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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7500 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione,
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pastori, domiciliatario in Roma, alla via dell'Aeronautica 12;
-Attrice-
E
C.F. nata il [...] ad Controparte_1 C.F._2
MU (Germania), rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Procino, domiciliataria in
Napoli, alla via Bagnoli 884;
-Convenuta-
NONCHE'
, C.F. , nata l'[...] a Controparte_2 CodiceFiscale_3
RT (Germania), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Cuocolo, domiciliatario in
Napoli, alla via Consalvo Carelli, 24;
-Convenuta-
Conclusioni:
Per l'attrice: “in via preliminare pregiudiziale: - accertare e dichiarare la competenza del giudice italiano adito per la mediazione e per il presente giudizio nonché accertare e dichiarare che la legge applicabile alla successione del defunto … è la Persona_1
legge italiana, ai sensi e per gli effetti del combinato di sposto dell'art. 21 Reg. UE 650/2012
e dei “Considerando” nn. 23 e 24 Reg. UE n. 650/2012. In via principale: - ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., fissi un termine entro il quale … [nata il [...] CP_1
a MU (Germania), residente in [...]10, D-65760 Eschborn] dichiari se accettare 2
ovvero rinunciare all'eredità del de cuius .. deceduto il 09.02.2021; - per Persona_1 tutte le ragioni indicate nell'atto di citazione e nelle difese depositate, accertare e dichiarare avvenute le seguenti donazioni: a) diretta, da parte di in favore [di] … Persona_1
dell'immobile sito in Jahnstrasse 10, D-65760 Eschborn, catasto di CP_1
Eschborn, presso la Pretura di Franco forte/Hochst, foglio 4469, reparto 8, part. 15/5, con atto notarile registrato al catasto il 09.03.1999 innanzi al Notaio nonché Persona_2 accertare e dichiarare l'avvenuta riunione, dopo la morte del … dei 2 Persona_1
usufrutti registrati sul detto immobile, uno in favore della … in data 20.09.1990 e CP_1
l'altro in favore della … in data 28.01.1998; b) indiretta, da parte Controparte_3
di in favore della … , dei frutti civili - Persona_1 Controparte_3
confluenti sul C/C Unicredit spa intestato alla medesima … , Iban: Controparte_2
[...] 000400973902 – degli immobili siti a Napoli e San Giorgio a Cremano, condotti tuttora in locazione e descritti in narrativa dell'atto di citazione al punto 5); - dichiarare … e non dispensate dalla collazione e CP_1 Controparte_3
per tal motivo tenute a rendere alla massa ereditaria: • l'immobile sito a Eschborn in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione - tenuto anche conto della riunione dei due usufrutti sul detto immobile - in quest'ultimo caso avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.; • la somma di € 82.500,00 quali frutti civili degli immobili siti a Napoli e San Giorgio a Cremano, condotti tuttora in locazione, giacenti sul C/C Unicredit spa intestato a … Controparte_2
… , calcolati da inizio locazione sino al 03.02.22, oltre alla somma ulteriore per
[...]
gli affitti che confluiranno sul detto c/c dal 04.02.22 sino alla sentenza del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737 e 751 c.c.; sempre in via principale: - accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità paterna da parte di …
, per le ragioni di cui in atto di citazione e nelle difese depositate;
Controparte_2
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 723 c.c., ordinare a … di rendere Controparte_2
il conto della gestione relativa agli immobili siti a Napoli e San Giorgio a Cremano, condotti tuttora in locazione e descritti in narrativa dell'atto di citazione al punto 5); - procedere allo scioglimento della comunione ereditaria formatasi in seguito alla morte [di] …
[...]
nominando un esperto per l'esatta determinazione della massa attiva da dividersi Per_1
e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
- ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da 3
ripartire fra i singoli coeredi;
in ogni caso, si chiede inoltre sin d'ora di attribuire tutto il patrimonio restante (titoli, giacenze di denaro sui conti correnti) a … Parte_1
unica pretermessa da tutte le liberalità; - porre ogni spesa a carico della massa, compreso il rimborso del costo della perizia sugli immobili ereditari siti in Italia, compreso il rimborso delle spese sostenute dall'attrice per la procedura di mediazione e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
Per la convenuta nata : “in via pregiudiziale e Controparte_1 CP_1
preliminare: - dichiarare l'incompetenza del giudice italiano adito in favore del giudice tedesco (nella specie Tribunale/Pretura di RT) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e
15 del Reg. EU 650/2012; nel merito: - in via principale, dichiarare la domanda infondata non avendo parte attrice dimostrato la titolarità del diritto sui beni di cui chiede pronunciarsi la divisione giudiziale;
sempre nel merito: - accertare e dichiarare che … Controparte_1 ha accettato l'eredità in forma tacita, come previsto secondo il diritto tedesco par. 1943 del
BGB (codice civile tedesco) e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda ex art. 481 c.c.; - accertare e dichiarare che il trasferimento dell'immobile, sito in Eschborn, dal de cuius a … NA non costituisce una CP_1
donazione e, di conseguenza, non vi è alcun obbligo di collazione a carico della stessa;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che il predetto trasferimento, avvenuto secondo il diritto tedesco, non può essere revocato, essendo decorso il termine decennale, con esclusione di qualsiasi obbligo di collazione;
in subordine, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, previa nomina di un esperto affinché venga disposta la corretta stima della massa ereditaria, con la definizione delle relative quote spettanti a ciascun erede, come previsto per legge;
con vittoria di spese, diritti”; per la convenuta : “1) in via preliminare: - dichiarare Controparte_2
la carenza di giurisdizione in capo al Giudice italiano adito da parte attrice in favore del giudice tedesco di RT, nella specie l'Amtsgericht (Pretura) e/o Tribunale
(Landgericht) di RT, atteso che il de cuius aveva la residenza abituale ad Eschborn in Germania nella circoscrizione di RT) ed accertata anche la già manifestata volontà delle parti di regolare la successione del defunto secondo il Persona_1
diritto tedesco;
2) in subordine, sempre in via preliminare, e solo nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di giurisdizione del 4
giudice adito: - dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, come prescritto ex art.5, comma 1-bis, D.Lgs.n.28/2010; 3) nel merito, in subordine e solo nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice adito: - accertare che al caso di specie si applica esclusivamente il diritto ereditario tedesco e per l'effetto: a) accertare e dichiarare che tutte le parti in causa sono diventate eredi secondo le quote del diritto tedesco;
b) accertare e dichiarare che la donazione dell'immobile in Germania non è soggetta alla collazione ai sensi del diritto tedesco e quindi rigettare la richiesta attorea;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare che non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 723 cc. e pertanto che non sussiste alcun obbligo di rendiconto ex art.723 c.c.; d) accertare in ogni caso che … non ha goduto dei frutti civili prodotti dagli immobili Controparte_2
siti in Italia e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata da parte attrice, di restituzione alla massa ereditaria dell'importo di € 82.500,00, quali frutti civili della locazione degli immobili siti in Italia;
4) solo in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tutte le pregresse richieste di cui ai punti precedenti;
- procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, previa nomina di un esperto affinché venga disposta la corretta stima della massa ereditaria, con la definizione delle relative quote spettanti a ciascun erede, come previsto per legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi dell'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi dell'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), così come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dall'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del 5
processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Giova peraltro riportare, ai fini della decisione, le domande e le eccezioni proposte dalle parti.
2. ha convenuto in giudizio , coniuge del defunto Parte_1 Controparte_1
, e , figlia del de cuius, chiedendo al Tribunale di: Persona_1 Controparte_2
-. Fissare un termine ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c. a per la dichiarazione di CP_1
accettazione o rinuncia all'eredità del de cuius , deceduto il 9.2.2021; Persona_1
-. Accertare l'esistenza delle donazioni dirette (di cui al punto a delle conclusioni dell'atto di citazione) e indirette (di cui al punto b ibidem) effettuate da in favore di Persona_1
CP_1
-. Dichiarare e non dispensate dalla collazione e CP_1 Controparte_2
tenute, pertanto, a rendere le citate donazioni alla massa ereditaria;
-. Dichiarare l'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità paterna da parte di
; Controparte_2
-. Ordinare a di rendere il conto ex art. 723 c.c. della gestione degli Controparte_2
immobili siti in Napoli e San Giorgio a Cremano, facenti parte della massa ereditaria, condotti tuttora in locazione e descritti nell'atto di citazione;
-. Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria formatasi in seguito alla morte di con divisione in relazione alle singole quote e, in caso di indivisibilità Persona_1
degli immobili, ordinarne la vendita;
in ogni caso, attribuire tutto il patrimonio restante (titoli, giacenze di denaro sui conti correnti) ad essa attrice, “unica pretermessa da tutte le liberalità”;
-. Porre ogni spesa a carico della massa, compreso il rimborso del costo della perizia sugli immobili ereditari siti in Italia e di mediazione, e in caso di opposizione alla divisione, condannare gli opponenti alle spese di lite.
, costituitasi, ha chiesto;
Controparte_2
-. in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del
Giudice tedesco di RT, nella specie la Pretura (= Amtsgericht) o il Tribunale (=
Landgericht) di RT, in quanto il de cuius aveva stabilito la sua Persona_1
residenza abituale a Eschborn in Germania, aveva il suo fulcro di interessi solo nel territorio tedesco, dove aveva contratto matrimonio e aveva domicilio fiscale e dove aveva vissuto dal
1965 sino alla morte, tornando in Italia solo per viaggi di piacere e per le ferie estive, “ed accertata anche la già manifestata volontà delle parti di regolare la successione del defunto secondo il diritto tedesco”; Persona_1 6
-. in subordine, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prescritta dall'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010;
-. in ulteriore subordine e nel merito, di accertare che al caso di specie si applica esclusivamente il diritto tedesco e per l'effetto: a) accertare che tutte le parti in causa sono diventate eredi secondo le quote del diritto tedesco, b) accertare che essa convenuta non ha goduto dei frutti civili prodotti dai beni immobili siti in Italia e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata da parte attrice, di restituzione alla massa ereditaria dell'importo di €
82.500,00, quali frutti civili della locazione degli immobili siti in Italia;
c) accertare che la donazione dell'immobile in Germania non è soggetta alla collazione e per l'effetto rigettare la richiesta attorea;
d) in ogni caso, accertare che non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 723 cc. e pertanto che non sussiste alcun obbligo di rendiconto ex art.723 c.c.; e) procedere in subordine allo scioglimento della comunione ereditaria con definizione delle relative quote spettanti a ciascun erede, come previsto per legge dall'ordinamento tedesco;
vinte le spese di lite.
costituitasi, ha sostanzialmente proposto le stesse eccezioni e Controparte_1
domande dell'altra convenuta sopra indicate.
3.- Va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sollevata dalle convenute.
Deve rilevarsi, preliminarmente, che nella fattispecie in esame trova applicazione il
Regolamento UE n. 650/2012 sulle successioni transfrontaliere, in vigore dal 17 agosto 2015, atteso che la successione si è aperta nel 2021.
In particolare, il Regolamento citato è rilevante ogniqualvolta la cognizione di un'autorità giurisdizionale investa “successioni con implicazioni transfrontaliere”, ossia quando siano ravvisabili nella causa elementi di collegamento con Stati membri diversi da quello dell'ultima residenza abituale del de cuius.
Nel caso di specie, la presenza immobili ereditari siti sia sul territorio tedesco che su quello italiano, la titolarità in capo a della cittadinanza italiana e, al contempo, la Persona_1
registrazione della sua residenza in Germania, nonché l'esistenza di vincoli familiari in entrambe le nazioni consentono di affermare l'esistenza di implicazioni transfrontaliere e la conseguente applicabilità del citato Regolamento europeo.
La disposizione di riferimento è, pertanto, l'art. 4 del Regolamento citato, norma direttamente efficace e vincolante per i Paesi membri dell'Unione, ai sensi del quale “sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte”. 7
Giova ricordare che la nozione di “residenza abituale”, alla luce del contesto e dello scopo del regolamento, implica una “valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello
Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato”
(Considerando 23).
Ancora, al Considerando n. 24), si legge che, per i casi in cui appaia complesso individuare la residenza del de cuius, “qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato
a vivere all'estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine”, “in un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale”.
Il luogo di residenza abituale del de cuius, ad ogni modo, deve essere individuato in via univoca e complessiva, non potendosi ipotizzare una frammentazione dei luoghi rilevanti nel contesto della successione e, conseguentemente, del potere giurisdizionale in relazione alla medesima fattispecie concreta.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha sottolineato, con l'ordinanza n. 10443 del 31.3.2022, che “ai fini della corretta individuazione della giurisdizione … tra … cittadini di diversi Stati membri dell'Unione Europea, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n.
2201 del 2003, per 'residenza abituale' … deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa …”.
Applicando i superiori principi al caso di specie, al fine di stabilire il luogo di residenza abituale del defunto e, quindi, la giurisdizione del giudice italiano o di quello tedesco, giova rilevare che:
-. L'attrice ha evidenziato che il padre, benché residente in [...], aveva conservato la cittadinanza italiana e mantenuto stabili legami con l'Italia, essendo ivi proprietario di diversi immobili, e aveva anche chiesto di essere seppellito nella cappella della sua famiglia, sita in
Italia; ha prodotto, inoltre, documentazione in ordine alla titolarità, in capo al de cuius, di 8
redditi derivanti dalla locazione degli immobili siti in Italia, deducendo che essi costituirebbero gran parte degli introiti del de cuius;
-. Le convenute, invece, hanno osservato che il de cuius sin dal 1965 aveva sempre risieduto in Germania, ivi stabilendo il centro dei propri interessi non solo economici, ma anche affettivi;
in particolare, risulta che: a) il de cuius ha contratto matrimonio nel 1993 con la moglie in Germania e sia la moglie che la figlia sono tedesche;
b) il CP_1 Controparte_2
de cuius ha percepito redditi da lavoro dipendente in Germania sin dai primi anni del suo stabilimento nel Paese e, al momento della morte, percepiva pensioni tedesche;
c) a sostegno del carattere permanente della residenza del de cuius in Germania, le convenute hanno altresì evidenziato che il NA era titolare di un'assicurazione sanitaria in tale Paese e che ivi si era, in varie occasioni, sottoposto ad interventi e trattamenti medici.
Alla luce degli elementi considerati, appare indubitabile che il collegamento più saldo e dotato di maggiore continuità è quello tra il e la Germania. Per_1
In proposito, assumono efficacia dirimente le circostanze che il de cuius ha vissuto lì sin dalla giovane età, pur mantenendo un comprensibile legame con il suo Paese d'origine, e che in
Germania ha contratto matrimonio e cresciuto la figlia . Controparte_2
Per quanto non possa costituire l'unico elemento rilevante ai fini dell'individuazione del luogo in cui radicare la giurisdizione, d'altra parte, la residenza formale del defunto assume senz'altro una portata significativa, consentendo di desumere l'esistenza di un collegamento rilevante con il Paese in cui essa è dichiarata.
Malgrado, infatti, parte attrice abbia dedotto che la presenza del padre sul territorio italiano sia stata connotata dai caratteri di continuità ed abitualità, tanto da risultare prevalente rispetto a quella in Germania, non sono stati offerti elementi convincenti a supporto di detta tesi. In particolare, la contestazione dell'attrice circa la mancanza di continuità del lavoro subordinato svolto dal in Germania, pur potendosi ipotizzare che il NA trascorresse alcuni Per_1
periodi all'anno in Italia, è inconferente, dal momento che non vi è prova che il de cuius abbia esercitato attività (professionali e non) diverse e ulteriori in Italia. D'altra parte, pur a voler ritenere che il de cuius avesse effettivamente lasciato la Germania per alcuni mesi negli anni in cui non vi aveva lavorato, la circostanza appare irrilevante ai fini della decisione, giacché il
Regolamento UE richiede di verificare la stabilità della residenza solo ed esclusivamente “al momento della morte”.
La scelta del defunto di non modificare mai, per oltre quarant'anni, il luogo della propria residenza formale in Germania, pur chiedendo di essere seppellito presso la cappella di 9
famiglia in Italia, è sintomatica di un contatto stabile e duraturo con il Paese elettivo, in cui si trovavano gli affetti più stretti e i familiari più vicini del NA.
Inoltre, la saltuaria presenza del de cuius sul suolo italiano, tanto per motivi ricreativi e familiari, quanto per la cura dei propri interessi economici, non priva di rilievo gli ulteriori elementi che ne attestano la continuativa permanenza in Germania.
Ciò vale, a maggior ragione, in virtù di quanto stabilito nel Considerando n. 23), secondo il quale “la durata e la regolarità del soggiorno” devono assumere carattere dirimente nella valutazione del luogo di residenza.
Anche la circostanza che il decesso si è verificato in Germania, del resto, appare significativa, quanto meno sotto un profilo probabilistico, ai fini dell'individuazione di detta nazione come sede di residenza stabile del , il quale si è altresì sempre sottoposto a cure in Per_1
strutture sanitarie tedesche, come provato dalle convenute, ed ha provveduto al pagamento dell'assicurazione sanitaria. Sebbene, come affermato da parte attrice, la stipula di un'assicurazione sanitaria in Germania abbia carattere obbligatorio dopo sei mesi dall'inizio della residenza nel Paese, nondimeno la scelta del de cuius di sottoporsi a trattamenti in tale
Paese e di aderire alle prescrizioni del sistema sanitario tedesco non appaiono prive di spessore nella controversia in esame ai fini della decisione in ordine alla giurisdizione applicabile.
Anche il Considerando n. 24, precedentemente citato, consente di pervenire alle medesime conclusioni;
infatti, pur a voler ritenere che per motivi professionali o economici il de cuius fosse andato a vivere in Italia, anche per un lungo periodo, deve ritenersi che egli abbia mantenuto un collegamento stretto e stabile con la Germania, luogo in cui il defunto intratteneva la sua vita sociale ed in cui si trovava il centro d'interessi della sua famiglia. Nel caso di specie, dunque, la sede stabile degli affetti del de cuius era, appunto, la Germania, ove tuttora risiedono la moglie e la figlia del , e può ritenersi che eventuali periodi Per_1
trascorsi in Italia nell'ultimo periodo della sua vita fossero dovuti ad esigenze di carattere economico ed amministrativo.
Da quanto esposto, deriva che la giurisdizione italiana non è competente a decidere sulla controversia, per essere competente il Giudice Tedesco.
4.- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana in ordine alle domande proposte da;
Parte_1 10
-. Condanna al pagamento in favore delle convenute delle spese Parte_1
processuali, liquidate per ciascuna delle convenute in euro 3808,00 per competenze, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Napoli, 22/02/2025 .
IL GIUDICE
Dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7500 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione,
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pastori, domiciliatario in Roma, alla via dell'Aeronautica 12;
-Attrice-
E
C.F. nata il [...] ad Controparte_1 C.F._2
MU (Germania), rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Procino, domiciliataria in
Napoli, alla via Bagnoli 884;
-Convenuta-
NONCHE'
, C.F. , nata l'[...] a Controparte_2 CodiceFiscale_3
RT (Germania), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Cuocolo, domiciliatario in
Napoli, alla via Consalvo Carelli, 24;
-Convenuta-
Conclusioni:
Per l'attrice: “in via preliminare pregiudiziale: - accertare e dichiarare la competenza del giudice italiano adito per la mediazione e per il presente giudizio nonché accertare e dichiarare che la legge applicabile alla successione del defunto … è la Persona_1
legge italiana, ai sensi e per gli effetti del combinato di sposto dell'art. 21 Reg. UE 650/2012
e dei “Considerando” nn. 23 e 24 Reg. UE n. 650/2012. In via principale: - ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., fissi un termine entro il quale … [nata il [...] CP_1
a MU (Germania), residente in [...]10, D-65760 Eschborn] dichiari se accettare 2
ovvero rinunciare all'eredità del de cuius .. deceduto il 09.02.2021; - per Persona_1 tutte le ragioni indicate nell'atto di citazione e nelle difese depositate, accertare e dichiarare avvenute le seguenti donazioni: a) diretta, da parte di in favore [di] … Persona_1
dell'immobile sito in Jahnstrasse 10, D-65760 Eschborn, catasto di CP_1
Eschborn, presso la Pretura di Franco forte/Hochst, foglio 4469, reparto 8, part. 15/5, con atto notarile registrato al catasto il 09.03.1999 innanzi al Notaio nonché Persona_2 accertare e dichiarare l'avvenuta riunione, dopo la morte del … dei 2 Persona_1
usufrutti registrati sul detto immobile, uno in favore della … in data 20.09.1990 e CP_1
l'altro in favore della … in data 28.01.1998; b) indiretta, da parte Controparte_3
di in favore della … , dei frutti civili - Persona_1 Controparte_3
confluenti sul C/C Unicredit spa intestato alla medesima … , Iban: Controparte_2
[...] 000400973902 – degli immobili siti a Napoli e San Giorgio a Cremano, condotti tuttora in locazione e descritti in narrativa dell'atto di citazione al punto 5); - dichiarare … e non dispensate dalla collazione e CP_1 Controparte_3
per tal motivo tenute a rendere alla massa ereditaria: • l'immobile sito a Eschborn in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione - tenuto anche conto della riunione dei due usufrutti sul detto immobile - in quest'ultimo caso avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.; • la somma di € 82.500,00 quali frutti civili degli immobili siti a Napoli e San Giorgio a Cremano, condotti tuttora in locazione, giacenti sul C/C Unicredit spa intestato a … Controparte_2
… , calcolati da inizio locazione sino al 03.02.22, oltre alla somma ulteriore per
[...]
gli affitti che confluiranno sul detto c/c dal 04.02.22 sino alla sentenza del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737 e 751 c.c.; sempre in via principale: - accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità paterna da parte di …
, per le ragioni di cui in atto di citazione e nelle difese depositate;
Controparte_2
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 723 c.c., ordinare a … di rendere Controparte_2
il conto della gestione relativa agli immobili siti a Napoli e San Giorgio a Cremano, condotti tuttora in locazione e descritti in narrativa dell'atto di citazione al punto 5); - procedere allo scioglimento della comunione ereditaria formatasi in seguito alla morte [di] …
[...]
nominando un esperto per l'esatta determinazione della massa attiva da dividersi Per_1
e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
- ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da 3
ripartire fra i singoli coeredi;
in ogni caso, si chiede inoltre sin d'ora di attribuire tutto il patrimonio restante (titoli, giacenze di denaro sui conti correnti) a … Parte_1
unica pretermessa da tutte le liberalità; - porre ogni spesa a carico della massa, compreso il rimborso del costo della perizia sugli immobili ereditari siti in Italia, compreso il rimborso delle spese sostenute dall'attrice per la procedura di mediazione e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
Per la convenuta nata : “in via pregiudiziale e Controparte_1 CP_1
preliminare: - dichiarare l'incompetenza del giudice italiano adito in favore del giudice tedesco (nella specie Tribunale/Pretura di RT) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e
15 del Reg. EU 650/2012; nel merito: - in via principale, dichiarare la domanda infondata non avendo parte attrice dimostrato la titolarità del diritto sui beni di cui chiede pronunciarsi la divisione giudiziale;
sempre nel merito: - accertare e dichiarare che … Controparte_1 ha accettato l'eredità in forma tacita, come previsto secondo il diritto tedesco par. 1943 del
BGB (codice civile tedesco) e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda ex art. 481 c.c.; - accertare e dichiarare che il trasferimento dell'immobile, sito in Eschborn, dal de cuius a … NA non costituisce una CP_1
donazione e, di conseguenza, non vi è alcun obbligo di collazione a carico della stessa;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che il predetto trasferimento, avvenuto secondo il diritto tedesco, non può essere revocato, essendo decorso il termine decennale, con esclusione di qualsiasi obbligo di collazione;
in subordine, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, previa nomina di un esperto affinché venga disposta la corretta stima della massa ereditaria, con la definizione delle relative quote spettanti a ciascun erede, come previsto per legge;
con vittoria di spese, diritti”; per la convenuta : “1) in via preliminare: - dichiarare Controparte_2
la carenza di giurisdizione in capo al Giudice italiano adito da parte attrice in favore del giudice tedesco di RT, nella specie l'Amtsgericht (Pretura) e/o Tribunale
(Landgericht) di RT, atteso che il de cuius aveva la residenza abituale ad Eschborn in Germania nella circoscrizione di RT) ed accertata anche la già manifestata volontà delle parti di regolare la successione del defunto secondo il Persona_1
diritto tedesco;
2) in subordine, sempre in via preliminare, e solo nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di giurisdizione del 4
giudice adito: - dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, come prescritto ex art.5, comma 1-bis, D.Lgs.n.28/2010; 3) nel merito, in subordine e solo nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice adito: - accertare che al caso di specie si applica esclusivamente il diritto ereditario tedesco e per l'effetto: a) accertare e dichiarare che tutte le parti in causa sono diventate eredi secondo le quote del diritto tedesco;
b) accertare e dichiarare che la donazione dell'immobile in Germania non è soggetta alla collazione ai sensi del diritto tedesco e quindi rigettare la richiesta attorea;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare che non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 723 cc. e pertanto che non sussiste alcun obbligo di rendiconto ex art.723 c.c.; d) accertare in ogni caso che … non ha goduto dei frutti civili prodotti dagli immobili Controparte_2
siti in Italia e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata da parte attrice, di restituzione alla massa ereditaria dell'importo di € 82.500,00, quali frutti civili della locazione degli immobili siti in Italia;
4) solo in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tutte le pregresse richieste di cui ai punti precedenti;
- procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, previa nomina di un esperto affinché venga disposta la corretta stima della massa ereditaria, con la definizione delle relative quote spettanti a ciascun erede, come previsto per legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi dell'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi dell'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), così come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dall'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del 5
processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Giova peraltro riportare, ai fini della decisione, le domande e le eccezioni proposte dalle parti.
2. ha convenuto in giudizio , coniuge del defunto Parte_1 Controparte_1
, e , figlia del de cuius, chiedendo al Tribunale di: Persona_1 Controparte_2
-. Fissare un termine ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c. a per la dichiarazione di CP_1
accettazione o rinuncia all'eredità del de cuius , deceduto il 9.2.2021; Persona_1
-. Accertare l'esistenza delle donazioni dirette (di cui al punto a delle conclusioni dell'atto di citazione) e indirette (di cui al punto b ibidem) effettuate da in favore di Persona_1
CP_1
-. Dichiarare e non dispensate dalla collazione e CP_1 Controparte_2
tenute, pertanto, a rendere le citate donazioni alla massa ereditaria;
-. Dichiarare l'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità paterna da parte di
; Controparte_2
-. Ordinare a di rendere il conto ex art. 723 c.c. della gestione degli Controparte_2
immobili siti in Napoli e San Giorgio a Cremano, facenti parte della massa ereditaria, condotti tuttora in locazione e descritti nell'atto di citazione;
-. Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria formatasi in seguito alla morte di con divisione in relazione alle singole quote e, in caso di indivisibilità Persona_1
degli immobili, ordinarne la vendita;
in ogni caso, attribuire tutto il patrimonio restante (titoli, giacenze di denaro sui conti correnti) ad essa attrice, “unica pretermessa da tutte le liberalità”;
-. Porre ogni spesa a carico della massa, compreso il rimborso del costo della perizia sugli immobili ereditari siti in Italia e di mediazione, e in caso di opposizione alla divisione, condannare gli opponenti alle spese di lite.
, costituitasi, ha chiesto;
Controparte_2
-. in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del
Giudice tedesco di RT, nella specie la Pretura (= Amtsgericht) o il Tribunale (=
Landgericht) di RT, in quanto il de cuius aveva stabilito la sua Persona_1
residenza abituale a Eschborn in Germania, aveva il suo fulcro di interessi solo nel territorio tedesco, dove aveva contratto matrimonio e aveva domicilio fiscale e dove aveva vissuto dal
1965 sino alla morte, tornando in Italia solo per viaggi di piacere e per le ferie estive, “ed accertata anche la già manifestata volontà delle parti di regolare la successione del defunto secondo il diritto tedesco”; Persona_1 6
-. in subordine, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prescritta dall'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010;
-. in ulteriore subordine e nel merito, di accertare che al caso di specie si applica esclusivamente il diritto tedesco e per l'effetto: a) accertare che tutte le parti in causa sono diventate eredi secondo le quote del diritto tedesco, b) accertare che essa convenuta non ha goduto dei frutti civili prodotti dai beni immobili siti in Italia e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata da parte attrice, di restituzione alla massa ereditaria dell'importo di €
82.500,00, quali frutti civili della locazione degli immobili siti in Italia;
c) accertare che la donazione dell'immobile in Germania non è soggetta alla collazione e per l'effetto rigettare la richiesta attorea;
d) in ogni caso, accertare che non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 723 cc. e pertanto che non sussiste alcun obbligo di rendiconto ex art.723 c.c.; e) procedere in subordine allo scioglimento della comunione ereditaria con definizione delle relative quote spettanti a ciascun erede, come previsto per legge dall'ordinamento tedesco;
vinte le spese di lite.
costituitasi, ha sostanzialmente proposto le stesse eccezioni e Controparte_1
domande dell'altra convenuta sopra indicate.
3.- Va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sollevata dalle convenute.
Deve rilevarsi, preliminarmente, che nella fattispecie in esame trova applicazione il
Regolamento UE n. 650/2012 sulle successioni transfrontaliere, in vigore dal 17 agosto 2015, atteso che la successione si è aperta nel 2021.
In particolare, il Regolamento citato è rilevante ogniqualvolta la cognizione di un'autorità giurisdizionale investa “successioni con implicazioni transfrontaliere”, ossia quando siano ravvisabili nella causa elementi di collegamento con Stati membri diversi da quello dell'ultima residenza abituale del de cuius.
Nel caso di specie, la presenza immobili ereditari siti sia sul territorio tedesco che su quello italiano, la titolarità in capo a della cittadinanza italiana e, al contempo, la Persona_1
registrazione della sua residenza in Germania, nonché l'esistenza di vincoli familiari in entrambe le nazioni consentono di affermare l'esistenza di implicazioni transfrontaliere e la conseguente applicabilità del citato Regolamento europeo.
La disposizione di riferimento è, pertanto, l'art. 4 del Regolamento citato, norma direttamente efficace e vincolante per i Paesi membri dell'Unione, ai sensi del quale “sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte”. 7
Giova ricordare che la nozione di “residenza abituale”, alla luce del contesto e dello scopo del regolamento, implica una “valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello
Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato”
(Considerando 23).
Ancora, al Considerando n. 24), si legge che, per i casi in cui appaia complesso individuare la residenza del de cuius, “qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato
a vivere all'estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine”, “in un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale”.
Il luogo di residenza abituale del de cuius, ad ogni modo, deve essere individuato in via univoca e complessiva, non potendosi ipotizzare una frammentazione dei luoghi rilevanti nel contesto della successione e, conseguentemente, del potere giurisdizionale in relazione alla medesima fattispecie concreta.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha sottolineato, con l'ordinanza n. 10443 del 31.3.2022, che “ai fini della corretta individuazione della giurisdizione … tra … cittadini di diversi Stati membri dell'Unione Europea, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n.
2201 del 2003, per 'residenza abituale' … deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa …”.
Applicando i superiori principi al caso di specie, al fine di stabilire il luogo di residenza abituale del defunto e, quindi, la giurisdizione del giudice italiano o di quello tedesco, giova rilevare che:
-. L'attrice ha evidenziato che il padre, benché residente in [...], aveva conservato la cittadinanza italiana e mantenuto stabili legami con l'Italia, essendo ivi proprietario di diversi immobili, e aveva anche chiesto di essere seppellito nella cappella della sua famiglia, sita in
Italia; ha prodotto, inoltre, documentazione in ordine alla titolarità, in capo al de cuius, di 8
redditi derivanti dalla locazione degli immobili siti in Italia, deducendo che essi costituirebbero gran parte degli introiti del de cuius;
-. Le convenute, invece, hanno osservato che il de cuius sin dal 1965 aveva sempre risieduto in Germania, ivi stabilendo il centro dei propri interessi non solo economici, ma anche affettivi;
in particolare, risulta che: a) il de cuius ha contratto matrimonio nel 1993 con la moglie in Germania e sia la moglie che la figlia sono tedesche;
b) il CP_1 Controparte_2
de cuius ha percepito redditi da lavoro dipendente in Germania sin dai primi anni del suo stabilimento nel Paese e, al momento della morte, percepiva pensioni tedesche;
c) a sostegno del carattere permanente della residenza del de cuius in Germania, le convenute hanno altresì evidenziato che il NA era titolare di un'assicurazione sanitaria in tale Paese e che ivi si era, in varie occasioni, sottoposto ad interventi e trattamenti medici.
Alla luce degli elementi considerati, appare indubitabile che il collegamento più saldo e dotato di maggiore continuità è quello tra il e la Germania. Per_1
In proposito, assumono efficacia dirimente le circostanze che il de cuius ha vissuto lì sin dalla giovane età, pur mantenendo un comprensibile legame con il suo Paese d'origine, e che in
Germania ha contratto matrimonio e cresciuto la figlia . Controparte_2
Per quanto non possa costituire l'unico elemento rilevante ai fini dell'individuazione del luogo in cui radicare la giurisdizione, d'altra parte, la residenza formale del defunto assume senz'altro una portata significativa, consentendo di desumere l'esistenza di un collegamento rilevante con il Paese in cui essa è dichiarata.
Malgrado, infatti, parte attrice abbia dedotto che la presenza del padre sul territorio italiano sia stata connotata dai caratteri di continuità ed abitualità, tanto da risultare prevalente rispetto a quella in Germania, non sono stati offerti elementi convincenti a supporto di detta tesi. In particolare, la contestazione dell'attrice circa la mancanza di continuità del lavoro subordinato svolto dal in Germania, pur potendosi ipotizzare che il NA trascorresse alcuni Per_1
periodi all'anno in Italia, è inconferente, dal momento che non vi è prova che il de cuius abbia esercitato attività (professionali e non) diverse e ulteriori in Italia. D'altra parte, pur a voler ritenere che il de cuius avesse effettivamente lasciato la Germania per alcuni mesi negli anni in cui non vi aveva lavorato, la circostanza appare irrilevante ai fini della decisione, giacché il
Regolamento UE richiede di verificare la stabilità della residenza solo ed esclusivamente “al momento della morte”.
La scelta del defunto di non modificare mai, per oltre quarant'anni, il luogo della propria residenza formale in Germania, pur chiedendo di essere seppellito presso la cappella di 9
famiglia in Italia, è sintomatica di un contatto stabile e duraturo con il Paese elettivo, in cui si trovavano gli affetti più stretti e i familiari più vicini del NA.
Inoltre, la saltuaria presenza del de cuius sul suolo italiano, tanto per motivi ricreativi e familiari, quanto per la cura dei propri interessi economici, non priva di rilievo gli ulteriori elementi che ne attestano la continuativa permanenza in Germania.
Ciò vale, a maggior ragione, in virtù di quanto stabilito nel Considerando n. 23), secondo il quale “la durata e la regolarità del soggiorno” devono assumere carattere dirimente nella valutazione del luogo di residenza.
Anche la circostanza che il decesso si è verificato in Germania, del resto, appare significativa, quanto meno sotto un profilo probabilistico, ai fini dell'individuazione di detta nazione come sede di residenza stabile del , il quale si è altresì sempre sottoposto a cure in Per_1
strutture sanitarie tedesche, come provato dalle convenute, ed ha provveduto al pagamento dell'assicurazione sanitaria. Sebbene, come affermato da parte attrice, la stipula di un'assicurazione sanitaria in Germania abbia carattere obbligatorio dopo sei mesi dall'inizio della residenza nel Paese, nondimeno la scelta del de cuius di sottoporsi a trattamenti in tale
Paese e di aderire alle prescrizioni del sistema sanitario tedesco non appaiono prive di spessore nella controversia in esame ai fini della decisione in ordine alla giurisdizione applicabile.
Anche il Considerando n. 24, precedentemente citato, consente di pervenire alle medesime conclusioni;
infatti, pur a voler ritenere che per motivi professionali o economici il de cuius fosse andato a vivere in Italia, anche per un lungo periodo, deve ritenersi che egli abbia mantenuto un collegamento stretto e stabile con la Germania, luogo in cui il defunto intratteneva la sua vita sociale ed in cui si trovava il centro d'interessi della sua famiglia. Nel caso di specie, dunque, la sede stabile degli affetti del de cuius era, appunto, la Germania, ove tuttora risiedono la moglie e la figlia del , e può ritenersi che eventuali periodi Per_1
trascorsi in Italia nell'ultimo periodo della sua vita fossero dovuti ad esigenze di carattere economico ed amministrativo.
Da quanto esposto, deriva che la giurisdizione italiana non è competente a decidere sulla controversia, per essere competente il Giudice Tedesco.
4.- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana in ordine alle domande proposte da;
Parte_1 10
-. Condanna al pagamento in favore delle convenute delle spese Parte_1
processuali, liquidate per ciascuna delle convenute in euro 3808,00 per competenze, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Napoli, 22/02/2025 .
IL GIUDICE
Dott.ssa Nicoletta CALISE