TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/11/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16193/2025
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
GIUDICE FRANCESCO RINALDI
DR RC GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16193/2025 promossa congiuntamente da: Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), con l'avv. FILIPPINI ANNAMARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Flero (BS), via V. Emanuele II n.51
e
Parte 2 (c.f. C.F. 2 ), con l'avv. FILIPPINI ANNAMARIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Flero (BS), via V. Emanuele II n.51
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 22.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
< 1) Nessuna disposizione in relazione ai figli nati dal matrimonio, stante il raggiungimento della maggiore età ed anche dell'indipendenza economica da parte di ciascuno di essi;
2) Condizioni di natura economica - Liquidazione una tantum ex art.5 Legge 898/'70. Le parti esprimendo la volontà reciproca di definire, con la presente procedura, tutti i rapporti economici e patrimoniali, tra loro insorti in costanza di matrimonio hanno concordemente stabilito che il signor Pt 1 con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a corrispondere alla signora
Parte 2 che accetta, la somma complessiva di € 670.000,00, di cui:
- € 470.000,00 (Euro quattrocentosettantamila/00)a titolo di liquidazione una tantum ex art.5 Legge
898/1970; - € 180.000,00 (Euro centottantamila/00) quale somma dovuta a titolo di residuo corrispettivo per l'avvenuta cessione di ½ della nuda proprietà dell'immobile sito a Brescia, Viale Bornata n.117, all'interno del complesso denominato “Poggio dei Mandorli” ed anticipatamente corrisposta rispetto alle condizioni pattuita nell'accordo integrativo di separazione allegato sub doc.5);
- € 20.000,00 (Euro ventimila/00) quale somma forfettariamente convenuta tra le parti a titolo di rivalutazione Istat arretrata e non versata del contributo mensile al mantenimento corrisposto da parte del signor Pt 1 n favore della signora Parte 2 dall'intervenuta separazione ad oggi.
Tale complessivo importo di € 670.000,00 verrà corrisposto dal signor Pt 1 in favore della signora Parte 2 con le seguenti modalità:
-quanto ad €335.000,00 (Euro trecentotrentacinquemila/00) a titolo di acconto (di cui € 315.000,00
a titolo di acconto con riferimento all'importo convenuto a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 Legge 898/1970 ed € 20.000,00 a titolo di saldo per rivalutazione Istat arretrato contributo mantenimento dall'intervenuta separazione ad oggi), a mezzo bonifico bancario, coordinate bancarie di appoggio già note, contestualmente all'avvenuto deposito del presente ricorso divorzile;
-quanto ad € 335.000,00 (Euro trecentotrentacinquemila/00) a titolo di saldo, a mezzo bonifico bancario, contestualmente all'avvenuto deposito di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte dell'intestato Tribunale di Brescia.
I coniugi confermano, con l'esatta esecuzione delle obbligazioni tutte riportate nel presente ricorso, di aver definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra i medesimi insorto in ragione e scaturente dal rapporto di coniugio (anche in punto somme arretrate per rivalutazione Istat contributo mensile mantenimento e saldo corrispettivo cessione quota ½ nuda proprietà immobile di cui all'accordo integrativo sub doc.5 del presente ricorso) e che nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connessa al matrimonio.
4) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza se emessa alle condizioni sopra riportate;
6) Spese legali del procedimento divorzile sono interamente a carico del signor Pt 1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 31/07/2025 Parte 1 e Parte_2 proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in BRESCIA (BS) Per il 05/04/1986, da cui erano nati i figli il 15.5.1988, Per_2 il 10.10.1990, Per_3 il 3.1.1994 e
Per 4 il 24.6.1995, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 16.7.2015 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 29.7.2015 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2015), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte 1 e celebrato a BRESCIA (BS) il 05/04/1986, iscritto nel registro degli Parte 2
atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1986, parte II, serie A, n. 140;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite interamente a carico del Sig. Parte 1
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
AN TI
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
GIUDICE FRANCESCO RINALDI
DR RC GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16193/2025 promossa congiuntamente da: Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), con l'avv. FILIPPINI ANNAMARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Flero (BS), via V. Emanuele II n.51
e
Parte 2 (c.f. C.F. 2 ), con l'avv. FILIPPINI ANNAMARIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Flero (BS), via V. Emanuele II n.51
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 22.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
< 1) Nessuna disposizione in relazione ai figli nati dal matrimonio, stante il raggiungimento della maggiore età ed anche dell'indipendenza economica da parte di ciascuno di essi;
2) Condizioni di natura economica - Liquidazione una tantum ex art.5 Legge 898/'70. Le parti esprimendo la volontà reciproca di definire, con la presente procedura, tutti i rapporti economici e patrimoniali, tra loro insorti in costanza di matrimonio hanno concordemente stabilito che il signor Pt 1 con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a corrispondere alla signora
Parte 2 che accetta, la somma complessiva di € 670.000,00, di cui:
- € 470.000,00 (Euro quattrocentosettantamila/00)a titolo di liquidazione una tantum ex art.5 Legge
898/1970; - € 180.000,00 (Euro centottantamila/00) quale somma dovuta a titolo di residuo corrispettivo per l'avvenuta cessione di ½ della nuda proprietà dell'immobile sito a Brescia, Viale Bornata n.117, all'interno del complesso denominato “Poggio dei Mandorli” ed anticipatamente corrisposta rispetto alle condizioni pattuita nell'accordo integrativo di separazione allegato sub doc.5);
- € 20.000,00 (Euro ventimila/00) quale somma forfettariamente convenuta tra le parti a titolo di rivalutazione Istat arretrata e non versata del contributo mensile al mantenimento corrisposto da parte del signor Pt 1 n favore della signora Parte 2 dall'intervenuta separazione ad oggi.
Tale complessivo importo di € 670.000,00 verrà corrisposto dal signor Pt 1 in favore della signora Parte 2 con le seguenti modalità:
-quanto ad €335.000,00 (Euro trecentotrentacinquemila/00) a titolo di acconto (di cui € 315.000,00
a titolo di acconto con riferimento all'importo convenuto a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 Legge 898/1970 ed € 20.000,00 a titolo di saldo per rivalutazione Istat arretrato contributo mantenimento dall'intervenuta separazione ad oggi), a mezzo bonifico bancario, coordinate bancarie di appoggio già note, contestualmente all'avvenuto deposito del presente ricorso divorzile;
-quanto ad € 335.000,00 (Euro trecentotrentacinquemila/00) a titolo di saldo, a mezzo bonifico bancario, contestualmente all'avvenuto deposito di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte dell'intestato Tribunale di Brescia.
I coniugi confermano, con l'esatta esecuzione delle obbligazioni tutte riportate nel presente ricorso, di aver definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra i medesimi insorto in ragione e scaturente dal rapporto di coniugio (anche in punto somme arretrate per rivalutazione Istat contributo mensile mantenimento e saldo corrispettivo cessione quota ½ nuda proprietà immobile di cui all'accordo integrativo sub doc.5 del presente ricorso) e che nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connessa al matrimonio.
4) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza se emessa alle condizioni sopra riportate;
6) Spese legali del procedimento divorzile sono interamente a carico del signor Pt 1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 31/07/2025 Parte 1 e Parte_2 proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in BRESCIA (BS) Per il 05/04/1986, da cui erano nati i figli il 15.5.1988, Per_2 il 10.10.1990, Per_3 il 3.1.1994 e
Per 4 il 24.6.1995, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 16.7.2015 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 29.7.2015 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2015), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte 1 e celebrato a BRESCIA (BS) il 05/04/1986, iscritto nel registro degli Parte 2
atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1986, parte II, serie A, n. 140;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite interamente a carico del Sig. Parte 1
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
AN TI