Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 18/03/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00416/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2026, proposto da
Energetica Salentina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del provvedimento prot 22432 del 03 febbraio 2026 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rigettato la richiesta di rilascio del provvedimento VIA in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Borgo Monteruga” e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di ER, Nardo, LI LE IE e RA;
nonché ove occorra,
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza a fronte dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 presentata dalla Società relativamente al Progetto di “ Impianto agrivoltaico denominato “Borgo Monteruga”, di potenza pari a 291,33 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di ER (BR), AR (LE), LI LE (LE), IE (LE) e RA (TA)”(ID VIA 11274);
dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte della richiesta di rilascio del provvedimento di VIA del 21 gennaio 2026 (doc. 2);
nonché per l’accertamento
della formazione del silenzio assenso quanto all’atto di assenso del Ministero della Cultura ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2- bis, del TUA. E dell’art. 17- bis della l. n. 241/1990;
e per la condanna
del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art 25 del TUA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa DA SS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, del provvedimento - prot. n. 22432 del 3 febbraio 2026 - con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha opposto diniego all’istanza di rilascio del provvedimento di V.I.A., ai sensi dell’art. 23 del D.lgs., 3 aprile 2006, n. 152 in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Borgo Monteruga”, da realizzarsi nei Comuni di ER (BR), AR (LE), LI LE (LE), IE (LE) e RA (TA).
Ha chiesto, altresì, l’accertamento: 1) dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di Via di che trattasi; 2) della formazione del silenzio assenso quanto all’atto di competenza del Ministero della Cultura, ai sensi degli artt. 25, comma 2- bis , del D.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 17- bis della Legge n. 241 del 1990.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
I. Sull’illegittimità del Provvedimento e sull’inerzia del MASE a concludere il provvedimento e sulla idoneità dell’area di impianto.
-Violazione e falsa applicazione degli art. 8, 23 e 25, comma 2- bis e 7, del D.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 199/2021.Violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/20257. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413.
II. Sull’inerzia del MASE a concludere il procedimento e sulla formazione del silenzio assenso del concerto del Ministero della Cultura.
-Violazione e falsa applicazione degli art. 8, 23 e 25, comma 2- bis e 7, del D.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 17- bis della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/20257. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413.
III. Sull’illegittimità sotto altri profili dell’inerzia del MASE.
-Violazione e falsa applicazione dell’art. 25, commi 1 e 7, del D.lgs. n.152/2006. Violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 2 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE/2023/2413. Violazione e falsa applicazione della Direttiva UE 2018/2001 e della Direttiva 2009/28/CE.
IV. Sulla condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Le Amministrazioni Statali, in data 18 febbraio 2026, si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, il ricorso, essendo integro i il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge, il ricorso è stata trattenuto in decisione, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a.
In via preliminare, va esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale con la memoria difensiva del 7 marzo 2026.
La declaratoria giudiziale di improcedibilità costituisce una pronuncia di rito che investe il solo presupposto processuale dell’interesse a ricorrere in considerazione del verificarsi di una situazione (di fatto e/o di diritto) che fa venir meno l’utilità della pronuncia del giudice; la stessa non preclude la riproposizione del giudizio e quindi la possibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito - come richiesto nella presente fattispecie - sulla medesima domanda.
Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
È pacifica la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza per il rilascio del provvedimento di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 richiesto, come nella specie, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico.
Tale obbligo di provvedere è stato, più volte, ribadito dalla giurisprudenza unanime che ha chiarito come l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento (cfr. tra le tante, TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024, in senso conforme TAR Sicilia, Palermo, Sez.V, 1728/2024, TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 929/2024, id. n. 588/2024, TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670/2024, TAR Sardegna, Sez. I, 547/2024).
Il che trova ulteriore conferma nella natura perentoria dei termini procedimentali di che trattasi; in tal senso depone il dato letterale dell’art. 25, comma 7, del D.lgs. n. 152 del 2006 a tenore del quale “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Inoltre, devono ritenersi applicabili anche al procedimento di VIA, gli istituti di semplificazione e/o superamento implicito dell’inerzia delle altre Amministrazioni coinvolte.
Il Collegio, sul punto, condivide l’ormai consolidato orientamento che, prendendo le mosse dalle recenti prese di posizione del Consiglio di Stato (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610) con riferimento al silenzio della Soprintendenza nell’ambito del procedimento di compatibilità paesaggistica, ritiene applicabile l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 17- bis della Legge, 7 agosto 1990, n. 241 anche ai procedimenti di VIA statale quale è quello oggetto di esame.
Secondo questa giurisprudenza “ La disposizione (id est l’art. 25, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 ) va coordinata con le previsioni di cui all’art.17-bis della l. n. 241/1990, il quale prevede e disciplina un meccanismo di silenzio assenso nei casi in cui, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di Amministrazioni pubbliche, sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati nell'ambito del relativo procedimento. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'applicabilità di siffatto meccanismo, in quanto paradigma generale dell'azione amministrativa nei rapporti tra Amministrazioni pubbliche, non può essere revocata in dubbio ogniqualvolta il procedimento amministrativo sia destinato a concludersi con una decisione “pluristrutturata” (nel senso che la decisione finale da parte dell'Amministrazione procedente richieda per legge l'assenso vincolante di un'altra Amministrazione): “il silenzio dell'Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l'effetto di precludere l'adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all'Amministrazione procedente l'adozione del provvedimento conclusivo. La portata generale di tale nuovo paradigma fornisce una importante indicazione sul piano applicativo dell'art. 17-bis, poiché ne consente una interpretazione estensiva, quale che sia l'amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato” (Cons. Stato, Adunanza della Commissione speciale, 23 giugno 2016, parere n. 1640)” (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 20.01.2026, n. 94, TAR Puglia, Bari, 09.12.2024, n. 1264; id. Cons. di Stato, Sez. IV, 04.02.2025, n. 867; TAR Puglia, Bari, Sez, II, 11.12.2023, n. 1429; id. TAR Puglia, Bari, Sez. II, 23.12.2025, n. 1491, TAR Puglia, Bari, Sez. II, 22.04.2024, n. 500, id. Se. II, 09.06.2025, n. 784).
Tanto chiarito e venendo al caso in esame è illegittimo, alla luce dei documenti in atti, il provvedimento gravato con cui l’Amministrazione statale resistente ha inteso denegare l’stanza di che trattasi sull’assunto della mancata acquisizione del parere di competenza del Ministero della Cultura, pur in presenza di una istruttoria completa (comprensiva del parere n. 863 del 30.10.2025 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC) e del superamento di tutti i termini procedimentali stabiliti dagli artt. 23 e ss. del D.lgs. n. 152 del 2006.
Infatti:
-in data 23 marzo 2024 la ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’istanza per l’avvio del procedimento di VIA relativo alla realizzazione dell’impianto agrivoltaico di che trattasi;
-il progetto in esame rientra tra quelli inclusi nell’elenco di cui all’Allegato I-bis, parte seconda (cfr. punto 1.2.1) del D.lgs. n. 152 del 2006 ed è qualificato di interesse pubblico prevalente dal Regolamento UE n. 2577/2022;
-in data 05.06.2024 è stato dato l’avviso pubblico, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 152 del 2006, dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA formulata dalla ricorrente;
-in data 30.10.2025 la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha espresso il proprio parere - n. 863/2025 - recante lo schema di provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto (all. n. 5 al ricorso);
-in data 10.12.2025 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato alla società ricorrente di aver trasmesso il richiamato schema di provvedimento al Ministero della Cultura in data 06.11.2025 per il parere di sua competenza (all. n. 6 al ricorso);
-il Ministero della Cultura non ha espresso alcun atto di assenso e/o dissenso dal 06.11.2025 ovvero dalla data di ricevimento dello schema di provvedimento di VIA e da tale trasmissione siano decorsi circa quattro mesi.
Tanto basta a ritenere fondate le censure sollevate dalla società ricorrente, a nulla rilevando, quanto all’atto di assenso di competenza del Ministero della Cultura, il richiamo della difesa erariale al potere sostitutivo di cui all’art. 25, comma 2- quater del D.lgs. n. 152 del 2006.
Al riguardo, è sufficiente richiamare l’orientamento secondo il quale “la tesi dell’appellante che giunge alla conclusione di sostenere che l’inadempimento dell’amministrazione preposta ai beni culturali determini solo il potere sostitutivo ex art 2 l. 241/1990 in base a quanto previsto dall’art 25, comma 2 - quater d.lgs 152/2006; nella realtà sia l’art 25, comma 2 quater d.lgs 152/2006 che l’art 17 bis l 241/1990 sono applicabili anche in combinazione tra loro. Diversamente opinando non avrebbe senso il richiamo dell’art 17 - bis, comma 3, l.241/1990 circa l’applicazione degli effetti del silenzio alle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico culturale e dei beni culturali. Ne rileva il richiamo alla direttiva 92/2001; come segnala l’appellato, l’art 3 della citata direttiva si riferisce ad una mera attività di individuazione delle finalità della valutazione di impatto; né può sostenere - come ritiene l’appellante - che gli att. 8, 8 bis e 9 della Direttiva sottendano un provvedimento espresso. Nel caso in esame il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi che porta alla previsione del silenzio assenso nell’ipotesi in cui l’amministrazione non svolga le dovute valutazioni; e pertanto a fronte dell’omissione dello svolgimento della propria funzione consegue, nell’ottica del bilanciamento degli interessi, la prevalenza alla definizione dell’iter mediante il silenzio” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 02.03.2026, n. 1615).
In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento gravato (prot. n. 22432 del 03.02.2026), ferma restando l’accertata formazione, per quanto sopra esposto, del silenzio assenso quanto all’atto del Ministero della Cultura, per decorrenza dei termini di legge per il rilascio del parere di sua competenza e con assorbimento delle restanti questioni proposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
-annulla il provvedimento gravato (prot. n. 22432 del 03.02.2026);
-accerta la formazione del silenzio assenso quanto all’atto di assenso del Ministero della Cultura;
-condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura, in solido tra di loro, al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e al rimborso delle spese vive sostenute e del contributo unificato, se e nella misura in cui lo stesso risulta essere stato corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
DA SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA SS | AN CA |
IL SEGRETARIO