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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 396, del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nata a [...] il Parte_1
08/04/1986 e , nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi con l'avv.to COSTANTINI ANTONIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del comune procuratore delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in Martignano (Le), il 24.12.2019 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di Martignano
(Le) al n. 3, P. I, anno 2019).
Dall'unione dei ricorrenti, prima della celebrazione del matrimonio, è nata il 31.10.2011. Per_1
Con ricorso depositato il 29/01/2025, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, in quanto non intendono più proseguire la convivenza, per cui saranno liberi di dare la sistemazione che riterranno più opportuna alle loro esigenze, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Dichiarare l'affidamento condiviso della figlia , con suo collocamento prevalente Persona_2 presso la madre con la quale già abita;
3) I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, seguendo le prescrizioni del piano genitoriale ex art. 473 bis. 12 e 473 bis 50
c.p.c. allegato al presente atto;
4) Il sig. , in quanto lavoratore Parte_2 dipendente della società C.S.F. Costruzioni e servizi S.r.l., si impegna a provvedere al sostentamento della figlia , pagando, a titolo di Persona_2 mantenimento, una somma mensile di € 200,00, che dovrà essere corrisposta, nei primi cinque giorni del mese, con automatica rivalutazione Istat e senza bisogno di richieste;
5) Entrambi i coniugi si impegnano a contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, scolastiche, mediche della figlia
, in quanto minorenne e non ancora autosufficiente. 6) Il sig. Persona_2
rinuncia all'assegno unico e universale, spettante ex lege per la Parte_2 comune figlia , in favore della sig.ra ; 7) Per_1 Parte_1
Disporre il diritto del padre a tenere con sé, la figlia nei giorni di Per_1 martedì e di venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, e, in ogni caso, ogni qualvolta la figlia manifesti la volontà di stare presso la casa di residenza del padre;
Nel periodo di natalizio, che decorre dal 24 dicembre al 6 gennaio, disporre che la figlia trascorra la festività del Natale e del Persona_2
Capodanno, in modo alterno tra i genitori, e che tale alternanza venga invertita ogni anno. Il giorno di Pasqua, la minore sarà tenuta da uno dei coniugi alternativamente, così come anche il giorno di pasquetta, nel corso degli anni. Nelle vacanze estive del padre disporre che la figlia Per_2
possa trascorrere, con eventuale pernotto, quindici giorni consecutivi,
[...] dal 1° al 15 luglio, con il padre;
Il giorno del compleanno dei genitori gli stessi avranno la possibilità di trascorre tale giorno con la figlia. Il giorno del compleanno della minore , la stessa potrà trascorre ad Persona_2 anni alterni con i rispettivi genitori alternativamente la mattina ed il pranzo con un genitore e il pomeriggio e la cena con l'altro. I genitori possono concordare le modalità diverse nel rispetto delle esigenze della minore.
Qualora la sig.ra dovesse trasferirsi per motivi di Parte_1 lavoro in altra sede, la figlia si trasferirà unitamente alla Persona_2 madre, sempre in funzione del benessere psico – fisico e sociale della minore stessa;
8) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi continuerà a provvedere autonomamente al proprio mantenimento, rinunziando reciprocamente ad ogni pretesa o ad altro titolo dall'altro coniuge”).
All'udienza del 26.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano la loro concorde determinazione di separarsi, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
nella medesima sede, tuttavia, gli stessi ricorrenti dichiaravano, congiuntamente, di voler integrare le condizioni de quibus, nel senso di un espresso e integrale recepimento, all'interno della convenzione separativa, delle previsioni di cui al vigente Protocollo di intesa, adottato dal Tribunale di Lecce in materia di spese straordinarie concernenti la prole.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni concordemente rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà degli stessi di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e come moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti che consentano, almeno allo stato, il ripristino di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale consensuale, pertanto, così come richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di accoglimento la loro concorde richiesta di pronuncia della separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso, trattandosi di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne e nulla avendo osservato il PM.
Nulla va statuito sulle spese processuali, vertendosi in ipotesi di procedimento introdotto con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto dal n. 396/2025
R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 29 gennaio
2025, da
, nata a [...], il Parte_1
08/04/1986, e , nato a [...], il [...], Parte_2 così provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come le stesse sono state ex post concordemente integrate, con apposite note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza cartolare del 26 giugno 2025.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente, per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 13 novembre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 396, del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nata a [...] il Parte_1
08/04/1986 e , nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi con l'avv.to COSTANTINI ANTONIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del comune procuratore delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in Martignano (Le), il 24.12.2019 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di Martignano
(Le) al n. 3, P. I, anno 2019).
Dall'unione dei ricorrenti, prima della celebrazione del matrimonio, è nata il 31.10.2011. Per_1
Con ricorso depositato il 29/01/2025, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, in quanto non intendono più proseguire la convivenza, per cui saranno liberi di dare la sistemazione che riterranno più opportuna alle loro esigenze, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Dichiarare l'affidamento condiviso della figlia , con suo collocamento prevalente Persona_2 presso la madre con la quale già abita;
3) I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, seguendo le prescrizioni del piano genitoriale ex art. 473 bis. 12 e 473 bis 50
c.p.c. allegato al presente atto;
4) Il sig. , in quanto lavoratore Parte_2 dipendente della società C.S.F. Costruzioni e servizi S.r.l., si impegna a provvedere al sostentamento della figlia , pagando, a titolo di Persona_2 mantenimento, una somma mensile di € 200,00, che dovrà essere corrisposta, nei primi cinque giorni del mese, con automatica rivalutazione Istat e senza bisogno di richieste;
5) Entrambi i coniugi si impegnano a contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, scolastiche, mediche della figlia
, in quanto minorenne e non ancora autosufficiente. 6) Il sig. Persona_2
rinuncia all'assegno unico e universale, spettante ex lege per la Parte_2 comune figlia , in favore della sig.ra ; 7) Per_1 Parte_1
Disporre il diritto del padre a tenere con sé, la figlia nei giorni di Per_1 martedì e di venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, e, in ogni caso, ogni qualvolta la figlia manifesti la volontà di stare presso la casa di residenza del padre;
Nel periodo di natalizio, che decorre dal 24 dicembre al 6 gennaio, disporre che la figlia trascorra la festività del Natale e del Persona_2
Capodanno, in modo alterno tra i genitori, e che tale alternanza venga invertita ogni anno. Il giorno di Pasqua, la minore sarà tenuta da uno dei coniugi alternativamente, così come anche il giorno di pasquetta, nel corso degli anni. Nelle vacanze estive del padre disporre che la figlia Per_2
possa trascorrere, con eventuale pernotto, quindici giorni consecutivi,
[...] dal 1° al 15 luglio, con il padre;
Il giorno del compleanno dei genitori gli stessi avranno la possibilità di trascorre tale giorno con la figlia. Il giorno del compleanno della minore , la stessa potrà trascorre ad Persona_2 anni alterni con i rispettivi genitori alternativamente la mattina ed il pranzo con un genitore e il pomeriggio e la cena con l'altro. I genitori possono concordare le modalità diverse nel rispetto delle esigenze della minore.
Qualora la sig.ra dovesse trasferirsi per motivi di Parte_1 lavoro in altra sede, la figlia si trasferirà unitamente alla Persona_2 madre, sempre in funzione del benessere psico – fisico e sociale della minore stessa;
8) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi continuerà a provvedere autonomamente al proprio mantenimento, rinunziando reciprocamente ad ogni pretesa o ad altro titolo dall'altro coniuge”).
All'udienza del 26.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano la loro concorde determinazione di separarsi, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
nella medesima sede, tuttavia, gli stessi ricorrenti dichiaravano, congiuntamente, di voler integrare le condizioni de quibus, nel senso di un espresso e integrale recepimento, all'interno della convenzione separativa, delle previsioni di cui al vigente Protocollo di intesa, adottato dal Tribunale di Lecce in materia di spese straordinarie concernenti la prole.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni concordemente rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà degli stessi di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e come moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti che consentano, almeno allo stato, il ripristino di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale consensuale, pertanto, così come richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di accoglimento la loro concorde richiesta di pronuncia della separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso, trattandosi di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne e nulla avendo osservato il PM.
Nulla va statuito sulle spese processuali, vertendosi in ipotesi di procedimento introdotto con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto dal n. 396/2025
R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 29 gennaio
2025, da
, nata a [...], il Parte_1
08/04/1986, e , nato a [...], il [...], Parte_2 così provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come le stesse sono state ex post concordemente integrate, con apposite note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza cartolare del 26 giugno 2025.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente, per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 13 novembre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore