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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13044 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024 al n. 31441, decisa all'udienza del 17.12.2025 e vertente TRA
rapp.to e difeso in virtù di procura in calce ricorso introduttivo, dall'Avv. Parte_1
OM AS e dall'Avv. Damiano Ventura, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b RICORRENTE E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c. da propri funzionari CP_3 ed ed elettivamente domiciliato, in Roma Via dei Portoghesi
[...] Controparte_4
12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato RESISTENTE Oggetto: riconoscimento anzianità di servizio per periodo pre-ruolo e conseguente ricostruzione di carriera FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 29.8.2024, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dipendente del , assunta a tempo indeterminato dal 1.9.2010 , quale CP_5
'Collaboratore Scolastico' (Area Professionale Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario ATA), e dall'1.9.2021 nella qualifica di 'Assistente amministrativo', medesima area professionale, attualmente servizio presso l'I.C. Via Santi Savarino di Roma, si è rivolta al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, esponendo che a partire dall'anno scolastico 2000/2001, aveva svolto servizi pre-ruolo (per un totale di 8 anni), in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, elencati nel dettaglio;
che, all'atto dell'immissione in ruolo, aveva ottenuto un riconoscimento soltanto parziale dell'anzianità di servizio maturata nel servizio pre-ruolo, avendo l'Amministrazione fatto applicazione della normativa di diritto interno, che precludeva detto riconoscimento in forma integrale;
che detto parziale riconoscimento dell'anzianità di pagina 1 di 10 servizio era da ritenersi illegittimo, in quanto contrastante con la normativa comunitaria ed in particolare contrario al principio di non discriminazione sancito dalla direttiva comunitaria 1999/70. Ha concluso, quindi, chiedendo accertarsi il diritto alla valutazione, ai fini giuridici ed economici e previdenziali, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'immissione, nonché del diritto al collocamento nella posizione stipendiale prevista dal CCNL Scuola maturata a seguito della valutazione dell'intero sevizio pre-ruolo, con conseguente condanna del a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della CP_5 suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza (quantificata come nei conteggi allegati), oltre accessori. Si è costituito il , contestando nel merito la fondatezza del ricorso e chiedendone CP_5 il rigetto, ed eccependo altresì la parziale prescrizione. All'odierna udienza, sulle conclusioni trascritte a verbale, il giudice decideva la causa mediante immediata lettura della presente sentenza, .
******* Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'art. 579 del l d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» dispone: «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.». Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.» La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché, oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini pagina 2 di 10 giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello « effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, ma non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. Ebbene, “l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre- ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola .. nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi .. si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE” (v. Cass. 31150/2019). In particolare, la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, prevede che: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Al punto 4 della medesima clausola, in particolare, è sancito che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Nell'ordinamento italiano, il cd principio di non discriminazione è stato recepito nell'art. 6 del D.Lgs. 368/2001 che recita: “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. La disposizione contiene, quindi, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali (ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR), che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato
“ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
pagina 3 di 10 La Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, 7.2006, C- Persona_1
212/04, e altre) ha affermato che le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Per_2
Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico”, delineando quindi cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo stesso. Ha, poi, precisato che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. Affrontando, poi, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, la CGUE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”. La Corte di Giustizia ha, infine, puntualizzato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando
“la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro
“dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa
… che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”. Tali principi sono stati poi ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, che ha Persona_3 Persona_4 ulteriormente precisato che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori pagina 4 di 10 di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra il personale assunto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo. Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla S.C. di Cassazione con la sentenza sopra richiamata 28.11.2019, n. 31150, che ha affermato il principio, secondo cui «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» ( v. Cass.,28.11.2019 n. 31150). I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno, tra l'altro, affermato che: a) “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS NA punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36); Per_5
b) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere pagina 5 di 10 dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 OS NA); c) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_6 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Per_7
Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi»; f) le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo, perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»; g) quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole pagina 6 di 10 potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la Per_7 giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»; h) nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995); h) la comparabilità non può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche (v. Cass. n. 31150/2019 e ancor più di recente Cass. 3472/2020). Tanto premesso, deve prendersi atto del fatto che il abbia operato una CP_5 ricostruzione della carriera della ricorrente solo parziale, in relazione al servizio pre- ruolo, riconoscendo ai fini giuridici ed economici il solo servizio effettivamente prestato e conteggiando i primi 3 anni per intero e il periodo ulteriore solo per i 2/3 in conformità alla previsione di cui agli artt. 569 e 570 D. Lgs. 297/94. Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi che la ricorrente abbia subito una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola alla stregua della quale deve affermarsi il diritto della medesima al riconoscimento ad ogni effetto dell'intero servizio effettivo pre- ruolo prestato. Ed infatti, in linea astratta, non sussistono specifiche “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento, poiché la stessa ha operato in ragione di più contratti a termine susseguitisi senza soluzione di continuità e di durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), ad esclusione solo dei primi anni scolastici, in cui le supplenze sono state comunque di durata prossima all'anno. Nel caso in esame quindi la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto pagina 7 di 10 a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni. E' inoltre pacifico che la ricorrente ha svolto per tutto il periodo del cd pre-ruolo mansioni identiche a quelle del personale di ruolo del medesimo profilo professionale, per cui non vi sono ragioni ostative per riconoscerle lo stesso livello di professionalità e il bagaglio di esperienza acquisito dal personale assunto a tempo indeterminato. Deve poi precisarsi che se il disposto del CCNL Scuola del 4.08.2011, applicabile con decorrenza 1.09.2010, non pone alcuna distinzione tra i lavoratori con anzianità pari o inferiore a 8 anni, accorpando i primi due gradoni in un unico gradone da 0 ad 8 anni, mentre la contrattazione antecedente, applicabile fino al 30.08.2010, prevedeva due distinti scaglioni: da 0 a 2 anni e da 3 a 8 anni, precisando che: “2. “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. “3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, deve ritenersi che tali disposizioni transitorie debbano trovare applicazione anche al lavoratore precario che alla data dell'1.9.2010 avesse maturato le anzianità di cui ai commi 2 e 3 del citato art.
2. Per completezza, è bene precisare che è irrilevante poi la circostanza che la parte ricorrente abbia stipulato contratti a termine anche prima dell'emanazione della citata direttiva europea. Come di recente chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 15231 e 15232 del 16.7.2020) il principio sancito dalla “clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione”, che
“impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento”, “è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina”. Tanto chiarito, deve però ritenersi fondata l'eccezione di parziale prescrizione della pretesa creditoria, sollevata dal resistente, tempestivamente costituitosi, in CP_1 data 14.3.2025, e la prima udienza era fissata in data 27.3.2025. Tanto precisato in ordine alla tempestività della costituzione in giudizio del CP_1 convenuto, si osserva che, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte con recente pronuncia (v. Cass. n. 10219 del 28.5.2020), “la domanda fondata sul principio di non discriminazione, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione pagina 8 di 10 economica prevista, in ragione dell'anzianità, per gli assunti a tempo indeterminato [ha] natura retributiva e soggiac[e], in quanto tale, al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ.”, in quanto “la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto”, essendo
“la denunciata discriminazione … relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta”; e ciò anche “perché, diversamente opinando, si verificherebbe una discriminazione 'alla rovescia', nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile”. Quanto, poi, al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, la Suprema Corte, con la pronuncia innanzi citata, ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 575/2003 in tema di rapporto di impiego privato (secondo cui, nel caso di successione di più contratti a termine, legittimi ed efficaci, “il termine prescrizionale dei crediti retributivi … inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza”, in quanto, in difetto di una violazione dei limiti per le assunzioni a termine, neppure opera una conversione dei diversi contatti in un unico rapporto a tempo indeterminato e quindi neppure è configurabile il metus preclusivo della decorrenza del termine di prescrizione), ha evidenziato poi come, “nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dall'art. 36 del d. lgs. 165/2001, anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la stessa regola fissata per i contratti efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile … il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti”; condizione psicologica, questa, che, in ogni caso, “nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato”, “perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi” e la sua “discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. Per le ragioni sin qui richiamate, ha in conclusione ritenuto che, “nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ., che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgano nel corso del rapporto lavorativo dal giorno delle loro insorgenza e per quelli pagina 9 di 10 che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”; principio di diritto, questo, al quale si ritiene di doversi attenere. Né a diverse conclusioni può pervenirsi sul rilievo che nel caso in esame l'Amministrazione, con il decreto di ricostruzione della carriera, abbia riconosciuto solo in parte il diritto alla piena equiparazione con il personale assunto a tempo indeterminato, implicitamente rigettando quindi la richiesta di valutazione dell'intero servizio effettivamente prestato. Il diritto al medesimo trattamento retributivo del personale assunto a tempo indeterminato e quindi il credito avente ad oggetto relative differenze retributive, per effetto dell'applicazione del principio di non discriminazione, sono infatti sorti nel corso del rapporto di lavoro e non certo per effetto del decreto di ricostruzione della carriera e quindi del provvedimento datoriale di diniego. Le medesime domande, proposte con il presente ricorso, ben potevano infatti essere proposte già prima dell'immissione in ruolo e del successivo decreto di ricostruzione della carriera. Tanto chiarito, deve ritenersi però che l'istanza di ricostruzione della carriera, con la quale si chiede il riconoscimento di tutto il servizio effettivamente prestato, costituisce sicuramente valido atto interruttivo della prescrizione;
sicché non sono estinti i crediti maturati nel quinquennio antecedente. Nel caso in esame però l'istanza di ricostruzione carriera non risulta versata in atti, né è possibile evincerla dalla documentazione prodotta. Risulta depositato il provvedimento di ricostruzione di carriera del 13.4.2015, che già di per sé conduce a ritenere prescritti i crediti maturati fino al 13.4.2010 e, tenuto conto che in assenza di altri atti interruttivi medio tempore intervenuti, il successivo decreto di ricostruzione carriera è del 4.4.2023, quindi oltre il quinquennio dal precedente atto interruttivo della prescrizione, ne consegue che devono ritenersi prescritti tutti i crediti maturati nel quinquennio antecedente all'avvenuta ricostruzione di carriera. Da tutto quanto sin qui osservato consegue che il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo - già decurtate del 20% in ragione della avvenuta costituzione dell'amministrazione a mezzo di propri funzionari -, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all'amministrazione resistente le spese processuali liquidate in misura pari a € 3.000,00, oltre spese generali come per legge. Roma, 17.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
P. IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024 al n. 31441, decisa all'udienza del 17.12.2025 e vertente TRA
rapp.to e difeso in virtù di procura in calce ricorso introduttivo, dall'Avv. Parte_1
OM AS e dall'Avv. Damiano Ventura, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b RICORRENTE E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c. da propri funzionari CP_3 ed ed elettivamente domiciliato, in Roma Via dei Portoghesi
[...] Controparte_4
12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato RESISTENTE Oggetto: riconoscimento anzianità di servizio per periodo pre-ruolo e conseguente ricostruzione di carriera FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 29.8.2024, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dipendente del , assunta a tempo indeterminato dal 1.9.2010 , quale CP_5
'Collaboratore Scolastico' (Area Professionale Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario ATA), e dall'1.9.2021 nella qualifica di 'Assistente amministrativo', medesima area professionale, attualmente servizio presso l'I.C. Via Santi Savarino di Roma, si è rivolta al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, esponendo che a partire dall'anno scolastico 2000/2001, aveva svolto servizi pre-ruolo (per un totale di 8 anni), in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, elencati nel dettaglio;
che, all'atto dell'immissione in ruolo, aveva ottenuto un riconoscimento soltanto parziale dell'anzianità di servizio maturata nel servizio pre-ruolo, avendo l'Amministrazione fatto applicazione della normativa di diritto interno, che precludeva detto riconoscimento in forma integrale;
che detto parziale riconoscimento dell'anzianità di pagina 1 di 10 servizio era da ritenersi illegittimo, in quanto contrastante con la normativa comunitaria ed in particolare contrario al principio di non discriminazione sancito dalla direttiva comunitaria 1999/70. Ha concluso, quindi, chiedendo accertarsi il diritto alla valutazione, ai fini giuridici ed economici e previdenziali, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'immissione, nonché del diritto al collocamento nella posizione stipendiale prevista dal CCNL Scuola maturata a seguito della valutazione dell'intero sevizio pre-ruolo, con conseguente condanna del a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della CP_5 suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza (quantificata come nei conteggi allegati), oltre accessori. Si è costituito il , contestando nel merito la fondatezza del ricorso e chiedendone CP_5 il rigetto, ed eccependo altresì la parziale prescrizione. All'odierna udienza, sulle conclusioni trascritte a verbale, il giudice decideva la causa mediante immediata lettura della presente sentenza, .
******* Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'art. 579 del l d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» dispone: «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.». Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.» La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché, oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini pagina 2 di 10 giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello « effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, ma non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. Ebbene, “l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre- ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola .. nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi .. si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE” (v. Cass. 31150/2019). In particolare, la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, prevede che: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Al punto 4 della medesima clausola, in particolare, è sancito che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Nell'ordinamento italiano, il cd principio di non discriminazione è stato recepito nell'art. 6 del D.Lgs. 368/2001 che recita: “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. La disposizione contiene, quindi, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali (ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR), che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato
“ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
pagina 3 di 10 La Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, 7.2006, C- Persona_1
212/04, e altre) ha affermato che le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Per_2
Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico”, delineando quindi cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo stesso. Ha, poi, precisato che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. Affrontando, poi, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, la CGUE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”. La Corte di Giustizia ha, infine, puntualizzato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando
“la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro
“dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa
… che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”. Tali principi sono stati poi ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, che ha Persona_3 Persona_4 ulteriormente precisato che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori pagina 4 di 10 di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra il personale assunto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo. Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla S.C. di Cassazione con la sentenza sopra richiamata 28.11.2019, n. 31150, che ha affermato il principio, secondo cui «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» ( v. Cass.,28.11.2019 n. 31150). I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno, tra l'altro, affermato che: a) “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS NA punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36); Per_5
b) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere pagina 5 di 10 dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 OS NA); c) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_6 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Per_7
Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi»; f) le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo, perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»; g) quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole pagina 6 di 10 potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la Per_7 giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»; h) nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995); h) la comparabilità non può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche (v. Cass. n. 31150/2019 e ancor più di recente Cass. 3472/2020). Tanto premesso, deve prendersi atto del fatto che il abbia operato una CP_5 ricostruzione della carriera della ricorrente solo parziale, in relazione al servizio pre- ruolo, riconoscendo ai fini giuridici ed economici il solo servizio effettivamente prestato e conteggiando i primi 3 anni per intero e il periodo ulteriore solo per i 2/3 in conformità alla previsione di cui agli artt. 569 e 570 D. Lgs. 297/94. Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi che la ricorrente abbia subito una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola alla stregua della quale deve affermarsi il diritto della medesima al riconoscimento ad ogni effetto dell'intero servizio effettivo pre- ruolo prestato. Ed infatti, in linea astratta, non sussistono specifiche “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento, poiché la stessa ha operato in ragione di più contratti a termine susseguitisi senza soluzione di continuità e di durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), ad esclusione solo dei primi anni scolastici, in cui le supplenze sono state comunque di durata prossima all'anno. Nel caso in esame quindi la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto pagina 7 di 10 a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni. E' inoltre pacifico che la ricorrente ha svolto per tutto il periodo del cd pre-ruolo mansioni identiche a quelle del personale di ruolo del medesimo profilo professionale, per cui non vi sono ragioni ostative per riconoscerle lo stesso livello di professionalità e il bagaglio di esperienza acquisito dal personale assunto a tempo indeterminato. Deve poi precisarsi che se il disposto del CCNL Scuola del 4.08.2011, applicabile con decorrenza 1.09.2010, non pone alcuna distinzione tra i lavoratori con anzianità pari o inferiore a 8 anni, accorpando i primi due gradoni in un unico gradone da 0 ad 8 anni, mentre la contrattazione antecedente, applicabile fino al 30.08.2010, prevedeva due distinti scaglioni: da 0 a 2 anni e da 3 a 8 anni, precisando che: “2. “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. “3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, deve ritenersi che tali disposizioni transitorie debbano trovare applicazione anche al lavoratore precario che alla data dell'1.9.2010 avesse maturato le anzianità di cui ai commi 2 e 3 del citato art.
2. Per completezza, è bene precisare che è irrilevante poi la circostanza che la parte ricorrente abbia stipulato contratti a termine anche prima dell'emanazione della citata direttiva europea. Come di recente chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 15231 e 15232 del 16.7.2020) il principio sancito dalla “clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione”, che
“impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento”, “è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina”. Tanto chiarito, deve però ritenersi fondata l'eccezione di parziale prescrizione della pretesa creditoria, sollevata dal resistente, tempestivamente costituitosi, in CP_1 data 14.3.2025, e la prima udienza era fissata in data 27.3.2025. Tanto precisato in ordine alla tempestività della costituzione in giudizio del CP_1 convenuto, si osserva che, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte con recente pronuncia (v. Cass. n. 10219 del 28.5.2020), “la domanda fondata sul principio di non discriminazione, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione pagina 8 di 10 economica prevista, in ragione dell'anzianità, per gli assunti a tempo indeterminato [ha] natura retributiva e soggiac[e], in quanto tale, al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ.”, in quanto “la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto”, essendo
“la denunciata discriminazione … relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta”; e ciò anche “perché, diversamente opinando, si verificherebbe una discriminazione 'alla rovescia', nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile”. Quanto, poi, al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, la Suprema Corte, con la pronuncia innanzi citata, ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 575/2003 in tema di rapporto di impiego privato (secondo cui, nel caso di successione di più contratti a termine, legittimi ed efficaci, “il termine prescrizionale dei crediti retributivi … inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza”, in quanto, in difetto di una violazione dei limiti per le assunzioni a termine, neppure opera una conversione dei diversi contatti in un unico rapporto a tempo indeterminato e quindi neppure è configurabile il metus preclusivo della decorrenza del termine di prescrizione), ha evidenziato poi come, “nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dall'art. 36 del d. lgs. 165/2001, anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la stessa regola fissata per i contratti efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile … il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti”; condizione psicologica, questa, che, in ogni caso, “nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato”, “perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi” e la sua “discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. Per le ragioni sin qui richiamate, ha in conclusione ritenuto che, “nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ., che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgano nel corso del rapporto lavorativo dal giorno delle loro insorgenza e per quelli pagina 9 di 10 che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”; principio di diritto, questo, al quale si ritiene di doversi attenere. Né a diverse conclusioni può pervenirsi sul rilievo che nel caso in esame l'Amministrazione, con il decreto di ricostruzione della carriera, abbia riconosciuto solo in parte il diritto alla piena equiparazione con il personale assunto a tempo indeterminato, implicitamente rigettando quindi la richiesta di valutazione dell'intero servizio effettivamente prestato. Il diritto al medesimo trattamento retributivo del personale assunto a tempo indeterminato e quindi il credito avente ad oggetto relative differenze retributive, per effetto dell'applicazione del principio di non discriminazione, sono infatti sorti nel corso del rapporto di lavoro e non certo per effetto del decreto di ricostruzione della carriera e quindi del provvedimento datoriale di diniego. Le medesime domande, proposte con il presente ricorso, ben potevano infatti essere proposte già prima dell'immissione in ruolo e del successivo decreto di ricostruzione della carriera. Tanto chiarito, deve ritenersi però che l'istanza di ricostruzione della carriera, con la quale si chiede il riconoscimento di tutto il servizio effettivamente prestato, costituisce sicuramente valido atto interruttivo della prescrizione;
sicché non sono estinti i crediti maturati nel quinquennio antecedente. Nel caso in esame però l'istanza di ricostruzione carriera non risulta versata in atti, né è possibile evincerla dalla documentazione prodotta. Risulta depositato il provvedimento di ricostruzione di carriera del 13.4.2015, che già di per sé conduce a ritenere prescritti i crediti maturati fino al 13.4.2010 e, tenuto conto che in assenza di altri atti interruttivi medio tempore intervenuti, il successivo decreto di ricostruzione carriera è del 4.4.2023, quindi oltre il quinquennio dal precedente atto interruttivo della prescrizione, ne consegue che devono ritenersi prescritti tutti i crediti maturati nel quinquennio antecedente all'avvenuta ricostruzione di carriera. Da tutto quanto sin qui osservato consegue che il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo - già decurtate del 20% in ragione della avvenuta costituzione dell'amministrazione a mezzo di propri funzionari -, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all'amministrazione resistente le spese processuali liquidate in misura pari a € 3.000,00, oltre spese generali come per legge. Roma, 17.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
P. IN
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