Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00539/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giusi Margiotta e Vincenzo Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, Guardia di Finanza - Comando Regionale Puglia - Bari, Guardia Finanza - Comando Provinciale Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, alla piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
nei limiti dell'interesse, dei seguenti atti:
1. nota prot. n. -OMISSIS- del 21.7.2021 del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza;
2. nota prot. n. -OMISSIS- del 28.6.2021 della Ragioneria territoriale dello Stato di Lecce e allegata nota prot. n. -OMISSIS- del 23.6.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi;
3. nota prot. n. -OMISSIS- del 25.6.2021 del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza;
4. nota prot. n. -OMISSIS- del 7.6.2021 del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza;
5. nota prot. -OMISSIS- del 19.5.2021 del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, di comunicazione dei motivi ostativi; nonché di
6. ogni altro atto agli stessi presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo (ivi compresi, ove occorra: la nota del Comando generale – VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Trattamento Economico della Guardia di Finanza, richiamata nel preavviso di rigetto (non conosciuta); il foglio n. -OMISSIS- del 17.3.2.2017 del Comando Generale della Guardia di Finanza (non conosciuto); la determinazione del Comando generale della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS- del 15.2.2021; la nota prot. n. -OMISSIS- del 15.1.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi; la nota avente a oggetto «convocazione per visita medica collegiale» della Tenenza di Leuca; il verbale mod. BL/S n. -OMISSIS- del 3.7.2020 del Dipartimento militare di Medicina legale di Bari-Palese; la nota del Centro ospedaliero militare di Taranto del 3.7.2020; la nota prot. n. -OMISSIS- dell'1.2.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria territoriale dello Stato di Lecce; la nota prot. n. -OMISSIS- del 9.11.2020 del Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza; la nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 13.10.2020 del Comando generale della Guardia di Finanza; la determinazione n. -OMISSIS- del 14.10.2017 del Comandante del C.I.A.N. (non conosciuta);
- nonché per l’accertamento, la declaratoria e il riconoscimento del diritto del ricorrente a ottenere la liquidazione e il pagamento dei giorni di licenza non fruiti di cui all'istanza del 23.3.2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo; nonché per
- infine, per la condanna delle Amministrazioni intimate (in primis, del Ministero delle Finanze e della Guardia di Finanza) alla liquidazione e al pagamento, in favore del ricorrente, dei giorni di licenza non fruiti di cui all'istanza del 23.3.2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza - Comando Generale, della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, della Guardia di Finanza - Comando Regionale Puglia - Bari e della Guardia Finanza - Comando Provinciale Lecce;
Vista la memoria depositata il 29 gennaio 2026, come precisata con replica del 18 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. EN EV e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agiva il ricorrente per conseguire la cd. monetizzazione delle ferie non godute, a seguito del transito dalla carriera miliare all’impiego civile, per regioni di salute, sempre alle dipendenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, o, in subordine, perlomeno al fine di ottenere il riconoscimento della fruizione delle predette ferie arretrate nel nuovo impiego.
Indi, con memoria, parte resistente comunicava che l’amministrazione ha riconosciuto al ricorrente la possibilità di fruire, previa programmazione, le ferie non godute nell’impiego civile; mentre, rimaneva preclusa la cd. monetizzazione, stante il chiaro rilievo preclusivo posto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv., con mod., dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Inoltre, più che cessazione dell’impiego, v’è stato mutamento di qualifica e di correlate mansioni, con transito dall’impiego militare a quello civile, pur sempre però nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nell’imminenza della fissata udienza straordinaria di smaltimento, parte ricorrente dichiarava cessata ragione della controversia, a seguito della effettuata fruizione delle opinate ferie arretrate.
Pertanto, il Collegio ritiene che sia maturata causa d’improcedibilità alla decisione del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
Le spese del giudizio vanno compensate per la peculiarità del ricorso e la pronta definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA Moro, Presidente FF
EN EV, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN EV | PA Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.