Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 597
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa/irregolare notifica atti prodromici

    L'Agenzia delle Entrate ha documentato la regolare notifica degli atti impositivi. Il giudice ha ritenuto che dalla notifica della cartella a quella dell'intimazione non è decorso il termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Carente motivazione atto impugnato

    L'atto impugnato è stato ritenuto regolare.

  • Rigettato
    Tardiva iscrizione a ruolo

    L'atto impugnato è stato ritenuto regolare.

  • Rigettato
    Errato indirizzo PEC per notifica telematica

    L'indirizzo PEC utilizzato per la notifica è stato tratto dalla visura camerale. La produzione di un diverso indirizzo PEC da parte del contribuente non è dirimente poiché riferito a data successiva alla notifica contestata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 597
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 597
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo