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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 2° grado iscritta al n° 906/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(p.iva ), in persona del legale rapp.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Luisa Lopez -
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da CP_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Mario Sero - APPELLATO
NONCHÉ
, residente in [...] – APPELLATO CONTUMACE Controparte_2
OGGETTO: risarcimento danni responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di p.c. in atti.
I FATTI
1.a Con atto di appello ritualmente notificato agli appellati sopra epigrafati, l
[...]
ha impugnato la sentenza n. 59/2021, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Cariati in data 25.02.2021 e depositata in data 26.02.2021, nonché notificata a mezzo pec il 02.04.2021, con la quale la compagnia assicurativa è stata condannata al risarcimento dei danni riportati dall'autovettura di , in CP_1 seguito al sinistro stradale dell'8.03.2020, verificatosi lungo la SS 106 in territorio del Comune di Mandatoriccio.
1.b A sostegno del proposto gravame, parte appellante ha dedotto quanto segue: il Giudice di prime cure è pervenuto a conclusioni errate perché non ha tenuto in debito conto gli elementi probatori forniti dall'originaria parte convenuta. In particolare, l'appellante ha asserito che gli elementi e i dati estrapolati dal sistema satellitare, installato sulla vettura del , se fossero stati adeguatamente CP_1
valutati, avrebbero condotto il giudice a fare proprie le conclusioni rassegnate dal
1 proprio c.t.p., ossia ad accertare “l'assoluta incompatibilità dei danni lamentati sia perché la barriera non presentava alcuna deformazione, sia sotto il profilo delle altezze e localizzazione dei punti d'urto”. Per di più, sempre in base alle evidenze ottenute dal sistema satellitare, era stato possibile desumere che il c.d. crash era avvenuto ad un'ora diversa rispetto a quella dedotta in citazione (01.43 anziché
00:10).
1.c Secondo la compagnia assicurativa, quindi, il Giudice di Pace, tenuto conto delle evidenze processuali sopra illustrate e delle disposizioni dell'art. 145 bis cod. ass. – che accordano valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi elettronici
– avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea, atteso che il corretto funzionamento del dispositivo satellitare non era stato contestato dall'originaria parte attrice e il contenuto, dallo stesso estrapolato, era di segno contrario rispetto a quanto sostenuto in citazione e dichiarato dai testi di parte attrice. Le deposizioni di questi ultimi, inoltre, non erano state prudenzialmente scrutinate dal giudice del primo grado, il quale non aveva tenuto conto dei rapporti di parentela e di amicizia tra gli stessi e l'originario attore.
Tanto articolato e dedotto, l previa richiesta della Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata – ritenuti sussistenti il periculum in mora e il fumus boni juris -, ha chiesto al Tribunale adito di accogliere l'appello e conseguentemente di riformare integralmente la sentenza n. 59/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cariati. Vinte le spese e le competenze del doppio grado del giudizio.
2 Con comparsa depositata in data 14.09.2021, si è costituito il quale CP_1
ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e chiesto, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, invece, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alla refusione delle spese processuali nonché al pagamento della pena pecuniaria ex art. 283, co. 2 c.p.c., reputata l'infondatezza dell'istanza sospensiva formulata.
3 Benché ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e la Controparte_2 sua contumacia è stata dichiarata all'udienza del 04.07.2022.
4 Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, espletata la c.t.u. tecnico modale, con atto di costituzione di nuovo difensore (depositato il 29.04.2024), l'appellato oggi costituito ha eccepito l'intervenuto giudicato esterno che, a suo dire, sarebbe
“maturato per effetto della causa n. 347/2021 e di cui alla sentenza n. 134/2022
2 emessa dal Giudice di Pace di Cariati in data 25.03.22 e depositata il 17.04.22”, concernente, il medesimo fatto storico per cui vi è causa.
All'udienza del 17.02.2025 – sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – le parti hanno precisato le loro conclusioni come in atti e il Giudice, con separata ordinanza resa in pari data, ha posto la causa in decisone, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e a venti gironi per il deposito delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
5 L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Deve in primo luogo rilevarsi che per la genericità delle deduzioni riferite, la domanda dell'originaria parte attrice appare carente già sul piano assertivo, non essendo chiaramente comprensibile, alla luce della documentazione versata in atti, come la Mercedes Benz tg. EZ188CZ, condotta nell'occasione da TE
(figlio dell'attore), sia andata ad impattarsi contro “il Guard – Rail posto a margine della propria corsia di marcia”(cfr. atto di citazione pag. 1). Ed invero, se, come sostenuto dall'odierno appellato, la Fiat Panda – guidata dal e proveniente CP_2 da destra (cfr. foto allegate fascicolo I grado convenuta) – si fosse immessa nella corsia di pertinenza della Mercedes Benz, senza rispettare il segnale di precedenza, il conducente , nel tentativo di schivare l'imminente TE
pericolo, avrebbe dovuto, naturalmente, sterzare a sinistra e quindi, nel caso di perdita di controllo del mezzo, terminare la propria marcia sul guard rail della corsia opposta, ove esistente (“si immetteva … il Sig. , alla guida Controparte_2 della propria autovettura Fiat panda, “tagliando” letteralmente la strada al Sig.
” cfr. missiva avv. Teresa Sero del 29.03.2020 all fascicolo). TE
6 La genericità delle allegazioni si è riverberata sulla prova dei fatti addotti nell'originario atto di citazione. Ed invero, la dimostrazione del sinistro e delle sue modalità è stata affidata dal all'escussione di due testi (in disparte CP_1
che si è limitato a confermare il preventivo riguardante la spesa per Testimone_2
la riparazione del veicolo), le cui dichiarazioni necessitano di un particolare vaglio critico, tenuto altresì conto del rapporto di parentela esistente tra l'originario attore e il teste . Quest'ultimo si è limitato a riportare le deduzioni già Testimone_3 espresse nell'atto introduttivo del giudizio, senza offrire alcun valido contributo critico e rappresentativo dell'accaduto. Le medesime considerazioni, appena
3 formulate, possono estendersi alla teste , la quale ha Testimone_4 dichiarato di essere a conoscenza del sinistro perché era a bordo dell'autovettura condotta dall'altro teste . Testimone_3
Le richiamate dichiarazioni testimoniali, lette unitamente alla documentazione fotografica versata in atti, tenuto conto delle stesse generiche allegazioni di cui all'atto introduttivo, non consentono di formulare un giudizio di responsabilità esclusiva in capo a e soprattutto non consentono di accertare Controparte_2 che il sinistro dell'8.03.2020 si sia verificato secondo le modalità e la dinamica dedotte dall'originario attore.
7 A tal proposito, osserva il Giudice che la c.t.u. tecnico modale, eseguita dal dott.
le cui conclusioni sono condivise in quanto fondate su un'analisi Persona_1 puntuale ed esaustiva della documentazione versata in atti, afferma l'assoluta incompatibilità dei danni con la collisione così come riferita in citazione (“Dalla comparazione della documentazione fotografica presente nei fascicoli di causa illustrante le deformazione dell'autovettura Mercedes Benz targata EZ188CZ con la tipologia del Guard-Rail del tipo a doppia onda rilevato in occasione del sopralluogo, contro la quale avrebbe colliso, non si riscontra nessuna compatibilità”; cfr. ctu pag. 7).
E infatti, l'ausiliario del Giudice, attraverso una motivazione adeguata, immune da vizi logici e scientifici, è pervenuto alle suddette conclusioni ricostruendo, sulla scorta degli elementi istruttori acquisiti, una dinamica del sinistro diversa rispetto a quella asserita dall'odierno appellato, evidenziando, tra l'altro - attraverso una comparazione dei danni lamentati con i luoghi di causa -, l'eccessiva velocità sostenuta da (superiore ai consentiti 60kmh) nel percorrere l'indicato TE tratto di strada (“Esclusivamente sulla base della documentazione presente nei fascicoli di causa ma non dalla ricognizione del luogo del sinistro … si ricostruisce la dinamica del sinistro, la quale si è innescata ed evoluta secondo la seguente descrizione: Giorno -8 Marzo 2020 verso le ore 00:10 circa il sig. TE conducente dell'autovettura Mercedes Benz targata EZ188CZ percorrendo la SS
106 in territorio di Mandatoriccio con direzione di marcia Rossano – Cariati, giunto all'altezza della chilometrica 309+9 e precisamente nelle immediatezze dell'intersezione ubicata alla destra rispetto alla sua direzione di marcia, con la
Località Castello, al fine di evitare la collisione con conseguenze ben più gravi, con il veicolo Fiat Panda targato EB267MM condotto nella circostanza dal sig.
4 , (che il quel mentre proveniva dalla Località Castello e si Controparte_2
immetteva nel flusso della circolazione sulla predetta SS 106 invadendo la corsia di marcia impegnata dal , non rispettando l'obbligo segnalato di Stop), CP_1 avviava una repentina sterzata d'emergenza verso sinistra evitando la collisione diretta ma terminando la corsa contro il della corsia di marcia opposta CP_3
… vista la natura ed entità dei danni riportati … e tenuto conto del limite di velocità imposto sul tratto stradale, è possibile effettuare alcune considerazioni, che conducono ad affermare che il procedesse a velocità non CP_1 consona a quella prescritta.”cfr. ctu. Pag. 6).
8 Per completezza espositiva, rileva il Giudice che il modulo di constatazione amichevole d'incidente, acquisito agli atti di causa, non ha efficacia confessoria, come ampiamente chiarito dalla più recente e condivisa giurisprudenza (Tribunale
Monza sez. I, 01/02/2021, n.172).
Infatti, con riferimento al valore probatorio di tale documento, ogni valutazione sulla sua portata confessoria deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva (come nel caso di specie) tra il fatto descritto sul modulo e le dinamiche e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.
Tanto considerato e ritenuto, l'appello proposto dalla società assicurativa va accolto, senza che l'eccezione di giudicato esterno, sollevata dal , possa CP_1
sortire effetti di segno contrario alla predetta statuizione.
Ed invero, vale la pena ricordare che il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore o a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "stare decisis" –, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse (cfr.
Cassazione civile sez. I, 04/01/2024, n.211).
Nel caso di specie, non vi è coincidenza dei soggetti, rilevato che le parti della sentenza allegata – passata in giudicato come da certificazione del 23.02.2023 – sono diverse rispetto a quelle del presente giudizio. Infatti, la sentenza n.
134/2022 del GdP di Cariati è stata emessa nel contraddittorio fra TE
5 (non ), e , senza tra l'altro un CP_1 Parte_1 Controparte_2 autonomo (e esplicitato) scrutinio delle emergenze processuali del giudizio (“In ordine all'an, ritiene questo giudicante di poter considerare sufficienti le risultanze istruttorie svolte nel corso di altro giudizio relativo ai danni subiti dalla vettura nel medesimo sinistro per cui è causa, conclusosi con Sentenza 2.59/2021”; cfr. sentenza allegata pag. 1).
Alla luce di tanto e, tenuto conto delle superiori considerazioni, volte all'accoglimento del presente gravame, non vi è motivo per ritenere vincolante il giudicato formatosi sulla sentenza n. 134/2022 GdP di Cariati.
Per tutti questi motivi, l'appello va accolto e quindi la sentenza impugnata va integralmente riformata.
9 Relativamente alle spese, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri vigenti, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. Inoltre, va ricordato che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cassazione civile sez. III, 19/12/2024, n.33412).
Pertanto, tenuto conto del valore della causa, compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00, i compensi del primo grado di giudizio sono determinati in € 1.046,00
(valori minimi); i compensi del presente grado sono determinati in € 2.540,00
(valori minimi); nulla sulle spese nei confronti di attesa la sua Controparte_2
contumacia.
Devono essere poste a carico di anche le spese di c.t.u., liquidate CP_1
con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza deduzione, eccezione, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da e, in riforma integrale Parte_1
della sentenza impugnata n. 51/2021 del Giudice di Pace di Cariati emessa il 25.02.2021 e depositata il 26.02.2021, rigetta la domanda proposta da
; CP_1
6 2) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado in € Parte_1
1.046,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al giudizio di appello in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
3) PONE definitivamente a carico di le spese di c.t.u. CP_1
Così deciso in Castrovillari, in data 16/04/2025
Sentenza redatta in collaborazione con il dott. Francesco Cottone, Addetto all'Ufficio per il Processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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