Articolo 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 28Articolo 30
Versione
11 marzo 1989
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Versione
1 marzo 2008
Art. 29. (( (Vigilanza del Ministro della salute). )) (( 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi ))
Entrata in vigore il 1 marzo 2008
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