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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4528/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in PALERMO, VIA GIUSEPPE ALESSI N. 25, presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA DANTE N. 322, presso lo studio dell'Avv. CAPASSO SERGIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14
1 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 17/2025 del 03/01/2025, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermo restando gli obblighi di Legge. 2) La casa coniugale ubicata in Palermo, via
Messina Marine n. 811/F unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a , la quale la continuerà ad abitare in uno alla figlia CP_1
3) La figlia iene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_1 con dimora prevalente presso la madre. Il padre terrà con sé la figlia secondo la seguente calendazione: · a settimane alterne il Sabato dalle 10,00 sino alla
Domenica dopo cena (e quindi esemplificativamente, ogni due settimane, il
Sabato e la Domenica con pernottamento); · Durante le festività (Natale 24/26
Dicembre, Capodanno 30 Dicembre/1 Gennaio, Epifania 4/6 Gennaio) ciascun genitore terrà con sé la figlia seguendo il criterio dell'alternanza per 3 giorni consecutivi con prelievo alle 10,00 del primo giorno e riaccompagnamento alle 20,00 dell'ultimo giorno, mentre in occasione delle festività pasquali trascorrerà, sempre con il criterio dell'alternanza, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo con prelievo alle 10,00 e riaccompagnamento alle 20,00; · Durante l'estate per 7 giorni consecutivi ad Agosto,
2 compatibilmente con le ferie di ciascun genitore, da concordarsi entro il 30/6 di ogni anno;
· E' data, in ogni caso e comunque, facoltà ai coniugi di convenire concordemente, nell'interesse della figlia minore, altri e diversi periodi di frequentazione. · E' data altresì facoltà al padre di sentire per telefono la figlia una volta al giorno nelle ore serali durante ciascuna settimana.
Occasionalmente la telefonata potrà essere sostituita dalla videochiamata per non più di due volte a settimana. Allorquando la figlia starà col padre, la madre potrà telefonarle una volta al giorno;
4) verserà a Parte_1 CP_1 entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese, un assegno pari ad € 300,00 mensili, quale contributo al mantenimento per la figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT e che sarà corrisposto mensilmente a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intrattenuto dalla sig.ra , il cui codice IBAN è il seguente: CP_1
[...]; 5) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto nel protocollo sottoscritto tra Tribunale di
Palermo e Ordine Avvocati Palermo;
6) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nulla i coniugi dichiarano di avere a pretendere per il mantenimento reciproco;
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e del passaporto per la figlia minore;
8) Spese di giudizio compensate”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in , in data
07/06/2016, da , nata a [...] in data [...] Parte_1
e da , nato a [...] in data [...], iscritto CP_1 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 108, p. 1, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori
3 incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4528/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in PALERMO, VIA GIUSEPPE ALESSI N. 25, presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA DANTE N. 322, presso lo studio dell'Avv. CAPASSO SERGIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14
1 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 17/2025 del 03/01/2025, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermo restando gli obblighi di Legge. 2) La casa coniugale ubicata in Palermo, via
Messina Marine n. 811/F unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a , la quale la continuerà ad abitare in uno alla figlia CP_1
3) La figlia iene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_1 con dimora prevalente presso la madre. Il padre terrà con sé la figlia secondo la seguente calendazione: · a settimane alterne il Sabato dalle 10,00 sino alla
Domenica dopo cena (e quindi esemplificativamente, ogni due settimane, il
Sabato e la Domenica con pernottamento); · Durante le festività (Natale 24/26
Dicembre, Capodanno 30 Dicembre/1 Gennaio, Epifania 4/6 Gennaio) ciascun genitore terrà con sé la figlia seguendo il criterio dell'alternanza per 3 giorni consecutivi con prelievo alle 10,00 del primo giorno e riaccompagnamento alle 20,00 dell'ultimo giorno, mentre in occasione delle festività pasquali trascorrerà, sempre con il criterio dell'alternanza, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo con prelievo alle 10,00 e riaccompagnamento alle 20,00; · Durante l'estate per 7 giorni consecutivi ad Agosto,
2 compatibilmente con le ferie di ciascun genitore, da concordarsi entro il 30/6 di ogni anno;
· E' data, in ogni caso e comunque, facoltà ai coniugi di convenire concordemente, nell'interesse della figlia minore, altri e diversi periodi di frequentazione. · E' data altresì facoltà al padre di sentire per telefono la figlia una volta al giorno nelle ore serali durante ciascuna settimana.
Occasionalmente la telefonata potrà essere sostituita dalla videochiamata per non più di due volte a settimana. Allorquando la figlia starà col padre, la madre potrà telefonarle una volta al giorno;
4) verserà a Parte_1 CP_1 entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese, un assegno pari ad € 300,00 mensili, quale contributo al mantenimento per la figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT e che sarà corrisposto mensilmente a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intrattenuto dalla sig.ra , il cui codice IBAN è il seguente: CP_1
[...]; 5) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto nel protocollo sottoscritto tra Tribunale di
Palermo e Ordine Avvocati Palermo;
6) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nulla i coniugi dichiarano di avere a pretendere per il mantenimento reciproco;
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e del passaporto per la figlia minore;
8) Spese di giudizio compensate”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in , in data
07/06/2016, da , nata a [...] in data [...] Parte_1
e da , nato a [...] in data [...], iscritto CP_1 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 108, p. 1, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori
3 incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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