Articolo 51 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
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14 dicembre 1951
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28 febbraio 2014
Art. 51. (Composizione provvisoria delle Corti di
assise e delle Corti di assise di appello)

Fino a quando non funzioneranno le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta dalla presente legge, la Corte di assise e' composta di un consigliere di Corte di appello, che la presiede, di un giudice, nominati entrambi con decreto del primo presidente della Corte di appello, e di sei giudici popolari scelti secondo le norme attualmente in vigore e che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 9 della presente legge. Essa esercita la propria giurisdizione nel circolo e nella sede assegnati dall'ordinamento vigente alla corrispondente Corte di assise.
((In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del primo Presidente della Corte d'appello, assume le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutte le nuove Corti di assise del distretto, nella composizione prevista dalla presente legge. Tuttavia per i giudici popolari sono sufficienti i requisiti prescritti dal precedente art. 9. Le sostituzioni eventualmente necessarie dei giudici popolari son disposte con decreto del primo Presidente della Corte di appello)) .
Entrata in vigore il 28 febbraio 2014