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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/09/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1126/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MAGGIO GIOVANNI CLAUDIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], non CP_1 C.F._2 rappresentata né difesa
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni delle parti: il ricorrente insiste nei motivi di ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio Con ricorso depositato in data 23.12.2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Riesi in data 30.10.1989 con – parte resistente – trascritto nei registri CP_1
1 dello Stato Civile del Comune di Riesi con atto di matrimonio n. 69 Parte II – Serie A Ufficio 1– anno 1989, unione dalla quale non sono nati figli, chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge.
Esponeva che il rapporto coniugale si era – sin dai primi momenti della convivenza coniugale – deteriorato.
Affermava di non voler riprendere la comunione materiale e spirituale con la moglie e per tale ragione proponeva contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nessuna ulteriore domanda è stata presentata da parte ricorrente con il ricorso.
Benché regolarmente resa edotta della pendenza del ricorso non si costituiva in CP_1 giudizio né compariva all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c.
Sentito personalmente il ricorrente all'udienza del 14.5.2025 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione in considerazione della contumacia della resistente, il precisava le proprie conclusioni e la causa, ai sensi dell'art. 473 bis.22, ult. co. Pt_1 rimessa al collegio in quanto matura per la decisione sulla domanda di separazione peronale.
2. Domanda di separazione personale
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché – come emerge chiaramente dal complessivo tenore delle allegazioni del ricorrente, dall'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, nonché dalla rappresentata cessazione stabile della coabitazione – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Spese di giudizio
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e della contumacia della resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
***
Occorre, infine, considerare che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Considerato che – per quel che interessa nel presente procedimento – la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970, può essere domandata quando è stata pronunciata la separazione personale dalle parti con sentenza che abbia la stabilità propria del giudicato (almeno in punto di status) e la separazione si sia protratta
2 ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice del collegio in sede di udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c.
Rilevato, dunque, che in sede di ricorso ha proposto – cumulativamente – Parte_1 domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo per la decisione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
9.12.1965, e nata a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1 matrimonio concordatario a Riesi in data 30.10.1989, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Riesi con atto di matrimonio n. 69 Parte II – Serie A Ufficio 1– anno 1989;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396;
3) DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per la decisione della domanda di divorzio proposta da , come da separata ordinanza Parte_1
4) DICHIARA irripetibili le spese
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12/9/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1126/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MAGGIO GIOVANNI CLAUDIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], non CP_1 C.F._2 rappresentata né difesa
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni delle parti: il ricorrente insiste nei motivi di ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio Con ricorso depositato in data 23.12.2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Riesi in data 30.10.1989 con – parte resistente – trascritto nei registri CP_1
1 dello Stato Civile del Comune di Riesi con atto di matrimonio n. 69 Parte II – Serie A Ufficio 1– anno 1989, unione dalla quale non sono nati figli, chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge.
Esponeva che il rapporto coniugale si era – sin dai primi momenti della convivenza coniugale – deteriorato.
Affermava di non voler riprendere la comunione materiale e spirituale con la moglie e per tale ragione proponeva contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nessuna ulteriore domanda è stata presentata da parte ricorrente con il ricorso.
Benché regolarmente resa edotta della pendenza del ricorso non si costituiva in CP_1 giudizio né compariva all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c.
Sentito personalmente il ricorrente all'udienza del 14.5.2025 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione in considerazione della contumacia della resistente, il precisava le proprie conclusioni e la causa, ai sensi dell'art. 473 bis.22, ult. co. Pt_1 rimessa al collegio in quanto matura per la decisione sulla domanda di separazione peronale.
2. Domanda di separazione personale
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché – come emerge chiaramente dal complessivo tenore delle allegazioni del ricorrente, dall'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, nonché dalla rappresentata cessazione stabile della coabitazione – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Spese di giudizio
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e della contumacia della resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
***
Occorre, infine, considerare che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Considerato che – per quel che interessa nel presente procedimento – la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970, può essere domandata quando è stata pronunciata la separazione personale dalle parti con sentenza che abbia la stabilità propria del giudicato (almeno in punto di status) e la separazione si sia protratta
2 ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice del collegio in sede di udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c.
Rilevato, dunque, che in sede di ricorso ha proposto – cumulativamente – Parte_1 domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo per la decisione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
9.12.1965, e nata a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1 matrimonio concordatario a Riesi in data 30.10.1989, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Riesi con atto di matrimonio n. 69 Parte II – Serie A Ufficio 1– anno 1989;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396;
3) DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per la decisione della domanda di divorzio proposta da , come da separata ordinanza Parte_1
4) DICHIARA irripetibili le spese
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12/9/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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