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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/12/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 374 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
domiciliata elettivamente in Roma, Via Flaminia, 195, presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Mara Parpaglioni che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 24.02.2022 premesso di essere stata Parte_1 assunta dalla Controparte_1 in data 21 settembre 2017 con contratto a tempo indeterminato,
[...] misto part time dal 10 settembre al 10 giugno dell'anno successivo, con percentuale di impiego al 72,37 %, con mansioni di “Assistente di Bordo” e inquadramento nel parametro 139 del
CCNL OF, lamentava di aver percepito una somma inferiore a quella dovuta in quanto la società ha retribuito solo le ore di effettivo servizio e non quelle contrattualmente pattuite ed ha omesso di corrispondere correttamente quanto dovuto a titolo di buoni pasto;
si TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
doleva, inoltre, del mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa, maturata presso la società
Progetto Colonna Coop.Soc. Int. a r.l. ove aveva lavorato dal settembre 2012 al settembre 2017.
Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- Accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la corresponsione Parte_1 della retribuzione parametrata all'orario di lavoro part-time convenuto, nonché al riconoscimento del parametro 143 a far data dall'ottobre 2018 ed i buoni pasto in attuazione delle previsioni di cui all'accordo sindacale del maggio 2017, per tutte le ragioni meglio esposte in ricorso;
- per l'effetto condannare la Controparte_1
a pagare alla ricorrente la somma di €
[...]
2.585,06 a titolo di differenze retributive sulla paga oraria, quattordicesima e buoni pasto, per il periodo dal settembre 2017 al gennaio 2019, o nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 429 cod.proc.civ. e 150 disp.att. cod.proc.civ
La Controparte_1 ritualmente citata, restava contumace.
[...]
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, di un ulteriore termine per chiarimenti in ordine alle clausole collettive di riferimento e previo ordine di esibizione delle buste paga relative all'intera annualità del 2018 di due lavoratori a tempo pieno a campione, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva il Giudice che, come risulta documentalmente, il contratto di lavoro intercorso tra le parti prevedeva l'orario di lavoro part time con percentuale d'impiego pari al 72,37 % e stabiliva (art. 3) il diritto della lavoratrice a percepire una paga lorda mensile così strutturata: retribuzione tabellare euro 856,06, contingenza euro 533,58, T.D.R. euro 41,02, indennità di mensa euro 16,53 (totale euro 1447,19), parametrata all'orario di lavoro svolto.
Oltre ad essere previsto espressamente nel testo contrattuale, il criterio di proporzionalità per la determinazione della esatta misura della retribuzione spettante al lavoratore a tempo parziale è stabilito, poi, in via generale anche dall'art. 20 del CCNL OF (all n. 8 di parte ric.), – pacificamente applicato al rapporto lavorativo in questione – a mente del quale “1.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all'orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
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– orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
– verticale, quando l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
– misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate.
2. Ai soli fini dell'individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale dell'orario giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario settimanale applicato in azienda.
3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno”.
3. Ebbene, la presente controversia scaturisce dalla diversa interpretazione di parte ricorrente e della società convenuta in ordine all'applicazione in concreto di tale criterio di proporzionalità.
In particolare, ritiene la lavoratrice che la società le abbia corrisposto una somma inferiore a quella effettivamente dovuta, poiché retribuiva le sole ore di effettivo servizio e non quelle corrispondenti al part-time convenuto con il contratto individuale di lavoro.
Richiamando l'art. 15 del CCNL citato (secondo cui: “Gli importi giornalieri della retribuzione nelle distinte nozioni previste dall'art. 6, dell'indennità di contingenza di cui all'art. 9 e 10 dei compensi di cui all'art. 12, si determinano dividendo per 30 i rispettivi importi mensili. Gli importi orari della retribuzione di cui all'art. 6, dell'indennità di contingenza di cui all'art. 9 e 10 dei compensi di cui all'art. 12, si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per l'orario medio giornaliero stabilito dalle norme di legge o di contratto nazionale o aziendale. Se l'orario contrattuale è individuato per settimana lavorativa, l'orario medio giornaliero si ottiene dividendo per 6 quello settimanale”) la ricorrente evidenzia che se si dividono le 39 ore settimanali dell'orario ordinario (art. 27 CCNL) per il divisore 6, si ottiene che l'orario medio giornaliero del lavoratore full-time è pari a 6,5 e che moltiplicando tale valore (6,5) per 30
(divisore mensile previsto dall'art.15 citato), si ricava che la retribuzione mensile per i dipendenti con contratto full-time deve essere parametrata su 195 ore (6,5 x 30). Conseguentemente, ritiene la ricorrente che la retribuzione mensile in ipotesi di part-time, debba corrispondere alla paga oraria calcolata per il lavoratore full time moltiplicata per il quantitativo orario corrispondente alla percentuale di part-time pattuita tra le parti. Pertanto, nel caso di specie, avendo le parti
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pattuito una percentuale del 72,37 %, la retribuzione della ricorrente dovrà essere il prodotto della paga oraria per 141,12 ore (pari al 72,37 % di 195 ore).
4. Sennonchè, la premessa da cui muove l'argomentazione difensiva della ricorrente, costituita dalla circostanza che la retribuzione mensile per i dipendenti con contratto full-time deve essere parametrata su 195 ore (6,5 x 30) non emerge dalla lettura dell'art. 15 cit. Invero, tale articolo si limita a stabilire i criteri di calcolo dell'importo giornaliero della retribuzione
(importo mensile diviso 30) e dell'importo orario (retribuzione giornaliera/orario medio giornaliero, pari per il lavoratore full time a 6.5 ore), ma non stabilisce che tutti i mesi, a prescindere dal numero di giornate di settimane e di giornate di lavoro effettive, il lavoratore full time debba ricevere una retribuzione parametrata su 195 ore (6,5 x 30).
Anche a seguito dell'invito, formulato dal Giudice nei confronti di parte ricorrente, a chiarire ed indicare quali clausole collettive prevedano che la retribuzione del lavoratore full time debba essere sempre parametrata all'orario teorico mensile di 195 ore non sono state allegate ulteriori clausole collettive contenenti una regola di tal fatta, avendo la parte richiamato soltanto il citato art. 15.
5. In mancanza di una disposizione contrattuale che espressamente preveda che la retribuzione del lavoratore full time debba essere sempre parametrata all'orario teorico mensile di 195 ore, non può, dunque, ritenersi corretto il criterio di determinazione della retribuzione del lavoratore con contratto a tempo parziale proposto da parte ricorrente e consistente della retribuzione, in ciascun mese, di un numero di ore pari al 72,37 % di 195 ore (che, del resto, condurrebbe a riconoscere alla lavoratrice una retribuzione fissa mensile inspiegabilmente superiore rispetto al 72,37 % di quella contrattuale: sulla scorta della paga oraria di € 7,54, parte ricorrente richiede una retribuzione mensile pari a € 1.064,94 o superiore, come emerge dai conteggi allegati, mentre il 72,37 % della retribuzione contrattuale è pari a 1.047,33).
6. Al fine di comprendere pienamente i criteri di determinazione della retribuzione del lavoratore a tempo pieno – che, in applicazione del principio di proporzionalità e del divieto di discriminazione devono essere applicati anche al lavoratore part-time – è stata, dunque, ordinata alla Controparte_1
a produzione delle buste paga relative all'intera annualità del 2018
[...] di due lavoratori a tempo pieno a campione.
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Nonostante la regolare notifica dell'ordine di esibizione (effettuata in data 24.09.2025) la società non ha adempiuto né ha addotto la sussistenza di un giustificato motivo. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., da un lato, la
[...] deve essere condannata alla pena Controparte_1 pecuniaria di euro 500 e, da un altro lato, che da questo comportamento si possono desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma c.p.c.
7. Tali argomenti di prova, unitamente ai documenti in atti (ed in particolare al contratto collettivo che non stabilisce un diverso criterio di determinazione della retribuzione parametrato alle effettive ore di lavoro cadenti nel singolo mese) portano a ritenere che, secondo la regola generale, il lavoratore a tempo pieno percepisca una retribuzione fissa ogni mese, che non muta al variare delle ore settimanali di lavoro ordinario cadenti nel singolo mese e che tale retribuzione venga costantemente determinata, in misura fissa, attraverso la somma di retribuzione base, contingenza, TDR, indennità mensa (ed eventualmente scatti di anzianità).
8. Ne discende che anche il lavoratore part time ha diritto a percepire una retribuzione fissa mensile, non variabile in ragione del numero di ore di lavoro ordinario cadenti nel singolo mese e determinata riducendo per la percentuale di part-time contrattualmente prevista l'importo di retribuzione base, contingenza, TDR, indennità mensa, indicato contrattualmente.
Pertanto, nel caso di specie, la lavoratrice ha diritto a percepire un importo fisso a titolo di retribuzione per le ore di lavoro ordinario pari al 72,37 % di euro 1447,19 (somma di retribuzione tabellare, contingenza, T.D.R. e indennità di mensa indicate nel contratto di assunzione) ovvero pari ad euro 1.047,33 lordi mensili.
9. Né può ritenersi fondata la pretesa di parte ricorrente di ottenere, a partire dal mese di ottobre 2018, l'applicazione di un diverso e superiore parametro retributivo, pretesa fondata sull'assunto che l'accordo sindacale del 18 settembre 2017 (all. 3 di parte ric.) stabiliva il diritto dei lavoratori già assegnati all'appalto al riconoscimento de «l'anzianità maturata alle dipendenza del precedente gestore utile ai fini della maturazione della progressione di carriera secondo i termini di cui al CCNL
OF». La domanda attorea risulta, invero, infondata per difetto di specifica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, non avendo la parte neppure indicato quale sia la norma del CCNL OF di cui invoca l'applicazione, specificando i presupposti per la maturazione del diritto al superiore parametro retributivo (e richiamando le relative tabelle retributive) e dimostrandone la sussistenza.
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10. Alla luce delle svolte considerazioni i conteggi formulati da parte ricorrente ed allegati al ricorso introduttivo vanno dunque rielaborati individuando quale retribuzione mensile spettante alla lavoratrice euro 1.047,33 anziché quella superiore indicata.
Le differenze retributive spettanti alla lavoratrice risultano, dunque, pari ad euro zero per il mese di settembre 2017 (perché la somma indicata come percepita è superiore a quella dovuta), ad euro 111,91 per il mese di ottobre 2017, ad euro 111,91 per il mese di novembre
2017, ad euro 172,26 per il mese di dicembre 2017, ad euro 66,65 per il mese di gennaio 2018, ad euro 202,44 per il mese di febbraio 2018, ad euro 182,67 per il mese di marzo 2018, ad euro
132,01 per il mese di aprile 2018, ad euro 36,64 per il mese di maggio 2018, ad euro 137,28 per il mese di giugno 2018, ad euro 96,41 per il mese di settembre 2018, ad euro 73,32 per il mese di ottobre 2018, ad euro 142,82 per il mese di novembre 2018, euro 221,98 per il mese di dicembre
2018 ad euro 69,66 per il mese di gennaio 2019. Quanto alle differenze retributive in relazione ai ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, considerato che, come emerge dai conteggi prodotti da parte ricorrente, parte ricorrente ha domandato il pagamento di 12 ratei di tredicesima e di 10 ratei di quattordicesima mensilità, nulla è dovuto a titolo di tredicesima perché la somma indicata come percepita è superiore a quella dovuta (1.047,33), mentre residua un credito della lavoratrice pari ad euro 256,46 (euro 872,7 – euro 616,24) a titolo di quattordicesima.
La Controparte_1 va, dunque, condannata a pagare alla ricorrente la somma di €
[...]
2.014,42 a titolo di differenze retributive sulla paga oraria, per il periodo dal settembre 2017 al gennaio 2019, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
11. Sotto altro profilo, la ricorrente ha domandato il pagamento di € 157,50 a titolo di differenze retributive sul calcolo dei buoni pasto.
Richiamando l'accordo sindacale del 18 settembre 2017, contenente l'impegno della datrice di lavoro a riconoscere ai dipendenti inquadrati quali “Assistenti” par. 139 “un buono pasto giornaliero di euro 3,50 in caso di presenza continuata nel mese solare senza alcuna soluzione di continuità per malattia. Al contrario in caso di assenza per malattia anche di un solo giorno, il buono pasto sarà riconosciuto per tutti i giorni di presenza mensili pari a euro 2,00. Infine nell'ipotesi di due o più giorni di malattia il buono pasto non verrà riconosciuto per tutto l'arco del mese”, la lavoratrice sostiene che, come risulterebbe dalle buste paga, “alle volte” l'importo del buono pasto riconosciuto giornalmente sarebbe
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inferiore a quello dovuto, nonostante dalle stesse buste paga non risulti alcuna assenza per malattia della lavoratrice, con conseguente diritto a percepire l'importo intero di € 3,50 al giorno;
aggiunge, altresì, la ricorrente che “altre volte” la società datrice di lavoro non ha corrisposto alcunché, nonostante la presenza in servizio della ricorrente risulti dalle stesse buste paga.
Tali risultando il tenore della domanda attorea, ritiene il Tribunale che la stessa non sia suscettibile di accoglimento, avendo parte ricorrente persino omesso di indicare, nel ricorso introduttivo del giudizio, in quali mensilità l'importo del buono pasto riconosciuto sarebbe stato inferiore a quello dovuto ed in quali mensilità la società datrice di lavoro non avrebbe corrisposto alcunché.
Si tenga presente che, a mente di quanto prescritto dall'art. 414 c.p.c., la parte ricorrente ha l'onere di esporre chiaramente nel ricorso introduttivo del giudizio i fatti sui quali si fonda la domanda, così determinando in modo puntuale l'oggetto della domanda stessa.
In mancanza, la documentazione prodotta insieme al ricorso non può certo supplire alle carenze assertive dell'atto introduttivo, dovendosi rammentare, in rito, il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 414 c.p.c. - per cui l'allegazione del fatto costitutivo della domanda non è suscettibile d'individuazione de relato, a maggior ragione se con riguardo a scritti che attengono al distinto piano della prova- e tenuto altresì conto che non spetta certo al
Giudice, terzo nel giudizio, di sostituirsi alla parte scegliendo, nella congerie dei dati attestati documentalmente, quelli che dovrebbero soddisfare gli oneri attorei di allegazione.
L'estrema genericità della domanda, priva persino della indicazione delle mensilità in relazione alle quali si lamenta il totale o parziale pagamento dei buoni pasto, ne determina dunque il rigetto.
12.La soccombenza reciproca e la novità della questione rendono equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 2.014,42 a titolo di differenze retributive sulla paga oraria, per il periodo dal settembre 2017 al gennaio 2019, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
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Condanna la Controparte_1 [...] lla pena pecuniaria di euro 500 per mancato Controparte_1 adempimento all'ordine di esibizione.
Spese compensate.
Civitavecchia, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 374 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
domiciliata elettivamente in Roma, Via Flaminia, 195, presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Mara Parpaglioni che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 24.02.2022 premesso di essere stata Parte_1 assunta dalla Controparte_1 in data 21 settembre 2017 con contratto a tempo indeterminato,
[...] misto part time dal 10 settembre al 10 giugno dell'anno successivo, con percentuale di impiego al 72,37 %, con mansioni di “Assistente di Bordo” e inquadramento nel parametro 139 del
CCNL OF, lamentava di aver percepito una somma inferiore a quella dovuta in quanto la società ha retribuito solo le ore di effettivo servizio e non quelle contrattualmente pattuite ed ha omesso di corrispondere correttamente quanto dovuto a titolo di buoni pasto;
si TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
doleva, inoltre, del mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa, maturata presso la società
Progetto Colonna Coop.Soc. Int. a r.l. ove aveva lavorato dal settembre 2012 al settembre 2017.
Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- Accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la corresponsione Parte_1 della retribuzione parametrata all'orario di lavoro part-time convenuto, nonché al riconoscimento del parametro 143 a far data dall'ottobre 2018 ed i buoni pasto in attuazione delle previsioni di cui all'accordo sindacale del maggio 2017, per tutte le ragioni meglio esposte in ricorso;
- per l'effetto condannare la Controparte_1
a pagare alla ricorrente la somma di €
[...]
2.585,06 a titolo di differenze retributive sulla paga oraria, quattordicesima e buoni pasto, per il periodo dal settembre 2017 al gennaio 2019, o nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 429 cod.proc.civ. e 150 disp.att. cod.proc.civ
La Controparte_1 ritualmente citata, restava contumace.
[...]
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, di un ulteriore termine per chiarimenti in ordine alle clausole collettive di riferimento e previo ordine di esibizione delle buste paga relative all'intera annualità del 2018 di due lavoratori a tempo pieno a campione, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva il Giudice che, come risulta documentalmente, il contratto di lavoro intercorso tra le parti prevedeva l'orario di lavoro part time con percentuale d'impiego pari al 72,37 % e stabiliva (art. 3) il diritto della lavoratrice a percepire una paga lorda mensile così strutturata: retribuzione tabellare euro 856,06, contingenza euro 533,58, T.D.R. euro 41,02, indennità di mensa euro 16,53 (totale euro 1447,19), parametrata all'orario di lavoro svolto.
Oltre ad essere previsto espressamente nel testo contrattuale, il criterio di proporzionalità per la determinazione della esatta misura della retribuzione spettante al lavoratore a tempo parziale è stabilito, poi, in via generale anche dall'art. 20 del CCNL OF (all n. 8 di parte ric.), – pacificamente applicato al rapporto lavorativo in questione – a mente del quale “1.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all'orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
– orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
– verticale, quando l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
– misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate.
2. Ai soli fini dell'individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale dell'orario giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario settimanale applicato in azienda.
3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno”.
3. Ebbene, la presente controversia scaturisce dalla diversa interpretazione di parte ricorrente e della società convenuta in ordine all'applicazione in concreto di tale criterio di proporzionalità.
In particolare, ritiene la lavoratrice che la società le abbia corrisposto una somma inferiore a quella effettivamente dovuta, poiché retribuiva le sole ore di effettivo servizio e non quelle corrispondenti al part-time convenuto con il contratto individuale di lavoro.
Richiamando l'art. 15 del CCNL citato (secondo cui: “Gli importi giornalieri della retribuzione nelle distinte nozioni previste dall'art. 6, dell'indennità di contingenza di cui all'art. 9 e 10 dei compensi di cui all'art. 12, si determinano dividendo per 30 i rispettivi importi mensili. Gli importi orari della retribuzione di cui all'art. 6, dell'indennità di contingenza di cui all'art. 9 e 10 dei compensi di cui all'art. 12, si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per l'orario medio giornaliero stabilito dalle norme di legge o di contratto nazionale o aziendale. Se l'orario contrattuale è individuato per settimana lavorativa, l'orario medio giornaliero si ottiene dividendo per 6 quello settimanale”) la ricorrente evidenzia che se si dividono le 39 ore settimanali dell'orario ordinario (art. 27 CCNL) per il divisore 6, si ottiene che l'orario medio giornaliero del lavoratore full-time è pari a 6,5 e che moltiplicando tale valore (6,5) per 30
(divisore mensile previsto dall'art.15 citato), si ricava che la retribuzione mensile per i dipendenti con contratto full-time deve essere parametrata su 195 ore (6,5 x 30). Conseguentemente, ritiene la ricorrente che la retribuzione mensile in ipotesi di part-time, debba corrispondere alla paga oraria calcolata per il lavoratore full time moltiplicata per il quantitativo orario corrispondente alla percentuale di part-time pattuita tra le parti. Pertanto, nel caso di specie, avendo le parti
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pattuito una percentuale del 72,37 %, la retribuzione della ricorrente dovrà essere il prodotto della paga oraria per 141,12 ore (pari al 72,37 % di 195 ore).
4. Sennonchè, la premessa da cui muove l'argomentazione difensiva della ricorrente, costituita dalla circostanza che la retribuzione mensile per i dipendenti con contratto full-time deve essere parametrata su 195 ore (6,5 x 30) non emerge dalla lettura dell'art. 15 cit. Invero, tale articolo si limita a stabilire i criteri di calcolo dell'importo giornaliero della retribuzione
(importo mensile diviso 30) e dell'importo orario (retribuzione giornaliera/orario medio giornaliero, pari per il lavoratore full time a 6.5 ore), ma non stabilisce che tutti i mesi, a prescindere dal numero di giornate di settimane e di giornate di lavoro effettive, il lavoratore full time debba ricevere una retribuzione parametrata su 195 ore (6,5 x 30).
Anche a seguito dell'invito, formulato dal Giudice nei confronti di parte ricorrente, a chiarire ed indicare quali clausole collettive prevedano che la retribuzione del lavoratore full time debba essere sempre parametrata all'orario teorico mensile di 195 ore non sono state allegate ulteriori clausole collettive contenenti una regola di tal fatta, avendo la parte richiamato soltanto il citato art. 15.
5. In mancanza di una disposizione contrattuale che espressamente preveda che la retribuzione del lavoratore full time debba essere sempre parametrata all'orario teorico mensile di 195 ore, non può, dunque, ritenersi corretto il criterio di determinazione della retribuzione del lavoratore con contratto a tempo parziale proposto da parte ricorrente e consistente della retribuzione, in ciascun mese, di un numero di ore pari al 72,37 % di 195 ore (che, del resto, condurrebbe a riconoscere alla lavoratrice una retribuzione fissa mensile inspiegabilmente superiore rispetto al 72,37 % di quella contrattuale: sulla scorta della paga oraria di € 7,54, parte ricorrente richiede una retribuzione mensile pari a € 1.064,94 o superiore, come emerge dai conteggi allegati, mentre il 72,37 % della retribuzione contrattuale è pari a 1.047,33).
6. Al fine di comprendere pienamente i criteri di determinazione della retribuzione del lavoratore a tempo pieno – che, in applicazione del principio di proporzionalità e del divieto di discriminazione devono essere applicati anche al lavoratore part-time – è stata, dunque, ordinata alla Controparte_1
a produzione delle buste paga relative all'intera annualità del 2018
[...] di due lavoratori a tempo pieno a campione.
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Nonostante la regolare notifica dell'ordine di esibizione (effettuata in data 24.09.2025) la società non ha adempiuto né ha addotto la sussistenza di un giustificato motivo. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., da un lato, la
[...] deve essere condannata alla pena Controparte_1 pecuniaria di euro 500 e, da un altro lato, che da questo comportamento si possono desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma c.p.c.
7. Tali argomenti di prova, unitamente ai documenti in atti (ed in particolare al contratto collettivo che non stabilisce un diverso criterio di determinazione della retribuzione parametrato alle effettive ore di lavoro cadenti nel singolo mese) portano a ritenere che, secondo la regola generale, il lavoratore a tempo pieno percepisca una retribuzione fissa ogni mese, che non muta al variare delle ore settimanali di lavoro ordinario cadenti nel singolo mese e che tale retribuzione venga costantemente determinata, in misura fissa, attraverso la somma di retribuzione base, contingenza, TDR, indennità mensa (ed eventualmente scatti di anzianità).
8. Ne discende che anche il lavoratore part time ha diritto a percepire una retribuzione fissa mensile, non variabile in ragione del numero di ore di lavoro ordinario cadenti nel singolo mese e determinata riducendo per la percentuale di part-time contrattualmente prevista l'importo di retribuzione base, contingenza, TDR, indennità mensa, indicato contrattualmente.
Pertanto, nel caso di specie, la lavoratrice ha diritto a percepire un importo fisso a titolo di retribuzione per le ore di lavoro ordinario pari al 72,37 % di euro 1447,19 (somma di retribuzione tabellare, contingenza, T.D.R. e indennità di mensa indicate nel contratto di assunzione) ovvero pari ad euro 1.047,33 lordi mensili.
9. Né può ritenersi fondata la pretesa di parte ricorrente di ottenere, a partire dal mese di ottobre 2018, l'applicazione di un diverso e superiore parametro retributivo, pretesa fondata sull'assunto che l'accordo sindacale del 18 settembre 2017 (all. 3 di parte ric.) stabiliva il diritto dei lavoratori già assegnati all'appalto al riconoscimento de «l'anzianità maturata alle dipendenza del precedente gestore utile ai fini della maturazione della progressione di carriera secondo i termini di cui al CCNL
OF». La domanda attorea risulta, invero, infondata per difetto di specifica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, non avendo la parte neppure indicato quale sia la norma del CCNL OF di cui invoca l'applicazione, specificando i presupposti per la maturazione del diritto al superiore parametro retributivo (e richiamando le relative tabelle retributive) e dimostrandone la sussistenza.
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10. Alla luce delle svolte considerazioni i conteggi formulati da parte ricorrente ed allegati al ricorso introduttivo vanno dunque rielaborati individuando quale retribuzione mensile spettante alla lavoratrice euro 1.047,33 anziché quella superiore indicata.
Le differenze retributive spettanti alla lavoratrice risultano, dunque, pari ad euro zero per il mese di settembre 2017 (perché la somma indicata come percepita è superiore a quella dovuta), ad euro 111,91 per il mese di ottobre 2017, ad euro 111,91 per il mese di novembre
2017, ad euro 172,26 per il mese di dicembre 2017, ad euro 66,65 per il mese di gennaio 2018, ad euro 202,44 per il mese di febbraio 2018, ad euro 182,67 per il mese di marzo 2018, ad euro
132,01 per il mese di aprile 2018, ad euro 36,64 per il mese di maggio 2018, ad euro 137,28 per il mese di giugno 2018, ad euro 96,41 per il mese di settembre 2018, ad euro 73,32 per il mese di ottobre 2018, ad euro 142,82 per il mese di novembre 2018, euro 221,98 per il mese di dicembre
2018 ad euro 69,66 per il mese di gennaio 2019. Quanto alle differenze retributive in relazione ai ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, considerato che, come emerge dai conteggi prodotti da parte ricorrente, parte ricorrente ha domandato il pagamento di 12 ratei di tredicesima e di 10 ratei di quattordicesima mensilità, nulla è dovuto a titolo di tredicesima perché la somma indicata come percepita è superiore a quella dovuta (1.047,33), mentre residua un credito della lavoratrice pari ad euro 256,46 (euro 872,7 – euro 616,24) a titolo di quattordicesima.
La Controparte_1 va, dunque, condannata a pagare alla ricorrente la somma di €
[...]
2.014,42 a titolo di differenze retributive sulla paga oraria, per il periodo dal settembre 2017 al gennaio 2019, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
11. Sotto altro profilo, la ricorrente ha domandato il pagamento di € 157,50 a titolo di differenze retributive sul calcolo dei buoni pasto.
Richiamando l'accordo sindacale del 18 settembre 2017, contenente l'impegno della datrice di lavoro a riconoscere ai dipendenti inquadrati quali “Assistenti” par. 139 “un buono pasto giornaliero di euro 3,50 in caso di presenza continuata nel mese solare senza alcuna soluzione di continuità per malattia. Al contrario in caso di assenza per malattia anche di un solo giorno, il buono pasto sarà riconosciuto per tutti i giorni di presenza mensili pari a euro 2,00. Infine nell'ipotesi di due o più giorni di malattia il buono pasto non verrà riconosciuto per tutto l'arco del mese”, la lavoratrice sostiene che, come risulterebbe dalle buste paga, “alle volte” l'importo del buono pasto riconosciuto giornalmente sarebbe
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inferiore a quello dovuto, nonostante dalle stesse buste paga non risulti alcuna assenza per malattia della lavoratrice, con conseguente diritto a percepire l'importo intero di € 3,50 al giorno;
aggiunge, altresì, la ricorrente che “altre volte” la società datrice di lavoro non ha corrisposto alcunché, nonostante la presenza in servizio della ricorrente risulti dalle stesse buste paga.
Tali risultando il tenore della domanda attorea, ritiene il Tribunale che la stessa non sia suscettibile di accoglimento, avendo parte ricorrente persino omesso di indicare, nel ricorso introduttivo del giudizio, in quali mensilità l'importo del buono pasto riconosciuto sarebbe stato inferiore a quello dovuto ed in quali mensilità la società datrice di lavoro non avrebbe corrisposto alcunché.
Si tenga presente che, a mente di quanto prescritto dall'art. 414 c.p.c., la parte ricorrente ha l'onere di esporre chiaramente nel ricorso introduttivo del giudizio i fatti sui quali si fonda la domanda, così determinando in modo puntuale l'oggetto della domanda stessa.
In mancanza, la documentazione prodotta insieme al ricorso non può certo supplire alle carenze assertive dell'atto introduttivo, dovendosi rammentare, in rito, il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 414 c.p.c. - per cui l'allegazione del fatto costitutivo della domanda non è suscettibile d'individuazione de relato, a maggior ragione se con riguardo a scritti che attengono al distinto piano della prova- e tenuto altresì conto che non spetta certo al
Giudice, terzo nel giudizio, di sostituirsi alla parte scegliendo, nella congerie dei dati attestati documentalmente, quelli che dovrebbero soddisfare gli oneri attorei di allegazione.
L'estrema genericità della domanda, priva persino della indicazione delle mensilità in relazione alle quali si lamenta il totale o parziale pagamento dei buoni pasto, ne determina dunque il rigetto.
12.La soccombenza reciproca e la novità della questione rendono equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 2.014,42 a titolo di differenze retributive sulla paga oraria, per il periodo dal settembre 2017 al gennaio 2019, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
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Condanna la Controparte_1 [...] lla pena pecuniaria di euro 500 per mancato Controparte_1 adempimento all'ordine di esibizione.
Spese compensate.
Civitavecchia, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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