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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15025 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 61445/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti Magistrati:
- RT EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO LA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 61445 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO e vertente TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura alle liti in atti, dagli avv.ti Alessandro Savi e Barbara Montanari, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. indicati nella memoria di costituzione trasmessa il 9 aprile 2025
RICORRENTE
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1
procura alle liti in atti, dall'avv.to Antonella Sansone, elettivamente domiciliato in
Roma alla circonvallazione Clodia n. 167 presso lo studio professionale della predetta
RESISTENTE
Pubblico ministero, sede 1 INTERVENTORE PER LEGGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 giugno 2025 le parti hanno chiesto che: “…la causa sia trattenuta in decisione riportandosi alle richieste,
deduzioni ed eccezioni versate in atti. Parte ricorrente precisa che chiede lo stralcio
delle conclusioni riportate alla lettera b. delle note di trattazione scritta del 12 giugno
2024, limitatamente alle parole sino alla “(data) di deposito della sentenza”. Parte
resistente rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendo già depositato la relativa
comparsa conclusionale;
parte ricorrente essendosi costituita con nuovo difensore
chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Più precisamente, guardando alle rispettive conclusioni come in atti, risulta che:
- la ricorrente ha chiesto di: “A.- Confermare l'assegnazione della casa
coniugale in Roma Via Nicolosi, 61, con tutte le pertinenze, alla moglie;
B.-
Condannare il convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento in favore
della moglie nella misura di € 300,00 mensili sino alla di deposito della sentenza
che sarà resa nel presente giudizio, nonché al pagamento di un assegno di
mantenimento per il figlio nella misura di € 500.00 sino al 23/03/2021 e Per_1
nella misura di € 200,00 sino al 30/09/2022”;
- il resistente ha concluso chiedendo di: “1) Revocare l'assegnazione della
casa coniugale alla signora 2) Revocare l'assegno di mantenimento Parte_1
a favore del figlio posto a carico del padre dalla sua indipendenza Per_1
economica o comunque dalla data del contratto di lavoro 3) Con vittoria di spese
competenze ed onorari.” 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 18 giugno 1989 in Parte_1 Controparte_1
Frascati, con rito concordatario;
- dalla loro unione sono nati due figli: , (classe1991) e (classe 1997), Per_2 Per_1
entrambi maggiorenni;
- tra i coniugi è stata emessa in data 15 dicembre 2017, nell'ambito del giudizio di separazione rubricato al n. r.g. 24617/2016, sentenza sullo status n.
1621/2018 con cui è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi;
- nel medesimo giudizio di separazione, in data 25 marzo 2021 è stata emessa sentenza definitiva n. 6097/2021, con cui è stata addebitata al la CP_1
separazione dei coniugi per le condotte di violenza, fisica e psicologica, ai danni dei componenti del nucleo familiare. Sono state invece respinte entrambe le domande formulate dalle parti circa la corresponsione di un assegno di mantenimento per il coniuge;
è stata poi confermata l'assegnazione della casa familiare alla ed è stato determinato in euro 200,00 mensili l'assegno Pt_1
posto a carico del a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1
, da versarsi alla sig.ra , oltre alla ripartizione delle spese Per_1 Pt_1
straordinarie nella misura del 50% tra i genitori;
- nel presente giudizio di divorzio il 29 ottobre 2020 è stata pubblicata la sentenza n. 14957/2020 passata in giudicato e con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza presidenziale del 30 gennaio 2020 è comparsa soltanto la sig.ra
. Il Presidente f.f., all'esito, ha confermato le condizioni provvisorie emesse Pt_1
3 in sede di separazione e ha nominato se stesso come Giudice istruttore,
rimettendo le parti dinanzi a sé per l'udienza del 14 ottobre 2020. La sopra indicata udienza si è svolta in modalità cartolare e, all'esito della stessa, il Giudice
istruttore, rilevata la ritualità della notifica dell'ordinanza presidenziale ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e la mancata costituzione del resistente, ha dichiarato la contumacia del predetto, concedendo i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6,
c.p.c.
In data 13 gennaio 2023 si è costituito in giudizio il sig. chiedendo CP_1
in via preliminare di essere rimesso nei termini ex art 183 co. 6 c.p.c., assumendo la nullità della notifica del ricorso in quanto effettuata presso l'indirizzo della casa coniugale dalla quale il medesimo si era già da tempo allontanato CP_1
nonché chiedendo, in via principale, la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente nonché la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio stante la sua raggiunta indipendenza economica. Per_1
All'esito dell'udienza del 25 gennaio 2023, svoltasi in trattazione scritta, il
Giudice istruttore “rilevato che la notifica del ricorso è stata inizialmente tentata
presso l'indirizzo della casa familiare in cui pacificamente il sig. non CP_1
viveva più da tempo, e che è documentata la pendenza del procedimento di
separazione al tempo dell'introduzione del presente giudizio, onde non può
ravvisarsi nel caso in esame l'irreperibilità idonea a giustificare l'eseguita notifica
ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; visto l'art.183, comma 6, c.p.c.,” assegnava alle parti nuovi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
4 Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, nel presente giudizio si controverte dunque sui provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia di divorzio e precisamente in ordine alle domande formulate da parte ricorrente circa: a) l'assegnazione della casa coniugale sita in
Roma alla via Nicolosi n. 61 (in comproprietà in eguale misura tra le parti); b) l'assegno divorzile;
c) l'assegno di mantenimento per il figlio , a carico del padre. Per_1
Quanto alle condizioni accessorie, si dà atto che i figli delle parti sono entrambi maggiorenni e con specifico riguardo al figlio , deve anzitutto rilevarsi che parte Per_1
convenuta sin dalla costituzione in giudizio ha rappresentato l'intervenuta
Parte indipendenza economica del ragazzo in quanto assunto alle dipendenze della
[...]
deducendo altresì l'allontanamento del figlio dalla casa coniugale per CP_2
andare a convivere con la sua compagna, dalla quale ha avuto un figlio. Tali deduzioni sono state pacificamente confermate dalla ricorrente, la quale in data 9 dicembre 2022
ha depositato contratto di apprendistato del figlio con inizio dell'attività Per_1
lavorativa prevista per il giorno 1° ottobre 2022 e con scadenza alla data del 30
settembre 2027.
La sottoscrizione di tale contratto, a parere del Collegio, rappresenta, così come le ulteriori deduzioni di parte convenuta in ordine all'autonomia e indipendenza di
, pacificamente non contestate dalla ricorrente, elemento significativo di una Per_1
stabilizzazione lavorativa idonea a consentire anche in termini prognostici una autonomia personale e professionale incompatibile con la previsione, a carico del genitore, di un obbligo di mantenimento (Cass. n. 19696/2019).
5 Del resto, a compiuto 28 anni, il che pure incide sulla decisione Persona_3
da assumere perché è noto che con il crescere dell'età dopo il compimento dei diciotto anni, la persistenza dell'assegno di mantenimento deve essere ancorata a uno specifico e comprovato progetto di studio o di formazione, il che non risulta qui dimostrato.
Pertanto, nel caso di specie, si deve ritenere il figlio si sia inserito nel Per_1
mondo del lavoro e non abbia più diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento considerato altresì che il medesimo non convive più con la madre da tempo ed ha costituito un suo nucleo familiare così come pacificamente affermato dalle parti.
Per tali ragioni il Collegio ritiene di dover disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , disposto in capo al a far data dal la Per_1 CP_1
sottoscrizione del contratto di apprendistato e dunque dal 30 settembre 2022, tenuto altresì conto che nell'ambito del giudizio di separazione era stato originariamente previsto, in sede di provvedimenti provvisori, un assegno a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, pari ad euro 500,00 e successivamente ridotto ad euro 200,00 con la sentenza definitiva n. 6097/2021 e con decorrenza dalla pubblicazione della predetta.
Per quanto attiene alla richiesta di assegnazione della casa familiare sita in Roma
alla via Nicolosi 61 formulata dalla ricorrente, il Collegio osserva che il criterio di riferimento nell'assegnazione della casa familiare è l'interesse dei figli per cui, ove non ci sia prole convivente, il tipo di tutela a cui l'istituto dell'assegnazione è
preordinato non ha alcuna ragione di sussistere, dovendosi rigettare la relativa
6 richiesta di parte ricorrente sicché la situazione proprietaria e possessoria dell'immobile seguirà l'ordinario regime civilistico.
In merito alla domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio avanzata da parte ricorrente, deve premettersi quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5 legge n. 898/1970, nel testo modificato dalla legge n. 74/1987,
l'assegno in favore del coniuge divorziato può essere riconosciuto “quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni
oggettive”. È indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione (anche) assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base a un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Con la nota pronuncia n. 18287 dell'11/7/2018 le sezioni unite della Corte di
Cassazione hanno posto in luce le diverse finalità dell'assegno divorzile, evidenziando che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura
assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente
dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al
riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il
conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto,
bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo
fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle
aspettative professionali sacrificate”, precisando altresì che “la funzione equilibratrice
7 del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile,
non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al
riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più
debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex
coniugi”. In ordine, in particolare, alla funzione assistenziale ricoperta dall'assegno divorzile, è stato chiarito di recente che essa ricorre “in presenza di un'effettiva e
concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado
di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso
concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che
sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale
e familiare” (Cass. civ. ord. n. 15986 del 15.5.2025).
Applicando le coordinate normative e giurisprudenziali sopra illustrate, deve concludersi per l'infondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Con riferimento all'attuale situazione economica risulta che:
la ricorrente ha dichiarato di lavorare alle dipendenze del , Controparte_3
con la qualifica di collaboratrice scolastica, percependo per tale attività un reddito annuo di circa 16.000,00 e di aver percepito nell'anno 2022 un reddito complessivo pari ad euro 23.612,00 e nell'anno 2021 un reddito complessivo pari ad euro
22.698,00, come si evince dai modelli 730 versati in atti rispettivamente in data 4 aprile
2023 e in data 17 maggio 2024; ha dichiarato di essere comproprietaria, nella misura del 50%, della casa coniugale sita in Roma alla via Nicolosi n.61 con il marito nonché
di essere titolare della quota di 1/3 di una casa sita in Roma, attualmente adibita ad
8 abitazione della madre e titolare sempre nella misura di 1/3 di un locale, uso negozio,
sito in Roma e utilizzato a titolo gratuito dal fratello. (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata in data 4 aprile 2023);
il resistente, dal canto suo, ha dichiarato di essere disoccupato e di avere percepito la naspi dal mese di febbraio sino al novembre 2023 nella misura di circa euro 850,00
Par mensili;
ha lavorato alle dipendenze della . con la qualifica di Parte_4
operaio fabbro sino al novembre 2022; come si evince dalla dichiarazione persone fisiche relativa all'anno 2022 il resistente ha percepito un reddito complessivo pari ad euro 8.669,00; è comproprietario, nella misura del 50%, della casa familiare con la ricorrente e di vivere in una casa condotta in locazione al canone mensile di euro
500,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e contratto di locazione depositati in data 17 maggio 2024.
Tali essendo le attuali condizioni delle parti, pur computando le somme di danaro percepite dal resistente in ordine alla vendita della casa, di cui era contitolare nella misura di 1/3 con i suoi familiari, avvenuta in data 29 luglio 2021, al prezzo complessivo di euro 142.000,00, l'assegno di divorzio non può essere riconosciuto alla ricorrente né in funzione assistenziale - considerato il reddito percepito nonché la comproprietà della casa coniugale al 50% e della comproprietà nella misura di 1/3 di due altri immobili - né sotto il profilo perequativo-compensativo - tenuto conto del fatto che la ricorrente nulla ha dedotto e/o provato in ordine a tale profilo restando indimostrati l'eventuale contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners o che la stessa abbia rinunciato a concrete opportunità di maggiori guadagni.
9 Del resto, non può trascurarsi che già con la sentenza di separazione era stata respinta la richiesta della volta alla corresponsione di un assegno di Pt_1
mantenimento in proprio favore;
e ciò proprio in ragione dell'assenza di uno squilibrio economico a sfavore della stessa.
Valutando da un lato il rigetto delle domande accessorie proposte dalla ricorrente,
ma dall'altro la necessità di una pronuncia sul vincolo e l'intervenuto addebito della separazione al resistente (e senza la previa separazione non vi sarebbe stato il presente divorzio), appare equa la compensazione per intero tra le parti delle spese del presente giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con ricorso iscritto a ruolo il 1° ottobre 2019, nonché sulle altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dà atto che con sentenza n. 14957/2020 di questo Tribunale del 29 ottobre
2020 è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- revoca l'assegno di mantenimento per il figlio , disposto in capo al sig. Per_1
a far data dalla sottoscrizione del contratto di apprendistato Controparte_1
e dunque dal 30 settembre 2022;
- revoca l'assegnazione della casa familiare così come disposta in favore di nell'ambito del giudizio di separazione;
Parte_1
- rigetta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
10 - compensa interamente le spese di lite.
Roma, 9 ottobre 2025.
Il Giudice estensore
NO LA
Il Presidente
RT EN
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti Magistrati:
- RT EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO LA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 61445 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO e vertente TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura alle liti in atti, dagli avv.ti Alessandro Savi e Barbara Montanari, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. indicati nella memoria di costituzione trasmessa il 9 aprile 2025
RICORRENTE
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1
procura alle liti in atti, dall'avv.to Antonella Sansone, elettivamente domiciliato in
Roma alla circonvallazione Clodia n. 167 presso lo studio professionale della predetta
RESISTENTE
Pubblico ministero, sede 1 INTERVENTORE PER LEGGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 giugno 2025 le parti hanno chiesto che: “…la causa sia trattenuta in decisione riportandosi alle richieste,
deduzioni ed eccezioni versate in atti. Parte ricorrente precisa che chiede lo stralcio
delle conclusioni riportate alla lettera b. delle note di trattazione scritta del 12 giugno
2024, limitatamente alle parole sino alla “(data) di deposito della sentenza”. Parte
resistente rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendo già depositato la relativa
comparsa conclusionale;
parte ricorrente essendosi costituita con nuovo difensore
chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Più precisamente, guardando alle rispettive conclusioni come in atti, risulta che:
- la ricorrente ha chiesto di: “A.- Confermare l'assegnazione della casa
coniugale in Roma Via Nicolosi, 61, con tutte le pertinenze, alla moglie;
B.-
Condannare il convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento in favore
della moglie nella misura di € 300,00 mensili sino alla di deposito della sentenza
che sarà resa nel presente giudizio, nonché al pagamento di un assegno di
mantenimento per il figlio nella misura di € 500.00 sino al 23/03/2021 e Per_1
nella misura di € 200,00 sino al 30/09/2022”;
- il resistente ha concluso chiedendo di: “1) Revocare l'assegnazione della
casa coniugale alla signora 2) Revocare l'assegno di mantenimento Parte_1
a favore del figlio posto a carico del padre dalla sua indipendenza Per_1
economica o comunque dalla data del contratto di lavoro 3) Con vittoria di spese
competenze ed onorari.” 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 18 giugno 1989 in Parte_1 Controparte_1
Frascati, con rito concordatario;
- dalla loro unione sono nati due figli: , (classe1991) e (classe 1997), Per_2 Per_1
entrambi maggiorenni;
- tra i coniugi è stata emessa in data 15 dicembre 2017, nell'ambito del giudizio di separazione rubricato al n. r.g. 24617/2016, sentenza sullo status n.
1621/2018 con cui è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi;
- nel medesimo giudizio di separazione, in data 25 marzo 2021 è stata emessa sentenza definitiva n. 6097/2021, con cui è stata addebitata al la CP_1
separazione dei coniugi per le condotte di violenza, fisica e psicologica, ai danni dei componenti del nucleo familiare. Sono state invece respinte entrambe le domande formulate dalle parti circa la corresponsione di un assegno di mantenimento per il coniuge;
è stata poi confermata l'assegnazione della casa familiare alla ed è stato determinato in euro 200,00 mensili l'assegno Pt_1
posto a carico del a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1
, da versarsi alla sig.ra , oltre alla ripartizione delle spese Per_1 Pt_1
straordinarie nella misura del 50% tra i genitori;
- nel presente giudizio di divorzio il 29 ottobre 2020 è stata pubblicata la sentenza n. 14957/2020 passata in giudicato e con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza presidenziale del 30 gennaio 2020 è comparsa soltanto la sig.ra
. Il Presidente f.f., all'esito, ha confermato le condizioni provvisorie emesse Pt_1
3 in sede di separazione e ha nominato se stesso come Giudice istruttore,
rimettendo le parti dinanzi a sé per l'udienza del 14 ottobre 2020. La sopra indicata udienza si è svolta in modalità cartolare e, all'esito della stessa, il Giudice
istruttore, rilevata la ritualità della notifica dell'ordinanza presidenziale ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e la mancata costituzione del resistente, ha dichiarato la contumacia del predetto, concedendo i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6,
c.p.c.
In data 13 gennaio 2023 si è costituito in giudizio il sig. chiedendo CP_1
in via preliminare di essere rimesso nei termini ex art 183 co. 6 c.p.c., assumendo la nullità della notifica del ricorso in quanto effettuata presso l'indirizzo della casa coniugale dalla quale il medesimo si era già da tempo allontanato CP_1
nonché chiedendo, in via principale, la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente nonché la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio stante la sua raggiunta indipendenza economica. Per_1
All'esito dell'udienza del 25 gennaio 2023, svoltasi in trattazione scritta, il
Giudice istruttore “rilevato che la notifica del ricorso è stata inizialmente tentata
presso l'indirizzo della casa familiare in cui pacificamente il sig. non CP_1
viveva più da tempo, e che è documentata la pendenza del procedimento di
separazione al tempo dell'introduzione del presente giudizio, onde non può
ravvisarsi nel caso in esame l'irreperibilità idonea a giustificare l'eseguita notifica
ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; visto l'art.183, comma 6, c.p.c.,” assegnava alle parti nuovi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
4 Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, nel presente giudizio si controverte dunque sui provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia di divorzio e precisamente in ordine alle domande formulate da parte ricorrente circa: a) l'assegnazione della casa coniugale sita in
Roma alla via Nicolosi n. 61 (in comproprietà in eguale misura tra le parti); b) l'assegno divorzile;
c) l'assegno di mantenimento per il figlio , a carico del padre. Per_1
Quanto alle condizioni accessorie, si dà atto che i figli delle parti sono entrambi maggiorenni e con specifico riguardo al figlio , deve anzitutto rilevarsi che parte Per_1
convenuta sin dalla costituzione in giudizio ha rappresentato l'intervenuta
Parte indipendenza economica del ragazzo in quanto assunto alle dipendenze della
[...]
deducendo altresì l'allontanamento del figlio dalla casa coniugale per CP_2
andare a convivere con la sua compagna, dalla quale ha avuto un figlio. Tali deduzioni sono state pacificamente confermate dalla ricorrente, la quale in data 9 dicembre 2022
ha depositato contratto di apprendistato del figlio con inizio dell'attività Per_1
lavorativa prevista per il giorno 1° ottobre 2022 e con scadenza alla data del 30
settembre 2027.
La sottoscrizione di tale contratto, a parere del Collegio, rappresenta, così come le ulteriori deduzioni di parte convenuta in ordine all'autonomia e indipendenza di
, pacificamente non contestate dalla ricorrente, elemento significativo di una Per_1
stabilizzazione lavorativa idonea a consentire anche in termini prognostici una autonomia personale e professionale incompatibile con la previsione, a carico del genitore, di un obbligo di mantenimento (Cass. n. 19696/2019).
5 Del resto, a compiuto 28 anni, il che pure incide sulla decisione Persona_3
da assumere perché è noto che con il crescere dell'età dopo il compimento dei diciotto anni, la persistenza dell'assegno di mantenimento deve essere ancorata a uno specifico e comprovato progetto di studio o di formazione, il che non risulta qui dimostrato.
Pertanto, nel caso di specie, si deve ritenere il figlio si sia inserito nel Per_1
mondo del lavoro e non abbia più diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento considerato altresì che il medesimo non convive più con la madre da tempo ed ha costituito un suo nucleo familiare così come pacificamente affermato dalle parti.
Per tali ragioni il Collegio ritiene di dover disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , disposto in capo al a far data dal la Per_1 CP_1
sottoscrizione del contratto di apprendistato e dunque dal 30 settembre 2022, tenuto altresì conto che nell'ambito del giudizio di separazione era stato originariamente previsto, in sede di provvedimenti provvisori, un assegno a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, pari ad euro 500,00 e successivamente ridotto ad euro 200,00 con la sentenza definitiva n. 6097/2021 e con decorrenza dalla pubblicazione della predetta.
Per quanto attiene alla richiesta di assegnazione della casa familiare sita in Roma
alla via Nicolosi 61 formulata dalla ricorrente, il Collegio osserva che il criterio di riferimento nell'assegnazione della casa familiare è l'interesse dei figli per cui, ove non ci sia prole convivente, il tipo di tutela a cui l'istituto dell'assegnazione è
preordinato non ha alcuna ragione di sussistere, dovendosi rigettare la relativa
6 richiesta di parte ricorrente sicché la situazione proprietaria e possessoria dell'immobile seguirà l'ordinario regime civilistico.
In merito alla domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio avanzata da parte ricorrente, deve premettersi quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5 legge n. 898/1970, nel testo modificato dalla legge n. 74/1987,
l'assegno in favore del coniuge divorziato può essere riconosciuto “quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni
oggettive”. È indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione (anche) assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base a un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Con la nota pronuncia n. 18287 dell'11/7/2018 le sezioni unite della Corte di
Cassazione hanno posto in luce le diverse finalità dell'assegno divorzile, evidenziando che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura
assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente
dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al
riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il
conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto,
bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo
fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle
aspettative professionali sacrificate”, precisando altresì che “la funzione equilibratrice
7 del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile,
non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al
riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più
debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex
coniugi”. In ordine, in particolare, alla funzione assistenziale ricoperta dall'assegno divorzile, è stato chiarito di recente che essa ricorre “in presenza di un'effettiva e
concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado
di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso
concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che
sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale
e familiare” (Cass. civ. ord. n. 15986 del 15.5.2025).
Applicando le coordinate normative e giurisprudenziali sopra illustrate, deve concludersi per l'infondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Con riferimento all'attuale situazione economica risulta che:
la ricorrente ha dichiarato di lavorare alle dipendenze del , Controparte_3
con la qualifica di collaboratrice scolastica, percependo per tale attività un reddito annuo di circa 16.000,00 e di aver percepito nell'anno 2022 un reddito complessivo pari ad euro 23.612,00 e nell'anno 2021 un reddito complessivo pari ad euro
22.698,00, come si evince dai modelli 730 versati in atti rispettivamente in data 4 aprile
2023 e in data 17 maggio 2024; ha dichiarato di essere comproprietaria, nella misura del 50%, della casa coniugale sita in Roma alla via Nicolosi n.61 con il marito nonché
di essere titolare della quota di 1/3 di una casa sita in Roma, attualmente adibita ad
8 abitazione della madre e titolare sempre nella misura di 1/3 di un locale, uso negozio,
sito in Roma e utilizzato a titolo gratuito dal fratello. (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata in data 4 aprile 2023);
il resistente, dal canto suo, ha dichiarato di essere disoccupato e di avere percepito la naspi dal mese di febbraio sino al novembre 2023 nella misura di circa euro 850,00
Par mensili;
ha lavorato alle dipendenze della . con la qualifica di Parte_4
operaio fabbro sino al novembre 2022; come si evince dalla dichiarazione persone fisiche relativa all'anno 2022 il resistente ha percepito un reddito complessivo pari ad euro 8.669,00; è comproprietario, nella misura del 50%, della casa familiare con la ricorrente e di vivere in una casa condotta in locazione al canone mensile di euro
500,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e contratto di locazione depositati in data 17 maggio 2024.
Tali essendo le attuali condizioni delle parti, pur computando le somme di danaro percepite dal resistente in ordine alla vendita della casa, di cui era contitolare nella misura di 1/3 con i suoi familiari, avvenuta in data 29 luglio 2021, al prezzo complessivo di euro 142.000,00, l'assegno di divorzio non può essere riconosciuto alla ricorrente né in funzione assistenziale - considerato il reddito percepito nonché la comproprietà della casa coniugale al 50% e della comproprietà nella misura di 1/3 di due altri immobili - né sotto il profilo perequativo-compensativo - tenuto conto del fatto che la ricorrente nulla ha dedotto e/o provato in ordine a tale profilo restando indimostrati l'eventuale contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners o che la stessa abbia rinunciato a concrete opportunità di maggiori guadagni.
9 Del resto, non può trascurarsi che già con la sentenza di separazione era stata respinta la richiesta della volta alla corresponsione di un assegno di Pt_1
mantenimento in proprio favore;
e ciò proprio in ragione dell'assenza di uno squilibrio economico a sfavore della stessa.
Valutando da un lato il rigetto delle domande accessorie proposte dalla ricorrente,
ma dall'altro la necessità di una pronuncia sul vincolo e l'intervenuto addebito della separazione al resistente (e senza la previa separazione non vi sarebbe stato il presente divorzio), appare equa la compensazione per intero tra le parti delle spese del presente giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con ricorso iscritto a ruolo il 1° ottobre 2019, nonché sulle altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dà atto che con sentenza n. 14957/2020 di questo Tribunale del 29 ottobre
2020 è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- revoca l'assegno di mantenimento per il figlio , disposto in capo al sig. Per_1
a far data dalla sottoscrizione del contratto di apprendistato Controparte_1
e dunque dal 30 settembre 2022;
- revoca l'assegnazione della casa familiare così come disposta in favore di nell'ambito del giudizio di separazione;
Parte_1
- rigetta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
10 - compensa interamente le spese di lite.
Roma, 9 ottobre 2025.
Il Giudice estensore
NO LA
Il Presidente
RT EN
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