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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1404/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239010266352/000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2912023901266352/000, notificata in data 24/10/2023, relativa ad IRPEF, anno di imposta
2013, dell'importo complessivo di € 1.618,22 relativa alla cartella di pagamento n. 2912018000294077800, notificata in data 16/4/2018.
La ricorrente, in buona sostanza, deduceva l'intervenuta prescrizione dell'atto di intimazione di pagamento.
La ricorrente chiedeva, pertanto, volersi dichiarare la nullità dell'atto impugnato con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Agrigento che controdeduceva alle suesposte doglianze e chiedeva volersi rigettare il ricorso con condanna alle spese.
All'odierna pubblica udienza, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ed invero, l'Ente impositore ha correttamente provato e documentato che la sottesa cartella di pagamento
è stata regolarmente notificata alla ricorrente, nel pieno rispetto dei termini di prescrizione/decadenza, in data 16/4/2018, e che dalla stessa non è stata impugnata.
La stessa, pertanto, non essendo stata impugnata nei termini, è divenuta definitiva.
Ne discende, allora, che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non può in alcun modo ritenuta maturata la prescrizione dell'atto di intimazione impugnato.
Ed invero, come detto, la prescrizione è stata interrotta con la notifica della detta cartella di pagamento
(16/4/2018).
Il decorso del detto termine di prescrizione, peraltro, è stato, come è noto, sospeso a causa della emergenza epidemiologica da Covid 19 con diversi DD.LL. (“Cura Italia”, “Agosto”, “Ristori” e “Sostegno”) a partire dal marzo del 2020 e fino al 31 agosto del 2021.
Pertanto, dovendosi fare decorrere il detto termine di prescrizione dalla data dell'ultimo atto notificato avente carattere interruttivo – ovvero la più volte citata cartella di pagamento notificata in data 16/4/2018, mai impugnata – appare evidente che la eccepita prescrizione, tenuto anche conto dell'indicato periodo di sospensione, non è mai maturata e che la stessa, pertanto, è stata notificata nel pieno rispetto dei termini.
Il ricorso in oggetto, pertanto, deve essere rigettato e, conseguentemente, l'atto impugnato deve essere confermato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 400,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 400,00, oltre accessori di legge.
Agrigento, 22 ottobre 2025
Il Giudice
ON AL
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1404/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239010266352/000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2912023901266352/000, notificata in data 24/10/2023, relativa ad IRPEF, anno di imposta
2013, dell'importo complessivo di € 1.618,22 relativa alla cartella di pagamento n. 2912018000294077800, notificata in data 16/4/2018.
La ricorrente, in buona sostanza, deduceva l'intervenuta prescrizione dell'atto di intimazione di pagamento.
La ricorrente chiedeva, pertanto, volersi dichiarare la nullità dell'atto impugnato con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Agrigento che controdeduceva alle suesposte doglianze e chiedeva volersi rigettare il ricorso con condanna alle spese.
All'odierna pubblica udienza, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ed invero, l'Ente impositore ha correttamente provato e documentato che la sottesa cartella di pagamento
è stata regolarmente notificata alla ricorrente, nel pieno rispetto dei termini di prescrizione/decadenza, in data 16/4/2018, e che dalla stessa non è stata impugnata.
La stessa, pertanto, non essendo stata impugnata nei termini, è divenuta definitiva.
Ne discende, allora, che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non può in alcun modo ritenuta maturata la prescrizione dell'atto di intimazione impugnato.
Ed invero, come detto, la prescrizione è stata interrotta con la notifica della detta cartella di pagamento
(16/4/2018).
Il decorso del detto termine di prescrizione, peraltro, è stato, come è noto, sospeso a causa della emergenza epidemiologica da Covid 19 con diversi DD.LL. (“Cura Italia”, “Agosto”, “Ristori” e “Sostegno”) a partire dal marzo del 2020 e fino al 31 agosto del 2021.
Pertanto, dovendosi fare decorrere il detto termine di prescrizione dalla data dell'ultimo atto notificato avente carattere interruttivo – ovvero la più volte citata cartella di pagamento notificata in data 16/4/2018, mai impugnata – appare evidente che la eccepita prescrizione, tenuto anche conto dell'indicato periodo di sospensione, non è mai maturata e che la stessa, pertanto, è stata notificata nel pieno rispetto dei termini.
Il ricorso in oggetto, pertanto, deve essere rigettato e, conseguentemente, l'atto impugnato deve essere confermato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 400,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 400,00, oltre accessori di legge.
Agrigento, 22 ottobre 2025
Il Giudice
ON AL