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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/02/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3182/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3182/2018
Oggi 19/02/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. RUSSOMANDO ERNESTO, il quale si Parte_1 riporta ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
per l'avv. , il quale si riporta ai propri scritti CP_1 Parte_2 difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
La giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3182/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocini o Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUSSOMANDO ERNESTO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1 Pt_2
[...]
APPELLATO
(C.F. ), (C.F. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
) e (C.F. ) C.F._2 Controparte_4 C.F._3
APPELLATI – cont umaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva, dinanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Salerno, in persona del l.r.p.t., CP_1 Controparte_3 CP_4
e la in persona del l.r.p.t. affinché, previo accertamento
[...] Controparte_2 dell'esclusiva e/o concorrente responsabilità del conducente dell'autovettura tg. DC617HN, di proprietà di nonché del CP_5 Controparte_3 conducente dell'autovettura Chevrolet tg. EL240TV, di proprietà di CP_6
condannasse i convenuti, in solido tra loro, al risarci gli i Controparte_4
pagina 2 di 10 danni subiti in occasione di un sinistro stradale verificatosi in Pontecagnano
Faiano (SA), alla via Diaz, in data 19 gennaio 2016, alle ore 15:55 circa.
A fondamento della domanda aveva dedotto:
- che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, era alla guida della propria autovettura Suzuki Swift tg. DT221MS e percorreva tale via con direzione di marcia monte -mare;
- che la carreggiata, tuttavia, risultava istruita dal parcheggio maldestro dell'autovettura RD Fusion tg. DC617HN, di proprietà di Controparte_3 garantita per la r.c.a. dalla e dell'autovettura Chevrolet Orlando CP_1 tg. EL240TV, di proprietà di garantita per la r.c.a. dalla Controparte_4
Controparte_2
- che, a seguito di ciò, si verificò un sinistro, con danni a carico dell a propria autovettura, quantificati in € 4.760,96.
Si costituiva la in persona del l.r.p.t. e chiedeva rigettarsi la CP_1 domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.
Si costituiva la in persona del l.r.p.t., la quale chiedeva, in via Controparte_2 preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, nonché, nel merito, rigettarsi la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio.
Con sentenza n° 416/2018, depositata in data 26/01/2018, il Giudice di Pace di Salerno così provvedeva: «Il G.O. di P. di Salerno, in persona del sottoscritto Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11720/2016 del R.G. di questo Ufficio tra , attore, e Parte_1 in persona del I.r.p.t., convenuta, nonché CP_1 Controparte_3 convenuto-contumace, e , convenuta -contumace, nonché Controparte_4 in persona del l.r.p.t., convenuta, ogni altra istanza, Controparte_2 eccezione, deduzione reietta o assorbita, così provvede: 1) rigetta la domanda attrice perché infondata;
2) compensa le spese di lite tra le parti».
Con atto di citazione ha tempestivamente proposto appello Parte_1 avverso la sopracitata sentenza.
A fondamento dell'atto di citazione ha dedotto:
- che il Giudice di Pace è incorso in un grave errore , meglio in una violazione ed omissione, allorché statuisce nella parte motiva «che dalle
pagina 3 di 10 specifiche risultanze probatorie emerse l'attore aveva l'onere di provare in maniera rigorosa la fondatezza delle proprie ragioni ex art. 2697 c.c., ma ciò non è accaduto»;
- che, per contro, il giudice ha omesso di esaminare le prove testimoniali;
- che, infatti, dagli atti processuali e dall'istruttoria (prova per testi) è emerso in modo inconfutabile che essa parte attorea ha provato la domanda e quanto in essa contemplato;
- che, infatti, il teste ha dichiarato esplicitamente che: «la Testimone_1
Suzuki si è vista ostruita la sua semicarreggiata dall'autovettura RD che era parcheggiata in malo modo sul lato destro della sua carreggiata» ... «innanzi alla RD era parcheggiata anche una Chevrolet contro mano»; il teste dice ancora più esplicitamente che «la RD era parcheggiata al di fuori delle strisce» ... descrivendo anche con precisione che «la strada era delineata da una striscia continua bianca»
- che, pertanto, la prova testimoniale (non presa in considerazio ne dal giudice) ha confermato come la presenza dei veicoli parcheggiati abbia prodotto il sinistro per cui è causa;
- che queste circostanze sono confermate anche nel rapporto dei VV.UU. di
Pontecagnano;
- che, anche se nei confronti di tutti sono stati elevati verbali di contravvenzione, il Giudice di prime cure non ha considerato il concorso di responsabilità, ex art 2054 c.c., II comma;
- che, viceversa, le parti convenute costituite non hanno fornito alcuna prova che possa far ritenere superato lo scoglio giuridico della norma base che regola la circolazione dei veicoli (art 2054c.c. , secondo comma);
- che, inoltre, la sentenza si pone anche in violazione ris petto alle norme procedurali e rispetto al principio sancito dall'art. 116 c.p.c.;
- che, infatti, se è vero che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire una ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto;
pagina 4 di 10 - che, pertanto, il convincimento del giudizio si è fondato proprio sull'isolamento di taluni elementi istruttori : ovvero che le compagnie di assicurazioni abbiano in via stragiudiziale inteso risarcire il danno ai convenuti contumaci, ovvero terzi;
- che tali elementi sono non opponibili a chi tale transazione non ha ratificato (attore, attuale appellante) ;
- che in relazione al quantum, inoltre, il giudice di prime cure ha errato nel non ammetterla così come ha errato nel non disporre in via equitativa il relativo risarcimento.
Ha, quindi concluso, così come da nota di trattazione scritta del 19.11.2020:
«Voglia l'On. Le Tribunale accogliere il proposto appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza n. 416/2018 resa dal Giudice di Pace di Salerno, condannare gli appellati in solido, ovvero in via concorsuale, ciascuno secondo il proprio grado di responsabilità al risarcimento dei danni nella misura di € 3.397,21 così come quantificato dal fiduciario CP_1 ovvero nella misura che riterrà di determinare l'On. Le Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Voglia, inoltre, l'On. Le Tribunale condannare, per l'effetto, i convenuti al pagamento delle spese e competenze legali oltre spese forfettarie del doppio grado di giudizio a favore del procuratore antistatario».
Tardivamente si è costituita la sola compagnia assicurativa che CP_1 ha dedotto:
- la correttezza della sentenza del giudice di primo grado avendo lo stesso raggiunto il proprio convincimento sulla base di una attenta disamina delle prove;
- che, in particolare, il giudice ha valorizzato qu anto dichiarato nel verbale redatto dagli agenti della Polizia di Pontecagnano Faiano, ai quali il conducente del veicolo rilasciò spontanea dichiarazione;
- che la responsabilità del sinistro è da addebitare esclusivamente a
[...] che, a causa dell'alta velocità per sua colpa e imperizia, finiva Parte_1 contro le auto in sosta.
Pertanto, ha concluso: «Voglia l'On. Tribunale adito, quale Giudice
D'Appello, contrariis reiectis: Rigettare l'appello proposto da Parte_1
pagina 5 di 10 perché temerario e pretestuoso, oltre che palesemente infondato in Pt_1 fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio».
Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione alle cause di precedente iscrizione, la causa è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di CP_3
e di i quali sebbene ritualmente evocati
[...] Controparte_4 CP_2 non si sono costituiti nel presente giudizio.
2. Innanzitutto, occorre fare una precisazione.
2.1. Dal verbale redatto dai VV.UU. del 19.01.2016 emerge che il conducente del veicolo Suzuki Swift tg. DT221MS risulta essere nato a Controparte_7
Salerno il 19.10.1992 (il quale ha anche rilasciato una dichiarazione spontanea firmata) e il proprietario del veicolo, invece, è individuato in
[...] nato a [...] il [...]. Parte_1
2.2. Pertanto, l'attore in primo grado e attuale appellante risulta essere il proprietario del veicolo di cui chiede i l risarcimento degli asser iti danni e non il conducente come erroneamente indicato nell'atto di citazione in primo grado e in appello.
2.3. Ad ogni modo, trattandosi di una richiesta di risarcimento danni al veicolo l'azione deve essere esperita dal proprietario del veicolo e, quindi, non si pone alcun profilo di nullità della sentenza o comunque di integrazione del contraddittorio.
2.4. Venendo all'appello, esso è infondato.
2.5. L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pure avendo accertato l'effettivo verificarsi del sinistro e l 'infrazione del codice della strada dei proprietari degli altri veicoli coinvolti, non abbia applicato, quantomeno, la presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 cod. civ.
2.6. Orbene, nella sentenza impugnata, sebbene in maniera lapidaria, il G.d.P. ha individuato la carenza pro batoria dell'attore, oggi odierno appellante, ossia l'omessa prova del nesso di causalità tra la condotta antigiuridica ascritta ai pagina 6 di 10 proprietari delle auto parcheggiate i n divieto di sosta e la collisione dell'auto attorea con le stesse.
2.7. Occorre, quindi, solo integrare la motivazione del giudice di prime cure, osservandosi che «In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma risp etto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. » (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6533 del
12/03/2024).
2.8. Passando all'esame delle prove, la deposizione resa dall'unico teste escusso dinanzi al giudice di Pace non emerge la prova della riconducibilità dello scontro alle modalità con cui erano parcheggiate i veicoli degli appellanti
(non costituiti) e la traiettoria del veicolo di proprietà di Parte_1
2.9. Il teste ha affermato di trovarsi a una distanza di 10 m da quella dell'attore - «Il giorno 19 gennaio del dell'anno scorso intorno alle 16:00 mi trovavo alla guida della mia autovettura Audi a tre e percorrevo la strada via Diaz del Comune di
Pontecagnano faiano con direzione Faiano -Pontecagnano. ADR dinanzi a me vi era una
Suzuki Swift colore nero che procedeva ne lla stessa direzione a circa una decina di metri davanti a me preciso che non vi erano altre macchine tra la mia e la Suzuki- e di aver visto un veicolo sopraggiungere dal senso opposto di marcia, il teste ha poi confermato che il conducente dell'auto Suzuki «per evitare l'impatto ha sterzato verso destra finendo contro la RD parcheggiata sulla destra che era ferma senza nessun a bordo» precisando che «la Suzuki si è vista ostruita dall'auto RD che era parcheggiata in modo sul lato destro della sua carreggiata»; il teste ha però anche precisato «che il conducente della Suzuki ha frenato»
pagina 7 di 10 2.10. Orbene dalla relazione allegata al rapporto d'incidente stradale del
19/01/2016 emerge la seguente dinamica: «(…) L'autovettura Suzuki condotta dal nel mentre percorreva , (direzione Battipaglia- Controparte_7
Salerno) e ad andatura non adeguata alle caratteristiche della strada (via
Diaz), incrociava un furgone. Si precisa che quel tratto di strada era interessato da una leggera curva. A questo punto il conducente al fine di evitare l'impatto con lo stesso sterzava verso dx, perdeva il controllo del proprio veicolo e andava a collidere, a circa 14 mt, più avanti, dapprima con due veicoli posti in sosta e poi con la protezione in ferro del marciapiede
(…)».
2.11. La lunghezza della frenata è riscontrata anche dai rilievi fotografici allegati alla relazione delle VVUU.
2.12. Anzi, come valorizzato anche dal Giudice di prime cure, risulta che il conducente della Suzuki Swift tg. DT221MS guidava a velocità sostenuta, tanto è vero che a lui veniva contestato la violazione dell'art. 141 c. 3 e 8 del
C.d.s.
2.13. È pacifico che i proprietari degli altri due veicoli erano irregolarmente in sosta (cfr. dalla suddetta relazione emerge infatti l'elevazione delle contravvenzioni).
2.14. È, tuttavia, noto che, in tema di circolazione stradale il C.d.S. pone un obbligo di massima prudenza in capo ai conducenti al fine di evitare incidenti e tale obbligo si rivolge indistintamente a tutti .
2.15. Sussiste, infatti, l'obbligo di usare la dovuta attenzione nella guida, anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti degli altri utenti della strada che non si attengano alle regole cautelari .
2.16. Deve osservarsi anzitutto che la via ove si è verificato l'incidente stradale risulta essere una strada del centro abitato, a doppio senso di marcia e accessi a strade laterali e alle proprietà laterali.
2.17. Il tratto di strada era interessato da una leggera curva e il fatto è avvenuto alle ore 15.55, dunque con piena visibilità
2.18. Fatte queste precisazione si osserva che « In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art.
pagina 8 di 10 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa al l'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile » (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023 ).
2.19. Nel caso di specie la lunghezza della frenata, di ben 14 metri, così come accertata dai VVUU intervenuto e gli ingenti danni riportati dall'auto attorea (così come raffigurati nelle foto ritraenti l'impatto dell'auto con la recinzione), consentono di escludere l'efficienza causale delle auto parcheggiate nella causazione del sinistro, in quanto la manovra compiuta dal conducente dell'auto attorea era iniziata ben prima del tratto di strada occupato della due auto parcheggiate ed era scaturita dall'alta velocità tenuta, per cui le auto parcheggiate hanno cost ituito solo un accidente, la fine della corsa, e non la causa dell'impatto.
2.20. Tutte le condizione illustrate consentivano e imponevano al conducente della Suzuki Swift tg. DT221MS di rendersi conto della presenza di altri veicoli in sosta e, dunque, di adeguare la propria co ndotta di guida alla situazione. Quattordici metri sono del tutto sufficienti a garantire la frenata del veicolo se l'attore avesse tenuto una velocità adeguata al tratto di strada percorso.
2.21. Pertanto, non sussiste alcun concorso di colpa non avendo l'attore provato l'efficienza causale delle auto parcheggiate nella determinazione del sinistro.
2.22. L'appello è quindi rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai m inimi, vista la semplicità delle questioni affrontate.
4. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 A) Rigetta l'appello;
B) Condanna la parte appellante a rimborsare alla le spese di CP_1 lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario, c.p.a. e iva, come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
19 febbraio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3182/2018
Oggi 19/02/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. RUSSOMANDO ERNESTO, il quale si Parte_1 riporta ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
per l'avv. , il quale si riporta ai propri scritti CP_1 Parte_2 difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
La giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3182/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocini o Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUSSOMANDO ERNESTO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1 Pt_2
[...]
APPELLATO
(C.F. ), (C.F. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
) e (C.F. ) C.F._2 Controparte_4 C.F._3
APPELLATI – cont umaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva, dinanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Salerno, in persona del l.r.p.t., CP_1 Controparte_3 CP_4
e la in persona del l.r.p.t. affinché, previo accertamento
[...] Controparte_2 dell'esclusiva e/o concorrente responsabilità del conducente dell'autovettura tg. DC617HN, di proprietà di nonché del CP_5 Controparte_3 conducente dell'autovettura Chevrolet tg. EL240TV, di proprietà di CP_6
condannasse i convenuti, in solido tra loro, al risarci gli i Controparte_4
pagina 2 di 10 danni subiti in occasione di un sinistro stradale verificatosi in Pontecagnano
Faiano (SA), alla via Diaz, in data 19 gennaio 2016, alle ore 15:55 circa.
A fondamento della domanda aveva dedotto:
- che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, era alla guida della propria autovettura Suzuki Swift tg. DT221MS e percorreva tale via con direzione di marcia monte -mare;
- che la carreggiata, tuttavia, risultava istruita dal parcheggio maldestro dell'autovettura RD Fusion tg. DC617HN, di proprietà di Controparte_3 garantita per la r.c.a. dalla e dell'autovettura Chevrolet Orlando CP_1 tg. EL240TV, di proprietà di garantita per la r.c.a. dalla Controparte_4
Controparte_2
- che, a seguito di ciò, si verificò un sinistro, con danni a carico dell a propria autovettura, quantificati in € 4.760,96.
Si costituiva la in persona del l.r.p.t. e chiedeva rigettarsi la CP_1 domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.
Si costituiva la in persona del l.r.p.t., la quale chiedeva, in via Controparte_2 preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, nonché, nel merito, rigettarsi la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio.
Con sentenza n° 416/2018, depositata in data 26/01/2018, il Giudice di Pace di Salerno così provvedeva: «Il G.O. di P. di Salerno, in persona del sottoscritto Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11720/2016 del R.G. di questo Ufficio tra , attore, e Parte_1 in persona del I.r.p.t., convenuta, nonché CP_1 Controparte_3 convenuto-contumace, e , convenuta -contumace, nonché Controparte_4 in persona del l.r.p.t., convenuta, ogni altra istanza, Controparte_2 eccezione, deduzione reietta o assorbita, così provvede: 1) rigetta la domanda attrice perché infondata;
2) compensa le spese di lite tra le parti».
Con atto di citazione ha tempestivamente proposto appello Parte_1 avverso la sopracitata sentenza.
A fondamento dell'atto di citazione ha dedotto:
- che il Giudice di Pace è incorso in un grave errore , meglio in una violazione ed omissione, allorché statuisce nella parte motiva «che dalle
pagina 3 di 10 specifiche risultanze probatorie emerse l'attore aveva l'onere di provare in maniera rigorosa la fondatezza delle proprie ragioni ex art. 2697 c.c., ma ciò non è accaduto»;
- che, per contro, il giudice ha omesso di esaminare le prove testimoniali;
- che, infatti, dagli atti processuali e dall'istruttoria (prova per testi) è emerso in modo inconfutabile che essa parte attorea ha provato la domanda e quanto in essa contemplato;
- che, infatti, il teste ha dichiarato esplicitamente che: «la Testimone_1
Suzuki si è vista ostruita la sua semicarreggiata dall'autovettura RD che era parcheggiata in malo modo sul lato destro della sua carreggiata» ... «innanzi alla RD era parcheggiata anche una Chevrolet contro mano»; il teste dice ancora più esplicitamente che «la RD era parcheggiata al di fuori delle strisce» ... descrivendo anche con precisione che «la strada era delineata da una striscia continua bianca»
- che, pertanto, la prova testimoniale (non presa in considerazio ne dal giudice) ha confermato come la presenza dei veicoli parcheggiati abbia prodotto il sinistro per cui è causa;
- che queste circostanze sono confermate anche nel rapporto dei VV.UU. di
Pontecagnano;
- che, anche se nei confronti di tutti sono stati elevati verbali di contravvenzione, il Giudice di prime cure non ha considerato il concorso di responsabilità, ex art 2054 c.c., II comma;
- che, viceversa, le parti convenute costituite non hanno fornito alcuna prova che possa far ritenere superato lo scoglio giuridico della norma base che regola la circolazione dei veicoli (art 2054c.c. , secondo comma);
- che, inoltre, la sentenza si pone anche in violazione ris petto alle norme procedurali e rispetto al principio sancito dall'art. 116 c.p.c.;
- che, infatti, se è vero che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire una ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto;
pagina 4 di 10 - che, pertanto, il convincimento del giudizio si è fondato proprio sull'isolamento di taluni elementi istruttori : ovvero che le compagnie di assicurazioni abbiano in via stragiudiziale inteso risarcire il danno ai convenuti contumaci, ovvero terzi;
- che tali elementi sono non opponibili a chi tale transazione non ha ratificato (attore, attuale appellante) ;
- che in relazione al quantum, inoltre, il giudice di prime cure ha errato nel non ammetterla così come ha errato nel non disporre in via equitativa il relativo risarcimento.
Ha, quindi concluso, così come da nota di trattazione scritta del 19.11.2020:
«Voglia l'On. Le Tribunale accogliere il proposto appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza n. 416/2018 resa dal Giudice di Pace di Salerno, condannare gli appellati in solido, ovvero in via concorsuale, ciascuno secondo il proprio grado di responsabilità al risarcimento dei danni nella misura di € 3.397,21 così come quantificato dal fiduciario CP_1 ovvero nella misura che riterrà di determinare l'On. Le Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Voglia, inoltre, l'On. Le Tribunale condannare, per l'effetto, i convenuti al pagamento delle spese e competenze legali oltre spese forfettarie del doppio grado di giudizio a favore del procuratore antistatario».
Tardivamente si è costituita la sola compagnia assicurativa che CP_1 ha dedotto:
- la correttezza della sentenza del giudice di primo grado avendo lo stesso raggiunto il proprio convincimento sulla base di una attenta disamina delle prove;
- che, in particolare, il giudice ha valorizzato qu anto dichiarato nel verbale redatto dagli agenti della Polizia di Pontecagnano Faiano, ai quali il conducente del veicolo rilasciò spontanea dichiarazione;
- che la responsabilità del sinistro è da addebitare esclusivamente a
[...] che, a causa dell'alta velocità per sua colpa e imperizia, finiva Parte_1 contro le auto in sosta.
Pertanto, ha concluso: «Voglia l'On. Tribunale adito, quale Giudice
D'Appello, contrariis reiectis: Rigettare l'appello proposto da Parte_1
pagina 5 di 10 perché temerario e pretestuoso, oltre che palesemente infondato in Pt_1 fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio».
Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione alle cause di precedente iscrizione, la causa è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di CP_3
e di i quali sebbene ritualmente evocati
[...] Controparte_4 CP_2 non si sono costituiti nel presente giudizio.
2. Innanzitutto, occorre fare una precisazione.
2.1. Dal verbale redatto dai VV.UU. del 19.01.2016 emerge che il conducente del veicolo Suzuki Swift tg. DT221MS risulta essere nato a Controparte_7
Salerno il 19.10.1992 (il quale ha anche rilasciato una dichiarazione spontanea firmata) e il proprietario del veicolo, invece, è individuato in
[...] nato a [...] il [...]. Parte_1
2.2. Pertanto, l'attore in primo grado e attuale appellante risulta essere il proprietario del veicolo di cui chiede i l risarcimento degli asser iti danni e non il conducente come erroneamente indicato nell'atto di citazione in primo grado e in appello.
2.3. Ad ogni modo, trattandosi di una richiesta di risarcimento danni al veicolo l'azione deve essere esperita dal proprietario del veicolo e, quindi, non si pone alcun profilo di nullità della sentenza o comunque di integrazione del contraddittorio.
2.4. Venendo all'appello, esso è infondato.
2.5. L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pure avendo accertato l'effettivo verificarsi del sinistro e l 'infrazione del codice della strada dei proprietari degli altri veicoli coinvolti, non abbia applicato, quantomeno, la presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 cod. civ.
2.6. Orbene, nella sentenza impugnata, sebbene in maniera lapidaria, il G.d.P. ha individuato la carenza pro batoria dell'attore, oggi odierno appellante, ossia l'omessa prova del nesso di causalità tra la condotta antigiuridica ascritta ai pagina 6 di 10 proprietari delle auto parcheggiate i n divieto di sosta e la collisione dell'auto attorea con le stesse.
2.7. Occorre, quindi, solo integrare la motivazione del giudice di prime cure, osservandosi che «In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma risp etto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. » (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6533 del
12/03/2024).
2.8. Passando all'esame delle prove, la deposizione resa dall'unico teste escusso dinanzi al giudice di Pace non emerge la prova della riconducibilità dello scontro alle modalità con cui erano parcheggiate i veicoli degli appellanti
(non costituiti) e la traiettoria del veicolo di proprietà di Parte_1
2.9. Il teste ha affermato di trovarsi a una distanza di 10 m da quella dell'attore - «Il giorno 19 gennaio del dell'anno scorso intorno alle 16:00 mi trovavo alla guida della mia autovettura Audi a tre e percorrevo la strada via Diaz del Comune di
Pontecagnano faiano con direzione Faiano -Pontecagnano. ADR dinanzi a me vi era una
Suzuki Swift colore nero che procedeva ne lla stessa direzione a circa una decina di metri davanti a me preciso che non vi erano altre macchine tra la mia e la Suzuki- e di aver visto un veicolo sopraggiungere dal senso opposto di marcia, il teste ha poi confermato che il conducente dell'auto Suzuki «per evitare l'impatto ha sterzato verso destra finendo contro la RD parcheggiata sulla destra che era ferma senza nessun a bordo» precisando che «la Suzuki si è vista ostruita dall'auto RD che era parcheggiata in modo sul lato destro della sua carreggiata»; il teste ha però anche precisato «che il conducente della Suzuki ha frenato»
pagina 7 di 10 2.10. Orbene dalla relazione allegata al rapporto d'incidente stradale del
19/01/2016 emerge la seguente dinamica: «(…) L'autovettura Suzuki condotta dal nel mentre percorreva , (direzione Battipaglia- Controparte_7
Salerno) e ad andatura non adeguata alle caratteristiche della strada (via
Diaz), incrociava un furgone. Si precisa che quel tratto di strada era interessato da una leggera curva. A questo punto il conducente al fine di evitare l'impatto con lo stesso sterzava verso dx, perdeva il controllo del proprio veicolo e andava a collidere, a circa 14 mt, più avanti, dapprima con due veicoli posti in sosta e poi con la protezione in ferro del marciapiede
(…)».
2.11. La lunghezza della frenata è riscontrata anche dai rilievi fotografici allegati alla relazione delle VVUU.
2.12. Anzi, come valorizzato anche dal Giudice di prime cure, risulta che il conducente della Suzuki Swift tg. DT221MS guidava a velocità sostenuta, tanto è vero che a lui veniva contestato la violazione dell'art. 141 c. 3 e 8 del
C.d.s.
2.13. È pacifico che i proprietari degli altri due veicoli erano irregolarmente in sosta (cfr. dalla suddetta relazione emerge infatti l'elevazione delle contravvenzioni).
2.14. È, tuttavia, noto che, in tema di circolazione stradale il C.d.S. pone un obbligo di massima prudenza in capo ai conducenti al fine di evitare incidenti e tale obbligo si rivolge indistintamente a tutti .
2.15. Sussiste, infatti, l'obbligo di usare la dovuta attenzione nella guida, anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti degli altri utenti della strada che non si attengano alle regole cautelari .
2.16. Deve osservarsi anzitutto che la via ove si è verificato l'incidente stradale risulta essere una strada del centro abitato, a doppio senso di marcia e accessi a strade laterali e alle proprietà laterali.
2.17. Il tratto di strada era interessato da una leggera curva e il fatto è avvenuto alle ore 15.55, dunque con piena visibilità
2.18. Fatte queste precisazione si osserva che « In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art.
pagina 8 di 10 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa al l'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile » (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023 ).
2.19. Nel caso di specie la lunghezza della frenata, di ben 14 metri, così come accertata dai VVUU intervenuto e gli ingenti danni riportati dall'auto attorea (così come raffigurati nelle foto ritraenti l'impatto dell'auto con la recinzione), consentono di escludere l'efficienza causale delle auto parcheggiate nella causazione del sinistro, in quanto la manovra compiuta dal conducente dell'auto attorea era iniziata ben prima del tratto di strada occupato della due auto parcheggiate ed era scaturita dall'alta velocità tenuta, per cui le auto parcheggiate hanno cost ituito solo un accidente, la fine della corsa, e non la causa dell'impatto.
2.20. Tutte le condizione illustrate consentivano e imponevano al conducente della Suzuki Swift tg. DT221MS di rendersi conto della presenza di altri veicoli in sosta e, dunque, di adeguare la propria co ndotta di guida alla situazione. Quattordici metri sono del tutto sufficienti a garantire la frenata del veicolo se l'attore avesse tenuto una velocità adeguata al tratto di strada percorso.
2.21. Pertanto, non sussiste alcun concorso di colpa non avendo l'attore provato l'efficienza causale delle auto parcheggiate nella determinazione del sinistro.
2.22. L'appello è quindi rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai m inimi, vista la semplicità delle questioni affrontate.
4. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 A) Rigetta l'appello;
B) Condanna la parte appellante a rimborsare alla le spese di CP_1 lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario, c.p.a. e iva, come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
19 febbraio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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