Articolo 28 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
Articolo 27Articolo 29
Versione
22 agosto 2012
Art. 28. Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite 1. La Chiesa apostolica in Italia trasmette, annualmente, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 24 e 25 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve, comunque, precisare:
a) il numero dei ministri di culto a cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata una integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 24, destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;
c) gli interventi operati per le altre finalita' previste all'articolo 25.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012