Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02006/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01494/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Interministeriale Ripam Associazione EZ Pa, Ministero per la Pubblica Amministrazione Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Coscarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa misura cautelare
del provvedimento con cui le amministrazioni intimate hanno approvato la graduatoria finale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. -OMISSIS- unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell’Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - -OMISSIS-, nonché della stessa graduatoria nelle parti in cui l'odierna ricorrente, pur essendo stata valutata idonea e collocata nella posizione -OMISSIS-, non è stata dichiarata vincitrice e non le è stato riconosciuto lo status di "riservataria" (anche ai fini dell'assunzione) in quanto appartenente alla categoria protetta degli -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale, connesso e fra cui: i) per quanto d'interesse, tutti i Verbali della procedura concorsuale (allo stato non conosciuti) e le rispettive graduatorie; ii) se e per quanto necessario, del bando del concorso pubblicato per quanto di interesse ai fini del ricorso;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere pienamente, mediante estrazione di copia, agli atti della procedura concorsuale, il tutto per come formalmente richiesto dalla ricorrente con nota a mezzo p.e.c. dell'-OMISSIS- con conseguente annullamento del silenzio rigetto formatosi sulla predetta istanza ed ordine di esibire tutta la documentazione amministrativa richiesta dalla ricorrente;
con conseguente adozione
di ogni provvedimento volto a garantire piena effettività alla richiesta di tutela giurisdizionale invocata dall'odierna ricorrente e con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam Associazione EZ Pa, del Ministero per la Pubblica Amministrazione Dipartimento della Funzione Pubblica e della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. RI FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente impugna la graduatoria finale del “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. -OMISSIS-unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell’Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - -OMISSIS- ", nella parte in cui, pur essendo stata valutata idonea e collocata nella posizione -OMISSIS-, non è stata dichiarata vincitrice e non le è stato riconosciuto lo status di "riservataria" (anche ai fini dell'assunzione) in quanto appartenente alla categoria protetta degli -OMISSIS-;
- il ricorso è affidato a due motivi, oltre istanza di sospensione cautelare e domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a.;
- in relazione a quest’ultima ha rappresentato di aver presentato in data -OMISSIS- una istanza volta a ottenere l’accesso a “ tutti i verbali del concorso e le prove svolte dai -OMISSIS- in graduatoria con eventuali titolo preferenziali ed ogni documento sia stato preso in considerazione per la redazione della graduatoria finale ”, rimasta priva di riscontro;
- in data 3 novembre 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Commissione Interministeriale Ripam – Associazione EZ PA a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;
- in data 21 novembre 2025 l’Avvocatura dello Stato ha prodotto memoria con la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni patrocinate ed in subordine ha difeso la legittimità nel merito del provvedimento; ha inoltre rappresentato che “ EZ ha provveduto all’evasione della medesima in data -OMISSIS-con la comunicazione a mezzo PEC in atti ”;
- sempre in data 21 novembre 2025 si è costituita in giudizio la Regione Calabria, argomentando in ordine all’infondatezza del ricorso;
- alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, parte ricorrente ha rappresentato che l’amministrazione resistente invero non ha evaso l’istanza di accesso, ed ha chiesto decidersi in ordine alla domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., sussistendo i presupposti di rito e di merito.
Ritenuto, quanto alla domanda cautelare, che le esigenze del ricorrente sono apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, alla udienza pubblica del 1° luglio 2026.
Ritenuto, quanto alla domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., da decidere con sentenza non definitiva ex art. 36, comma 2, c.p.a., che:
- “ In materia di pubblici concorsi sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione ” (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. IV, 14/07/2025, n.1615; nello stesso senso anche: T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 23/05/2024, n.264; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 24/04/2023, n.6989; T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 23/06/2022, n.925; T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 15/07/2020, n.1325);
- tale insegnamento giurisprudenziale è applicabile al caso di specie, posto che è richiesto l’accesso a “ tutti i verbali del concorso e le prove svolte dai -OMISSIS- in graduatoria con eventuali titolo preferenziali ed ogni documento sia stato preso in considerazione per la redazione della graduatoria finale ”, richiesta sufficientemente circoscritta quanto all’interesse difensivo che la presuppone;
- per quanto invece riguarda la specificità della richiesta, il Collegio ritiene che tale requisito sussista rispetto a “ tutti i verbali del concorso e le prove svolte dai -OMISSIS- in graduatoria con eventuali titolo preferenziali ” mentre non sussista rispetto a “ ogni documento (che) sia stato preso in considerazione per la redazione della graduatoria finale ” in quanto tale ultima indicazione è di per sé troppo generica e potrebbe astrattamente giustificare anche l’accesso ad atti non strettamente pertinenti con la procedura di gara e con l’interesse fatto valere;
- in relazione all’accesso, l’Avvocatura non ha eccepito motivi di rifiuto ma ha anzi dedotto che: “ EZ ha provveduto all’evasione della medesima in data -OMISSIS-con la comunicazione a mezzo PEC in atti ” ed ha all’uopo richiamato il proprio allegato 10;
- dall’esame dell’allegato in questione può solo dedursi una interlocuzione tra l’amministrazione e il legale delle parti in ordine alla richiesta dei diritti di segreteria, la cui prova di pagamento sarebbe stata successivamente trasmessa dal legale della ricorrente; l’allegato tuttavia non dimostra, in mancanza di specifica prova sul punto, l’avvenuta trasmissione della documentazione richiesta;
- ancor più nello specifico, il messaggio inviato in data-OMISSIS- reca la sola comunicazione degli indirizzi pec di altri partecipanti richiesti dalla ricorrente, ma l’istanza di accesso, come predetto, aveva ben altro oggetto;
- ne deriva che allo stato da una parte non vi è accordo delle parti sulla avvenuta ostensione dei documenti, e dall’altra la prova offerta dall’Avvocatura non è idonea a provare questa circostanza;
- in conseguenza di ciò, richiamato quanto sopra argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accesso, la domanda di accesso deve essere parzialmente accolta;
- nello specifico, deve dunque essere ordinato alle amministrazioni resistenti, ognuna rispetto ai documenti in proprio possesso, di rendere accessibili a parte ricorrente “ tutti i verbali del concorso e le prove svolte dai -OMISSIS- in graduatoria con eventuali titolo preferenziali ”, entro il termine di trenta giorni decorrenti dal deposito della presente ordinanza;
- le spese, in ragione delle circostanze del caso e dell’accoglimento parziale della domanda di accesso, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e per l’effetto fissa l’udienza pubblica per la discussione del merito alla data del 1° luglio 2026;
- accoglie parzialmente la domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto ordina alle amministrazioni resistenti, ognuna rispetto ai documenti in proprio possesso, di rendere accessibili a parte ricorrente “ tutti i verbali del concorso e le prove svolte dai -OMISSIS- in graduatoria con eventuali titolo preferenziali ”, entro il termine di trenta giorni decorrenti dal deposito della presente ordinanza;
- compensa le spese di questa fase.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI FA | IV RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.