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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1092/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di reclamo iscritto al n. r.g. 1092/2024 VG:
TRA
elettivamente domiciliata in Parte_1
VIA TACITO N. 41, ROMA, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO DI CIOMMO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
RECLAMANTE
E
, elettivamente domiciliata in PIAZZA DUSE N. 1, Controparte_1
MILANO, presso lo studio degli avv. CLAUDIA NATALINA MAIRATE e ANDREA RODOLFO
MASERA, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
RESISTENTE
sulle seguenti conclusioni.
Per la reclamante:
“RICORRE alla Corte di Appello di Milano affinché, espletati tutti gli incombenti di rito e previa la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e del termine per la notificazione del reclamo de quo e del relativo provvedimento emesso a tale fine – ciò, con urgenza, tenendo in debita considerazione il fatto che la società debitrice è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data
6.02.2024 – voglia:
i) revocare in toto e/o annullare e/o dichiarare tamquam non esset il decreto di rigetto datato
13.12.2024, comunicato in data 17.12.2024, nonché distinto da Rep. n. 247/2024 il 18.12.2024, emesso dal Tribunale di Pavia a definizione del procedimento unitario n. 222/2024;
ii) dichiarare, ai sensi dell'art. 40 e ss. e dell'art. 121 e ss. del D. Lgs. n. 14/2019, aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_2
(in forma abbreviata
[...] Controparte_3
in liquidazione, con sede in Vigevano (PV), Via Mondetti n. 15, C.F. e P.VA
[...]
, pec adottando ed emettendo ogni conseguenziale P.VA_1 Email_1
provvedimento, nonché rimettendo gli atti al Tribunale di Pavia, all'uopo in diversa composizione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 14/2019”.
Per la resistente:
“- respingere il reclamo proposto dall' perché Parte_1
inammissibile ed infondato, confermando il decreto n. 247/2024 pronunciato dal Tribunale di Pavia in data 13.12.2024;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.10.2024, l' (di seguito, Parte_1
anche ) ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Pt_2 [...]
alla quale ha erogato -nel 2019 e nel 2021- €90.000 a Controparte_4
titolo di mutuo, da destinare, quanto ad euro 60.000, all'acquisto ed al montaggio del nuovo sistema di filtrazione a servizio della piscina olimpionica esterna sita nel centro sportivo gestito da CP_2
e, quanto ad €30.000, per garantirle liquidità di cassa.
L'istante ha allegato di essere tuttora creditrice di €61.197,90 e che, dal bilancio di liquidazione di cancellata dal registro delle imprese il 6 febbraio 2024, emergeva l'incapacità della CP_2 debitrice di adempiere alle proprie obbligazioni, considerata l'esistenza di debiti per €168.580 ed un patrimonio netto negativo per €233.968,09.
costituendosi, non contestava il debito nei confronti di ICSC s.p.a., né di essere insolvente, CP_2
ma asseriva di non essere imprenditore commerciale. Deduceva che, sebbene iscritta nel registro delle imprese, avendo adottato la forma della società a responsabilità limitata, essa aveva avuto unicamente l'obiettivo di organizzare, promuovere e diffondere la partecipazione e la pratica sportiva tra i suoi membri e che, di fatto, aveva sempre svolto, come attività prevalente e senza scopo di lucro, la gestione di palestre e di altri impianti sportivi, nello specifico una piscina e campi da tennis, e solo come attività secondaria, del tutto marginale, attività commerciale, consistente nella gestione di un centro benessere. Evidenziava come i bilanci regolarmente depositati dimostravano che i suoi ricavi derivavano in misura assolutamente prevalente dalla c.d. “attività istituzionale”, ovvero dall'attività
-non meglio precisata- definita “tipica”, legata alla sua natura associativa. Deduceva, inoltre, che il ricorrente difettava di interesse ad agire, attesa “l'insussistenza di attivo patrimoniale, la sussistenza di un passivo di euro 168.580,10 e dunque la permanenza di debiti che non potranno essere saldati, non sussistendo risorse disponibili”, e quindi l'impossibilità di conseguire, attraverso la liquidazione giudiziale, la finalità propria della procedura concorsuale, rappresentata dal “miglior soddisfacimento del credito”. Tanto più che aveva dichiarato “di voler escutere la garanzia del Fondo Pubblico Pt_2
ex L.662/1996 che assiste i contratti di mutuo stipulati da con conseguente Controparte_2 possibilità per il Fondo Pubblico di rivalersi sul debitore garantito” e che a seguito dell'escussione di detta garanzia, “ICSC S.p.A. non sarà più nemmeno creditore dell'ASD Mondetti Sport &
Wellness”.
Il Tribunale di Pavia, richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “Ai fini dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, lo "status" di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale, a nulla rilevando in contrario l'art. 111 del t.u. delle imposte dirette, d.P.R. n. 917 del 1986, che "considera" non commerciale le attività delle associazioni in esso indicate, attività che, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come ricomprese tra i redditi diversi ….
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la opposizione al fallimento proposta da una associazione sportiva che aveva svolto attività pubblicitarie e di sponsorizzazione, facendo anche ricorso al credito bancario e ricevendo ingenti finanziamenti)” (così Cass. n. 8374/2000), ha osservato che, dall'esame dei bilanci 2021-2023 emergeva come, in effetti, i ricavi conseguiti da derivavano, in massima parte, dall'esercizio CP_2 di attività “istituzionali”1. Conseguentemente, il tribunale ha ritenuto provata la marginalità dell'attività commerciale svolta da e la non assoggettabilità dell'impresa alla liquidazione CP_2
giudiziale. ICSC s.p.a. ha proposto tempestivo reclamo, sostenendo che, non essendo rilevante la mancanza dello scopo di lucro, la qualità di imprenditore commerciale emergeva dal fatto che la società debitrice aveva svolto la sua attività di gestione di impianti sportivi e di un centro benessere in forma organizzata, tramite una s.r.l. iscritta nel registro delle imprese, mediante l'organizzazione di risorse aziendali (impianti sportivi, locali, attrezzature, personale e riserve finanziarie liquide) allo scopo di attuare lo scambio e la cessione dei servizi costituiti da quelli relativi all'utilizzo degli impianti e della fruizione, da parte del pubblico, dei servizi del centro benessere. La reclamante sottolineava anche la rilevante entità dei costi sostenuti da nell'esercizio dell'attività (€483.335 nel 2021, CP_2
€639.522 nel 2022 ed €562.413 nel 2023) e contestava la decisività della distinzione tra ricavi da attività istituzionali e non valorizzata dal Tribunale, anche in quanto non era possibile ricavare dai bilanci “qualsivoglia dato o spiegazione idonea a supportare tale distinzione”.
Chiedeva, conseguentemente, l'apertura della liquidazione giudiziale.
Si costituiva in giudizio nella sua qualità di liquidatrice della Controparte_1 cancellata la quale si opponeva all'accoglimento del reclamo, ribadendo la società aveva CP_3
rivolto la propria attività in via assolutamente prevalente nei confronti dei propri soci e che i suoi ricavi erano consistiti quasi esclusivamente nei proventi derivanti dal tesseramento degli stessi.
All'udienza del 30 gennaio 2025, sentite le parti, la Corte si è riservata la decisione.
Il reclamo è fondato.
È pacifico che possano essere assoggettati alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, unicamente gli imprenditori commerciali, come pure, ai sensi dell'art. 1, comma 1, l'irrilevanza del fine di lucro.
L'accertamento della natura dell'attività concretamente svolta dal debitore al fine di verificare se questi sia o meno un imprenditore commerciale, è questione che ha certamente un rilievo nei casi, come quello esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata dal primo giudice, in cui il debitore era un'associazione.
Non, invece, quando l'impresa sia stata costituita in forma di società a responsabilità limitata e, statutariamente, svolga anche attività di natura commerciale, poiché, in tal caso, ai sensi dell'art. 2249
c.c., la “forma” prescelta e la previsione dell'esercizio di attività commerciale nell'atto costitutivo sono sufficienti di per sé a qualificare il debitore come imprenditore commerciale, indipendentemente dal concreto esercizio -e quindi da ogni considerazione in termini di prevalenza- dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale.
Sul punto, è sufficiente richiamare il costante orientamento della Corte di cassazione, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, secondo il quale “le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa: onde per le società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione (Cass. 16 dicembre 2013, n. 28015, in tema di consorzio con attività esterna;
6 dicembre 2012, n. 21991, sull'impresa pubblica;
26 giugno 2001, n. 8694, per la società immobiliare)…” (così Cass. n. 25730/2016 e, nello stesso senso, Cass. n. 9084/1994, che ha confermato la decisione di merito che aveva disatteso la tesi di una s.r.l., la quale assumeva di non rivestire la qualità d'imprenditore in quanto aveva svolto esclusivamente attività agricola).
La ragione per la quale è sufficiente la costituzione dell'ente nella forma di società commerciale e la previsione statutaria di tale attività, indipendentemente dal suo effettivo esercizio, è infatti la stessa per la quale non può assumere rilevanza, nella medesima situazione, l'asserita “marginalità”, in concreto, dell'attività commerciale esercitata.
Nel caso in esame, viene dunque in rilievo il fatto che la resistente statutariamente può svolgere attività commerciale, ed il fatto che incontestatamente l'abbia svolta, gestendo, secondo criteri di economicità, un centro benessere aperto non soltanto ai soci, ma anche ai terzi.
Il che, ad avviso di questa Corte, è sufficiente a far ritenere che la sia imprenditore Controparte_3
commerciale e che, in assenza di disposizioni normative di segno contrario, sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Come osservato dal primo giudice, sul punto in modo convincente, la disciplina di favore dettata per le SSD a r.l. consiste esclusivamente di un sistema di agevolazioni fiscali, poiché si tratta di enti che perseguono scopi di promozione dello sport e sono obbligate a destinare a detto scopo i ricavi conseguiti, ma non prevede esenzione alcuna dal regime ordinario della responsabilità patrimoniale e dalla soggezione agli strumenti ordinari di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
In tal senso si è anche più volte pronunciata, in casi analoghi, la giurisprudenza di merito (App.
Brescia, 2.10.24, pres. Magnoli, est. Gabriele;
App. Firenze, decr. Pres. Monti, est. Loprete,
10.06.212; Trib. Catania, 186/2022, tutti in Banca dati merito).
Dunque, acclarata la qualifica di imprenditore commerciale, sussistono tutte le altre condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, poiché sono incontestati:
1. la qualità di creditore, per €61.197,90, della reclamante;
2. il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, lett. d), CCII, considerato l'ammontare dei ricavi conseguiti nei tre esercizi antecedenti il deposito del ricorso di e l'attivo Pt_2 patrimoniale, di €293.549 nel 2022 e di 386.348 nel 2021 (cfr. bilanci in atti);
3. lo stato di insolvenza, che emerge oltre che dai dati esposti nel bilancio finale di liquidazione, che espone un patrimonio netto negativo di €185.956, anche dall'avvenuta cancellazione della società senza aver previamente provveduto ad estinguere i suoi debiti e dalle dichiarazioni di natura confessoria della resistente, la quale, come si è detto, nel costituirsi in giudizio, ha contestato l'utilità della procedura per “la permanenza di debiti che non potranno essere saldati, non sussistendo risorse disponibili”.
Con la precisazione che la possibilità di acquisire dell'attivo non rientra tra i presupposti della liquidazione giudiziale, né la legittimazione del creditore viene meno, fino a quando il suo credito non sia stato soddisfatto, in ragione dell'esistenza di potenziali coobbligati in solido.
In conclusione, il reclamo deve essere accolto.
Spetta a questa Corte, così come previsto dall'art. 50 CCII, dichiarare aperta la liquidazione giudiziale e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l'adozione, con decreto, dei necessari e conseguenti provvedimenti ordinatori di cui all'art. 49, comma 3.
Spetta altresì a questo giudice provvedere sulle spese del procedimento, attesa la natura definitoria della presente sentenza;
dette spese gravano sulla parte resistente, soccombente, e si determinano come in dispositivo, considerata la controversia di valore indeterminabile, complessità bassa, attesa la natura delle questioni trattate e la snellezza del rito.
PQM
La Corte di appello di Milano, in accoglimento del reclamo proposto da
[...]
contro il decreto datato 13 dicembre 2024 del Parte_1
Tribunale di Pavia, emesso nel procedimento n. 222/2024 PU, visto l'art. 50 CCII:
1. dichiara aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
in forma abbreviata Controparte_2
con sede in Controparte_5
Vigevano, via Mondetti 15, PI , cancellata dal registro delle imprese il 6 febbraio P.VA_1
2024;
2. dispone l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII;
3. condanna la resistente a rifondere alla reclamante le spese del Controparte_1
presente procedimento che determina in complessivi €1.800 oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa di legge.
Così deciso in Milano, in data 30 gennaio 2025
La consigliera est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Francesco Distefano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Scrive il tribunale che “per l'anno 2023 il totale dei ricavi dalle vendite e prestazioni è risultato di
€318.283 di cui 274.653 derivante dalle attività istituzionali e 43.629 da attività commerciali;
- per l'anno 2022 il totale dei ricavi dalle vendite e prestazioni è risultato di € 546.266 di cui 468.520 derivante dalle attività istituzionali e 77.747 da attività commerciali;
- per l'anno 2021 il totale dei ricavi dalle vendite e prestazioni è risultato di € 423.445 di cui 356.748 derivanti dalle attività istituzionali e 66.697 da attività commerciali.”. 2 Ove si legge che “… è del tutto privo di rilievo il fatto che la società, attraverso l'esercizio dell'attività istituzionale, non persegua alcuna finalità di lucro perché ciò che conta è la sua organizzazione secondo la logica di un'impresa commerciale e che quindi persegua la finalità principale che i ricavi di gestione coprano interamente i costi di impresa. Tanto basterebbe allora a rendere irrilevante la differenza tracciata dal Tribunale tra i ricavi derivanti dall'attività istituzionale in senso stretto da quelli derivanti dall'attività strettamente commerciale, ossia quelli derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva da quelli derivanti da attività connesse che peraltro il Tribunale neppure ha indicato in cosa possano sostanziarsi”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di reclamo iscritto al n. r.g. 1092/2024 VG:
TRA
elettivamente domiciliata in Parte_1
VIA TACITO N. 41, ROMA, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO DI CIOMMO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
RECLAMANTE
E
, elettivamente domiciliata in PIAZZA DUSE N. 1, Controparte_1
MILANO, presso lo studio degli avv. CLAUDIA NATALINA MAIRATE e ANDREA RODOLFO
MASERA, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
RESISTENTE
sulle seguenti conclusioni.
Per la reclamante:
“RICORRE alla Corte di Appello di Milano affinché, espletati tutti gli incombenti di rito e previa la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e del termine per la notificazione del reclamo de quo e del relativo provvedimento emesso a tale fine – ciò, con urgenza, tenendo in debita considerazione il fatto che la società debitrice è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data
6.02.2024 – voglia:
i) revocare in toto e/o annullare e/o dichiarare tamquam non esset il decreto di rigetto datato
13.12.2024, comunicato in data 17.12.2024, nonché distinto da Rep. n. 247/2024 il 18.12.2024, emesso dal Tribunale di Pavia a definizione del procedimento unitario n. 222/2024;
ii) dichiarare, ai sensi dell'art. 40 e ss. e dell'art. 121 e ss. del D. Lgs. n. 14/2019, aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_2
(in forma abbreviata
[...] Controparte_3
in liquidazione, con sede in Vigevano (PV), Via Mondetti n. 15, C.F. e P.VA
[...]
, pec adottando ed emettendo ogni conseguenziale P.VA_1 Email_1
provvedimento, nonché rimettendo gli atti al Tribunale di Pavia, all'uopo in diversa composizione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 14/2019”.
Per la resistente:
“- respingere il reclamo proposto dall' perché Parte_1
inammissibile ed infondato, confermando il decreto n. 247/2024 pronunciato dal Tribunale di Pavia in data 13.12.2024;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.10.2024, l' (di seguito, Parte_1
anche ) ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Pt_2 [...]
alla quale ha erogato -nel 2019 e nel 2021- €90.000 a Controparte_4
titolo di mutuo, da destinare, quanto ad euro 60.000, all'acquisto ed al montaggio del nuovo sistema di filtrazione a servizio della piscina olimpionica esterna sita nel centro sportivo gestito da CP_2
e, quanto ad €30.000, per garantirle liquidità di cassa.
L'istante ha allegato di essere tuttora creditrice di €61.197,90 e che, dal bilancio di liquidazione di cancellata dal registro delle imprese il 6 febbraio 2024, emergeva l'incapacità della CP_2 debitrice di adempiere alle proprie obbligazioni, considerata l'esistenza di debiti per €168.580 ed un patrimonio netto negativo per €233.968,09.
costituendosi, non contestava il debito nei confronti di ICSC s.p.a., né di essere insolvente, CP_2
ma asseriva di non essere imprenditore commerciale. Deduceva che, sebbene iscritta nel registro delle imprese, avendo adottato la forma della società a responsabilità limitata, essa aveva avuto unicamente l'obiettivo di organizzare, promuovere e diffondere la partecipazione e la pratica sportiva tra i suoi membri e che, di fatto, aveva sempre svolto, come attività prevalente e senza scopo di lucro, la gestione di palestre e di altri impianti sportivi, nello specifico una piscina e campi da tennis, e solo come attività secondaria, del tutto marginale, attività commerciale, consistente nella gestione di un centro benessere. Evidenziava come i bilanci regolarmente depositati dimostravano che i suoi ricavi derivavano in misura assolutamente prevalente dalla c.d. “attività istituzionale”, ovvero dall'attività
-non meglio precisata- definita “tipica”, legata alla sua natura associativa. Deduceva, inoltre, che il ricorrente difettava di interesse ad agire, attesa “l'insussistenza di attivo patrimoniale, la sussistenza di un passivo di euro 168.580,10 e dunque la permanenza di debiti che non potranno essere saldati, non sussistendo risorse disponibili”, e quindi l'impossibilità di conseguire, attraverso la liquidazione giudiziale, la finalità propria della procedura concorsuale, rappresentata dal “miglior soddisfacimento del credito”. Tanto più che aveva dichiarato “di voler escutere la garanzia del Fondo Pubblico Pt_2
ex L.662/1996 che assiste i contratti di mutuo stipulati da con conseguente Controparte_2 possibilità per il Fondo Pubblico di rivalersi sul debitore garantito” e che a seguito dell'escussione di detta garanzia, “ICSC S.p.A. non sarà più nemmeno creditore dell'ASD Mondetti Sport &
Wellness”.
Il Tribunale di Pavia, richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “Ai fini dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, lo "status" di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale, a nulla rilevando in contrario l'art. 111 del t.u. delle imposte dirette, d.P.R. n. 917 del 1986, che "considera" non commerciale le attività delle associazioni in esso indicate, attività che, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come ricomprese tra i redditi diversi ….
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la opposizione al fallimento proposta da una associazione sportiva che aveva svolto attività pubblicitarie e di sponsorizzazione, facendo anche ricorso al credito bancario e ricevendo ingenti finanziamenti)” (così Cass. n. 8374/2000), ha osservato che, dall'esame dei bilanci 2021-2023 emergeva come, in effetti, i ricavi conseguiti da derivavano, in massima parte, dall'esercizio CP_2 di attività “istituzionali”1. Conseguentemente, il tribunale ha ritenuto provata la marginalità dell'attività commerciale svolta da e la non assoggettabilità dell'impresa alla liquidazione CP_2
giudiziale. ICSC s.p.a. ha proposto tempestivo reclamo, sostenendo che, non essendo rilevante la mancanza dello scopo di lucro, la qualità di imprenditore commerciale emergeva dal fatto che la società debitrice aveva svolto la sua attività di gestione di impianti sportivi e di un centro benessere in forma organizzata, tramite una s.r.l. iscritta nel registro delle imprese, mediante l'organizzazione di risorse aziendali (impianti sportivi, locali, attrezzature, personale e riserve finanziarie liquide) allo scopo di attuare lo scambio e la cessione dei servizi costituiti da quelli relativi all'utilizzo degli impianti e della fruizione, da parte del pubblico, dei servizi del centro benessere. La reclamante sottolineava anche la rilevante entità dei costi sostenuti da nell'esercizio dell'attività (€483.335 nel 2021, CP_2
€639.522 nel 2022 ed €562.413 nel 2023) e contestava la decisività della distinzione tra ricavi da attività istituzionali e non valorizzata dal Tribunale, anche in quanto non era possibile ricavare dai bilanci “qualsivoglia dato o spiegazione idonea a supportare tale distinzione”.
Chiedeva, conseguentemente, l'apertura della liquidazione giudiziale.
Si costituiva in giudizio nella sua qualità di liquidatrice della Controparte_1 cancellata la quale si opponeva all'accoglimento del reclamo, ribadendo la società aveva CP_3
rivolto la propria attività in via assolutamente prevalente nei confronti dei propri soci e che i suoi ricavi erano consistiti quasi esclusivamente nei proventi derivanti dal tesseramento degli stessi.
All'udienza del 30 gennaio 2025, sentite le parti, la Corte si è riservata la decisione.
Il reclamo è fondato.
È pacifico che possano essere assoggettati alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, unicamente gli imprenditori commerciali, come pure, ai sensi dell'art. 1, comma 1, l'irrilevanza del fine di lucro.
L'accertamento della natura dell'attività concretamente svolta dal debitore al fine di verificare se questi sia o meno un imprenditore commerciale, è questione che ha certamente un rilievo nei casi, come quello esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata dal primo giudice, in cui il debitore era un'associazione.
Non, invece, quando l'impresa sia stata costituita in forma di società a responsabilità limitata e, statutariamente, svolga anche attività di natura commerciale, poiché, in tal caso, ai sensi dell'art. 2249
c.c., la “forma” prescelta e la previsione dell'esercizio di attività commerciale nell'atto costitutivo sono sufficienti di per sé a qualificare il debitore come imprenditore commerciale, indipendentemente dal concreto esercizio -e quindi da ogni considerazione in termini di prevalenza- dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale.
Sul punto, è sufficiente richiamare il costante orientamento della Corte di cassazione, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, secondo il quale “le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa: onde per le società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione (Cass. 16 dicembre 2013, n. 28015, in tema di consorzio con attività esterna;
6 dicembre 2012, n. 21991, sull'impresa pubblica;
26 giugno 2001, n. 8694, per la società immobiliare)…” (così Cass. n. 25730/2016 e, nello stesso senso, Cass. n. 9084/1994, che ha confermato la decisione di merito che aveva disatteso la tesi di una s.r.l., la quale assumeva di non rivestire la qualità d'imprenditore in quanto aveva svolto esclusivamente attività agricola).
La ragione per la quale è sufficiente la costituzione dell'ente nella forma di società commerciale e la previsione statutaria di tale attività, indipendentemente dal suo effettivo esercizio, è infatti la stessa per la quale non può assumere rilevanza, nella medesima situazione, l'asserita “marginalità”, in concreto, dell'attività commerciale esercitata.
Nel caso in esame, viene dunque in rilievo il fatto che la resistente statutariamente può svolgere attività commerciale, ed il fatto che incontestatamente l'abbia svolta, gestendo, secondo criteri di economicità, un centro benessere aperto non soltanto ai soci, ma anche ai terzi.
Il che, ad avviso di questa Corte, è sufficiente a far ritenere che la sia imprenditore Controparte_3
commerciale e che, in assenza di disposizioni normative di segno contrario, sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Come osservato dal primo giudice, sul punto in modo convincente, la disciplina di favore dettata per le SSD a r.l. consiste esclusivamente di un sistema di agevolazioni fiscali, poiché si tratta di enti che perseguono scopi di promozione dello sport e sono obbligate a destinare a detto scopo i ricavi conseguiti, ma non prevede esenzione alcuna dal regime ordinario della responsabilità patrimoniale e dalla soggezione agli strumenti ordinari di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
In tal senso si è anche più volte pronunciata, in casi analoghi, la giurisprudenza di merito (App.
Brescia, 2.10.24, pres. Magnoli, est. Gabriele;
App. Firenze, decr. Pres. Monti, est. Loprete,
10.06.212; Trib. Catania, 186/2022, tutti in Banca dati merito).
Dunque, acclarata la qualifica di imprenditore commerciale, sussistono tutte le altre condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, poiché sono incontestati:
1. la qualità di creditore, per €61.197,90, della reclamante;
2. il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, lett. d), CCII, considerato l'ammontare dei ricavi conseguiti nei tre esercizi antecedenti il deposito del ricorso di e l'attivo Pt_2 patrimoniale, di €293.549 nel 2022 e di 386.348 nel 2021 (cfr. bilanci in atti);
3. lo stato di insolvenza, che emerge oltre che dai dati esposti nel bilancio finale di liquidazione, che espone un patrimonio netto negativo di €185.956, anche dall'avvenuta cancellazione della società senza aver previamente provveduto ad estinguere i suoi debiti e dalle dichiarazioni di natura confessoria della resistente, la quale, come si è detto, nel costituirsi in giudizio, ha contestato l'utilità della procedura per “la permanenza di debiti che non potranno essere saldati, non sussistendo risorse disponibili”.
Con la precisazione che la possibilità di acquisire dell'attivo non rientra tra i presupposti della liquidazione giudiziale, né la legittimazione del creditore viene meno, fino a quando il suo credito non sia stato soddisfatto, in ragione dell'esistenza di potenziali coobbligati in solido.
In conclusione, il reclamo deve essere accolto.
Spetta a questa Corte, così come previsto dall'art. 50 CCII, dichiarare aperta la liquidazione giudiziale e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l'adozione, con decreto, dei necessari e conseguenti provvedimenti ordinatori di cui all'art. 49, comma 3.
Spetta altresì a questo giudice provvedere sulle spese del procedimento, attesa la natura definitoria della presente sentenza;
dette spese gravano sulla parte resistente, soccombente, e si determinano come in dispositivo, considerata la controversia di valore indeterminabile, complessità bassa, attesa la natura delle questioni trattate e la snellezza del rito.
PQM
La Corte di appello di Milano, in accoglimento del reclamo proposto da
[...]
contro il decreto datato 13 dicembre 2024 del Parte_1
Tribunale di Pavia, emesso nel procedimento n. 222/2024 PU, visto l'art. 50 CCII:
1. dichiara aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
in forma abbreviata Controparte_2
con sede in Controparte_5
Vigevano, via Mondetti 15, PI , cancellata dal registro delle imprese il 6 febbraio P.VA_1
2024;
2. dispone l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII;
3. condanna la resistente a rifondere alla reclamante le spese del Controparte_1
presente procedimento che determina in complessivi €1.800 oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa di legge.
Così deciso in Milano, in data 30 gennaio 2025
La consigliera est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Francesco Distefano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Scrive il tribunale che “per l'anno 2023 il totale dei ricavi dalle vendite e prestazioni è risultato di
€318.283 di cui 274.653 derivante dalle attività istituzionali e 43.629 da attività commerciali;
- per l'anno 2022 il totale dei ricavi dalle vendite e prestazioni è risultato di € 546.266 di cui 468.520 derivante dalle attività istituzionali e 77.747 da attività commerciali;
- per l'anno 2021 il totale dei ricavi dalle vendite e prestazioni è risultato di € 423.445 di cui 356.748 derivanti dalle attività istituzionali e 66.697 da attività commerciali.”. 2 Ove si legge che “… è del tutto privo di rilievo il fatto che la società, attraverso l'esercizio dell'attività istituzionale, non persegua alcuna finalità di lucro perché ciò che conta è la sua organizzazione secondo la logica di un'impresa commerciale e che quindi persegua la finalità principale che i ricavi di gestione coprano interamente i costi di impresa. Tanto basterebbe allora a rendere irrilevante la differenza tracciata dal Tribunale tra i ricavi derivanti dall'attività istituzionale in senso stretto da quelli derivanti dall'attività strettamente commerciale, ossia quelli derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva da quelli derivanti da attività connesse che peraltro il Tribunale neppure ha indicato in cosa possano sostanziarsi”.