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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2024, n. 36109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36109 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA IL FUNZION/Ú, sul ricorso di IA ES, nato ad [...] il [...], Lucticr avverso l'ordinanza in data 07/12/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 7 dicembre 2023 la Corte di appello di Napoli, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio disposto con sentenza della Sezione 4 della Corte di cassazione n. 13815 del 03/04/2023, ha rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione presentata da ES IA. 2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge perché ritiene che la Corte di appello di Napoli non abbia rispettato il dictum della Corte di cassazione. Espone di essere stato ingiustamente carcerato per 1103 giorni e di essere stato assolto dal reato di tentata estorsione mafiosa con la formula perché il fatto non sussiste. fàf Penale Sent. Sez. 3 Num. 36109 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 06/06/2024 Insiste nella sua versione dei fatti, e cioè che si era ritirato dall'affare della gestione della pompa di benzina dopo che aveva scoperto il prevalente interesse del suo concorrente al quale aveva porto le scuse per i comportamenti aggressivi. Ritiene quindi di non aver agito con colpa grave che invece ravvisa nel comportamento del Pubblico ministero che non aveva operato per un tempestivo accertamento dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. IA ha subìto la carcerazione preventiva per aver tentato l'estorsione con l'aggravante della mafiosità ai danni di un concittadino afragolese che stava costruendo un impianto per la distribuzione della benzina. La vittima aveva denunciato che gli estorsori gli si erano presentati a nome di PO ET, dirigente della egemone cosca camorristica, per cui si era recato personalmente dal capoclan, Antonio Moccia, il quale aveva dichiarato di non aver mai autorizzato quell'estorsione e che avrebbe verificato chi aveva ardito millantare il suo nome. Dopo qualche giorno, IA si era scusato con lui. Nella fase delle indagini, tale condotta era stata ritenuta significativa, dal punto di vista indiziario, del concorso di IA nel tentativo di estorsione. Nel processo era stato accertato, invece, che il ricorrente, soggetto incensurato e non collegato al clan, ma conoscente di PO ET per essere stato suo vicino di casa anni prima, si era mosso autonomamente perché interessato all'affare della pompa di benzina e autonomamente aveva desistito quando aveva scoperto che il concorrente era più avanti di lui nel conseguimento dell'obiettivo. Era stato quindi assolto perché non era stata raggiunta la prova dell'interferenza della sua condotta con quella degli altri estorsori e della consapevolezza delle altrui modalità intimidatorie. Nell'annullare con rinvio la prima ordinanza di rigetto della richiesta di indennizzo, la Corte di cassazione aveva sottolineato che il silenzio legittimamente serbato da IA durante l'interrogatorio di garanzia non era di per sé causa ostativa all'indennizzo e che la decisione non poteva prescindere dal fatto che il giudicato penale aveva escluso che l'istante avesse rivolto personalmente la richiesta estorsiva alla vittima. La Corte di appello di Napoli, con l'ordinanza impugnata, ha risposto pienamente alle indicazioni della Corte di cassazione recando una motivazione accurata, immune da censure e perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per stabilire la ricorrenza di un comportamento processuale o extraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, il giudice è tenuto a valutare "ex ante", secondo un iter logico motivazionale del tutto 2 Il Consigliere estensore autonomo da quello del processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (tra le più recenti, Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di Dio, Rv. 285069 - 01). Ha infatti osservato che la condotta di IA era stata gravemente colposa e concorrente nella determinazione della falsa apparenza della sua penale responsabilità e dunque nell'induzione in errore del giudice della cautela. La scelta di andare a chiedere scusa alla vittima, pur non coinvolto nell'estorsione e ignaro dell'intervento del capoclan, era stata quindi falsamente confessoria, perché priva di una qualsiasi altra interpretazione ragionevole. Coloro che si erano presentati a chiedere scusa dopo l'intervento del capoclan erano stati solo gli estorsori che si erano permessi di agire senza autorizzazione con spendita abusiva del nome. Perciò, era ragionevole ritenere che le scuse del IA fossero maturate nel medesimo contesto. Del resto, non era credibile che, nell'ambito dello svolgimento di atti di concorrenza tra imprenditori, il recedente dall'affare ritenesse di chiedere scusa al competitore, solo per il fatto che era "un compaesano". La Corte di appello di Napoli ha quindi stimato che il comportamento tenuto era stato gravemente imprudente e sinergicamente concorrente nell'erronea determinazione del giudice della cautela. La narrazione era stata priva di senso e di minima attendibilità, frutto di una strategia difensiva, a cui, del resto, non aveva aderito neanche il giudicato penale assolutorio, che si era limitato a prenderne atto, senza attribuirle un crisma di veridicità. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento, non solo delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ma anche delle spese di lite sostenute dal MEF, che si è costituito e ha depositato memoria, che si liquidano, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell'Economia e Finanze liquidate in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge Così deciso, il 6 giugno 2024 Il Pre dente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 7 dicembre 2023 la Corte di appello di Napoli, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio disposto con sentenza della Sezione 4 della Corte di cassazione n. 13815 del 03/04/2023, ha rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione presentata da ES IA. 2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge perché ritiene che la Corte di appello di Napoli non abbia rispettato il dictum della Corte di cassazione. Espone di essere stato ingiustamente carcerato per 1103 giorni e di essere stato assolto dal reato di tentata estorsione mafiosa con la formula perché il fatto non sussiste. fàf Penale Sent. Sez. 3 Num. 36109 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 06/06/2024 Insiste nella sua versione dei fatti, e cioè che si era ritirato dall'affare della gestione della pompa di benzina dopo che aveva scoperto il prevalente interesse del suo concorrente al quale aveva porto le scuse per i comportamenti aggressivi. Ritiene quindi di non aver agito con colpa grave che invece ravvisa nel comportamento del Pubblico ministero che non aveva operato per un tempestivo accertamento dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. IA ha subìto la carcerazione preventiva per aver tentato l'estorsione con l'aggravante della mafiosità ai danni di un concittadino afragolese che stava costruendo un impianto per la distribuzione della benzina. La vittima aveva denunciato che gli estorsori gli si erano presentati a nome di PO ET, dirigente della egemone cosca camorristica, per cui si era recato personalmente dal capoclan, Antonio Moccia, il quale aveva dichiarato di non aver mai autorizzato quell'estorsione e che avrebbe verificato chi aveva ardito millantare il suo nome. Dopo qualche giorno, IA si era scusato con lui. Nella fase delle indagini, tale condotta era stata ritenuta significativa, dal punto di vista indiziario, del concorso di IA nel tentativo di estorsione. Nel processo era stato accertato, invece, che il ricorrente, soggetto incensurato e non collegato al clan, ma conoscente di PO ET per essere stato suo vicino di casa anni prima, si era mosso autonomamente perché interessato all'affare della pompa di benzina e autonomamente aveva desistito quando aveva scoperto che il concorrente era più avanti di lui nel conseguimento dell'obiettivo. Era stato quindi assolto perché non era stata raggiunta la prova dell'interferenza della sua condotta con quella degli altri estorsori e della consapevolezza delle altrui modalità intimidatorie. Nell'annullare con rinvio la prima ordinanza di rigetto della richiesta di indennizzo, la Corte di cassazione aveva sottolineato che il silenzio legittimamente serbato da IA durante l'interrogatorio di garanzia non era di per sé causa ostativa all'indennizzo e che la decisione non poteva prescindere dal fatto che il giudicato penale aveva escluso che l'istante avesse rivolto personalmente la richiesta estorsiva alla vittima. La Corte di appello di Napoli, con l'ordinanza impugnata, ha risposto pienamente alle indicazioni della Corte di cassazione recando una motivazione accurata, immune da censure e perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per stabilire la ricorrenza di un comportamento processuale o extraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, il giudice è tenuto a valutare "ex ante", secondo un iter logico motivazionale del tutto 2 Il Consigliere estensore autonomo da quello del processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (tra le più recenti, Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di Dio, Rv. 285069 - 01). Ha infatti osservato che la condotta di IA era stata gravemente colposa e concorrente nella determinazione della falsa apparenza della sua penale responsabilità e dunque nell'induzione in errore del giudice della cautela. La scelta di andare a chiedere scusa alla vittima, pur non coinvolto nell'estorsione e ignaro dell'intervento del capoclan, era stata quindi falsamente confessoria, perché priva di una qualsiasi altra interpretazione ragionevole. Coloro che si erano presentati a chiedere scusa dopo l'intervento del capoclan erano stati solo gli estorsori che si erano permessi di agire senza autorizzazione con spendita abusiva del nome. Perciò, era ragionevole ritenere che le scuse del IA fossero maturate nel medesimo contesto. Del resto, non era credibile che, nell'ambito dello svolgimento di atti di concorrenza tra imprenditori, il recedente dall'affare ritenesse di chiedere scusa al competitore, solo per il fatto che era "un compaesano". La Corte di appello di Napoli ha quindi stimato che il comportamento tenuto era stato gravemente imprudente e sinergicamente concorrente nell'erronea determinazione del giudice della cautela. La narrazione era stata priva di senso e di minima attendibilità, frutto di una strategia difensiva, a cui, del resto, non aveva aderito neanche il giudicato penale assolutorio, che si era limitato a prenderne atto, senza attribuirle un crisma di veridicità. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento, non solo delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ma anche delle spese di lite sostenute dal MEF, che si è costituito e ha depositato memoria, che si liquidano, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell'Economia e Finanze liquidate in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge Così deciso, il 6 giugno 2024 Il Pre dente