TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 433
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Interpretazione dell'art. 39, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 51/2009

    Il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene le due situazioni (inidoneità parziale e assoluta) sostanzialmente omogenee ai fini dell'applicazione del termine di ventiquattro mesi per il recupero delle somme. La mancata pronuncia entro tale termine, imputabile all'inerzia dell'amministrazione, non dovrebbe comportare conseguenze differenziate a seconda del grado di inidoneità. Pertanto, il limite temporale si applica anche in caso di inidoneità assoluta, disapplicando la disposizione che prevederebbe altrimenti la ripetibilità delle somme.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 433
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 433
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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