delle parti avanti a sé il 4.03.2025 e assegnava alla parte convenuta termine sino al 10.1.2025 per la costituzione in giudizio;
- in data 08.01.2025, il Signor si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di Pt_2 costituzione e risposta, aderendo alla domanda di separazione personale, da addebitarsi però alla moglie, e alle conclusioni proposte dalla OR circa l'affidamento della prole minore e le Parte_1 visite del padre con i figli chiedendone la collocazione presso la madre che doveva rimanere assegnataria dell'abitazione ex familiare condotta in locazione dal marito. La OR Parte_1 avrebbe dovuto volturare a sé il relativo contratto di locazione intestato al marito e tenere a proprio esclusivo carico il canone di locazione, le spese condominiali tutte e le utenze ed i tributi relativi al predetto immobile sempre da volturare a sé. Il Signor domandava poi disporsi di contribuire al Pt_2 mantenimento dei quattro figli versando alla moglie la somma complessiva di € 200,00 (euro duecento/00) al mese oltre al 50%, delle spese straordinarie afferenti ai medesimi, come da protocollo in uso del Tribunale di Milano, nonché versando la quota parte di assegno unico dal medesimo percepita pari ad € 448,77 mensili. Infine, chiedeva dichiararsi l'autosufficienza economica dei coniugi e conseguentemente disporre che nessun assegno di mantenimento dovesse essere corrisposto dal
Signor alla OR Pt_2 Parte_1
- con successivo provvedimento in data 21.01.2025, il Tribunale di Milano fissava udienza in data
4.02.2025 davanti al GOT Dr.ssa Angelamaria Serpico per raccogliere le dichiarazioni delle parti e verificare se esse potessero addivenire ad un accordo complessivo circa la di loro separazione;
- innanzi al GOT, le parti, in seguito ad un'ampia discussione, pervenivano a un accordo addivenendo a pagina 2 di 6 condizioni congiunte circa la separazione personale dei coniugi e le condizioni accessorie anche di natura economica;
il GOT, su richiesta congiunta delle parti, revocava quindi l'udienza davanti al
Giudice Delegato calendarizzata il 4.03.2025 e, conseguentemente, altresì i termini per il deposito delle memorie difensive e fissava la successiva udienza al 20.03.2025, per permettere alle parti di definire e formalizzare l'accordo;
- alla udienza del 20.03.2025, i procuratori delle parti riferivano che i propri assistiti avevano raggiunto un accordo dagli stessi sottoscritto in data 13.03.2025 alle condizioni riportate a verbale chiedendo al
Tribunale di Milano di omologarle e quindi di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni concordate:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in Egitto in data
10.08.2003, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, come di fatto vivono dal mese di marzo 2024; CP_ 2. Assegnare la casa ex familiare sita in Milano, via Agostino De Pretis n. 31, di proprietà di e condotta in locazione, alla OR affinché ivi abiti con i figli , oggi Parte_1 Persona_1 maggiorenne, , e . Persona_2 Persona_3 Persona_4
3. I coniugi danno atto che il contratto di locazione dell'immobile sub. n. 2. è sempre stato intestato al marito e che la OR nel mese di febbraio 2025, ha fatto richiesta alla proprietà Parte_1 dell'immobile di volturare a sé il relativo contratto di locazione e si impegna a perfezionare la suddetta voltura entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
La OR dal mese di febbraio 2025 compreso, terrà quindi a proprio esclusivo carico il Parte_1 pagamento del canone di locazione mensile, delle utenze e dei tributi relativi al predetto immobile nonchè delle spese condominiali ordinarie ivi compresi eventuali arretrati ancora dovuti e maturati dal mese di aprile 2024, mese successivo a quello di rilascio dell'immobile da parte del marito;
4. Dare atto che il Signor si impegna a tenere a proprio esclusivo carico i debiti per spese Pt_2 condominiali contratti in costanza di matrimonio pari, alla data del 25.02.2025, a complessivi € CP_ 2.267,22 che egli corrisponderà ad in n. 23 (ventitré) ratei pari, per le prime n. 22, ad € 98,57 ciascuna (rate dal 6.04.2025 al 6.01.2027 compresi) e ad € 98,68 per l'ultimo rateo del 6.02.2027.
Il Signor terrà altresì a proprio esclusivo carico il finanziamento ottenuto per l'acquisto della Pt_2 cucina acquistata da “Mondo Convenienza” della casa ex familiare pari a complessivi € 2.502,00, i cui ratei mensili (n. 15) ammontano ad € 166,80 e termineranno il 5.08.2025.
Le parti danno atto che, dal mese di aprile 2024 compreso, nulla sarà più dovuto dal Signor Pt_2 per canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, nonchè spese tutte afferenti all'immobile ex Per_ casa coniugale (a titolo esemplificativo utenze, ed altri eventuali finanziamenti) che rimarranno tutte a carico della moglie.
5. Affidare in modo condiviso ai genitori i figli minori , Persona_2 Persona_3
e che saranno collocati presso la madre unitamente alla figlia maggiore
[...] Persona_4
, studentessa e non economicamente autosufficiente. Persona_1
pagina 3 di 6 Il Signor avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli, secondo i tempi e le modalità che Pt_2 seguono:
• Il sabato e la domenica, a settimane alternate, dalla mattina alla sera dopo cena finché egli non reperirà una collocazione abitativa idonea ad ospitare i ragazzi per il pernotto. Il Signor Pt_2 preleverà i figli dalla abitazione della OR il sabato mattina e la domenica mattina in Parte_1 orario da concordare e li riaccompagnerà dopo cena presso la madre.
Successivamente, reperita una abitazione adeguata al pernotto, il Signor terrà con sé i figli Pt_2 dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica dopo cena e li riaccompagnerà presso la casa materna,
a settimane alternate;
• un giorno infrasettimanale da concordare dopo la scuola sino a dopo cena;
• per metà delle vacanze natalizie risultanti da calendario scolastico facendo in modo che le festività di
Natale e Capodanno vengano trascorse alternativamente con l'uno e l'altro genitore;
• per le intere vacanze pasquali, ad anni alterni;
• quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze estive scolastiche da comunicare e concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Le visite con la figlia maggiore saranno regolate in autonomia tra padre e Persona_1 figlia secondo i desiderata dei medesimi e compatibilmente agli impegni scolastici della ragazza e a quelli lavorativi del padre;
6. Disporre che il Signor contribuisca al mantenimento di , oggi Pt_2 Persona_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, , e Persona_2 Persona_3
versando alla moglie la somma complessiva di € 200,00 (euro duecento/00) Persona_4 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese per dodici mensilità annue, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, e annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat costo vita. Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie afferenti ai figli come da protocollo in uso del Tribunale di Milano;
7. Darsi atto che, una volta saldati i debiti di cui al punto 4. che precede, e quindi dal mese di marzo
2027, l'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del Signor sarà incrementato da € Pt_2
200,00 (duecento/00) mensili ad € 300,00 (trecento/00) mensili complessivi;
8. Darsi atto che il Signor verserà, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza da Pt_2 febbraio 2025, alla moglie la quota parte di assegno unico dal medesimo percepita pari attualmente ad
€ 448,77 (quattrocentoquarantotto/77) mensili, o nella diversa misura dallo stesso percepita;
9. Dare atto che entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa e sono economicamente autosufficienti e che non è dovuto alcun contributo di mantenimento dall'uno in favore dell'altro e che, in ogni caso, la OR rinuncia sin d'ora Parte_1 al contributo mensile per il suo mantenimento;
10. Le parti dichiarano di non avere più nulla da prendere l'uno l'altro per alcun titolo o ragione fatta eccezione di quanto disposto nel presente accordo;
11. dichiarare compensate le spese legali;
12. sottoscrivono il presente accordo i legali delle Parti per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 pagina 4 di 6 L.P.F;
- Nel corso della udienza del 20.03.2025, i coniugi confermano di non volersi riconciliare e chiedevano quindi di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art 473 bis. 17
c.p.c., con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato;
chiedevano inoltre che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte;
si impegnavano a depositare, entro il termine per il deposito di note scritte da fissarsi, la bozza di sentenza come da modello pubblicato sul sito del
Tribunale, rinunciando al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c, nonchè all'impugnazione della sentenza;
- con provvedimento in data 26.03.2025 il Tribunale di Milano, rilevato che le parti all'udienza del
20.03.2025 tenutasi innanzi al GOT delegato hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione della controversia e hanno chiesto procedersi ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., disponeva procedersi ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., concedendo termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 16.04.2025 ore 12.00;
- con tali note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i coniugi hanno confermato le condizioni concordate innanzi al GOT in data 20.03.2025 depositando l'accordo dalle medesime sottoscritto in data 13.03.2025 ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza:
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Egitto, in data 10.08.2003;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti il 13.03.2025 agli atti del procedimento e riportate a verbale di udienza del 20.03.2025 da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 5 di 6 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 6