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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/07/2024, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1205 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto "cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta", vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.4.1967, con l'avv. Carlo Lanzetta;
E
(c.f.: ), nato ad [...] il CP_1 C.F._2
6.3.1963, con l'Avv. Franco Maurizio Vigilante;
-Ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.7.2024 e note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.; in data 24.5.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
1 2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10.5.2024, i ricorrenti generalizzati in epigrafe proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-avevano contratto matrimonio concordatario in Sorrento (NA) il
14.9.1992 (atto n. 180, p.II, S.A, registro atti di matrimonio anno 1992);
- dall'unione erano nati i figli (13.4.1996), (20.6.2020) Per_1 Per_2
e (20.6.2020), maggiorenni ma non economicamente Per_3
autosufficienti;
- con accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita con nulla osta del p.m. (accordo del 17.5.2021; nulla osta del 24.6.2021), avevano pattuito le condizioni di separazione in atti riportate;
- avevano vissuto separatamente dalla data dell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione;
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendevano, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate negli accordi in atti e meglio esplicitate in ricorso.
All'udienza dell'11.7.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (accordo di separazione consensuale raggiunto in data 17.5.2021; nulla osta p.m. del 24.6.2021) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70
n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del
2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data dell'accordo indicato;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
2 3
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse superiore della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Sorrento (NA) il 14.09.1992 (atto n. 180, p.II, serie A, registro atti di matrimonio anno 1992), da e , alle condizioni Parte_1 CP_1
concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 15.7.2024.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
3 4
Dott. Raffaele
Califano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1205 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto "cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta", vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.4.1967, con l'avv. Carlo Lanzetta;
E
(c.f.: ), nato ad [...] il CP_1 C.F._2
6.3.1963, con l'Avv. Franco Maurizio Vigilante;
-Ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.7.2024 e note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.; in data 24.5.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
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MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10.5.2024, i ricorrenti generalizzati in epigrafe proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-avevano contratto matrimonio concordatario in Sorrento (NA) il
14.9.1992 (atto n. 180, p.II, S.A, registro atti di matrimonio anno 1992);
- dall'unione erano nati i figli (13.4.1996), (20.6.2020) Per_1 Per_2
e (20.6.2020), maggiorenni ma non economicamente Per_3
autosufficienti;
- con accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita con nulla osta del p.m. (accordo del 17.5.2021; nulla osta del 24.6.2021), avevano pattuito le condizioni di separazione in atti riportate;
- avevano vissuto separatamente dalla data dell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione;
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendevano, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate negli accordi in atti e meglio esplicitate in ricorso.
All'udienza dell'11.7.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (accordo di separazione consensuale raggiunto in data 17.5.2021; nulla osta p.m. del 24.6.2021) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70
n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del
2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data dell'accordo indicato;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
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Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse superiore della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Sorrento (NA) il 14.09.1992 (atto n. 180, p.II, serie A, registro atti di matrimonio anno 1992), da e , alle condizioni Parte_1 CP_1
concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 15.7.2024.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
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Dott. Raffaele
Califano
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