Art. 8.
Fino a diversa regolamentazione dei servizi stessi, le gestioni governative di trasporto che gia' esercitano anche servizi urbani sono autorizzate a continuare tali servizi.
Le eventuali perdite di esercizio debitamente accertate, anche relative agli esercizi precedenti, restano a carico delle gestioni governative.
Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10.
Fino a diversa regolamentazione dei servizi stessi, le gestioni governative di trasporto che gia' esercitano anche servizi urbani sono autorizzate a continuare tali servizi.
Le eventuali perdite di esercizio debitamente accertate, anche relative agli esercizi precedenti, restano a carico delle gestioni governative.
Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10.