Decreto cautelare 18 febbraio 2026
Sentenza breve 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 25/03/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00385/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2026, proposto da
Verdemare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Libero Zingrillo e Francesca Rondinone, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vieste (FG), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) del verbale di sopralluogo effettuato in data 17/04/2025 numero 57 del 19 aprile 2025 protocollo 2861 dalla polizia locale di Vieste non notificato (all.n.1)
2) del verbale di sopralluogo dell'ufficio circondariale Marittimo di Vieste protocollo 12146 del 24 aprile 2025 non notificato (all.n.2)
3) del verbale di sopralluogo della Polizia locale di Vieste numero 58 del 19/04/2025 non notificato (all.n.3)
4) della nota protocollo 16816 del 5/6/2025 del Comune di Vieste (all.n.4);
5) dell'ordinanza numero 209-29 del 24/07/2025 avente ad oggetto “ decadenza dalla concessione demaniale Marittima CDM 25 del 21/03/2008 e successive variazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 comma 1 lettere B ed F del Codice della Navigazione RD 327 1942 e articolo 01 comma 2 Terre legge 494 / 1993 e successive modifiche e integrazioni ” non notificata (all.n.5)
6) del diniego della Cila prot. n. 0022466 del 28-07-2025 (all.n.6)
7) dell'Ordinanza 212 - 31 del 13 08 2025, notificata in pari data di rettifica e sostituzione dell'Ordinanza 209-29 del 24/07/2025 (all.n.7).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. RE VA e nessun difensore comparso;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’imminenza della camera di consiglio fissata per la disamina della domanda giudiziale cautelare, con atto depositato, i difensori di entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Difatti, il Comune di Vieste, con successiva ordinanza dirigenziale n. 13 del 13 marzo 2026, prot. n. 7786, ha disposto in autotutela l’annullamento/revoca della precedente ordinanza di decadenza n. 31/2025 (come rettificata dalla n. 212/2025) e della successiva ordinanza di sospensione n. 36/2025.
Ravvisati gli estremi per una sentenza in forma semplificata, di cui è stato dato avviso alle parti, alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto osservato in precedenza, al Collegio non resta che prendere atto della sopraggiunta cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate per la peculiarità della controversia e rapida definizione in rito, attesa anche concorde richiesta delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI DA, Presidente
RE VA, Consigliere, Estensore
RE Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE VA | VI DA |
IL SEGRETARIO