Parere definitivo 4 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 01/04/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02763/2025REG.PROV.COLL.
N. 00731/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 731 del 2023, proposto dalla ASL Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Anna Peluso e Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Do.Pe.O di AD VA & C. S.n.c., non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 6737/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Giovanni Tulumello e udito per la parte appellante l’avv. Giovanni Rajola Pescarini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza del T.A.R. Campania, sede di Napoli, n. 6737/2022 ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento della nota del 20 dicembre 2021 con cui l’ASL ha accertato un proprio credito nei confronti della struttura appellata di € 46.118,89, a titolo di regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dall’Azienda Sanitaria Locale NA 3 Sud.
La ricorrente in primo grado, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025.
2. Preliminarmente, in relazione alla verifica – d’ufficio – della regolare instaurazione del contraddittorio, deve osservarsi che il ricorso in appello risulta notificato “ all’ Avv. Arturo Umberto Meo, procuratore e difensore di DO.PE.O. di AD VA e C. s.n.c. domiciliato in Napoli, via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell’avv. Arturo Umberto Meo trasmettendone copia informatica del servizio di posta certificata, spedita all’indirizzo PEC arturoumberto.meo@pecavvocatinola.it estratto da Re.Ginde ai sensi di legge ”.
In primo grado la ricorrente risultava difesa “ dall’avvocato Arturo Umberto Meo (C.F.MEO60A22F924A), che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Luca Rubinacci (C.F. [...]), in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo separato, in atti ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, lettera b), del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, i quali chiedono di ricevere ogni comunicazione e/o notificazione agli indirizzi di posta elettronica certificata (“p.e.c.”) arturoumberto.meo@pecavvocatinola.it, lucarubinacci@legpec.it e giulio.vicedomini@pecavvocatinola.it ”.
Dunque il ricorso in appello risulta ritualmente notificato.
3. Nel merito, deve osservarsi che il giudizio di primo grado ha riguardato l’impugnabilità o meno della predetta detta nota in quanto avente carattere provvedimentale; la tempestività o meno dell’impugnazione, quali atti presupposti, delle delibere di regressione tariffaria solo unitamente a tale atto; infine, la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulle relative pretese.
Il T.A.R., ritenuta la propria giurisdizione, ha ritenuto che detta nota fosse atto impugnabile, e che al contrario non sussistesse un onere di autonoma e tempestiva impugnazione delle delibere portanti per ciascun anno la regressione tariffaria.
4. Osserva il Collegio che il ricorso di primo grado contesta – quanto ai provvedimenti di regressione tariffaria - l’esercizio del relativo potere, in relazione a profili tutt’altro che paritetici.
Questo implica il rigetto perché infondato del motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (nello stesso senso la sentenza di questa Sezione n. 715/2025).
Non inducono a diverse conclusioni le due pronunce della Cass. civ., sez. un., 21 novembre 2023, nn. 32259 e 32265) invocate dall’appellante per tornare a sostenere l’insussistenza della giurisdizione amministrativa: queste ad avviso del Collegio non hanno innovato in nulla circa i princìpi, richiamati anche nelle sentenze di questo Consiglio di Stato sopra citate, che ordinano il riparto della giurisdizione in subiecta materia , in quanto a ben vedere afferivano a fattispecie in cui ed essere impugnate erano solo le note con cui la A.S.L. aveva esercitato il proprio diritto di credito nei confronti della struttura ricorrente, a valle delle delibere di determinazione dei criteri della regressione tariffaria, avverso le quali nessuna censura era mossa.
Nel presente giudizio, invece, così come in quelli esaminati nei precedenti della Sezione che saranno di seguito indicati, l’impugnazione della nota era accompagnata da quella delle delibere determinative dei criteri della regressione tariffaria per gli anni in questione, censurate quali atti presupposti (tali fattispecie erano di fatto identiche a quella qui in esame).
Pertanto, allorché la Corte di cassazione ha ritenuto sussistente la giurisdizione del g.o. anche laddove le censure afferiscano a “ tempi ” e “ modalità ” con cui l’Amministrazione sanitaria si è attivata, ovvero all’esistenza di un “ legittimo affidamento ”, lo ha fatto pur sempre riferendosi a contestazioni mosse avverso atti paritetici con cui è stato chiesto il pagamento delle somme dovute a valle della regressione.
Nella fattispecie qui in esame – come pure in quelle che hanno costituito oggetto della giurisprudenza che sarà richiamata - la “tardività” lamentata dai ricorrenti (e ritenuta dal T.A.R., in linea con la pregressa giurisprudenza di questa Sezione, costituire vizio di legittimità dell’azione della A.S.L.) afferiva alle delibere a monte di determinazione dei criteri di regressione, intervenute a distanza di anni dall’anno di riferimento, e non all’atto finale con cui alla struttura è stato richiesto il saldo di quanto computato a suo carico; d’altra parte, è del tutto ragionevole che la giurisdizione si determini non già in base alle censure articolate dal ricorrente, bensì con riferimento alla natura dell’atto impugnato, o per meglio dire all’esistenza o meno di un esercizio di potere autoritativo nell’attività della p.a. oggetto della contestazione giudiziale.
Siffatto potere autoritativo – giova ribadirlo – sussiste nella fase in cui l’Amministrazione determina i criteri della regressione tariffaria, ma non in quella successiva in cui calcola l’importo dovuto da ciascuna singola struttura e si attiva per recuperarlo (dal che discende, come si dirà, l’inammissibilità per questa parte del ricorso di primo grado).
In ogni caso anche la questione dei tempi del recupero concerne l’esercizio del potere, e quand’anche si volesse ricondurre la stessa alla tematica dell’affidamento ciò non risulterebbe comunque ostativo all’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo (in tal senso Consiglio di Stato, IV sez., sentenza n. 9467/2024, coerente ai princìpi in materia sanciti dalle sentenze dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nn. 19, 20 e 21 del 2021).
5. Gli argomenti spiegati per respingere il motivo di appello sul difetto di giurisdizione hanno diretta refluenza in punto di accoglimento della (riproposta) eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado per mancata, tempestiva impugnazione dei provvedimenti che hanno deciso la regressione tariffaria.
In argomento il T.A.R. ha in contrario affermato che “ La definizione con le suddette delibere della regressione tariffaria per gli anni di riferimento ha poi richiesto l’adozione dell’atto di determinazione del saldo e di accertamento del credito nei confronti della struttura, con la conseguenza che il termine per l’impugnazione decorre dal provvedimento applicativo che rende concreta la lesione, prima solo potenziale ”.
Tale conclusione è però smentita dalla giurisprudenza di questa Sezione (si veda, ex multis , Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2023, n. 2789), che il Collegio condivide e alla quale si riporta.
Nello stesso senso altresì le sentenze n. 2791/2023, n. 2792/2023, n. 2788/2023 e 2788/2023, che hanno riformato altrettante sentenze del T.A.R. Campania, sede di Napoli, afferenti a fattispecie sovrapponibili a quella per cui qui è causa.
In conformità a tale giurisprudenza di questa Sezione va dunque pronunciata l’inammissibilità del ricorso di primo grado nella parte in cui risulta proposto per l’annullamento della nota del 20 dicembre 2021, stante il carattere non provvedimentale della stessa, e l’irricevibilità per tardività dell’impugnazione dei retrostanti provvedimenti di regressione tariffaria (peraltro pubblicati all’albo pretorio).
6. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, attesa la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara in parte inammissibile e in parte irricevibile il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO