Art. 5.
I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere g) ed h) possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.
I sussidi di cui alla lettera h) dello stesso art. 1 possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione ai sensi dell' art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .
In ambedue i casi i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.
I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere g) ed h) possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.
I sussidi di cui alla lettera h) dello stesso art. 1 possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione ai sensi dell' art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .
In ambedue i casi i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.