Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00433/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00785/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Giovanni Ciacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- di protocollo del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro nazionale amministrativo – Servizio trattamento economico -Ufficio trattamento economico di attività, del -OMISSIS-, mediante il quale è stato concluso nei confronti del ricorrente il procedimento amministrativo per il recupero di somme corrisposte in eccesso per il periodo di aspettativa per infermità dal 30.11.2016 al 14.06.2017 per l’importo di € 7.277,35 (netto IRPEF), notificato allo scrivente legale in data 6.05.2022;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il dott. VI De AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 30.11.2015, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS-, veniva collocato in aspettativa per infermità.
2. – In data 28.07.2016, il sig. -OMISSIS- presentava istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “ persistente disturbo di ansia generalizzata con disturbi da attacchi di panico in terapia farmacologica continuativa ”.
3. – In data 15.06.2017, la Commissione medica alternativa dichiarava l’interessato « non idoneo permanentemente al Servizio Militare Incondizionato nei CC », con conseguente suo immediato collocamento in congedo assoluto.
Nella stessa data il sig. -OMISSIS- cessava dal servizio per riforma, avendo egli rinunciato al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione.
4. – Con determinazione del 27.02.2020, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri dichiarava la patologia non dipendente da causa di servizio.
5. – Con missiva del 11.03.2022, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri avviava il procedimento per il « recupero di somme corrisposte in eccesso » per avere l’interessato « percepito somme superiori al dovuto (cfr. prospetto di conguaglio allegato) per € 9.213,33 (lordo I.R.Pe. F.) equivalente ad € 7.277,35 (netto I.R.Pe.F.), per competenze stipendiali corrisposte per intero, anziché a metà, dal 30 novembre 2016 al 29 maggio 2017 (art. 39, comma 4, del DPR n. 51/2009) ».
6. – L’interessato presentava una memoria.
7. – Con atto del -OMISSIS-, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri comunicava l’esposizione debitoria dell’interessato per l’importo di € 7.277,35 al netto dell’IRPEF e lo avvertiva che, in difetto di spontaneo pagamento nei quindici giorni successivi, sarebbe stata intrapresa ogni azione utile per il recupero della somma, maggiorata degli interessi e delle spese.
8. – Con ricorso notificato il 20.06.2022 e depositato il 27.06.2022, il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il succitato atto e ne ha chiesto l’annullamento.
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 51/2009, nella parte in cui, al comma 3, prevede che non si dà luogo alla ripetizione delle somme eventualmente pagate in eccesso qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
9. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e, con successiva memoria, pur consapevole dell’esistenza di un consistente orientamento favorevole alla tesi sostenuta dal ricorrente, ha aderito alla tesi, sostenuta da altra parte della giurisprudenza e fondata sull’interpretazione letterale dell’art. 39 del d.P.R. n. 51/2009, secondo la quale il mancato riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio determina la decadenza dal diritto alla ripetizione delle somme in eccesso versate durante il periodo di aspettativa soltanto allorché il dipendente sia stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, dovendo il comma 3 del citato articolo essere considerato norma eccezionale e derogatoria e, dunque, di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione analogica. Allorché, dunque, il dipendente abbia ricevuto una diagnosi comportante inabilità assoluta al servizio, come nel caso che qui interessa, dovrebbe trovare applicazione non il terzo, ma il quarto comma dell’art. 39, con la conseguenza che, anche scaduti ventiquattro mesi dalla data del collocamento in aspettativa senza che sia intervenuta la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio, non opererebbe la limitazione temporale alla ripetibilità degli emolumenti erogati in eccesso.
10. – All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026, le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
11. – La presente controversia ruota intorno all’interpretazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 51/2009, che costituisce l’atto di recepimento, ai sensi degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 195/1995, dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare e integra il d.P.R. n. 170/2007, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.
I commi 3 e 4 del citato art. 39 stabiliscono che:
« 3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell’infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa ».
L’art. 30 del d.P.R. n. 170/2007 recava, al comma 3, una disposizione dal contenuto corrispondente a quello del comma 3 dell’art. 39 del d.P.R. n. 51/2009, ma non contemplava una disposizione analoga a quella di cui al comma 4.
12. – Sull’applicazione delle succitate disposizioni a fattispecie analoghe a quella di cui qui si controverte si registrano due diversi orientamenti giurisprudenziali.
12.1. – Il primo – più risalente, ma al quale aderiscono anche sentenze recenti – privilegia un’interpretazione letterale delle disposizioni contenute nei due commi (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 2 dicembre 2022, n. 2680; TAR Lazio, Roma, sez. I- bis , 22 febbraio 2021, n. 2188; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 22 febbraio 2021, n. 1181; Cons. Stato, sez. I, parere 9 febbraio 2022, n. 719; v. anche, più di recente, TAR Lazio, sez. I- bis , 2 maggio 2024, n. 8743; TAR Campania, Napoli, sez. V, 25 ottobre 2024, n. 5675).
Secondo tale orientamento, i due commi farebbero riferimento a due diverse e non sovrapponibili ipotesi, riferibili al carattere parziale o assoluto della non idoneità al servizio, cui corrisponderebbero due diversi regimi giuridici circa i termini della ripetibilità degli emolumenti corrisposti in eccesso nel periodo di aspettativa.
Dunque, la pronuncia sulla causa di servizio oltre i due anni dal collocamento in aspettativa determinerebbe la decadenza dal potere di ripetere le somme in eccesso versate soltanto nel caso in cui il personale interessato sia stato « giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale », mentre non si verificherebbe la stessa decadenza laddove si fosse in presenza di un’inidoneità assoluta.
12.2. – Il secondo orientamento ritiene che l’interpretazione letterale delle due disposizioni – tale da limitare il termine di ventiquattro mesi per la ripetizione degli emolumenti eventualmente erogati in eccesso alla sola ipotesi che l’interessato sia stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale – condurrebbe all’applicazione di un trattamento differenziato per situazioni omogenee nei loro effetti, in contrasto con l’art. 3 Cost., che impone che situazioni omogenee ricevano il medesimo trattamento (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 novembre 2025, n. 8938; Id., 30 maggio 2024, n. 4845; Id., 15 aprile 2022, n. 2880; TAR Lazio, sez. I- bis , 11 novembre 2025, n. 19984; TAR Veneto, sez. IV, 21 ottobre 2024, n. 2470).
Sotto altro aspetto, a sostegno dell’assimilazione delle due situazioni ai fini della applicazione del termine di ventiquattro mesi per l’esercizio della pretesa alla ripetizione delle somme indebitamente erogate, viene altresì richiamato « l’orientamento dalla giurisprudenza della CEDU in tema di ripetizione di somme indebitamente erogate. Seppure con riferimento al caso di erogazione di somme in forza di errore imputabile alla stessa amministrazione erogante, la Corte EDU (v. sez. I , 11 febbraio 2021, n. 4893/2013, Casarin contro Italia) ha evidenziato proprio, tra le altre cose, come il lasso di tempo intercorso prima della richiesta restitutoria non può non assumere rilievo ai fini del c.d. proportionality test richiesto dall’art. 1 del Protocollo 1, che ammette le ingerenze statuali nel godimento di beni privati solo se le stesse siano previste dalla legge per uno scopo legittimo e siano “necessarie in una società democratica”. La Corte, cioè, dopo avere riconosciuto la legalità dell’ingerenza, essendo la ripetizione, appunto, “prevista dalla legge”, come nel caso di specie, nonché la legittimità dello scopo, ne ha tuttavia censurato l’applicazione sotto il profilo della non proporzionalità, ritenendo che la scelta fatta abbia turbato l’equilibrio che deve sussistere tra le esigenze dell’interesse pubblico generale, da un lato, e quelle della protezione del diritto dell’individuo al rispetto della sua proprietà, dall’altro » (cfr. Cons. Stato, sez. II, 30 maggio 2024, n. 4845, cit.).
13. – Il collegio ritiene di dover aderire al secondo dei suddetti orientamenti interpretativi.
Non si ravvisa, infatti, nelle due situazioni – quella del dipendente che sia stato « giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale » e quella del dipendente giudicato in modo assoluto inidoneo permanentemente al servizio – una significativa differenza tale da giustificare l’applicazione di una diversa scadenza temporale entro la quale l’amministrazione datrice di lavoro è tenuta, in caso di mancato riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, al recupero delle somme erogate in eccesso durante l’aspettativa.
Come evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 novembre 2025, n. 8938), il regime economico delle aspettative fruite per infermità non dipendenti da causa di servizio è contenuto nell’art. 26 della legge n. 187/1976, che individua tre distinte scansioni temporali: a retribuzione (assegno) piena, per i primi dodici mesi; ridotta alla metà, per il semestre successivo; infine senza alcun assegno, nell’ultimo e ulteriore semestre, fino al massimo dei 24 mesi di fruibilità dell’istituto. A ciò si contrappone la disciplina di favore delle aspettative riconducibili ad infermità (astrattamente) dovute a cause di servizio, che consentono la percezione degli assegni per tutta la durata dell’assenza dal servizio e che, in quanto sostanzialmente imposte al lavoratore cui residua una capacità lavorativa (inidoneità parziale), finiscono per sfuggire finanche al computo della durata massima.
La circostanza che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è soggetto, come noto, ad un procedimento che si protrae nel tempo e può risolversi con esito negativo, fa sì che l’aspettativa, che il lavoratore abbia già iniziato a fruire, assuma una diversa coloritura giuridica ex post e con decorrenza ex tunc , dovendo retroattivamente essere ricondotta nel più rigoroso alveo delle aspettative per infermità per così dire “generiche”, soggette alla gradualità in diminuzione come sopra delineata. Da qui l’esigenza del legislatore di individuare anche un meccanismo di recupero delle somme che, seppure correttamente erogate ab origine , finiscono per rivelarsi “eccessive” rispetto alla (ri)qualificazione dell’assenza dal servizio.
A tale esigenza ha dato risposta l’art. 30, co. 3, del d.P.R. n. 170/2007, poi trasfuso nell’art. 39 del d.P.R. n. 51/2009, che ha inteso mitigare la previsione del recupero con una limitazione temporale della sua applicabilità, tenendo conto in particolare della circostanza che la protrazione dell’aspettativa oltre i ventiquattro mesi senza addivenire a scelte alternative (il transito nei ruoli civili o il congedo) consegue proprio alla necessità di conoscere l’esito della richiesta di dipendenza da causa di servizio.
Ma, come detto, non è possibile ravvisare nel carattere parziale o assoluto della temporanea inidoneità al servizio che ha determinato l’aspettativa dell’interessato il fondamento per un diverso trattamento quanto alla delimitazione dei tempi del recupero delle somme erogate in eccesso da parte dell’amministrazione datrice di lavoro.
A tale riguardo, deve evidenziarsi che la previsione del limite temporale dei ventiquattro mesi (« Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa ») non è collegata alla condizione del dipendente che sia stato collocato in aspettativa, ma soltanto al comportamento del datore di lavoro pubblico, che sia rimasto inerte rispetto all’attivazione della pretesa restitutoria, per cui non si vede ragione per ritenere che da tale inerzia possano derivare conseguenze differenti in ordine alla conservazione del diritto alla ripetizione dell’indebito a seconda che la permanente inidoneità che abbia dato luogo alla concessione dell’aspettativa sia parziale o assoluta.
Concludendo sul punto, deve condividersi l’orientamento giurisprudenziale che, evidenziata la sostanziale omogeneità delle due situazioni e, anzi, il maggior disagio che incontra il dipendente giudicato inidoneo in modo assoluto, ritiene che l’applicazione di un trattamento differenziato e deteriore per quest’ultimo si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, che impone che situazioni omogenee ricevano il medesimo trattamento e che il differente trattamento riservato a due situazioni abbia una giustificazione oggettiva e non sia il frutto di una discriminazione irragionevole (TAR Lazio, Roma, sez. I- bis , 11 novembre 2025, n. 19984; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 4 giugno 2020, n. 431; TRGA Bolzano, 9 dicembre 2020, n. 330).
14. – Al fine di assicurare tutela al diritto del ricorrente è sufficiente la disapplicazione della disposizione di cui all’art. 39, co. 4, del d.P.R. n. 51/2009 e l’applicazione della regola posta dal comma 3 dello stesso articolo.
A tal fine, deve osservarsi che le disposizioni del d.P.R. n. 51/2009, così come quelle che le hanno precedute (d.P.R. n. 170/2007), sono state emanate, come già sopra accennato, ai sensi del d.lgs. n. 195/1995, il cui art. 1 stabilisce che «[ l ] e procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell’art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » (comma 1) e che «[ l ] e procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l’emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate » (comma 2). Il successivo art. 2 stabilisce, poi, che i predetti decreti del Presidente della Repubblica sono emanati a seguito degli accordi sindacali stipulati dalle delegazioni di parte pubblica e dalle delegazioni sindacali.
Si tratta dunque di decreti che non hanno rango legislativo né sono riconducibili alla categoria degli atti aventi forza di legge, non costituendo l’esito di deliberazioni parlamentari, né dell’esercizio di deleghe legislative ai sensi dell’art. 76 Cost. o della decretazione d’urgenza ai sensi dell’art. 77 Cost.
Per pacifica giurisprudenza, il giudice amministrativo può disporre la disapplicazione di un regolamento o di un atto formalmente amministrativo quando si tratti di dare tutela ad un diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva. Infatti, nell’ambito della giurisdizione esclusiva e quando la controversia riguardi diritti soggettivi, è dunque ammessa la disapplicazione dei regolamenti, anche se non ritualmente impugnati, dovendosi sottolineare la loro natura sostanzialmente normativa e la necessità, in caso di contrasto tra norme di rango diverso, di garantire il rispetto della gerarchia delle fonti e di accordare, quindi, prevalenza a quella di rango superiore, e cioè alla legge o comunque agli atti di rango superiore (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1169; TRGA Trento, 4 aprile 2012, n. 104).
15. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
16. – Considerata la diversità degli orientamenti giurisprudenziali che ancora si contendono il campo sull’interpretazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 51/2009, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 22 gennaio 2026 e 19 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
SI La RD, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
VI De AZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De AZ | SI La RD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.