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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15871/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE TI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 15871/2025 R.G. promosso da
( (avv. RAZA ILEANA) Parte_1 C.F._1
e
ER TI ) (avv. SCHWARZ ELISABETTA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 5/11/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. la figlia minore ha il diritto di mantenere un rapporto Per_1 equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
nel rispetto del principio della bigenitorialità i ricorrenti concordano per l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa;
2. collocazione preferenziale e residenza abituale della minore presso la residenza della madre;
3. trascorrerà, durante la settimana, giorni di permanenza presso ciascun genitore in modo equamente Per_1 ripartito;
il padre terrà la figlia per un numero di giorni esattamente uguale a quello della madre. Tale suddivisione, già organizzata attraverso un calendario predisposto dai ricorrenti ed articolato su tre settimane
(all. n. 4), tiene conto dei turni di lavoro del padre e assicura la presenza equilibrata di entrambi i genitori nella vita quotidiana della minore;
4. il periodo natalizio (23.12/30.12), quello di Capodanno (31.12/06.01) ed il periodo pasquale verranno trascorsi dalla minore presso ciascun genitore, secondo il calendario allegato, salvo diversi accordi tra le parti. I giorni festivi li trascorrerà alternativamente con ciascun genitore;
Per_1
5. in merito alle vacanze estive i signori e OL concordano che la figlia trascorrerà con il padre due Pt_1 settimane anche consecutive nel mese di agosto e con la madre due settimane, anche consecutive nel mese di agosto-settembre. Detti periodi dovranno essere fissati dai ricorrenti entro il 30 maggio di ogni anno;
6. in caso di malattia della figlia, la stessa rimarrà presso l'abitazione della madre, con possibilità del padre di farle visita, previo accordo con la madre. In ogni caso le parti potranno raggiungere anche un diverso accordo in considerazione delle esigenze della minore, delle esigenze di lavoro di ciascun genitore e del calendario condiviso;
7. il signor si impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento della minore e sino al Pt_1 raggiungimento della totale indipendenza economica raggiunta dalla figlia, la somma di € 225,00 mensili sino a giugno 2027 e di € 300,00 da luglio 2027. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat
e verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente che verrà indicato dalla signora OL, entro il giorno quindici di ogni mese;
8. i genitori contribuiranno alle spese straordinarie - che sono in ogni caso da documentare - in ragione del
50% ciascuno, con rimborso da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta
(come da Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia sottoscritto in data 14 luglio 2016, sotto riportato). Nel caso di spese di importo consistente, il genitore più diligente potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, della quota di spettanza della somma necessaria, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. In particolare:
Spese per la salute:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo fra i coniugi: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo fra i coniugi: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
VI) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne:
Spese che non richiedono preventivo accordo: I) spese di custodia del figlio minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre figure alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
9. i ricorrenti concordano che l'assegno unico universale sarà suddiviso tra loro nella misura del 50% ciascuno;
10. la casa familiare, in locazione, sarà assegnata alla signora OL che subentrerà per l'intero, entro un mese dal decreto emesso da codesto Ill.mo Tribunale, nella titolarità del contratto di locazione attualmente cointestato. Entro il medesimo termine il signor si impegna a lasciare l'immobile nella piena Pt_1 disponibilità della signora OL;
11. le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia.
Spese legali compensate, con reciproca rinuncia al vincolo di solidarietà tra i rispettivi difensori previsto dall'art. 13 L.P. I ricorrenti dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (24/11/2021) e, con ricorso presentato in forma Per_1 congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE TI RE RC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE TI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 15871/2025 R.G. promosso da
( (avv. RAZA ILEANA) Parte_1 C.F._1
e
ER TI ) (avv. SCHWARZ ELISABETTA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 5/11/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. la figlia minore ha il diritto di mantenere un rapporto Per_1 equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
nel rispetto del principio della bigenitorialità i ricorrenti concordano per l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa;
2. collocazione preferenziale e residenza abituale della minore presso la residenza della madre;
3. trascorrerà, durante la settimana, giorni di permanenza presso ciascun genitore in modo equamente Per_1 ripartito;
il padre terrà la figlia per un numero di giorni esattamente uguale a quello della madre. Tale suddivisione, già organizzata attraverso un calendario predisposto dai ricorrenti ed articolato su tre settimane
(all. n. 4), tiene conto dei turni di lavoro del padre e assicura la presenza equilibrata di entrambi i genitori nella vita quotidiana della minore;
4. il periodo natalizio (23.12/30.12), quello di Capodanno (31.12/06.01) ed il periodo pasquale verranno trascorsi dalla minore presso ciascun genitore, secondo il calendario allegato, salvo diversi accordi tra le parti. I giorni festivi li trascorrerà alternativamente con ciascun genitore;
Per_1
5. in merito alle vacanze estive i signori e OL concordano che la figlia trascorrerà con il padre due Pt_1 settimane anche consecutive nel mese di agosto e con la madre due settimane, anche consecutive nel mese di agosto-settembre. Detti periodi dovranno essere fissati dai ricorrenti entro il 30 maggio di ogni anno;
6. in caso di malattia della figlia, la stessa rimarrà presso l'abitazione della madre, con possibilità del padre di farle visita, previo accordo con la madre. In ogni caso le parti potranno raggiungere anche un diverso accordo in considerazione delle esigenze della minore, delle esigenze di lavoro di ciascun genitore e del calendario condiviso;
7. il signor si impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento della minore e sino al Pt_1 raggiungimento della totale indipendenza economica raggiunta dalla figlia, la somma di € 225,00 mensili sino a giugno 2027 e di € 300,00 da luglio 2027. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat
e verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente che verrà indicato dalla signora OL, entro il giorno quindici di ogni mese;
8. i genitori contribuiranno alle spese straordinarie - che sono in ogni caso da documentare - in ragione del
50% ciascuno, con rimborso da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta
(come da Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia sottoscritto in data 14 luglio 2016, sotto riportato). Nel caso di spese di importo consistente, il genitore più diligente potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, della quota di spettanza della somma necessaria, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. In particolare:
Spese per la salute:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo fra i coniugi: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo fra i coniugi: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
VI) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne:
Spese che non richiedono preventivo accordo: I) spese di custodia del figlio minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre figure alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
9. i ricorrenti concordano che l'assegno unico universale sarà suddiviso tra loro nella misura del 50% ciascuno;
10. la casa familiare, in locazione, sarà assegnata alla signora OL che subentrerà per l'intero, entro un mese dal decreto emesso da codesto Ill.mo Tribunale, nella titolarità del contratto di locazione attualmente cointestato. Entro il medesimo termine il signor si impegna a lasciare l'immobile nella piena Pt_1 disponibilità della signora OL;
11. le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia.
Spese legali compensate, con reciproca rinuncia al vincolo di solidarietà tra i rispettivi difensori previsto dall'art. 13 L.P. I ricorrenti dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (24/11/2021) e, con ricorso presentato in forma Per_1 congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE TI RE RC