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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 922 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta CP_2 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_1
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 novembre 2023, il ricorrente, autista di mezzi pesanti ed in pensione dall'aprile 2022, premetteva: - Di aver lavorato alle dipendenze della società Silca S.r.l., dal 2004 al 2021, come autista di mezzi pesanti adibiti al trasporto di carburante e GPL in varie regioni tra cui Umbria, CP_ Lazio e Toscana (Cfr. all.to 2 al ricorso - estratto contributivo;
- Che l'attività svolta consisteva, dapprima, nel caricare presso la sede aziendale il carburante mentre il GPL presso altra sede, quindi, nel consegnare i due prodotti ai distributori presenti nelle anzidette regioni;
- Che il camion utilizzato aveva un sedile fisso;
- Che, più dettagliatamente, per le operazioni di carico, il ricorrente doveva salire su una scaletta di circa 2,5 m di altezza, sopra al camion dove si trovava una pedana con 3-4 botole di circa 50 cm di diametro, chiuse con coperchio a pressione, quindi, doveva aprire le botole ed inserirvi manualmente, tirandoli dall'alto, dei tubi flessibili attaccati al soffitto dell'impianto che conteneva i suddetti carburanti;
- Che, per salire sul camion, doveva aggrapparsi ad un maniglione e salire due grandi gradini;
- Che una volta al mese, poiché la società Silca si occupava anche della vendita di olio per il motore, si occupava anche di sistemare nel magazzino fusti di olio per motore del peso di 180 Kg cadauno (sistemava nel magazzino una media di circa 25-30 fusti) e taniche da
20-30 litri cadauna che trasportava al magazzino e poi accatastava e che, per tale attività, utilizzava la bravetta;
- Di aver sempre osservato un orario lavorativo di oltre 40 settimanali;
- Che l'attività manuale svolta nell'espletamento di dette mansioni l'ha esposto ai rischi lavorativi quali: vibrazioni a tutto il corpo, movimenti ripetitivi agli arti superiori e mantenimento di posture incongrue per quasi la totalità del turno lavorativo giornaliero di 8/10 ore (Cfr. All. 3 al ricorso
– n. 2 giudizi di idoneità alla mansione); - Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni, la patologia “Spondilodiscopatie del tratto lombare”; - Di aver presentato all' , in data 07/04/2022, domanda amministrativa per il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale della malattia contratta;
- Che l'Istituto, con nota del 09/08/2022, comunicava l'archiviazione della domanda, ritenendo la documentazione prodotta insufficiente per esprimere un parere medico legale;
- Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, definita negativamente dall' che confermava l'assenza di elementi CP_1 oggettivi funzionali alla conferma dell'effettiva esposizione alle vibrazioni del corpo intero (Cfr. All.ti 4-7 al ricorso).
Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di CP_1 accertare e dichiarare il ricorrente affetto dalla patologia “Spondilodiscopatie del tratto lombare”, di origine professionale e produttiva di un grado di inabilità pari al 15%, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo e/o rendita, dalla data CP_1 della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte CP_1 dal ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che, dagli accertamenti effettuati in sede amministrativa, non risulta che la malattia denunciata (spondilodiscopatie del tratto lombare) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L'Istituto concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale al fine di valutare l'esistenza delle malattie denunciate, la loro eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della malattia sofferta dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto lo stesso ricorrente e la patologia denunciata (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente). L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso CP_1 causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n.
20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308;
01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042).
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Estratto contributivo e giudizi di idoneità alla mansione, all.ti 2 e 3 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati ovvero, dal 2004 al 2021, come autista di mezzi pesanti alle dipendenze della società Silca s.r.l.
Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi indicati dal ricorrente hanno confermato le circostanze dallo stesso dedotte in ricorso.
In particolare, il teste , collega di parte ricorrente dal Testimone_1 2004 al pensionamento di quest'ultimo, ha confermato la circostanza che il ricorrente consegnava il carburante ed il GPL in varie regioni, tra cui Umbria,
Lazio e Toscana, così come ha confermato la circostanza circa lo stoccaggio dei prodotti trasportati, precisando che: “…la destinazione ai vari distributori riguardava le regioni dell'Umbria, del Lazio e della Toscana. Preciso che le consegne non erano destinate ai soli distributori ma anche a privati che ne facessero richiesta, ad esempio per rifornirsi di gasolio da riscaldamento o ad uso agricolo”. Così come confermate dal teste le movimentazioni svolte dal ricorrente per lo stoccaggio dei prodotti, quali salire sul camion ed aprire le botole chiuse a pressione e l'utilizzo sempre dello stesso automezzo per il trasporto: “Preciso che di solito utilizzava sempre lo stesso camion che aveva il sedile fisso”. Pt_1 Con riferimento all'attività lavorativa consistente nella sistemazione in magazzino di fusti di olio, il teste ha dichiarato: “E' vero, c'erano due tipi di bravetta: una che poteva sostenere pesi maggiori e si utilizzava per i fusti, l'altra che sosteneva pesi minori per le taniche. Entrambe però venivano caricate a mano e spinte a mano. Il numero di fusti e taniche era quello indicato.” Infine, quanto all'orario di lavoro ha riferito: “E' vero, l'orario sarebbe stato di otto ore ma quasi sempre c'erano dei motivi per restare di più e quasi sempre si rimaneva sulle 10 ore giornaliere”. Il carico e scarico dei lubrificanti veniva effettuato sempre da un solo soggetto, che era l'autista; raramente questi poteva usufruire di un muletto o altro mezzo di carico…Il ricorrente ha utilizzato prevalentemente lo stesso mezzo che era un camion IVECO 130 che recentemente, forse tre mesi fa, è stato venduto” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 16.05.2024). Il secondo teste escusso, collega di parte ricorrente Testimone_2 dal 2009 al 2020, ha sostanzialmente reso dichiarazioni di analogo tenore e, in particolare, ha ricordato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso la SILCA io il ricorrente l'ho trovato che già lavorava per l'azienda in questione. Io sono entrato alla Silca nel 30.06.2009 fino al novembre 2020, mentre il ricorrente è rimasto. Il ricorrente era conducente di camion che trasportava il GPL. Entrambi eravamo autisti di camion. Le tratte erano Umbria e Lazio”. Il teste ha ulteriormente precisato che: “Per caricare il camion con il GPL il ricorrente andava prima a Pomezia o a Viterbo ed ultimamente anche a Spoleto e poi faceva la consegna. Gli addetti dei depositi caricavano il camion con il GPL. Poi il ricorrente andava a scaricare il GPL presso i vari clienti che erano condomini in prevalenza. Il ricorrente caricava in prevalenza GPL e qualche volta anche gasolio e benzina… Per scaricare ai destinatari il GPL il ricorrente doveva avvitare un tubo presente nel camion ad un serbatoio a terra presso il cliente e poi con una manopola mandava il gas dentro il serbatoio secondo la quantità già stabilità” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12.12.2024).
Confermata quindi dalle prove orali e dalla documentazione prodotta, la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottor sulla base della Persona_2 documentazione agli atti e dell'obiettività clinica rilevata, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Spondilodiscoartrosi lombare con ernia discale L1-L2, protrusioni discali multiple (L2-L3 L3-L4 -L4-L5 L5-S1), funzionalmente limitanti e con radicolopatie multilivello.” L'ausiliario del giudice, dopo aver esaminato le risultanze istruttorie anche testimoniali, ha concluso che: “la malattia denunciata, come descritta in ricorso e risultante dalla documentazione allegata, è da ritenersi (vista la documentazione agli atti sia sanitaria che amministrativa, comprensiva dei verbali delle testimonianze autorizzate dal Giudice) conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente, che ha assunto la dignità di concausa efficiente e determinante ai sensi di Legge” e che dalla stessa siano derivati postumi di invalidità permanente (cfr. CTU in atti).
Il dottor ha, quindi, proceduto alla determinazione dello stato Per_2 invalidante derivante dalla patologia professionale accertata stimandolo, ex D.
L.vo 38/2000 e con riferimento alla voce tabellare n. 213, per la
“Spondilodiscoartrosi lombare con ernia discale L1-L2, protrusioni discali multiple (L2-L3 L3-L4 -L4-L5 L5-S1), funzionalmente limitanti e con radicolopatie multilivello”, nella misura del 10% (dieci per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note discordi da parte del consulente dell'Istituto il quale, pur non svolgendo osservazioni sulla percentuale di danno biologico riconosciuta dal CTU, ha contestato la conclusione dallo stesso raggiunta in assenza di documentazione aziendale (DVR). Sul punto, il CTU ha replicato precisando che “…Le prove testimoniali, relativamente ai capitoli di prova ammessi dal Giudice, sono risultate concordi per la costante presenza del rischio da Vibrazioni Corpo Intero e per gran parte, anche se in misura quantitativamente lievemente differente tra i due testi, anche quello da movimentazione manuale dei carichi;
- Il certificato del Medico Competente (08-07-2021 e 14-10-2021) che attesta la presenza del rischio da
Vibrazioni Corpo Intero e di Posture Incongrue;
Tali evenienze, presenti nel fascicolo telematico, contrastano palesemente con le conclusioni poste alla base del verbale discorde di visita collegiale del 06-10-2023 nel quale il medico legale dell' “…conferma l'assenza di elementi oggettivi che consentano di CP_1 valutare l'effettiva esposizione alle Vibrazioni Corpo Intero (WBV)…” confermando le conclusioni raggiunte. (Cfr. CTU in atti). All'esito della dialettica processuale tra consulenti, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente.
In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata, pari al 10%, deve essere riconosciuto alla ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 38 del 2000 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(07/04/2022).
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare al CP_1 ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: - In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia
Spondilodiscoartrosi lombare con ernia discale L1-L2, protrusioni discali multiple (L2-L3 L3-L4 -L4-L5 L5-S1), funzionalmente limitanti e con radicolopatie multilivello”, di cui è affetto il ricorrente, è di origine lavorativa e dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 10%;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte CP_1 ricorrente, un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a), D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (07/04/2022), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Terni, lì 22 maggio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 922 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta CP_2 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_1
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 novembre 2023, il ricorrente, autista di mezzi pesanti ed in pensione dall'aprile 2022, premetteva: - Di aver lavorato alle dipendenze della società Silca S.r.l., dal 2004 al 2021, come autista di mezzi pesanti adibiti al trasporto di carburante e GPL in varie regioni tra cui Umbria, CP_ Lazio e Toscana (Cfr. all.to 2 al ricorso - estratto contributivo;
- Che l'attività svolta consisteva, dapprima, nel caricare presso la sede aziendale il carburante mentre il GPL presso altra sede, quindi, nel consegnare i due prodotti ai distributori presenti nelle anzidette regioni;
- Che il camion utilizzato aveva un sedile fisso;
- Che, più dettagliatamente, per le operazioni di carico, il ricorrente doveva salire su una scaletta di circa 2,5 m di altezza, sopra al camion dove si trovava una pedana con 3-4 botole di circa 50 cm di diametro, chiuse con coperchio a pressione, quindi, doveva aprire le botole ed inserirvi manualmente, tirandoli dall'alto, dei tubi flessibili attaccati al soffitto dell'impianto che conteneva i suddetti carburanti;
- Che, per salire sul camion, doveva aggrapparsi ad un maniglione e salire due grandi gradini;
- Che una volta al mese, poiché la società Silca si occupava anche della vendita di olio per il motore, si occupava anche di sistemare nel magazzino fusti di olio per motore del peso di 180 Kg cadauno (sistemava nel magazzino una media di circa 25-30 fusti) e taniche da
20-30 litri cadauna che trasportava al magazzino e poi accatastava e che, per tale attività, utilizzava la bravetta;
- Di aver sempre osservato un orario lavorativo di oltre 40 settimanali;
- Che l'attività manuale svolta nell'espletamento di dette mansioni l'ha esposto ai rischi lavorativi quali: vibrazioni a tutto il corpo, movimenti ripetitivi agli arti superiori e mantenimento di posture incongrue per quasi la totalità del turno lavorativo giornaliero di 8/10 ore (Cfr. All. 3 al ricorso
– n. 2 giudizi di idoneità alla mansione); - Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni, la patologia “Spondilodiscopatie del tratto lombare”; - Di aver presentato all' , in data 07/04/2022, domanda amministrativa per il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale della malattia contratta;
- Che l'Istituto, con nota del 09/08/2022, comunicava l'archiviazione della domanda, ritenendo la documentazione prodotta insufficiente per esprimere un parere medico legale;
- Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, definita negativamente dall' che confermava l'assenza di elementi CP_1 oggettivi funzionali alla conferma dell'effettiva esposizione alle vibrazioni del corpo intero (Cfr. All.ti 4-7 al ricorso).
Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di CP_1 accertare e dichiarare il ricorrente affetto dalla patologia “Spondilodiscopatie del tratto lombare”, di origine professionale e produttiva di un grado di inabilità pari al 15%, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo e/o rendita, dalla data CP_1 della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte CP_1 dal ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che, dagli accertamenti effettuati in sede amministrativa, non risulta che la malattia denunciata (spondilodiscopatie del tratto lombare) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L'Istituto concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale al fine di valutare l'esistenza delle malattie denunciate, la loro eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della malattia sofferta dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto lo stesso ricorrente e la patologia denunciata (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente). L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso CP_1 causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n.
20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308;
01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042).
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Estratto contributivo e giudizi di idoneità alla mansione, all.ti 2 e 3 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati ovvero, dal 2004 al 2021, come autista di mezzi pesanti alle dipendenze della società Silca s.r.l.
Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi indicati dal ricorrente hanno confermato le circostanze dallo stesso dedotte in ricorso.
In particolare, il teste , collega di parte ricorrente dal Testimone_1 2004 al pensionamento di quest'ultimo, ha confermato la circostanza che il ricorrente consegnava il carburante ed il GPL in varie regioni, tra cui Umbria,
Lazio e Toscana, così come ha confermato la circostanza circa lo stoccaggio dei prodotti trasportati, precisando che: “…la destinazione ai vari distributori riguardava le regioni dell'Umbria, del Lazio e della Toscana. Preciso che le consegne non erano destinate ai soli distributori ma anche a privati che ne facessero richiesta, ad esempio per rifornirsi di gasolio da riscaldamento o ad uso agricolo”. Così come confermate dal teste le movimentazioni svolte dal ricorrente per lo stoccaggio dei prodotti, quali salire sul camion ed aprire le botole chiuse a pressione e l'utilizzo sempre dello stesso automezzo per il trasporto: “Preciso che di solito utilizzava sempre lo stesso camion che aveva il sedile fisso”. Pt_1 Con riferimento all'attività lavorativa consistente nella sistemazione in magazzino di fusti di olio, il teste ha dichiarato: “E' vero, c'erano due tipi di bravetta: una che poteva sostenere pesi maggiori e si utilizzava per i fusti, l'altra che sosteneva pesi minori per le taniche. Entrambe però venivano caricate a mano e spinte a mano. Il numero di fusti e taniche era quello indicato.” Infine, quanto all'orario di lavoro ha riferito: “E' vero, l'orario sarebbe stato di otto ore ma quasi sempre c'erano dei motivi per restare di più e quasi sempre si rimaneva sulle 10 ore giornaliere”. Il carico e scarico dei lubrificanti veniva effettuato sempre da un solo soggetto, che era l'autista; raramente questi poteva usufruire di un muletto o altro mezzo di carico…Il ricorrente ha utilizzato prevalentemente lo stesso mezzo che era un camion IVECO 130 che recentemente, forse tre mesi fa, è stato venduto” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 16.05.2024). Il secondo teste escusso, collega di parte ricorrente Testimone_2 dal 2009 al 2020, ha sostanzialmente reso dichiarazioni di analogo tenore e, in particolare, ha ricordato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso la SILCA io il ricorrente l'ho trovato che già lavorava per l'azienda in questione. Io sono entrato alla Silca nel 30.06.2009 fino al novembre 2020, mentre il ricorrente è rimasto. Il ricorrente era conducente di camion che trasportava il GPL. Entrambi eravamo autisti di camion. Le tratte erano Umbria e Lazio”. Il teste ha ulteriormente precisato che: “Per caricare il camion con il GPL il ricorrente andava prima a Pomezia o a Viterbo ed ultimamente anche a Spoleto e poi faceva la consegna. Gli addetti dei depositi caricavano il camion con il GPL. Poi il ricorrente andava a scaricare il GPL presso i vari clienti che erano condomini in prevalenza. Il ricorrente caricava in prevalenza GPL e qualche volta anche gasolio e benzina… Per scaricare ai destinatari il GPL il ricorrente doveva avvitare un tubo presente nel camion ad un serbatoio a terra presso il cliente e poi con una manopola mandava il gas dentro il serbatoio secondo la quantità già stabilità” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12.12.2024).
Confermata quindi dalle prove orali e dalla documentazione prodotta, la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottor sulla base della Persona_2 documentazione agli atti e dell'obiettività clinica rilevata, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Spondilodiscoartrosi lombare con ernia discale L1-L2, protrusioni discali multiple (L2-L3 L3-L4 -L4-L5 L5-S1), funzionalmente limitanti e con radicolopatie multilivello.” L'ausiliario del giudice, dopo aver esaminato le risultanze istruttorie anche testimoniali, ha concluso che: “la malattia denunciata, come descritta in ricorso e risultante dalla documentazione allegata, è da ritenersi (vista la documentazione agli atti sia sanitaria che amministrativa, comprensiva dei verbali delle testimonianze autorizzate dal Giudice) conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente, che ha assunto la dignità di concausa efficiente e determinante ai sensi di Legge” e che dalla stessa siano derivati postumi di invalidità permanente (cfr. CTU in atti).
Il dottor ha, quindi, proceduto alla determinazione dello stato Per_2 invalidante derivante dalla patologia professionale accertata stimandolo, ex D.
L.vo 38/2000 e con riferimento alla voce tabellare n. 213, per la
“Spondilodiscoartrosi lombare con ernia discale L1-L2, protrusioni discali multiple (L2-L3 L3-L4 -L4-L5 L5-S1), funzionalmente limitanti e con radicolopatie multilivello”, nella misura del 10% (dieci per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note discordi da parte del consulente dell'Istituto il quale, pur non svolgendo osservazioni sulla percentuale di danno biologico riconosciuta dal CTU, ha contestato la conclusione dallo stesso raggiunta in assenza di documentazione aziendale (DVR). Sul punto, il CTU ha replicato precisando che “…Le prove testimoniali, relativamente ai capitoli di prova ammessi dal Giudice, sono risultate concordi per la costante presenza del rischio da Vibrazioni Corpo Intero e per gran parte, anche se in misura quantitativamente lievemente differente tra i due testi, anche quello da movimentazione manuale dei carichi;
- Il certificato del Medico Competente (08-07-2021 e 14-10-2021) che attesta la presenza del rischio da
Vibrazioni Corpo Intero e di Posture Incongrue;
Tali evenienze, presenti nel fascicolo telematico, contrastano palesemente con le conclusioni poste alla base del verbale discorde di visita collegiale del 06-10-2023 nel quale il medico legale dell' “…conferma l'assenza di elementi oggettivi che consentano di CP_1 valutare l'effettiva esposizione alle Vibrazioni Corpo Intero (WBV)…” confermando le conclusioni raggiunte. (Cfr. CTU in atti). All'esito della dialettica processuale tra consulenti, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente.
In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata, pari al 10%, deve essere riconosciuto alla ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 38 del 2000 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(07/04/2022).
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare al CP_1 ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: - In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia
Spondilodiscoartrosi lombare con ernia discale L1-L2, protrusioni discali multiple (L2-L3 L3-L4 -L4-L5 L5-S1), funzionalmente limitanti e con radicolopatie multilivello”, di cui è affetto il ricorrente, è di origine lavorativa e dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 10%;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte CP_1 ricorrente, un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a), D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (07/04/2022), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Terni, lì 22 maggio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri