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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/11/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 478/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario EL LE, ha pronunziato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 478 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto NULLITA' MUTUO TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_1 allegata all'atto di costituzione del nuovo procuratore, dall'Avvocato Vincenzo d'Apolito presso il cui studio professionale, in Campobasso via Umberto I n. 25, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di procura generali alle liti del 16.10.2007 del Notaio di Roma, dall'Avvocato Per_1 Massimo D'Arcangelo con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC del suo procuratore
Email_1 CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2022, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni:”
1. accertare e dichiarare Controparte_1 la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., per indeterminatezza del regime di capitalizzazione applicato, delle condizioni generali del contratto di mutuo oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativamente alla capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia clausola di capitalizzazione composta di interessi al rapporto in esame;
2. condannare la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di Euro 5961,60 quale costo aggiuntivo rispetto alla capitalizzazione semplice;
3. accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso CP_1 rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità pagina 1 di 5 dell'indebito percetto;
4. accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento e ai sensi degli artt. 1339, 1815 e 1419 c.c.; 5. condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, quantificate in € 18.948,68 (=somme a credito per interessi pagati e non dovuti (€ 14.524,69) + spese
(€ 2.738,54) + €1.685,45), oltre spese di CTP e spese di mediazione, ed oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante;
6. condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Nello specifico parte attrice ha dedotto di aver stipulato un contratto in data 24.12.2014 con la per il finanziamento dell'importo di Controparte_1 euro 34.999,99 al tasso nominale annuo (T.A.N.) del 7,750%, l'indicazione di un tasso effettivo globale annuo (T.A.E.G.) nella misura dell'8,35% e un tasso di mora pari al tasso corrispettivo del 7.75%; la restituzione dell'importo erogato, pari a complessive euro 52.112,46 comprensivo delle spese tutte, era stata concordata in 120 rate mensili dell'importo di euro 453,15 ciascuna. Deducendo la indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, la illegittimità della pratica anatocistica applicata dalla la divergenza tra il T.A.N. e il T.A.E., l'errata indicazione del T.A.E.G. e il superamento del CP_1 tasso soglia al momento della stipula del contratto, parte attrice ha concluso nei termini di cui in premessa.
Si è costituita ritualmente in giudizio rilevando come parte attrice non avesse assolto l'onere CP_2 probatorio su di essa gravante e, nel merito, ha osservato: 1) che il contratto di finanziamento conteneva tutte le condizioni economiche applicate al rapporto oggetto di causa;
2) che dovevano escludersi effetti anatocistici dal piano ammortamento alla francese;
3) che non vi era stata applicazione alcuna di costi occulti: 4) che doveva ritenersi infondato l'avverso assunto secondo cui vi sarebbe la usurarietà originaria nel finanziamento (derivante dal presunto costo occulto che sarebbe insito nel piano di ammortamento alla francese). Sulla base di tali premesse, la convenuta ha concluso per il rigetto delle domande avanzate dalla parte attrice stante la totale infondatezza in fatto ed in diritto delle argomentazioni contenute nell'atto di citazione.
Radicatasi la lite ed espletata la consulenza tecnica contabile, la causa è stata decisa con sentenza non definitiva n. 661/2025 pubblicata il 23.7.2025, che così ha statuito: “Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario EL LE, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei riguardi della Parte_1 [...]
ogni altra domanda disattesa o rigettata, così provvede: accerta e dichiara la nullità Controparte_1
pagina 2 di 5 della clausola con cui, nel rapporto di finanziamento oggetto di causa, è stato previsto un TAEG difforme da quello effettivamente applicato e la conseguenziale eterointegrazione sanzionatoria del contratto ai sensi del settimo comma dell'art. 125 bis TUB con sostituzione di diritto della sola clausola nulla e applicazione, in luogo del tasso nominale pattuito, del tasso di interesse minimo dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto”.
Con ordinanza resa in pari data questo Giudice ha rimesso la causa sul ruolo disponendo un supplemento istruttorio sulla base del seguente quesito: “premessa la declaratoria di nullità della clausola contrattuale relativa alla indicazione del TAEG difforme da quello effettivamente applicato, ferme le altre previsioni contrattuali, provveda il CTU ad un nuovo ricalcolo sostituendo al tasso nominale previsto contrattualmente il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rideterminando la rata dovuta mensilmente dall'attrice e le somme eccedenti versate ed oggetto di ripetizione alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio”.
Quanto alle deduzioni contenute nella comparsa conclusionale, parte convenuta ha riproposto le medesime argomentazioni già esaminate da questo Tribunale con la sentenza non definitiva e, per tale motivo, irricevibili in questa sede essendosi formato su di esse il giudicato.
Difatti, si osserva che non può procedersi ad un nuovo esame di tutte quelle questioni già decise con sentenza non definitiva n. 661/2025 del 23.7.2025, come vorrebbe, invece, la convenuta nella parte in cui sollecita questo Giudice a riesaminare la questione relativa alla facoltatività della polizza assicurative e della sua non inclusione nel calcolo del TAEG, ormai coperte da giudicato.
Difatti, nel caso di sentenza non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, si verifica, per il Giudice che ha adottato la pronuncia, una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, avendo con essa esaurito la relativa “potestas decidendi” per cui, in questa sede, può procedersi all'esame delle sole questioni relative al ricalcolo del piano di ammortamento sostituendo il tasso nominale pattuito con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro.
La dott.ssa procedeva al ricalcolo del finanziamento non tenendo conto degli Persona_2 appositi quesiti posti da questo Giudice e, soprattutto, di quanto ampiamente esposto nella sentenza non definitiva, come puntualmente rilevato dalla convenuta con la propria comparsa conclusionale laddove, condivisibilmente, ha dedotto: “che la mancata indicazione nei contratti di mutuo a tasso fisso, della modalità di ammortamento alla e del regime di capitalizzazione composto degli Pt_2 interessi, in ragione dell'intervenuta sentenza a Sez. Un. 15130/2024, non incide negativamente sui
pagina 3 di 5 requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto e non viola la normativa bancaria in tema di trasparenza e non causa la nullità neppure parziale del contratto”.
Infatti, il Consulente avrebbe dovuto tenere conto del quesito integrativo con il quale questo Giudice aveva espressamente richiesto al CTU di procedere ad un nuovo ricalcolo sostituendo al tasso nominale previsto nel contratto quello minimo dei buoni del tesoro, mantenendo ferme le altre previsioni contrattuali e, quindi, anche il regime di capitalizzazione composto come previsto nel piano di ammortamento.
E' accaduto, invece, che il Consulente, senza tener conto del contenuto della sentenza non definitiva n.
661/2025, ha sostanzialmente ricalcolato il piano di ammortamento secondo i tassi B.O.T. in regime di capitalizzazione semplice e non in regime di capitalizzazione composta, come avrebbe dovuto fare.
Tuttavia, ritenuto l'equivoco in cui molto verosimilmente è incorso il CTU nell'interpretazione del quesito integrativo, ragioni di economia processuale e della ragionevole durata del processo inducono il
Tribunale a non ricorrere ad una nuova convocazione del consulente atteso che il ricalcolo possa essere eseguito direttamente da questo Giudice in virtù delle proprie cognizioni tecniche.
Ebbene, analizzata la documentazione in atti, esaminati i parametri del contratto presi in esame dal
CTU, della formula della Banca D'Italia dalla stessa adottata e precisato che per “rata di rimborso” si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi, compresa la polizza assicurativa, il consulente ha rideterminato il TAEG/ISC nella misura percentuale del 9,95% , riscontrando quindi la mancata congruità del TAEG indicato nel contratto che è pari alla misura percentuale dell'8,35%, con una differenza maggiore ricalcolata dal pari a 1,6%.
Accertato dal Consulente che il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB n. 385/'93 richiamato dall'art. 125 bis del medesimo TUB 385/'93 emesso nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto è pari alla misura percentuale dello 0,271% rispetto al tasso nominale contrattualmente previsto pari al 7,750%, accertato l'importo della rata ricalcolata pari ad euro 319,98 mensili in luogo di quella applicata dalla convenuta pari ad euro 454,15 e, inoltre, che tra le parti non vi è contestazione sull'eseguito pagamento da parte dell'attrice delle rate del mutuo fino alla 81° rata del 30.9.2021, procedendo al ricalcolo del piano di ammortamento secondo le modalità adottate dal CTU ma tenendo conto del regime di capitalizzazione composta, il nuovo debito residuo alla data della 81° rata risulta pari ad euro 12.384,06 in luogo del debito residuo originario pari ad euro 15.578,51.
Procedendo, poi, a sottrarre dal ricalcolato debito residuo di euro 12.384,06 la differenza ottenuta tra la quota interessi in regime composto al tasso banca pari ad euro 14.524,09 ed il totale Quota interessi in regime composto al tasso BOT pari ad euro 462,20, il debito residuo alla data del pagamento dell'81° rata risulta pari ad euro 1.677,83 (12,384,06-14.061,89). pagina 4 di 5 Pertanto, alla luce del già accertato scostamento tra il TAEG dichiarato nel contratto di finanziamento e quello effettivamente applicato in virtù della sentenza non definitiva n. 661/2025, previa rimodulazione del piano di ammortamento mediante la sostituzione del tasso contrattuale con i tassi BOT e accertato il rapporto dare-avere del finanziamento intercorso tra le parti, consegue la declaratoria che alla data della
81° rata del finanziamento il debito ancora dovuto dall'attrice alla convenuta è pari a Euro 1.677,83 rispetto a quello risultante dal piano di ammortamento al tasso Banca.
Considerato l'esito della lite e la fondatezza della domanda attrice, quest'ultima ha diritto alla refusione delle spese sostenute per la redazione della propria consulenza di parte, pari ad euro 1.268,80, come da fatture allegate agli atti.
Le spese di lite e quelle della CTU seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
EL LE, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei riguardi Parte_1 di , così provvede: Controparte_1
- dichiara che in relazione al contratto di finanziamento n. 305638467 stipulato dall'attrice in data
24.12.2014 con la l'importo residuo ancora dovuto dalla sig.ra Controparte_1
alla Banca convenuta, in corrispondenza dell'81° rata del finanziamento, ammonta Parte_1 ad euro 1.677,83;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 1.268,80 a CP_1 titolo di spese dalla stessa sostenute per la redazione della consulenza di parte, oltre agli interessi legali dall'effettivo esborso al saldo;
- condanna la banca convenuta al pagamento, in favore dell'Avvocato Vincenzo d'Apolito dichiaratosi antistatario, delle competenze di lite che si liquidano in complessive euro 5.077,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa nonché euro 264,00 per esborsi sostenuti;
- pone in via definitiva le spese di consulenza a carico della convenuta.
Così deciso in Campobasso il 22 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
EL LE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario EL LE, ha pronunziato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 478 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto NULLITA' MUTUO TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_1 allegata all'atto di costituzione del nuovo procuratore, dall'Avvocato Vincenzo d'Apolito presso il cui studio professionale, in Campobasso via Umberto I n. 25, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di procura generali alle liti del 16.10.2007 del Notaio di Roma, dall'Avvocato Per_1 Massimo D'Arcangelo con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC del suo procuratore
Email_1 CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2022, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni:”
1. accertare e dichiarare Controparte_1 la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., per indeterminatezza del regime di capitalizzazione applicato, delle condizioni generali del contratto di mutuo oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativamente alla capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia clausola di capitalizzazione composta di interessi al rapporto in esame;
2. condannare la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di Euro 5961,60 quale costo aggiuntivo rispetto alla capitalizzazione semplice;
3. accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso CP_1 rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità pagina 1 di 5 dell'indebito percetto;
4. accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento e ai sensi degli artt. 1339, 1815 e 1419 c.c.; 5. condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, quantificate in € 18.948,68 (=somme a credito per interessi pagati e non dovuti (€ 14.524,69) + spese
(€ 2.738,54) + €1.685,45), oltre spese di CTP e spese di mediazione, ed oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante;
6. condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Nello specifico parte attrice ha dedotto di aver stipulato un contratto in data 24.12.2014 con la per il finanziamento dell'importo di Controparte_1 euro 34.999,99 al tasso nominale annuo (T.A.N.) del 7,750%, l'indicazione di un tasso effettivo globale annuo (T.A.E.G.) nella misura dell'8,35% e un tasso di mora pari al tasso corrispettivo del 7.75%; la restituzione dell'importo erogato, pari a complessive euro 52.112,46 comprensivo delle spese tutte, era stata concordata in 120 rate mensili dell'importo di euro 453,15 ciascuna. Deducendo la indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, la illegittimità della pratica anatocistica applicata dalla la divergenza tra il T.A.N. e il T.A.E., l'errata indicazione del T.A.E.G. e il superamento del CP_1 tasso soglia al momento della stipula del contratto, parte attrice ha concluso nei termini di cui in premessa.
Si è costituita ritualmente in giudizio rilevando come parte attrice non avesse assolto l'onere CP_2 probatorio su di essa gravante e, nel merito, ha osservato: 1) che il contratto di finanziamento conteneva tutte le condizioni economiche applicate al rapporto oggetto di causa;
2) che dovevano escludersi effetti anatocistici dal piano ammortamento alla francese;
3) che non vi era stata applicazione alcuna di costi occulti: 4) che doveva ritenersi infondato l'avverso assunto secondo cui vi sarebbe la usurarietà originaria nel finanziamento (derivante dal presunto costo occulto che sarebbe insito nel piano di ammortamento alla francese). Sulla base di tali premesse, la convenuta ha concluso per il rigetto delle domande avanzate dalla parte attrice stante la totale infondatezza in fatto ed in diritto delle argomentazioni contenute nell'atto di citazione.
Radicatasi la lite ed espletata la consulenza tecnica contabile, la causa è stata decisa con sentenza non definitiva n. 661/2025 pubblicata il 23.7.2025, che così ha statuito: “Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario EL LE, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei riguardi della Parte_1 [...]
ogni altra domanda disattesa o rigettata, così provvede: accerta e dichiara la nullità Controparte_1
pagina 2 di 5 della clausola con cui, nel rapporto di finanziamento oggetto di causa, è stato previsto un TAEG difforme da quello effettivamente applicato e la conseguenziale eterointegrazione sanzionatoria del contratto ai sensi del settimo comma dell'art. 125 bis TUB con sostituzione di diritto della sola clausola nulla e applicazione, in luogo del tasso nominale pattuito, del tasso di interesse minimo dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto”.
Con ordinanza resa in pari data questo Giudice ha rimesso la causa sul ruolo disponendo un supplemento istruttorio sulla base del seguente quesito: “premessa la declaratoria di nullità della clausola contrattuale relativa alla indicazione del TAEG difforme da quello effettivamente applicato, ferme le altre previsioni contrattuali, provveda il CTU ad un nuovo ricalcolo sostituendo al tasso nominale previsto contrattualmente il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rideterminando la rata dovuta mensilmente dall'attrice e le somme eccedenti versate ed oggetto di ripetizione alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio”.
Quanto alle deduzioni contenute nella comparsa conclusionale, parte convenuta ha riproposto le medesime argomentazioni già esaminate da questo Tribunale con la sentenza non definitiva e, per tale motivo, irricevibili in questa sede essendosi formato su di esse il giudicato.
Difatti, si osserva che non può procedersi ad un nuovo esame di tutte quelle questioni già decise con sentenza non definitiva n. 661/2025 del 23.7.2025, come vorrebbe, invece, la convenuta nella parte in cui sollecita questo Giudice a riesaminare la questione relativa alla facoltatività della polizza assicurative e della sua non inclusione nel calcolo del TAEG, ormai coperte da giudicato.
Difatti, nel caso di sentenza non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, si verifica, per il Giudice che ha adottato la pronuncia, una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, avendo con essa esaurito la relativa “potestas decidendi” per cui, in questa sede, può procedersi all'esame delle sole questioni relative al ricalcolo del piano di ammortamento sostituendo il tasso nominale pattuito con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro.
La dott.ssa procedeva al ricalcolo del finanziamento non tenendo conto degli Persona_2 appositi quesiti posti da questo Giudice e, soprattutto, di quanto ampiamente esposto nella sentenza non definitiva, come puntualmente rilevato dalla convenuta con la propria comparsa conclusionale laddove, condivisibilmente, ha dedotto: “che la mancata indicazione nei contratti di mutuo a tasso fisso, della modalità di ammortamento alla e del regime di capitalizzazione composto degli Pt_2 interessi, in ragione dell'intervenuta sentenza a Sez. Un. 15130/2024, non incide negativamente sui
pagina 3 di 5 requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto e non viola la normativa bancaria in tema di trasparenza e non causa la nullità neppure parziale del contratto”.
Infatti, il Consulente avrebbe dovuto tenere conto del quesito integrativo con il quale questo Giudice aveva espressamente richiesto al CTU di procedere ad un nuovo ricalcolo sostituendo al tasso nominale previsto nel contratto quello minimo dei buoni del tesoro, mantenendo ferme le altre previsioni contrattuali e, quindi, anche il regime di capitalizzazione composto come previsto nel piano di ammortamento.
E' accaduto, invece, che il Consulente, senza tener conto del contenuto della sentenza non definitiva n.
661/2025, ha sostanzialmente ricalcolato il piano di ammortamento secondo i tassi B.O.T. in regime di capitalizzazione semplice e non in regime di capitalizzazione composta, come avrebbe dovuto fare.
Tuttavia, ritenuto l'equivoco in cui molto verosimilmente è incorso il CTU nell'interpretazione del quesito integrativo, ragioni di economia processuale e della ragionevole durata del processo inducono il
Tribunale a non ricorrere ad una nuova convocazione del consulente atteso che il ricalcolo possa essere eseguito direttamente da questo Giudice in virtù delle proprie cognizioni tecniche.
Ebbene, analizzata la documentazione in atti, esaminati i parametri del contratto presi in esame dal
CTU, della formula della Banca D'Italia dalla stessa adottata e precisato che per “rata di rimborso” si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi, compresa la polizza assicurativa, il consulente ha rideterminato il TAEG/ISC nella misura percentuale del 9,95% , riscontrando quindi la mancata congruità del TAEG indicato nel contratto che è pari alla misura percentuale dell'8,35%, con una differenza maggiore ricalcolata dal pari a 1,6%.
Accertato dal Consulente che il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB n. 385/'93 richiamato dall'art. 125 bis del medesimo TUB 385/'93 emesso nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto è pari alla misura percentuale dello 0,271% rispetto al tasso nominale contrattualmente previsto pari al 7,750%, accertato l'importo della rata ricalcolata pari ad euro 319,98 mensili in luogo di quella applicata dalla convenuta pari ad euro 454,15 e, inoltre, che tra le parti non vi è contestazione sull'eseguito pagamento da parte dell'attrice delle rate del mutuo fino alla 81° rata del 30.9.2021, procedendo al ricalcolo del piano di ammortamento secondo le modalità adottate dal CTU ma tenendo conto del regime di capitalizzazione composta, il nuovo debito residuo alla data della 81° rata risulta pari ad euro 12.384,06 in luogo del debito residuo originario pari ad euro 15.578,51.
Procedendo, poi, a sottrarre dal ricalcolato debito residuo di euro 12.384,06 la differenza ottenuta tra la quota interessi in regime composto al tasso banca pari ad euro 14.524,09 ed il totale Quota interessi in regime composto al tasso BOT pari ad euro 462,20, il debito residuo alla data del pagamento dell'81° rata risulta pari ad euro 1.677,83 (12,384,06-14.061,89). pagina 4 di 5 Pertanto, alla luce del già accertato scostamento tra il TAEG dichiarato nel contratto di finanziamento e quello effettivamente applicato in virtù della sentenza non definitiva n. 661/2025, previa rimodulazione del piano di ammortamento mediante la sostituzione del tasso contrattuale con i tassi BOT e accertato il rapporto dare-avere del finanziamento intercorso tra le parti, consegue la declaratoria che alla data della
81° rata del finanziamento il debito ancora dovuto dall'attrice alla convenuta è pari a Euro 1.677,83 rispetto a quello risultante dal piano di ammortamento al tasso Banca.
Considerato l'esito della lite e la fondatezza della domanda attrice, quest'ultima ha diritto alla refusione delle spese sostenute per la redazione della propria consulenza di parte, pari ad euro 1.268,80, come da fatture allegate agli atti.
Le spese di lite e quelle della CTU seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
EL LE, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei riguardi Parte_1 di , così provvede: Controparte_1
- dichiara che in relazione al contratto di finanziamento n. 305638467 stipulato dall'attrice in data
24.12.2014 con la l'importo residuo ancora dovuto dalla sig.ra Controparte_1
alla Banca convenuta, in corrispondenza dell'81° rata del finanziamento, ammonta Parte_1 ad euro 1.677,83;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 1.268,80 a CP_1 titolo di spese dalla stessa sostenute per la redazione della consulenza di parte, oltre agli interessi legali dall'effettivo esborso al saldo;
- condanna la banca convenuta al pagamento, in favore dell'Avvocato Vincenzo d'Apolito dichiaratosi antistatario, delle competenze di lite che si liquidano in complessive euro 5.077,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa nonché euro 264,00 per esborsi sostenuti;
- pone in via definitiva le spese di consulenza a carico della convenuta.
Così deciso in Campobasso il 22 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
EL LE
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