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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 17/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 805 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 805 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]n.92 67020 Villa Sant'Angelo (AQ) ed elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Marina Ranieri
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente in [...] L'AQUILA (AQ) ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. D'Amario Ferdinando
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo”.
Per il resistente: “aderisce alla richiesta di separazione personale dei coniugi, formula domanda di addebito, chiede il rigetto della domanda di riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento, formula ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. istanza che, decorso il termine
1 previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, l'On.le Tribunale pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Oggetto: Domanda di cessazione effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 20.4.2023, e ritualmente notificato con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in L'Aquila (AQ) il 28.03.2012 e Controparte_1 che dall'unione matrimoniale non erano nati figli, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
2. La ricorrente rappresentava che: a) fino al 09.01.2023, i coniugi risiedevano in L'Aquila,
Via delle Nocelle n. 103, mentre, a partire da tale data, la IG.ra d'accordo del Pt_1 marito, ha trasferito la propria residenza nel Comune di Villa Sant'Angelo, Borgo
Trento, n. 92; ella era priva di una stabile occupazione lavorativa mentre il IG. risultava percettore di un reddito da pensione pari a circa € 1.400,00 mensili, CP_1
dei quali, tuttavia, non si aveva precisa contezza;
c) negli ultimi anni la relazione coniugale era andata deteriorandosi, venendo sempre più a mancare sia un progetto di vita comune che l'affectio coniugalis, da ciò è scaturito un progressivo allontanamento nella vita quotidiana dei coniugi.
3. In data 28.08.2023, si costituiva in giudizio il IG. il quale, pur aderendo alla CP_1
richiesta di controparte di dichiarare la separazione personale dei coniugi, contestava integralmente quanto ex adverso rappresentato. In particolare, riferiva che: a) contrariamente a quanto dichiarato dalla IG.ra la relazione coniugale tra i due Pt_1
non era mai stata caratterizzata da alcun rapporto affettivo, per essersi la ricorrente sempre dimostrata fredda e distaccata;
b) in particolare, la ricorrente, sin dai primi periodi del matrimonio, si era di frequente allontanata dall'abitazione coniugale per lunghissimi periodi (anche mesi), recandosi nel proprio Paese natale (Ucraina) ovvero in varie città italiane, lasciando il IG. solo in casa;
c) l'allontanamento dal CP_1
tetto coniugale era da imputarsi alla esclusiva volontà della ricorrente che, contro il parere del marito, aveva unilateralmente deciso di porre fine all'obbligo all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione, comportamenti che erano allegati a sostegno della domanda di addebito della separazione personale;
d) in ordine a quest'ultima domanda, il IG. ha fatto CP_1
presente che, contrariamente a quanto affermato dalla moglie, egli, oltre ad essere un
2 nullatenente, non possedendo né beni mobili né beni immobili (tanto da essere costretto a vivere presso la casa del figlio), aveva svolto un'attività commerciale che aveva subito un grave fallimento ed attualmente viveva del solo reddito da pensione pari ad un ammontare di € 806,69 mensili;
e) la ricorrente, invece, oltre ad avere in suo favore luna più giovane età, aveva sempre svolto attività lavorativa, in passato con partita IVA (n°
); f) inoltre, la ricorrente risultava titolare di beni immobili in Ucraina - P.IVA_1
dove aveva manifestato l'intenzione di tornare a vivere - ed è attualmente assegnataria di un immobile da parte del Comune di L'Aquila.
4. All'udienza del 20.09.2023, fissata per sentire le parti personalmente, entrambe confermavano la volontà di non riconciliarsi. In particolare, la IG.ra a) Pt_1
contestava quanto asserito dal resistente in merito ai presunti allontanamenti dalla casa coniugale, riferendo che si assentava solo per andare a trovare la madre ed i propri parenti in Ucraina;
b) all'inizio della relazione con il IG. ella si trovava a CP_1
Civitanova Marche, dove lavorava in nero;
c) sin da subito, era stata convinta dal resistente a spostarsi a L'Aquila, dove il IG. aprì per lei una partita IVA per CP_1
regolarizzare il suo ingresso e soggiorno nel territorio nazionale;
d) il IG. era CP_1 sempre stato molto geloso, al punto da voler scegliere per lei l'occupazione lavorativa ed accompagnarla in ogni spostamento;
e) a causa dei comportamenti poco chiari del marito, la IG.ra era caduta in uno stato di indigenza. Dal canto suo, il IG. Pt_1
contestando tutto quanto riferito dalla controparte, a) dichiarava di non aver CP_1 mai contribuito all'accumularsi dei debiti della moglie ma, anzi, di aver sempre provveduto, in sua vece, al pagamento delle tasse di cui la stessa non si era mai fatta carico;
b) il fatto che i familiari della moglie fossero in Ucraina era da ritenersi un mero pretesto per allontanarsi dal tetto coniugale, tanto che, ora che gli stessi si sono trasferiti in Italia, la IG.ra si era determinata subito a richiedere la separazione dal marito. Pt_2
5. Preso atto delle rispettive posizioni, il Presidente si riservava di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti.
6. Con ordinanza del 18.02.2024 venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali, considerate a) la grande differenza di età tra i coniugi, l'uno 82enne e l'altra
57enne, poteva ipotizzarsi solo per la IG.ra la possibilità di dedicarsi a proficua Pt_1
attività lavorativa, b) la precarietà delle condizioni di salute del resistente, affetto da grave gonartrosi bilaterale con difficoltà di deambulazione e c) la situazione economica del IG. percipiente un reddito annuo di soli circa € 10.000,00, e debitore CP_1
destinatario di diverse intimazioni di pagamento per importi cospicui nonché di
3 pignoramento presso terzi per debiti di verosimile natura fiscale per € 329.461,00, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, respingendo ogni altra richiesta, e fissava l'udienza del 14.05.2024, per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate riportandosi a quelle formulate, rispettivamente, nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione.
7. Preso atto, il Tribunale tratteneva la causa in decisione. Quindi, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale, con sentenza del
1.7.2024 pubblicata il 23.7.2024 stabiliva quanto segue: “- DICHIARA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) in data
28.03.2012, dalla cui unione matrimoniale non sono nati figli, alle condizioni di cui all'ordinanza di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti del 18.02.2024; - autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Dispone con separata ordinanza sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
8. Con separato decreto fissava per la prosecuzione dinanzi a sé della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta in via riconvenzionale da nei confronti di ove divenuta procedibile, l'udienza del Controparte_1 Persona_1
19 febbraio 2024, ore 9,30, in seguito rinviala al 17 febbraio 2025 per la comparizione dei coniugi per essere sentiti sulla domanda di cessazione degli effetti civili.
9. Alla predetta udienza compariva il IG. il quale dichiarava di non volersi CP_1
riconciliare e per tramite del proprio procuratore precisava le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
10. La IG.ra non compariva. Parte_1
11. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal IG. CP_1
rispetto alla quale nessuna contestazione ha avanzato la sig. - la quale non è Pt_2 neppure comparsa all'udienza allo scopo fissata in esito alla sentenza di separazione - è procedibile, essendo decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della legge
898/1970 (cfr. verbale di comparizione delle parti nel procedimento di separazione del
22/9/2023) senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti, e va accolta, risultando pacifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto.
12. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di L'Aquila, visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto a L'Aquila in Parte_1 Controparte_1 data 28.3.2012, trascritto presso l'ufficio anagrafe del Comune di L'Aquila al n. 5, P.1,
Uff.1 dell'anno 2012, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
▪ spese di lite compensate.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 4 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 805 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]n.92 67020 Villa Sant'Angelo (AQ) ed elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Marina Ranieri
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente in [...] L'AQUILA (AQ) ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. D'Amario Ferdinando
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo”.
Per il resistente: “aderisce alla richiesta di separazione personale dei coniugi, formula domanda di addebito, chiede il rigetto della domanda di riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento, formula ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. istanza che, decorso il termine
1 previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, l'On.le Tribunale pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Oggetto: Domanda di cessazione effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 20.4.2023, e ritualmente notificato con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in L'Aquila (AQ) il 28.03.2012 e Controparte_1 che dall'unione matrimoniale non erano nati figli, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
2. La ricorrente rappresentava che: a) fino al 09.01.2023, i coniugi risiedevano in L'Aquila,
Via delle Nocelle n. 103, mentre, a partire da tale data, la IG.ra d'accordo del Pt_1 marito, ha trasferito la propria residenza nel Comune di Villa Sant'Angelo, Borgo
Trento, n. 92; ella era priva di una stabile occupazione lavorativa mentre il IG. risultava percettore di un reddito da pensione pari a circa € 1.400,00 mensili, CP_1
dei quali, tuttavia, non si aveva precisa contezza;
c) negli ultimi anni la relazione coniugale era andata deteriorandosi, venendo sempre più a mancare sia un progetto di vita comune che l'affectio coniugalis, da ciò è scaturito un progressivo allontanamento nella vita quotidiana dei coniugi.
3. In data 28.08.2023, si costituiva in giudizio il IG. il quale, pur aderendo alla CP_1
richiesta di controparte di dichiarare la separazione personale dei coniugi, contestava integralmente quanto ex adverso rappresentato. In particolare, riferiva che: a) contrariamente a quanto dichiarato dalla IG.ra la relazione coniugale tra i due Pt_1
non era mai stata caratterizzata da alcun rapporto affettivo, per essersi la ricorrente sempre dimostrata fredda e distaccata;
b) in particolare, la ricorrente, sin dai primi periodi del matrimonio, si era di frequente allontanata dall'abitazione coniugale per lunghissimi periodi (anche mesi), recandosi nel proprio Paese natale (Ucraina) ovvero in varie città italiane, lasciando il IG. solo in casa;
c) l'allontanamento dal CP_1
tetto coniugale era da imputarsi alla esclusiva volontà della ricorrente che, contro il parere del marito, aveva unilateralmente deciso di porre fine all'obbligo all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione, comportamenti che erano allegati a sostegno della domanda di addebito della separazione personale;
d) in ordine a quest'ultima domanda, il IG. ha fatto CP_1
presente che, contrariamente a quanto affermato dalla moglie, egli, oltre ad essere un
2 nullatenente, non possedendo né beni mobili né beni immobili (tanto da essere costretto a vivere presso la casa del figlio), aveva svolto un'attività commerciale che aveva subito un grave fallimento ed attualmente viveva del solo reddito da pensione pari ad un ammontare di € 806,69 mensili;
e) la ricorrente, invece, oltre ad avere in suo favore luna più giovane età, aveva sempre svolto attività lavorativa, in passato con partita IVA (n°
); f) inoltre, la ricorrente risultava titolare di beni immobili in Ucraina - P.IVA_1
dove aveva manifestato l'intenzione di tornare a vivere - ed è attualmente assegnataria di un immobile da parte del Comune di L'Aquila.
4. All'udienza del 20.09.2023, fissata per sentire le parti personalmente, entrambe confermavano la volontà di non riconciliarsi. In particolare, la IG.ra a) Pt_1
contestava quanto asserito dal resistente in merito ai presunti allontanamenti dalla casa coniugale, riferendo che si assentava solo per andare a trovare la madre ed i propri parenti in Ucraina;
b) all'inizio della relazione con il IG. ella si trovava a CP_1
Civitanova Marche, dove lavorava in nero;
c) sin da subito, era stata convinta dal resistente a spostarsi a L'Aquila, dove il IG. aprì per lei una partita IVA per CP_1
regolarizzare il suo ingresso e soggiorno nel territorio nazionale;
d) il IG. era CP_1 sempre stato molto geloso, al punto da voler scegliere per lei l'occupazione lavorativa ed accompagnarla in ogni spostamento;
e) a causa dei comportamenti poco chiari del marito, la IG.ra era caduta in uno stato di indigenza. Dal canto suo, il IG. Pt_1
contestando tutto quanto riferito dalla controparte, a) dichiarava di non aver CP_1 mai contribuito all'accumularsi dei debiti della moglie ma, anzi, di aver sempre provveduto, in sua vece, al pagamento delle tasse di cui la stessa non si era mai fatta carico;
b) il fatto che i familiari della moglie fossero in Ucraina era da ritenersi un mero pretesto per allontanarsi dal tetto coniugale, tanto che, ora che gli stessi si sono trasferiti in Italia, la IG.ra si era determinata subito a richiedere la separazione dal marito. Pt_2
5. Preso atto delle rispettive posizioni, il Presidente si riservava di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti.
6. Con ordinanza del 18.02.2024 venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali, considerate a) la grande differenza di età tra i coniugi, l'uno 82enne e l'altra
57enne, poteva ipotizzarsi solo per la IG.ra la possibilità di dedicarsi a proficua Pt_1
attività lavorativa, b) la precarietà delle condizioni di salute del resistente, affetto da grave gonartrosi bilaterale con difficoltà di deambulazione e c) la situazione economica del IG. percipiente un reddito annuo di soli circa € 10.000,00, e debitore CP_1
destinatario di diverse intimazioni di pagamento per importi cospicui nonché di
3 pignoramento presso terzi per debiti di verosimile natura fiscale per € 329.461,00, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, respingendo ogni altra richiesta, e fissava l'udienza del 14.05.2024, per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate riportandosi a quelle formulate, rispettivamente, nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione.
7. Preso atto, il Tribunale tratteneva la causa in decisione. Quindi, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale, con sentenza del
1.7.2024 pubblicata il 23.7.2024 stabiliva quanto segue: “- DICHIARA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) in data
28.03.2012, dalla cui unione matrimoniale non sono nati figli, alle condizioni di cui all'ordinanza di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti del 18.02.2024; - autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Dispone con separata ordinanza sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
8. Con separato decreto fissava per la prosecuzione dinanzi a sé della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta in via riconvenzionale da nei confronti di ove divenuta procedibile, l'udienza del Controparte_1 Persona_1
19 febbraio 2024, ore 9,30, in seguito rinviala al 17 febbraio 2025 per la comparizione dei coniugi per essere sentiti sulla domanda di cessazione degli effetti civili.
9. Alla predetta udienza compariva il IG. il quale dichiarava di non volersi CP_1
riconciliare e per tramite del proprio procuratore precisava le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
10. La IG.ra non compariva. Parte_1
11. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal IG. CP_1
rispetto alla quale nessuna contestazione ha avanzato la sig. - la quale non è Pt_2 neppure comparsa all'udienza allo scopo fissata in esito alla sentenza di separazione - è procedibile, essendo decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della legge
898/1970 (cfr. verbale di comparizione delle parti nel procedimento di separazione del
22/9/2023) senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti, e va accolta, risultando pacifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto.
12. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di L'Aquila, visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto a L'Aquila in Parte_1 Controparte_1 data 28.3.2012, trascritto presso l'ufficio anagrafe del Comune di L'Aquila al n. 5, P.1,
Uff.1 dell'anno 2012, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
▪ spese di lite compensate.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 4 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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