Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 308 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: , P. I.V.A.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ET, Corso Marrucino n. 147, presso lo studio dell'Avv. Federica Mancini, rappresentata e difesa dall'Avv. Giustino Di Cecco, come da procura in atti;
ATTRICE E
(C.F.; Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Vasto, Via Vittorio Veneto n. 100, presso lo studio dell'Avv. Alessio Caserio, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA OGGETTO: domanda di accertamento del credito. CONCLUSIONI: per parte attrice: in via principale a) accertare l'avvenuta fornitura da parte di del servizio di telefonia e trasmissione Parte_1 dati a favore della Controparte_2
e l'esistenza del relativo credito nei confronti di quest'ultima e, per
[...]
l'effetto, b) condannare la medesima al pagamento in favore di della Pt_1 somma complessiva di 36.773,14, quale residuo saldo dovuto in virtù delle fatture n. AN23282048 scaduta il 17/01/2022, n. AN19302768 scaduta il 16/11/2021, n. AN15350956 scaduta il 15/09/2021, n. AN11407787 scaduta il 16/07/2021 e n. AN07447505 scaduta il 18/05/2021, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, per le causali meglio indicate in narrativa;
c) rigettare, in ogni caso, tutte le domande e le eccezioni formulate dalla in via Controparte_2 subordinata: d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti della Pt_1 Controparte_2 per la fornitura dei servizi meglio individuati in narrativa
[...]
e, per l'effetto, e) condannare quest'ultima al pagamento del credito a favore di il tutto per le causali meglio indicate in narrativa. Con vittoria di spese, Pt_1 diritti ed onorari del presente giudizio. Per parte convenuta:
1. Dichiarare la nullità dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 164 c.p.c. e per l'effetto adottare ogni provvedimento conseguente. In via principale:
2. Rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte. In via riconvenzionale:
3. accertare e dichiarare che è Controparte_1 creditrice di della somma di € 13.000,00 oltre interessi Parte_1 legali dal dovuto al saldo effettivo, o quell'altra maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e per l'effetto 4. condannare al Parte_1 pagamento in favore di Parte_2
[...] effettivo, o quell'altra maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia. In via subordinata:
5. in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, disporre la compensazione tra la somma che eventualmente verrà riconosciuta in favore di all'esito del presente giudizio, con la somma di € 13.000,00 Parte_1
o quell'altra maggiore o minore che sarà riconosciuta in favore di
[...]
. In ogni caso:
6. Condannare sempre Controparte_1
e comunque la parte opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha riassunto il Parte_1 giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (si veda per tutte Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20935 del 17/10/2016) a seguito della sentenza n. 471/2024 pubbl. il 15/01/2024 del Tribunale di Milano, che ha revocato il decreto ingiuntivo, accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale della ingiunta . Controparte_1
Con ricorso monitorio del 17.6.2022 la aveva chiesto, al Tribunale Pt_1 Con meneghino, ingiungersi alla il pagamento della somma di € 36.773,14 oltre interessi e spese della procedura monitoria, in virtù delle fatture n. AN23282048 scaduta il 17/01/2022, n. AN19302768 scaduta il 16/11/2021, n. AN15350956 scaduta il 15/09/2021, n. AN11407787 scaduta il 16/07/2021 e n. AN07447505 scaduta il 18/05/2021, emesse per la prestazione dei servizi di telefonia mobile e trasmissione dati erogati dalla ricorrente. Con Il decreto ingiuntivo n. 14285/2022 veniva opposto dalla , la quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quello di ET o di , nonché l'infondatezza della pretesa creditoria. Pt_2
Deduceva, all'uopo, di essere già cliente e che, in data 14.03.2019, Pt_1 sottoscriveva con la stessa società, un nuovo contratto per servizi di telefonia fissa, mobile e internet per le numerose sedi della stessa, dislocate su tutto il territorio abruzzese. Tuttavia, a causa di disagi e disservizi, in data 12.11.2020, l'opponente decideva di aderire ad una proposta contrattuale avanzata dalla società WI Tre S.p.a. che prevedeva la migrazione di tutte le utenze in essere con verso il Pt_1 nuovo gestore WI Tre. Pertanto, a partire dal novembre 2020, di fatto, la
[...]
non avrebbe più usufruito di alcun servizio o prestazione da parte CP_1 di Pt_1
Contestava, altresì, il quantum richiesto atteso che, in data 13.10.2021, l'opposta, in risposta all'Avv. allora procuratore di , Pt_3 Controparte_1 nel comunicare la correttezza del proprio operato, affermava di aver sospeso e disattivato tutte le utenze intestate all'odierna opponente, precisando altresì che
“l'attuale insoluto ammonta ad € 11.849,13”. Lamentava, ancora la non debenza della richiesta di corrispettivo per recesso/disattivazione posto che l'art. 1 comma 3 del D.L. 7/07, convertito in legge n. 40/2007, prevede che “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia….devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto…senza spese non giustificate da costi dell'operatore….Le clausole difformi sono nulle”. Proponeva, infine, domanda riconvenzionale, affermando che, nell'incontro del 21 Cont ottobre 2020, tenutosi a Roma presso la sede nazionale , alla presenza del dott. in rappresentanza di veniva concordato un Persona_1 Pt_1 rimborso forfettario dei costi in eccesso pagati da a causa dei Controparte_1 disservizi dalla stessa subiti, quantificato in € 13.000,00. Tale accordo veniva formalizzato mediante la proposta di rimborso inviata alla società opposta in data 09.11.2020 e accettata dalla stessa tanto che, con comunicazione del 10.11.2020, chiedeva di indicare la modalità di versamento della somma concordata e, in data 11.11.2020, comunicava a che la somma di € Controparte_1 Pt_1
13.000,00 doveva essere corrisposta mediante nota di credito. Si costituiva la contestando la fondatezza dell'eccezione di Pt_1 incompetenza territoriale del Tribunale lombardo ed eccependo di aver fatto migrare, su richiesta di WI, solo le utenze per le quali vi è stata richiesta dalla stessa WI. Con Contestava, inoltre, di aver mai ricevuto domanda di recesso dalla , comunque riferite solo ad alcune utenze. Per il resto, insisteva nella propria richiesta creditoria e contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale. Con la citata sentenza n. 471/2024 pubbl. il 15/01/2024 il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, revocava il decreto ingiuntivo e condannava alle spese di lite. Pt_1 ha, dunque, riassunto la domanda avente ad oggetto l'accertamento del Pt_1 credito dedotto nel ricorso monitorio. Con Si è costituita la la quale ha, in primis, eccepito la nullita' dell'atto di citazione in riassunzione per erroneità degli avvertimenti previsti dall'art. 167 n. 7 c.p.c., trattandosi di fascicolo sottoposto a rito pre-Cartabia. Per il resto, ha contestato la pretesa creditoria e riproposto la domanda riconvenzionale già formulata innanzi al Tribunale di Milano. Ciò detto, si osserva quanto segue. In punto di rito, con decreto del 3.6.2024, ne è stata ripristinata la correttezza. Sono state rigettate le richieste di prova orale sia perché vertenti su circostanze documentali o da provarsi documentalmente, sia perché non circostanziate nel tempo e nello spazio (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011). Va, in primis, evidenziato che nessuna delle parti ha effettivamente prodotto né il Con file excel inviato dalla a con indicazioni delle linee oggetto della Pt_1 migrazione, né la comunicazione della WI Tre a contenente le Pt_1 medesime informazioni. Cont Per la verità con la seconda memoria la ha prodotto un file excel ma del quale la controparte ha disconosciuto la corrispondenza all'originale, non essendo stata prodotta la PEC. Nel merito, come sopra precisato, la pretesa di si basa sulle fatture n. Pt_1
AN23282048 scaduta il 17/01/2022, n. AN19302768 scaduta il 16/11/2021, n. AN15350956 scaduta il 15/09/2021, n. AN11407787 scaduta il 16/07/2021 e n. AN07447505 scaduta il 18/05/2021. Sul punto afferma la controparte che, dall'attento esame della documentazione in atti dalla quale si evince che le utenze indicate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (cfr pag. 5 della fattura AN07447505 e pag. 3 delle fatture AN11407787, AN15350956, AN19302768), sono le stesse oggetto di diversi contratti stipulati con WI Tre in data 12.11.2020, che si producono (doc. 4 fascicolo dell'opposizione a D.I.). Dall'attento esame di tali documenti, si evince che il codice di migrazione per ogni singola utenza, indicato nelle fatture Pt_1 corrisponde esattamente a quello indicato nei contratti stipulati col nuovo È evidente quindi che l'odierna opposta ha continuato ad addebitare costi a carico della , successivamente alla migrazione delle utenze telefoniche Controparte_1
e nonostante quest'ultima non usufruiva più di alcun servizio da parte di Pt_1
La fattura n. AN07447505 (Periodo fatturazione 23 febbraio 2021 - e 2021) fa riferimento alle seguenti utenze e codici di migrazione:
La fattura n. AN11407787 (Periodo fatturazione 23 aprile 2021 - 22 giugno 2021) fa riferimento alle seguenti utenze e codici di migrazione: La fattura n. AN15350956 (Periodo fatturazione 23 giugno 2021 - 22 agosto 2021) fa riferimento alle seguenti utenze e codici di migrazione: La fattura n. AN19302768 (Periodo fatturazione 23 agosto 2021 - 22 ottobre 2021) fa riferimento alle seguenti utenze e codici di migrazione: Da ultimo, la fattura n. AN23282048 fa principalmente riferimento ai corrispettivi per recessi/disattivazioni. Con Afferma la che La bontà di tale ricostruzione emerge dall'attento esame della documenta e in atti dalla quale si evince che le utenze indicate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (cfr pag. 5 della fattura AN07447505 e pag. 3 delle fatture AN11407787, AN15350956, AN19302768), sono le stesse oggetto di diversi contratti stipulati con WI Tre in data 12.11.2020, che si producono (doc. 4 fascicolo dell'opposizione a D.I.). Dall'attento esame di tali documenti, si evince che il codice di migrazione per ogni singola utenza, indicato nelle fatture corrisponde esattamente a quello indicato nei contratti Pt_1 stipulati col nuovo operatore. È evidente quindi che l'odierna opposta ha continuato ad addebitare costi a carico della , successivamente alla Controparte_1 migrazione delle utenze telefoniche e nonostante quest'ultima non usufruiva più di alcun servizio da parte di Pt_1 Mentre invece la afferma che Invero, da un mero confronto tra le fatture Pt_1 emesse da (cfr. Allegato D fascicolo monitorio) e da WI (si veda doc. 5 Pt_1 di contropa edesimo arco temporale si evince palesemente come i servizi forniti dall'uno e dall'altro operatore sono riferibili a numerazioni completamente diverse. Ora, la fattura di WI 2021T000850655 periodo 01/05/2021 - 30/06/2021 fa riferimento alle seguenti linee e codici di migrazione: RIEPILOGO CODICI DI MIGRAZIONE Linee Codice Migrazione 0852193120 ISF08514757571014-K 0852194394 ISF08514757571014-K 0852194646 ISF08514756138014-B 0852194753 ISF08514756138014-B 0852194837 ISF08514756138014-B 0852194932 ISF08514756138014-B 0852194973 ISF08514756138014-B 0852194994 ISF08514756138014-B 0852195007 ISF08514756138014-B 0852195513 ISF08514756139014-C 0852195544 ISF08514757568011-P 0852195599 ISF08514756139014-C 0852195623 ISF08514756139014-C 0852196080 ISF08514756137006-A 0852196141 ISF08514756137006-A 0852196210 ISF08514756137006-A
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La fattura di WI 2021T001099293 periodo 01/07/2021 - 31/08/2021 fa riferimento alle seguenti linee e codici di migrazione: Linee Codice Migrazione 0852193120 ISF08514757571014-K 0852194394 ISF08514757571014-K 0852194646 ISF08514756138014-B 0852194753 ISF08514756138014-B 0852194837 ISF08514756138014-B 0852194932 ISF08514756138014-B 0852194973 ISF08514756138014-B 0852194994 ISF08514756138014-B 0852195007 ISF08514756138014-B 0852195513 ISF08514756139014-C 0852195544 ISF08514757568011-P 0852195599 ISF08514756139014-C 0852195623 ISF08514756139014-C 0852196080 ISF08514756137006-A 0852196141 ISF08514756137006-A 0852196210 ISF08514756137006-A
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La fattura di WI 2021T001450394 periodo 01/09/2021 - 31/10/2021 fa riferimento alle seguenti linee e codici di migrazione: Linee Codice Migrazione 0852192105 ISF08514761729011-S 0852192584 ISF08514761729011-S 0852192621 ISF08514761729011-S 0852192637 ISF08514761729011-S 0852193077 ISF08514761728014-R 0852193120 ISF08514757571014-K 0852193302 ISF08514761728014-R 0852193305 ISF08514761728014-R 0852193336 ISF08514761728014-R 0852193398 ISF08514761728014-R 0852193448 ISF08514761728014-R 0852194394 ISF08514757571014-K 0852194646 ISF08514756138014-B 0852194753 ISF08514756138014-B 0852194837 ISF08514756138014-B 0852194932 ISF08514756138014-B 0852194973 ISF08514756138014-B 0852194994 ISF08514756138014-B 0852195007 ISF08514756138014-B 0852195513 ISF08514756139014-C 0852195544 ISF08514757568011-P 0852195599 ISF08514756139014-C 0852195623 ISF08514756139014-C 0852196080 ISF08514756137006-A 0852196141 ISF08514756137006-A 0852196210 ISF08514756137006-A
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.w50487982 C.F._3 CodiceFiscale_4
.w50488302
[...] CodiceFiscale_2 Contro w50489078 ISF12345678222-K NGA.w50488066 ISF087314727062014-U NGA.w50488533 ISF087114725390014-Q NGA.w50488560 ISF087214726190014-P NGA.w50488609 ISF08514756138014-B NGA.w50488994 ISF08514756139014-C NGA.w50496242 ISF08514757571014-K NGA.w50500478 ISF087314720181014-J NGA.w50523171 ISF08514761728014-R w50486762 ISF087114725338011-C Pt_4
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Le altre fatture WI non rilevano in quanto non oggetto del periodo temporale per il quale è stato richiesto il pagamento dalla Pt_1 Dopo confronto tra le fatture della e della WI (tutti i codici di Pt_1 migrazione e tutti i numeri di telefono, tramite la funzione “Trova” di Word) si è verificata la corrispondenza per i seguenti numeri: 08528403 ISFOFLBSFT6IBSBOFB-X 0854224139 ISFOFLBSFT6IBSBOFB-X 0854229361 ISFOFLBSFT6IBSBOFB-X 0854910085 ISF08514761729011-S 085810451 ISF08514761729011-S I primi 3 (evidenziati in verde) relativi all'utenza di , Via Milano, sono Pt_2 indicati nelle prime 2 fatture della fattura n. AN07447505 (Periodo Pt_1 fatturazione 23 febbraio 2021 - 22 aprile 2021, fattura n. AN11407787 (Periodo fatturazione 23 aprile 2021 - 22 giugno 2021). Gli ultimi due numeri (evidenziati in giallo), relativi all'utenza di Francavilla, sono indicati anche nella terza fattura n. AN15350956 (Periodo fatturazione 23 giugno 2021 - 22 agosto 2021). I primi 3 numeri sono indicati anche nella fattura di WI 2021T001099293 periodo 01/07/2021 - 31/08/2021 mentre, tutti i numeri, sono indicati nella fattura di WI 2021T001450394 periodo 01/09/2021 - 31/10/2021. Quindi, in conclusione, i primi tre numeri (verdi) sono fatturati da fino Pt_1 al 22.6.2021 e da WI dal 1.7.2021. Gli altri due (gialli) da fino al 22.8.2021 e da WI dal 1.9.2021. Pt_1
Ne consegue che non vi è alcuna duplicazione di costo richiesto da Pt_1 Né sussiste insanabile contrasto con la dichiarazione di (all. 11) per la Pt_1 quale l'insoluto era pari ad € 11.849,13 in quanto portante data 13.10.2021, dunque prima delle fatture n. AN19302768 (Periodo fatturazione 23 agosto 2021 - 22 ottobre 2021) e n. AN23282048. Con La contesta la debenza della fattura n. AN23282048 specialmente nella parte concernente il corrispettivo per recesso/disattivazione in ragione della contrarietà all'art. 1 comma 3 del D.L. 7/07 convertito in legge n. 40/2007, che prevede che
“i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia….devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto…senza spese non giustificate da costi dell'operatore….Le clausole difformi sono nulle”. La sul punto, richiama la delibera Corecom del 25.5.2018 e la sentenza Pt_1 del Consiglio di Stato 1442/2010 (peraltro citata dalla predetta delibera). In tali decisioni si evidenzia la distinzione tra la pratica – ritenuta illegittima – di addebitare all'utente, al momento del recesso anticipato, anche le spese sostenute al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale, e quella di chiedere il rimborso degli sconti già praticati al cliente in ragione di un vincolo di durata contrattuale non rispettato. Nel primo caso infatti “elemento qualificante la fattispecie è la presenza di un soggetto debole (l'utente) perché obbligato, ove interessato ad acquisire un determinato servizio, ad accettare le condizioni unilateralmente fissate dal soggetto forte (l'operatore), con la conseguenza che l'unica alternativa che gli si offre è la rinuncia all'acquisto del prodotto” (cfr. sent. n. 5361/09 Tar Lazio). Da questa disparità tra i due soggetti, il decreto Bersani, così come interpretato dall'Autorità e dai Giudici amministrativi, ha fatto derivare il divieto per gli operatori di addebitare costi diversi da quelli effettivamente originati dal recesso anticipato, e segnatamente impedendo l'addebito dei costi sostenuti per l'attivazione iniziale. Nel secondo caso (corrispondente a quello qui in esame) invece
“l'operatore mette a disposizione dell'utente due diverse offerte, fra le quali egli è libero di scegliere, una a prezzo pieno, dalla quale può in ogni momento recedere salvo preavviso, ma senza essere sottoposto a rimborsi per spese diverse da quelle sostenute dall'operatore per la disattivazione dell'impianto […], e un'altra promozionale a prezzo ridotto, per la quale l'operatore ha invece prefissato una durata che non preclude all'utente il recesso anticipato, ma che consente al primo (che ha fatto affidamento su un arco temporale di vigenza del rapporto contrattuale per coprire i costi sostenuti e realizzare il corrispettivo che gli è dovuto in ragione della controprestazione offerta) di recuperare, al momento del recesso anticipato, quanto il ripensamento (legittimo) dell'utente non gli ha consentito di ottenere” (cfr. sentenza Tar Lazio citata, confermata, anche dal Consiglio di Stato). Sulla base di queste premesse, i Giudici amministrativi hanno quindi ritenuto pienamente legittima la richiesta dell'operatore di restituzione degli sconti di cui l'utente ha beneficiato durante la vigenza del rapporto contrattuale, riconducendo tale fattispecie al recesso anticipato da offerte promozionali e differenziandola quindi dalla diversa situazione del recesso anticipato dal contratto a prezzo pieno, tutelata dall'art.1 del decreto Bersani. Tale interpretazione è stata ripresa anche dal Giudice ordinario, in particolare nella sentenza resa dal Tribunale di Milano, sez. XI, n. 5554 del 15 maggio 2012. Ebbene, non ha argomentato, nei propri libelli, in ordine agli sconti Pt_1 praticati rispetto ad una offerta a prezzo pieno. In sostanza, pur richiamando correttamente il principio sancito dalle predette pronunce, non si è fatta carico di dimostrarne i presupposti per l'applicazione. Ne consegue che la somma di € 19.716,46, pari ad € 16.161,04 + Iva al 22% non è dovuta. Non rimane che pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale. La pretesa si basa su un presunto riconoscimento di debito della per Pt_1 asseriti disservizi, formalizzato mediante la proposta di rimborso inviata alla società opposta in data 09.11.2020 (doc. 12 fascicolo di parte dell'opposizione a D.I.) e accettata dalla stessa con comunicazione del 10.11.2020 (doc. 13 fascicolo di parte dell'opposizione a D.I.). In realtà, il riconoscimento di debito deriverebbe da una affermazione di tale
(alias ) la quale chiedeva di indicare la modalità di Per_2 Per_3 Per_4 versamento della somma concordata. Orbene, a prescindere che non è chiara la qualità di tale soggetto (in particolare se possa o meno vincolare la , come correttamente eccepito dalla Pt_1 compagnia telefonica, non vi è alcun riferimento ad una cifra determinata sull'importo da riaccreditare o oggetto della nota di credito, nella stringata risposta della Per_4 Con In conclusione, la va condannata al pagamento della somma di € 17.056,68 (totale del credito meno quanto richiesto per il costo di recesso). Le spese di lite possono compensarsi.
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) Condanna Controparte_5
(C.F.; ) al pagamento, in favore della
[...] P.IVA_3 [...]
(C.F.: , P. I.V.A.: ), della somma Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 di € 17.056,68 oltre interessi come richiesti nel decreto ingiuntivo dalla scadenza delle singole fatture al saldo per la rispettiva quota parte;
2) Compensa le spese di lite;
Così deciso in ET, il 26.4.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco