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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06604/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00611 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06604/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6604 del 2025, proposto dalla sig.ra
IS Da IO, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli
Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma, in parte qua,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza
Bis, n. 15541/2025 del 14 agosto 2025, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 2275/2025. N. 06604/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista l'istanza dell'appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. RO De
Berardinis, udito per la parte appellata l'Avvocato dello Stato Federico Basilica e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con l'appello in epigrafe la sig.ra IS Da IO, docente di scuola primaria, impugna la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 15541/2025 del 14 agosto
2025 esclusivamente nel capo che attiene alla liquidazione delle spese, chiedendone la riforma in parte qua;
- che la sentenza di prime cure ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellante per l'ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. II Lavoro, n.
3880/2022 del 18 ottobre 2022, la quale ha dichiarato il diritto delle ricorrenti in primo grado, tra cui la docente IS Da IO, al riconoscimento delle somme maturate a titolo di anzianità pre-ruolo successivamente al quinquennio precedente alla notifica del ricorso di primo grado di ciascuna ricorrente;
- che il T.A.R., nell'accogliere il ricorso in ottemperanza, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato in €
300,00, oltre spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- che con il ricorso in epigrafe, tempestivamente notificato, l'appellante lamenta che la liquidazione delle spese nella suindicata misura di € 300,00 viola l'art. 91 c.p.c., in N. 06604/2025 REG.RIC.
combinato disposto con l'art. 2233, secondo comma, c.c., e viola altresì il d.m. n.
55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/2022), essendo inferiore ai minimi tariffari da questo previsti;
- che, per l'effetto, l'appellante ha chiesto in via principale che, in riforma del capo appellato della sentenza impugnata, il Ministero venisse condannato a rifonderle €
1.901,00 a titolo di spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, in applicazione dei valori indicati dal d.m. n. 55/2014 per le cause innanzi al T.A.R. di valore fino a €
260.000,00; in subordine, ha chiesto la condanna del Ministero a rifonderle, sempre a titolo di spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, € 3.689,00, in applicazione dei valori indicati dal d.m. n. 55/2014 per le cause innanzi al T.A.R. aventi valore indeterminabile.
Considerato inoltre:
- che si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito con atto formale, resistendo all'appello di controparte;
- che l'appellante ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi;
- che alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 il Collegio, udito il difensore presente della parte pubblica, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto che le censure dell'appellante siano fondate nei limiti di seguito esposti;
Considerato, infatti:
- che forma oggetto della controversia la liquidazione in misura eccessivamente esigua, da parte del giudice di prime cure, delle spese del giudizio di ottemperanza proposto dalla ricorrente per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Giudice del
Lavoro;
- che sulla medesima questione, concernente l'illegittimità della liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza mediante attribuzione di somme simboliche e lesive del decoro professionale, questa Sezione si è già espressa in numerosissimi N. 06604/2025 REG.RIC.
precedenti e tra l'altro con le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n. 4426 del 22 maggio 2025, nn. 7621 e 7622 del 30 settembre 2025, nn. 7900 e 7916 dell'8 ottobre
2025, nn. 8173 e 8177 del 21 ottobre 2025, n. 8824 dell'11 novembre 2025 e n. 9054 del 19 novembre 2025, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate in questa sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., secondo cui la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi” (C.d.S., Sez. VII,
11 dicembre 2024, n. 10003; id., 19 novembre 2024, n. 9249; id., 2 novembre 2022,
n. 9553; Sez. VI, 25 febbraio 2021, n. 1636; v. altresì l'art. 74 c.p.a., che per le sentenze in forma semplificata dispone che “la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”);
- che, invero, il quadro normativo ora citato “dimostra che l'ordinamento attribuisce alla motivazione della sentenza, quand'anche redatta in maniera sintetica, la funzione essenziale di fondamento di legittimità dell'azione giurisdizionale, in quanto strumento di comprensione delle modalità di esercizio di tale potere e, conseguentemente, centrale per il suo controllo, dovendosi rinvenire nella motivazione l'iter logico attraverso cui si è formato il convincimento del giudice
(Cass. civ., I, 22 febbraio 2017, n. 4605)” (così C.d.S., Sez. VII, n. 9553/2022, cit.);
- che pertanto, sulla base dei precetti degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., nonché in ossequio all'obbligo di sintesi di cui all'art. 3, comma 2, c.p.a. (C.d.S., Sez.
VII, 9 ottobre 2023, n. 8742), alla motivazione della presente decisione può provvedersi mediante l'integrale richiamo alle motivazioni delle sentenze di questa
Sezione nn. 3897, 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173, 8177, 8824 e 9054 del 2025, che hanno stimato conforme a legge, in fattispecie analoghe o comunque comparabili a quella ora in esame, la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura forfettaria di € 800,00, in riforma della sentenza appellata; N. 06604/2025 REG.RIC.
Ritenuto, in definitiva, di dover accogliere l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, di liquidare le spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura di € 800,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, ove versato, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Ritenuto, da ultimo, di liquidare secondo soccombenza le spese di questo grado del giudizio a carico del Ministero appellato e in favore dell'appellante, nella misura forfettaria di € 300,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge e alla refusione del contributo unificato (ove versato), tenuto conto del fatto che il valore della controversia, in secondo grado, è soltanto quello delle spese legali del primo grado, essendo stato impugnato unicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite
(così C.d.S., Sez. VII, nn. 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173, 8177, 8824 e 9054 del
2025, citt.);
Ritenuto di dover disporre la distrazione delle spese del giudizio di appello in favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in via forfettaria in € 800,00
(ottocento/00), oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere all'appellante le spese del grado di appello del giudizio, che liquida in via forfettaria in € 300,00 N. 06604/2025 REG.RIC.
(trecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
CL NT, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
RO De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO De Berardinis CL NT
IL SEGRETARIO N. 06604/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00611 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06604/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6604 del 2025, proposto dalla sig.ra
IS Da IO, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli
Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma, in parte qua,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza
Bis, n. 15541/2025 del 14 agosto 2025, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 2275/2025. N. 06604/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista l'istanza dell'appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. RO De
Berardinis, udito per la parte appellata l'Avvocato dello Stato Federico Basilica e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con l'appello in epigrafe la sig.ra IS Da IO, docente di scuola primaria, impugna la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 15541/2025 del 14 agosto
2025 esclusivamente nel capo che attiene alla liquidazione delle spese, chiedendone la riforma in parte qua;
- che la sentenza di prime cure ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellante per l'ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. II Lavoro, n.
3880/2022 del 18 ottobre 2022, la quale ha dichiarato il diritto delle ricorrenti in primo grado, tra cui la docente IS Da IO, al riconoscimento delle somme maturate a titolo di anzianità pre-ruolo successivamente al quinquennio precedente alla notifica del ricorso di primo grado di ciascuna ricorrente;
- che il T.A.R., nell'accogliere il ricorso in ottemperanza, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato in €
300,00, oltre spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- che con il ricorso in epigrafe, tempestivamente notificato, l'appellante lamenta che la liquidazione delle spese nella suindicata misura di € 300,00 viola l'art. 91 c.p.c., in N. 06604/2025 REG.RIC.
combinato disposto con l'art. 2233, secondo comma, c.c., e viola altresì il d.m. n.
55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/2022), essendo inferiore ai minimi tariffari da questo previsti;
- che, per l'effetto, l'appellante ha chiesto in via principale che, in riforma del capo appellato della sentenza impugnata, il Ministero venisse condannato a rifonderle €
1.901,00 a titolo di spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, in applicazione dei valori indicati dal d.m. n. 55/2014 per le cause innanzi al T.A.R. di valore fino a €
260.000,00; in subordine, ha chiesto la condanna del Ministero a rifonderle, sempre a titolo di spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, € 3.689,00, in applicazione dei valori indicati dal d.m. n. 55/2014 per le cause innanzi al T.A.R. aventi valore indeterminabile.
Considerato inoltre:
- che si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito con atto formale, resistendo all'appello di controparte;
- che l'appellante ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi;
- che alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 il Collegio, udito il difensore presente della parte pubblica, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto che le censure dell'appellante siano fondate nei limiti di seguito esposti;
Considerato, infatti:
- che forma oggetto della controversia la liquidazione in misura eccessivamente esigua, da parte del giudice di prime cure, delle spese del giudizio di ottemperanza proposto dalla ricorrente per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Giudice del
Lavoro;
- che sulla medesima questione, concernente l'illegittimità della liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza mediante attribuzione di somme simboliche e lesive del decoro professionale, questa Sezione si è già espressa in numerosissimi N. 06604/2025 REG.RIC.
precedenti e tra l'altro con le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n. 4426 del 22 maggio 2025, nn. 7621 e 7622 del 30 settembre 2025, nn. 7900 e 7916 dell'8 ottobre
2025, nn. 8173 e 8177 del 21 ottobre 2025, n. 8824 dell'11 novembre 2025 e n. 9054 del 19 novembre 2025, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate in questa sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., secondo cui la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi” (C.d.S., Sez. VII,
11 dicembre 2024, n. 10003; id., 19 novembre 2024, n. 9249; id., 2 novembre 2022,
n. 9553; Sez. VI, 25 febbraio 2021, n. 1636; v. altresì l'art. 74 c.p.a., che per le sentenze in forma semplificata dispone che “la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”);
- che, invero, il quadro normativo ora citato “dimostra che l'ordinamento attribuisce alla motivazione della sentenza, quand'anche redatta in maniera sintetica, la funzione essenziale di fondamento di legittimità dell'azione giurisdizionale, in quanto strumento di comprensione delle modalità di esercizio di tale potere e, conseguentemente, centrale per il suo controllo, dovendosi rinvenire nella motivazione l'iter logico attraverso cui si è formato il convincimento del giudice
(Cass. civ., I, 22 febbraio 2017, n. 4605)” (così C.d.S., Sez. VII, n. 9553/2022, cit.);
- che pertanto, sulla base dei precetti degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., nonché in ossequio all'obbligo di sintesi di cui all'art. 3, comma 2, c.p.a. (C.d.S., Sez.
VII, 9 ottobre 2023, n. 8742), alla motivazione della presente decisione può provvedersi mediante l'integrale richiamo alle motivazioni delle sentenze di questa
Sezione nn. 3897, 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173, 8177, 8824 e 9054 del 2025, che hanno stimato conforme a legge, in fattispecie analoghe o comunque comparabili a quella ora in esame, la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura forfettaria di € 800,00, in riforma della sentenza appellata; N. 06604/2025 REG.RIC.
Ritenuto, in definitiva, di dover accogliere l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, di liquidare le spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura di € 800,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, ove versato, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Ritenuto, da ultimo, di liquidare secondo soccombenza le spese di questo grado del giudizio a carico del Ministero appellato e in favore dell'appellante, nella misura forfettaria di € 300,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge e alla refusione del contributo unificato (ove versato), tenuto conto del fatto che il valore della controversia, in secondo grado, è soltanto quello delle spese legali del primo grado, essendo stato impugnato unicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite
(così C.d.S., Sez. VII, nn. 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173, 8177, 8824 e 9054 del
2025, citt.);
Ritenuto di dover disporre la distrazione delle spese del giudizio di appello in favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in via forfettaria in € 800,00
(ottocento/00), oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere all'appellante le spese del grado di appello del giudizio, che liquida in via forfettaria in € 300,00 N. 06604/2025 REG.RIC.
(trecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
CL NT, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
RO De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO De Berardinis CL NT
IL SEGRETARIO N. 06604/2025 REG.RIC.