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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 597/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
BUCARELLI ENZO, RE
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3175/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGNOR. n. 09484202500002582/001 IRPEF-ALTRO
- ATTO PIGNOR. n. 09484202500002583/001 IRPEF-ALTRO
- ATTO PIGNOR. n. 09484202500002584/001 IRPEF-ALTRO
- ATTO PIGNOR. n. 09484202500002586/001 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava atti di pignoramento N.
09484202500002582/001, N. 09484202500002583/001, N. 09484202500002584/001 e N. 09484202500002586/001, limitatamente alla cartella n. 094202300012408950000 di € 16.888,73 comprensiva di interessi e sanzioni asseritamente dovuti in ragione di un paventato mancato pagamento di IRPEF – IVA - ALTRO.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi, nonché altri vizi di forma dell'atto riguardati la violazione dell'art. 6 statuto del contribuente e la tardiva iscrizione a ruolo.
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Preliminarmente chiedeva la RIUNIONE ai procedimenti RGR NN.
3183/2025 – 3164/2025 –3165/2025 – 3163/2025 – 3168/2025 – 3167/2025 – 3178/2025 – 3177/2025 –
3181/2025 – 3173/2025 – 3171/2025 (chiedendo anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del diritto)
Nel merito evidenziava la decennalità della prescrizione e l'interruzione della stessa con la notifica del
Preavviso di Fermo Amministrativo n. 09480202400016762000000 il 07/05/2024 e della intimazione di pagamento n. 09420259000272814000 il 21/01/2025 per la cartella n. 09420230012408950000.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
l'Agenzia Entrate, non aveva provato l'estrazione dai pubblici elenchi dell'indirizzo di posta elettronica certificata “Email_4” utilizzato per la notifica telematica della cartella e degli atti interruttivi, né dimostra che tale indirizzo sia di effettiva titolarità della società destinataria come da onere probatorio a suo carico e che la società ricorrente disconosce espressamente quale proprio domicilio digitale e indirizzo di posta elettronica certificata di propria appartenenza, non corrisponde al domicilio digitale dell'odierna ricorrente, per come facilmente evincibile dalla visura INIPEC in allegato da cui emerge inequivocabilmente che l'unico domicilio digitale della Agrofruit è “AGROFRUITSAS@PEC.IT”
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che dalla notifica della cartella a quello della intimazione impugnata non è decorso il termine prescrizionale.
Priva di pregio la contestazione relativa all'indirizzo pec errato.
Da un lato lo stesso è sato tratto dalla visura camerale della ditta, dall'altro la produzione di un diverso indirizzo pec, non è dirimente, atteso che lo stesso è attestato come sussistente in una data ben posteriore a quella della notifica della cartella contestata e, perciò, non rileva in alcun modo per metterne in dubbio la regolarità (ben potendo il contribuente aver mutato, anche strumentalmente, l'indirizzo pec stesso).
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 780,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 780,00 oltre oneri dovuti oltre oneri dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
BUCARELLI ENZO, RE
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3175/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGNOR. n. 09484202500002582/001 IRPEF-ALTRO
- ATTO PIGNOR. n. 09484202500002583/001 IRPEF-ALTRO
- ATTO PIGNOR. n. 09484202500002584/001 IRPEF-ALTRO
- ATTO PIGNOR. n. 09484202500002586/001 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava atti di pignoramento N.
09484202500002582/001, N. 09484202500002583/001, N. 09484202500002584/001 e N. 09484202500002586/001, limitatamente alla cartella n. 094202300012408950000 di € 16.888,73 comprensiva di interessi e sanzioni asseritamente dovuti in ragione di un paventato mancato pagamento di IRPEF – IVA - ALTRO.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi, nonché altri vizi di forma dell'atto riguardati la violazione dell'art. 6 statuto del contribuente e la tardiva iscrizione a ruolo.
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Preliminarmente chiedeva la RIUNIONE ai procedimenti RGR NN.
3183/2025 – 3164/2025 –3165/2025 – 3163/2025 – 3168/2025 – 3167/2025 – 3178/2025 – 3177/2025 –
3181/2025 – 3173/2025 – 3171/2025 (chiedendo anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del diritto)
Nel merito evidenziava la decennalità della prescrizione e l'interruzione della stessa con la notifica del
Preavviso di Fermo Amministrativo n. 09480202400016762000000 il 07/05/2024 e della intimazione di pagamento n. 09420259000272814000 il 21/01/2025 per la cartella n. 09420230012408950000.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
l'Agenzia Entrate, non aveva provato l'estrazione dai pubblici elenchi dell'indirizzo di posta elettronica certificata “Email_4” utilizzato per la notifica telematica della cartella e degli atti interruttivi, né dimostra che tale indirizzo sia di effettiva titolarità della società destinataria come da onere probatorio a suo carico e che la società ricorrente disconosce espressamente quale proprio domicilio digitale e indirizzo di posta elettronica certificata di propria appartenenza, non corrisponde al domicilio digitale dell'odierna ricorrente, per come facilmente evincibile dalla visura INIPEC in allegato da cui emerge inequivocabilmente che l'unico domicilio digitale della Agrofruit è “AGROFRUITSAS@PEC.IT”
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che dalla notifica della cartella a quello della intimazione impugnata non è decorso il termine prescrizionale.
Priva di pregio la contestazione relativa all'indirizzo pec errato.
Da un lato lo stesso è sato tratto dalla visura camerale della ditta, dall'altro la produzione di un diverso indirizzo pec, non è dirimente, atteso che lo stesso è attestato come sussistente in una data ben posteriore a quella della notifica della cartella contestata e, perciò, non rileva in alcun modo per metterne in dubbio la regolarità (ben potendo il contribuente aver mutato, anche strumentalmente, l'indirizzo pec stesso).
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 780,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 780,00 oltre oneri dovuti oltre oneri dovuti.