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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1383\2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
riunito nella Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.1383 \2024 R.G. vertente tra:
c.f.: , nato a Parte_1 C.F._1
Milazzo, il 20/12/1986 ed ivi elettivamente domiciliato via Capitano Massimo
Scala n. 21, presso lo studio dell'avv. Milioti Maura Tindara che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
28/07/1989, ed ivi elettivamente domiciliata in via Umberto I n. 46, presso lo studio dell'avv. Impala' Costanza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
interventore ex lege
OGGETTO: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 04.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] CP_1
in data 16.07.2014 in Milazzo, dalla quale è nata la figlia che
[...] Per_1
con decreto del 23.04.2021 il Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti;
che con sentenza depositata l'8.09.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che a seguito di un disagio comportamentale manifestato dalla figlia, quest'ultima si è progressivamente allontanata dal padre e dalla di lui famiglia d'origine; che CP_1
non si è impegnata a favorire il mantenimento dei rapporti tra il padre e la figlia e tra quest'ultima e la famiglia di origine paterna;
che nel tempo i rapporti tra il padre e la figlia si sono interrotti. Ha chiesto, pertanto, previa audizione della minore, dei genitori e, eventualmente, di ammissione di CTU, di assumere i pag. 2/8 provvedimenti necessari ed opportuni volti a rimuovere il rifiuto della minore di incontrare il padre ed a favorire il miglioramento e la salvaguardia del rapporto della minore con il genitore.
Si è costituita , la quale non si è opposta alle domande CP_1
avanzate da , ma ha contestato quanto Parte_1
affermato da quest'ultimo sulle proprie responsabilità in ordine al mancato rapporto tra padre e figlia, avendo la stessa proposto l'attivazione di un percorso psicoterapeutico per la minore. Ha aderito alla richiesta di audizione di Per_1
contestando l'istanza di CTU in quanto esplorativa. La resistente ha contestato, altresì, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 68 del Codice
Deontologico da parte dell'avv. Formica Davide che, nelle more, ha rinunciato al mandato difensivo e, per estensione ex art. 24 co 5 cdf all'avv. Maura Tindara
Milioti.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 4.04.2025, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione formulata da parte resistente quanto all'inammissibilità del ricorso per l'esistenza di un conflitto di interessi dei procuratori di parte ricorrente. Invero, non rileva nella presente sede giudiziaria l'eventuale violazione degli artt. 68 e 24 co.5 del Codice deontologico forense, essendo noto che la violazione delle norme comportamentali ivi previste pag. 3/8 ha effetto esclusivamente interno sotto il profilo disciplinare.
Nel merito, va anzitutto rilevato che in corso di causa i Servizi Sociali sono stati onerati di ascoltare le parti e la minore e, sul punto, hanno relazionato: che la minore ha vissuto un disagio emotivo dovuto alle vicissitudini familiari che “per la particolare età, potrebbe essere fonte di malessere in futuro”; che la minore pur sostenendo di non voler vedere più il padre, ha lasciato “intravedere una sofferenza per la sua mancanza”; che la minore non dovrebbe più essere posta tra i diverbi dei suoi genitori, necessitando, invece, di ricevere da loro “più sostegno
e comprensione”, sicché, conclusivamente, sarebbe auspicabile che il nucleo familiare intraprendesse un servizio di mediazione familiare (v. relazione depositata il 2.04.2025).
Nel corso dei colloqui, ha manifestato di aver Persona_2
trascorso “turbolenti vissuti familiari, riferendosi ai litigi tra i suoi genitori dei
quali spesso è stata spettatrice”. Tale circostanza è stata altresì confermata dal
, il quale ha contestato che “il rapporto con la figlia si è Parte_1
logorato perché l'ex moglie l'ha sempre coinvolta nei loro diverbi”. La figlia della coppia ha ulteriormente riferito di “avere un buon rapporto con la madre, dalla quale si sente accolta nei suoi bisogni;
tuttavia, ha riconosciuto che le loro
differenze caratteriali spesso creano un terreno fertile per incomprensioni e scontri” e “Riferendosi al padre ha raccontato di aver avuto un buon rapporto con lui fino a qualche tempo fa, che si è incrinato dopo che l'uomo ha intrapreso
pag. 4/8 la relazione con la sua nuova compagna dalla quale la minore si sentirebbe
intimorita; ed inoltre aggiunge che anche le attenzioni del padre nei suoi
confronti si sono modificate e i loro incontri si sono ridotti a momenti sempre più
sporadici. Lo definisce poco attento alle sue esigenze ed ogni volta che la stessa
avanza una richiesta il padre porrebbe dei limiti, a suo dire, solo per crearle un disagio e riducendo tutto ad una questione economica.” (v. relazione depositata in atti il 2.04.2025). Quanto alla nuova relazione intrapresa dal , Pt_1
quest'ultimo ha evidenziato la propria disponibilità a frequentare la figlia senza la presenza della compagna (v. processo verbale del 4.04.2025); inoltre, ha riferito che avendo “raggiunto una posizione lavorativa stabile e di prestigio, riuscirebbe ad organizzare in modo funzionale il tempo da trascorrere con ” (v. ancora Per_1
relazione dei S.S. in atti).
All'udienza di comparizione del 4.04.2025, le parti hanno rilevato di essere d'accordo in merito all'inizio di un percorso di mediazione e ausilio familiare, da attuarsi tramite l'intervento dei Servizi Sociali, al fine di garantire la ricostruzione del rapporto tra padre e figlia (sul punto, come già evidenziato, il ricorrente in accordo con le criticità evidenziate dalla , si è mostrato disponibile ad CP_1
incontrare la minore senza la nuova compagna, v. processo verbale del
4.04.2025).
Conseguentemente, il Collegio rileva che, valutati gli esiti dell'indagine condotta dai servizi sociali e le conclusioni delle parti all'udienza del 4.04.2025,
pag. 5/8 l'ascolto della minore risulti superfluo. I servizi sociali hanno dato atto, infatti, che la minore non presenta – allo stato - una situazione pregiudizievole e che dalla stessa è trapelata l'intenzione di rivedere il padre.
Considerato che devono disporsi tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del rapporto del minore con il genitore e con gli ascendenti, è pur vero che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può
obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore;
così se all'esito degli interventi compiuti sul minore permane comunque il rifiuto del medesimo, lo stesso non può essere costretto a frequentare il genitore (cfr. Cass. n. 27207/2019;
Cass. n. 11170/2019).
Nel caso di specie, non è emerso il rifiuto della minore, né tantomeno l'assenza del rapporto padre-figlia appare riconducibile a plagio della madre.
Di conseguenza, non può che prendersi atto di quanto evidenziato dai servizi sociali, in ordine alla necessità che la minore sia accompagnata durante il suo sviluppo da entrambe le figure genitoriali, previa ripresa di una comunicazione funzionale al benessere del nucleo familiare.
Si ritiene, pertanto, di invitare le parti a dare seguito alle intese raggiunte all'udienza del 4.04.2025, al fine di superare le criticità fino ad oggi verificatesi.
Di talché, si ritiene opportuno che il nucleo familiare sia preso in carico presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, che vanno delegati a pag. 6/8 predisporre interventi utili a fornire supporto nel rapporto tra il padre e la figlia e ad agevolare e correttamente orientare l'esercizio della responsabilità genitoriale;
provvedendo ad incrementare la responsabilizzazione delle parti e le relazioni tra essi stessi genitori e tra loro e la figlia.
Le spese, in ragione della natura e dell'esito del procedimento, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., nella composizione in epigrafe indicata,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1. invita le parti a dare seguito alle intese raggiunte all'udienza di comparizione delle parti del 4.04.2025;
2. delega i Servizi Sociali territorialmente competenti a predisporre interventi utili a fornire supporto nel rapporto tra il padre e la figlia e ad agevolare e correttamente orientare l'esercizio della responsabilità genitoriale, provvedendo ad incrementare la responsabilizzazione delle parti e le relazioni tra essi stessi genitori e tra loro e la figlia;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 21/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
pag. 7/8 (dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
riunito nella Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.1383 \2024 R.G. vertente tra:
c.f.: , nato a Parte_1 C.F._1
Milazzo, il 20/12/1986 ed ivi elettivamente domiciliato via Capitano Massimo
Scala n. 21, presso lo studio dell'avv. Milioti Maura Tindara che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
28/07/1989, ed ivi elettivamente domiciliata in via Umberto I n. 46, presso lo studio dell'avv. Impala' Costanza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
interventore ex lege
OGGETTO: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 04.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] CP_1
in data 16.07.2014 in Milazzo, dalla quale è nata la figlia che
[...] Per_1
con decreto del 23.04.2021 il Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti;
che con sentenza depositata l'8.09.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che a seguito di un disagio comportamentale manifestato dalla figlia, quest'ultima si è progressivamente allontanata dal padre e dalla di lui famiglia d'origine; che CP_1
non si è impegnata a favorire il mantenimento dei rapporti tra il padre e la figlia e tra quest'ultima e la famiglia di origine paterna;
che nel tempo i rapporti tra il padre e la figlia si sono interrotti. Ha chiesto, pertanto, previa audizione della minore, dei genitori e, eventualmente, di ammissione di CTU, di assumere i pag. 2/8 provvedimenti necessari ed opportuni volti a rimuovere il rifiuto della minore di incontrare il padre ed a favorire il miglioramento e la salvaguardia del rapporto della minore con il genitore.
Si è costituita , la quale non si è opposta alle domande CP_1
avanzate da , ma ha contestato quanto Parte_1
affermato da quest'ultimo sulle proprie responsabilità in ordine al mancato rapporto tra padre e figlia, avendo la stessa proposto l'attivazione di un percorso psicoterapeutico per la minore. Ha aderito alla richiesta di audizione di Per_1
contestando l'istanza di CTU in quanto esplorativa. La resistente ha contestato, altresì, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 68 del Codice
Deontologico da parte dell'avv. Formica Davide che, nelle more, ha rinunciato al mandato difensivo e, per estensione ex art. 24 co 5 cdf all'avv. Maura Tindara
Milioti.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 4.04.2025, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione formulata da parte resistente quanto all'inammissibilità del ricorso per l'esistenza di un conflitto di interessi dei procuratori di parte ricorrente. Invero, non rileva nella presente sede giudiziaria l'eventuale violazione degli artt. 68 e 24 co.5 del Codice deontologico forense, essendo noto che la violazione delle norme comportamentali ivi previste pag. 3/8 ha effetto esclusivamente interno sotto il profilo disciplinare.
Nel merito, va anzitutto rilevato che in corso di causa i Servizi Sociali sono stati onerati di ascoltare le parti e la minore e, sul punto, hanno relazionato: che la minore ha vissuto un disagio emotivo dovuto alle vicissitudini familiari che “per la particolare età, potrebbe essere fonte di malessere in futuro”; che la minore pur sostenendo di non voler vedere più il padre, ha lasciato “intravedere una sofferenza per la sua mancanza”; che la minore non dovrebbe più essere posta tra i diverbi dei suoi genitori, necessitando, invece, di ricevere da loro “più sostegno
e comprensione”, sicché, conclusivamente, sarebbe auspicabile che il nucleo familiare intraprendesse un servizio di mediazione familiare (v. relazione depositata il 2.04.2025).
Nel corso dei colloqui, ha manifestato di aver Persona_2
trascorso “turbolenti vissuti familiari, riferendosi ai litigi tra i suoi genitori dei
quali spesso è stata spettatrice”. Tale circostanza è stata altresì confermata dal
, il quale ha contestato che “il rapporto con la figlia si è Parte_1
logorato perché l'ex moglie l'ha sempre coinvolta nei loro diverbi”. La figlia della coppia ha ulteriormente riferito di “avere un buon rapporto con la madre, dalla quale si sente accolta nei suoi bisogni;
tuttavia, ha riconosciuto che le loro
differenze caratteriali spesso creano un terreno fertile per incomprensioni e scontri” e “Riferendosi al padre ha raccontato di aver avuto un buon rapporto con lui fino a qualche tempo fa, che si è incrinato dopo che l'uomo ha intrapreso
pag. 4/8 la relazione con la sua nuova compagna dalla quale la minore si sentirebbe
intimorita; ed inoltre aggiunge che anche le attenzioni del padre nei suoi
confronti si sono modificate e i loro incontri si sono ridotti a momenti sempre più
sporadici. Lo definisce poco attento alle sue esigenze ed ogni volta che la stessa
avanza una richiesta il padre porrebbe dei limiti, a suo dire, solo per crearle un disagio e riducendo tutto ad una questione economica.” (v. relazione depositata in atti il 2.04.2025). Quanto alla nuova relazione intrapresa dal , Pt_1
quest'ultimo ha evidenziato la propria disponibilità a frequentare la figlia senza la presenza della compagna (v. processo verbale del 4.04.2025); inoltre, ha riferito che avendo “raggiunto una posizione lavorativa stabile e di prestigio, riuscirebbe ad organizzare in modo funzionale il tempo da trascorrere con ” (v. ancora Per_1
relazione dei S.S. in atti).
All'udienza di comparizione del 4.04.2025, le parti hanno rilevato di essere d'accordo in merito all'inizio di un percorso di mediazione e ausilio familiare, da attuarsi tramite l'intervento dei Servizi Sociali, al fine di garantire la ricostruzione del rapporto tra padre e figlia (sul punto, come già evidenziato, il ricorrente in accordo con le criticità evidenziate dalla , si è mostrato disponibile ad CP_1
incontrare la minore senza la nuova compagna, v. processo verbale del
4.04.2025).
Conseguentemente, il Collegio rileva che, valutati gli esiti dell'indagine condotta dai servizi sociali e le conclusioni delle parti all'udienza del 4.04.2025,
pag. 5/8 l'ascolto della minore risulti superfluo. I servizi sociali hanno dato atto, infatti, che la minore non presenta – allo stato - una situazione pregiudizievole e che dalla stessa è trapelata l'intenzione di rivedere il padre.
Considerato che devono disporsi tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del rapporto del minore con il genitore e con gli ascendenti, è pur vero che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può
obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore;
così se all'esito degli interventi compiuti sul minore permane comunque il rifiuto del medesimo, lo stesso non può essere costretto a frequentare il genitore (cfr. Cass. n. 27207/2019;
Cass. n. 11170/2019).
Nel caso di specie, non è emerso il rifiuto della minore, né tantomeno l'assenza del rapporto padre-figlia appare riconducibile a plagio della madre.
Di conseguenza, non può che prendersi atto di quanto evidenziato dai servizi sociali, in ordine alla necessità che la minore sia accompagnata durante il suo sviluppo da entrambe le figure genitoriali, previa ripresa di una comunicazione funzionale al benessere del nucleo familiare.
Si ritiene, pertanto, di invitare le parti a dare seguito alle intese raggiunte all'udienza del 4.04.2025, al fine di superare le criticità fino ad oggi verificatesi.
Di talché, si ritiene opportuno che il nucleo familiare sia preso in carico presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, che vanno delegati a pag. 6/8 predisporre interventi utili a fornire supporto nel rapporto tra il padre e la figlia e ad agevolare e correttamente orientare l'esercizio della responsabilità genitoriale;
provvedendo ad incrementare la responsabilizzazione delle parti e le relazioni tra essi stessi genitori e tra loro e la figlia.
Le spese, in ragione della natura e dell'esito del procedimento, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., nella composizione in epigrafe indicata,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1. invita le parti a dare seguito alle intese raggiunte all'udienza di comparizione delle parti del 4.04.2025;
2. delega i Servizi Sociali territorialmente competenti a predisporre interventi utili a fornire supporto nel rapporto tra il padre e la figlia e ad agevolare e correttamente orientare l'esercizio della responsabilità genitoriale, provvedendo ad incrementare la responsabilizzazione delle parti e le relazioni tra essi stessi genitori e tra loro e la figlia;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 21/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
pag. 7/8 (dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
pag. 8/8