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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/10/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2601 / 2024
Il giudice NA Di LV, letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 22/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NA Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2601/2024
promossa da
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
PP LIMBLICI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: risarcimento danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20.08.2024, l'odierno ricorrente - premesso di intrattenere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 02.12.1991 con l' e di essere Controparte_1
stato nominato dirigente medico professionale ex art. 27, comma primo, lett. c), del CCNL
dell'08/06/2000 a far data dal 1/04/2007 - chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte convenuta per non avergli corrisposto l'indennità di posizione variabile aziendale da tale data al 31/12/2012, con condanna al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., quantificato in euro 11.216,00 e vittoria di spese di giudizio.
Cont Seppur regolarmente citata in giudizio, l' non si costituiva.
Essendo stata disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso è fondato.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' in quanto, seppur Controparte_1
regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
Con il presente giudizio, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi il suo diritto alla corresponsione della c.d. componente variabile della retribuzione di posizione a far data dal
1.04.2007 e sino al 31.12.2012.
Giova evidenziare, che non vi è contestazione in ordine al conferimento al ricorrente dell'incarico dirigenziale e professionale nel periodo indicato, tenuto conto altresì della
Contr contumacia dell' né tantomeno sulla circostanza che la corresponsione di una indennità
Contr di posizione di parte variabile aziendale sia stata prevista dall' solo con la delibera n.
320 del 21.01.2013.
Ebbene, con contratto del 06/07/2009 veniva conferito al dott. l'incarico Parte_1
professionale di cui alla lettera C) art. 27 comma primo e, più specificamente, si assegnava al ricorrente incarico di Dirigente Professional per i progetti di prevenzione in ambito scolastico, presso il Distretto Sanitario di Agrigento. Tale contratto aveva decorrenza dal
01.04.2007 e la durata di tre anni, eventualmente rinnovabile. Contr Pertanto, risulta indubbio l'obbligo dell' di procedere alla configurazione della propria struttura organizzativa, alla graduazione delle funzioni dirigenziali e alla pesatura degli incarichi, al fine di consentire l'implementazione dell'istituto retributivo contrattuale dell'indennità di posizione parte variabile aziendale;
peraltro, va osservato che esula dai poteri del giudice la configurazione di tale struttura in via incidentale e il successivo compimento delle operazioni di graduazione e pesatura in sostituzione dell'amministrazione.
Ebbene, sotto altro profilo si rileva che la corresponsione dell'indennità in questione è
oggetto di un'obbligazione contrattuale in favore degli aventi diritto, con la conseguenza che l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta al compimento di tutte le attività necessarie e propedeutiche alla corresponsione di quelle indennità che costituiscono oggetto di un interesse legittimo di diritto privato a carattere pretensivo, ascrivibile alla categoria dei diritti soggettivi (cfr. Cass. sent. n. 4275/2007) e suscettibile di tutela giurisdizionale risarcitoria (sent. ult. cit. e cfr. Cass. sent. n. 22934/2016, che ha accolto la domanda risarcitoria per ritardata graduazione delle funzioni).
A tal proposito, ai sensi dell'art. 51, comma 4 CCNL del 5.12.1996 (come modificato dall'art. 26 del CCNL del 08.06.2000): “La gradazione delle funzioni dirigenziali, alle quali corrispondono
le varie tipologie del ruolo unico della dirigenza medico-veterinaria, consente di collocare ciascun
incarico nelle fasce previste dagli artt. 56-57 del CCNL del 5 dicembre 1996, determinando la
corrispondente retribuzione di posizione del dirigente cui l'incarico è conferito”.
Inoltre, emerge dal CCNL di settore l'obbligo in sede aziendale di determinare la gradazione delle funzioni dirigenziali previste dal proprio assetto organizzativo, attraverso l'attribuzione ad ogni posizione dirigenziale di un valore economico, secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 54 e 55, al fine di determinare la componente variabile della retribuzione di posizione, quale voce distinta dalla quota tabellare stabilita in sede contrattuale.
Cont Nel caso di specie, era dunque onere dell' provare di aver adottato i necessari provvedimenti di pesatura degli incarichi ma la stessa, non costituendosi, non ha adempiuto a tale onere e non ha offerto alcuna prova liberatoria atta a dimostrare la non imputabilità
del riscontrato inadempimento.
Pertanto, la mancata attivazione delle procedure in questione da parte dell'
[...]
configura un inadempimento di un obbligo contrattuale e, come tale, fonte di CP_2
responsabilità ex art. 1218 c.c.
Sotto questo profilo, risulta meritevole di accoglimento la domanda formulata dal ricorrente tendente al risarcimento del danno allo stesso cagionato dalla condotta inadempiente dell'amministrazione resistente che ha omesso il compimento delle menzionate attività
propedeutiche di pesatura e graduazione degli incarichi (cfr. Tribunale di Agrigento,
Giudice dott. Marco Salvatori, sentenza n. 266/2019; Giudice dott.ssa S. Monteleone,
sentenza n. 53/2017; Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 705/2017).
In conclusione, il ricorso va, quindi, accolto con esclusivo riguardo alla domanda risarcitoria
Contr e, conseguentemente, va disposta la condanna dell' al risarcimento del danno, in favore della parte ricorrente, da liquidarsi equitativamente, tenendo conto dei parametri di riferimento offerti dalla citata delibera n. 320/2013, in euro 150,00 mensili dall'1.04.2007 al
31.12.2012, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo.
Il peso delle spese segue la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
condanna l' al pagamento, in favore di parte Controparte_3
ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma equitativamente determinata di
150,00 euro per ogni mese, dal 01.04.2007 al 31.12.2012, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità fino al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte Controparte_3
ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.109,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 22/10/2025.
IL GIUDICE NA Di LV
SEZIONE LAVORO
R.G. 2601 / 2024
Il giudice NA Di LV, letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 22/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NA Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2601/2024
promossa da
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
PP LIMBLICI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: risarcimento danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20.08.2024, l'odierno ricorrente - premesso di intrattenere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 02.12.1991 con l' e di essere Controparte_1
stato nominato dirigente medico professionale ex art. 27, comma primo, lett. c), del CCNL
dell'08/06/2000 a far data dal 1/04/2007 - chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte convenuta per non avergli corrisposto l'indennità di posizione variabile aziendale da tale data al 31/12/2012, con condanna al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., quantificato in euro 11.216,00 e vittoria di spese di giudizio.
Cont Seppur regolarmente citata in giudizio, l' non si costituiva.
Essendo stata disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso è fondato.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' in quanto, seppur Controparte_1
regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
Con il presente giudizio, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi il suo diritto alla corresponsione della c.d. componente variabile della retribuzione di posizione a far data dal
1.04.2007 e sino al 31.12.2012.
Giova evidenziare, che non vi è contestazione in ordine al conferimento al ricorrente dell'incarico dirigenziale e professionale nel periodo indicato, tenuto conto altresì della
Contr contumacia dell' né tantomeno sulla circostanza che la corresponsione di una indennità
Contr di posizione di parte variabile aziendale sia stata prevista dall' solo con la delibera n.
320 del 21.01.2013.
Ebbene, con contratto del 06/07/2009 veniva conferito al dott. l'incarico Parte_1
professionale di cui alla lettera C) art. 27 comma primo e, più specificamente, si assegnava al ricorrente incarico di Dirigente Professional per i progetti di prevenzione in ambito scolastico, presso il Distretto Sanitario di Agrigento. Tale contratto aveva decorrenza dal
01.04.2007 e la durata di tre anni, eventualmente rinnovabile. Contr Pertanto, risulta indubbio l'obbligo dell' di procedere alla configurazione della propria struttura organizzativa, alla graduazione delle funzioni dirigenziali e alla pesatura degli incarichi, al fine di consentire l'implementazione dell'istituto retributivo contrattuale dell'indennità di posizione parte variabile aziendale;
peraltro, va osservato che esula dai poteri del giudice la configurazione di tale struttura in via incidentale e il successivo compimento delle operazioni di graduazione e pesatura in sostituzione dell'amministrazione.
Ebbene, sotto altro profilo si rileva che la corresponsione dell'indennità in questione è
oggetto di un'obbligazione contrattuale in favore degli aventi diritto, con la conseguenza che l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta al compimento di tutte le attività necessarie e propedeutiche alla corresponsione di quelle indennità che costituiscono oggetto di un interesse legittimo di diritto privato a carattere pretensivo, ascrivibile alla categoria dei diritti soggettivi (cfr. Cass. sent. n. 4275/2007) e suscettibile di tutela giurisdizionale risarcitoria (sent. ult. cit. e cfr. Cass. sent. n. 22934/2016, che ha accolto la domanda risarcitoria per ritardata graduazione delle funzioni).
A tal proposito, ai sensi dell'art. 51, comma 4 CCNL del 5.12.1996 (come modificato dall'art. 26 del CCNL del 08.06.2000): “La gradazione delle funzioni dirigenziali, alle quali corrispondono
le varie tipologie del ruolo unico della dirigenza medico-veterinaria, consente di collocare ciascun
incarico nelle fasce previste dagli artt. 56-57 del CCNL del 5 dicembre 1996, determinando la
corrispondente retribuzione di posizione del dirigente cui l'incarico è conferito”.
Inoltre, emerge dal CCNL di settore l'obbligo in sede aziendale di determinare la gradazione delle funzioni dirigenziali previste dal proprio assetto organizzativo, attraverso l'attribuzione ad ogni posizione dirigenziale di un valore economico, secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 54 e 55, al fine di determinare la componente variabile della retribuzione di posizione, quale voce distinta dalla quota tabellare stabilita in sede contrattuale.
Cont Nel caso di specie, era dunque onere dell' provare di aver adottato i necessari provvedimenti di pesatura degli incarichi ma la stessa, non costituendosi, non ha adempiuto a tale onere e non ha offerto alcuna prova liberatoria atta a dimostrare la non imputabilità
del riscontrato inadempimento.
Pertanto, la mancata attivazione delle procedure in questione da parte dell'
[...]
configura un inadempimento di un obbligo contrattuale e, come tale, fonte di CP_2
responsabilità ex art. 1218 c.c.
Sotto questo profilo, risulta meritevole di accoglimento la domanda formulata dal ricorrente tendente al risarcimento del danno allo stesso cagionato dalla condotta inadempiente dell'amministrazione resistente che ha omesso il compimento delle menzionate attività
propedeutiche di pesatura e graduazione degli incarichi (cfr. Tribunale di Agrigento,
Giudice dott. Marco Salvatori, sentenza n. 266/2019; Giudice dott.ssa S. Monteleone,
sentenza n. 53/2017; Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 705/2017).
In conclusione, il ricorso va, quindi, accolto con esclusivo riguardo alla domanda risarcitoria
Contr e, conseguentemente, va disposta la condanna dell' al risarcimento del danno, in favore della parte ricorrente, da liquidarsi equitativamente, tenendo conto dei parametri di riferimento offerti dalla citata delibera n. 320/2013, in euro 150,00 mensili dall'1.04.2007 al
31.12.2012, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo.
Il peso delle spese segue la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
condanna l' al pagamento, in favore di parte Controparte_3
ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma equitativamente determinata di
150,00 euro per ogni mese, dal 01.04.2007 al 31.12.2012, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità fino al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte Controparte_3
ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.109,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 22/10/2025.
IL GIUDICE NA Di LV