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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/12/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 835 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato Parte_1 C.F._1
a IZ (VV) in data 06/09/1958, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. MORANA VITO - CF - che lo rappresenta e difende in C.F._2 giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e sig.ra - CF - CP_1 C.F._3 nata in TR (CZ) ed in data 30/07/1966 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. AE AN - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei C.F._4
Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 13 novembre 2025”:
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 11/11/2025 – che:
- I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Taormina (ME) il 30.04.1988, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto comune al N.31 P. 2 S.A. Uff. 1 anno 1988;
- Il regime patrimoniale della coppia è quello della separazione dei beni;
- Dal matrimonio sono nati tre figli nata a [...] il [...] nato a Persona_1 Persona_2
Lamezia Terme il 17.09.1994 e nata a [...] il [...]. Tutti i tre figli sono Persona_3 2
Per_ maggiorenni e vivono nella casa coniugale. è economicamente autosufficiente, percepisce per Per_2 patologia pensione e la madre è stata nominata sua amministratore di sostegno, è studentessa Per_3 universitaria e non è economicamente autosufficiente;
- La casa coniugale è posta in Lamezia Terme (CZ) Via Galli Dario n.11 ed è di proprietà della Sig.ra CP_1
;
[...]
- I coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più, da tempo, una unione affettiva e sentimentale;
- Essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto e pertanto è loro interesse separarsi consensualmente (vedi ricorso congiunto in atti).
Tanto premesso i Sigg. e , come in atti rappresentati, difesi e Parte_1 CP_1 domiciliati congiuntamente chiedevano al Tribunale adito di:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegnare la casa coniugale alla madre. Per_
3) Le parti convengono che: a) i figl , tutti maggiorenni, vivranno con la madre nella Per_2 Per_3 casa coniugale e il padre Sig. verserà mensilmente, sul conto corrente della Sig.ra , l'importo Pt_1 CP_1 complessivo di 1.000,00 (mille) euro per le spese di gestione della casa familiare. Resta inteso che tale importo verrà corrisposto fino a quando i figli continueranno a vivere presso la suddetta abitazione;
b) Il Sig Pt_1 provvederà a corrispondere direttamente alla figlia , quanto dovuto per mantenimento cosiddetto Per_3
“universitario”, vale a dire tasse universitarie, libri di testo e ogni altra spesa necessaria per sostenere il percorso di studio già intrapreso presso l'Università di Cosenza comprese le spese di locazione di alloggio in
Cosenza; c) entrambi i coniugi concorreranno per le spese straordinarie dei figli maggiorenni e non autonomi in ugual misura al 50%.
4) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
5) I coniugi rilevano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti (vedi conclusioni in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 835 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
- CF rappresentato e difeso dall'Avv. MORANA VITO - CF
[...] C.F._1
- e sig.ra - CF - a sua volta rappresentata e C.F._2 CP_1 C.F._3 difesa dall'avv. AE AN - CF giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._4 congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 11 novembre 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con 3
termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 22 dicembre 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data
13 novembre 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole, anche se maggiorenne ed economicamente indipendente e che, in ogni caso, una volta convocate le parti ed indicate le opportune modifiche migliorative da adottare, le stesse hanno aderito alle modifiche suggerite;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 14 novembre 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto - risalente ormai nel tempo - ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro chiesto da entrambi i coniugi sin dal deposito del ricorso congiunto in atti – condizione n. 6; n.d.r.- ed anche in ragione del carattere consensuale nativo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 835 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai 4
coniugi sig. - CF - nato a IZ (VV) in [...] Parte_1 C.F._1
06/09/1958, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. MORANA VITO - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura C.F._2 rilasciata in calce al ricorso, e sig.ra - CF - nata in TR (CZ) ed CP_1 C.F._3 in data 30/07/1966 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
AE AN - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta C.F._4 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. Parte_1
- CF - nato a [...] in data [...], residente in [...]
[...] C.F._1
Via Galli Dario n.11, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. MORANA VITO - CF
- che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e C.F._2 sig.ra - CF - nata in TR (CZ) ed in data 30/07/1966 e residente CP_1 C.F._3 in Lamezia Terme Via Galli Dario n.11, rappresentata e difesa dall'avv. AE AN - CF
- elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1) Assegna la casa coniugale alla madre;
Per_
2) Le parti convengono che: a) i figl , tutti maggiorenni, vivranno con la madre nella Per_2 Per_3 casa coniugale e il padre Sig. verserà mensilmente, sul conto corrente della Sig.ra , l'importo Pt_1 CP_1 complessivo di 1.000,00 (mille) euro per le spese di gestione della casa familiare. Resta inteso che tale importo verrà corrisposto fino a quando i figli continueranno a vivere presso la suddetta abitazione;
b) Il Sig Pt_1 provvederà a corrispondere direttamente alla figlia , quanto dovuto per mantenimento cosiddetto Per_3
“universitario”, vale a dire tasse universitarie, libri di testo e ogni altra spesa necessaria per sostenere il percorso di studio già intrapreso presso l'Università di Cosenza comprese le spese di locazione di alloggio in
Cosenza; c) entrambi i coniugi concorreranno per le spese straordinarie dei figli maggiorenni e non autonomi in ugual misura al 50%;
3) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
4) I coniugi rilevano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taormina (me) – atto n. 31, parte II, serie A, uff. 1, anno 1988 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 5
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 835 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato Parte_1 C.F._1
a IZ (VV) in data 06/09/1958, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. MORANA VITO - CF - che lo rappresenta e difende in C.F._2 giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e sig.ra - CF - CP_1 C.F._3 nata in TR (CZ) ed in data 30/07/1966 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. AE AN - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei C.F._4
Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 13 novembre 2025”:
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 11/11/2025 – che:
- I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Taormina (ME) il 30.04.1988, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto comune al N.31 P. 2 S.A. Uff. 1 anno 1988;
- Il regime patrimoniale della coppia è quello della separazione dei beni;
- Dal matrimonio sono nati tre figli nata a [...] il [...] nato a Persona_1 Persona_2
Lamezia Terme il 17.09.1994 e nata a [...] il [...]. Tutti i tre figli sono Persona_3 2
Per_ maggiorenni e vivono nella casa coniugale. è economicamente autosufficiente, percepisce per Per_2 patologia pensione e la madre è stata nominata sua amministratore di sostegno, è studentessa Per_3 universitaria e non è economicamente autosufficiente;
- La casa coniugale è posta in Lamezia Terme (CZ) Via Galli Dario n.11 ed è di proprietà della Sig.ra CP_1
;
[...]
- I coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più, da tempo, una unione affettiva e sentimentale;
- Essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto e pertanto è loro interesse separarsi consensualmente (vedi ricorso congiunto in atti).
Tanto premesso i Sigg. e , come in atti rappresentati, difesi e Parte_1 CP_1 domiciliati congiuntamente chiedevano al Tribunale adito di:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegnare la casa coniugale alla madre. Per_
3) Le parti convengono che: a) i figl , tutti maggiorenni, vivranno con la madre nella Per_2 Per_3 casa coniugale e il padre Sig. verserà mensilmente, sul conto corrente della Sig.ra , l'importo Pt_1 CP_1 complessivo di 1.000,00 (mille) euro per le spese di gestione della casa familiare. Resta inteso che tale importo verrà corrisposto fino a quando i figli continueranno a vivere presso la suddetta abitazione;
b) Il Sig Pt_1 provvederà a corrispondere direttamente alla figlia , quanto dovuto per mantenimento cosiddetto Per_3
“universitario”, vale a dire tasse universitarie, libri di testo e ogni altra spesa necessaria per sostenere il percorso di studio già intrapreso presso l'Università di Cosenza comprese le spese di locazione di alloggio in
Cosenza; c) entrambi i coniugi concorreranno per le spese straordinarie dei figli maggiorenni e non autonomi in ugual misura al 50%.
4) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
5) I coniugi rilevano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti (vedi conclusioni in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 835 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
- CF rappresentato e difeso dall'Avv. MORANA VITO - CF
[...] C.F._1
- e sig.ra - CF - a sua volta rappresentata e C.F._2 CP_1 C.F._3 difesa dall'avv. AE AN - CF giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._4 congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 11 novembre 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con 3
termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 22 dicembre 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data
13 novembre 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole, anche se maggiorenne ed economicamente indipendente e che, in ogni caso, una volta convocate le parti ed indicate le opportune modifiche migliorative da adottare, le stesse hanno aderito alle modifiche suggerite;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 14 novembre 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto - risalente ormai nel tempo - ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro chiesto da entrambi i coniugi sin dal deposito del ricorso congiunto in atti – condizione n. 6; n.d.r.- ed anche in ragione del carattere consensuale nativo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 835 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai 4
coniugi sig. - CF - nato a IZ (VV) in [...] Parte_1 C.F._1
06/09/1958, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. MORANA VITO - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura C.F._2 rilasciata in calce al ricorso, e sig.ra - CF - nata in TR (CZ) ed CP_1 C.F._3 in data 30/07/1966 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
AE AN - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta C.F._4 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. Parte_1
- CF - nato a [...] in data [...], residente in [...]
[...] C.F._1
Via Galli Dario n.11, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. MORANA VITO - CF
- che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e C.F._2 sig.ra - CF - nata in TR (CZ) ed in data 30/07/1966 e residente CP_1 C.F._3 in Lamezia Terme Via Galli Dario n.11, rappresentata e difesa dall'avv. AE AN - CF
- elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1) Assegna la casa coniugale alla madre;
Per_
2) Le parti convengono che: a) i figl , tutti maggiorenni, vivranno con la madre nella Per_2 Per_3 casa coniugale e il padre Sig. verserà mensilmente, sul conto corrente della Sig.ra , l'importo Pt_1 CP_1 complessivo di 1.000,00 (mille) euro per le spese di gestione della casa familiare. Resta inteso che tale importo verrà corrisposto fino a quando i figli continueranno a vivere presso la suddetta abitazione;
b) Il Sig Pt_1 provvederà a corrispondere direttamente alla figlia , quanto dovuto per mantenimento cosiddetto Per_3
“universitario”, vale a dire tasse universitarie, libri di testo e ogni altra spesa necessaria per sostenere il percorso di studio già intrapreso presso l'Università di Cosenza comprese le spese di locazione di alloggio in
Cosenza; c) entrambi i coniugi concorreranno per le spese straordinarie dei figli maggiorenni e non autonomi in ugual misura al 50%;
3) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
4) I coniugi rilevano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taormina (me) – atto n. 31, parte II, serie A, uff. 1, anno 1988 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 5
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)