Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02970/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15493/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15493 del 2025, proposto da
Bio S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuela Colucci, Aurelio Irti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Vetralla, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio.
per ottenere
- l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione al procedimento ex art.t. 23 e ss del Decreto legislativo n. 152/2006, concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) di un impianto fotovoltaico a terra di potenza 24038 kWp nel Comune di Vetralla (VT);
- l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze
- la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa EN IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto n fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1 – Espone in fatto la società odierna ricorrente di aver presentato, in data 27 luglio 2022, istanza volta ad ottenere il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (" VIA ") ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 152 del 2006 (" TUA "), avente ad oggetto il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 24038 kWp nel Comune di Vetralla (VT), compreso nella tipologia elencata nell’Allegato II della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, punto 2, riferita agli “ Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW” , ricompresi nel piano Nazionale Integrato Energia e Clima ( PNIEC) nella tipologia elencata nell’Allegato I bis alla parte seconda del Decreto legislativo 152/2006 , al punto 1.2.1.
Verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell'istanza, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ( hic hinde MASE) ha pubblicato, in data 8 maggio 2023, avviso al pubblico.
Pervenute osservazioni e rilievi con richieste di integrazione documentale, è stato pubblicato un nuovo avviso contenente anche le controdeduzioni inoltrate dalla ricorrente.
Da tale data è maturata l’inerzia nella prosecuzione del relativo iter procedimentale, in violazione dei termini previsti dall’art. 25, coma 2 bis, del D.Lgs. 152/006, nonostante rituale diffida a concludere il procedimento.
2 – Alla luce del comportamento inerte sull’istanza di VIA, la società ricorrente ha censurato la condotta dell'amministrazione intimata deducendo il seguente profilo di censura:
I - Violazioni di legge – Eccesso di potere. Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 2 della L. n. 241/1990 e 23- 25 del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, nonché del giusto procedimento - eccesso di potere.
Nel richiamare la normativa applicabile all’istanza di VIA presentata, evidenzia parte ricorrente l’intervenuta violazione di tutti i termini – di natura perentoria - in cui si articola il relativo procedimento previsti dall’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.
II - Violazione di legge - Ulteriori disposizioni normative rilevanti.
Richiama parte ricorrente, a sostegno della proposta azione, l’art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021 (attuazione Direttiva RED II), la quale stabilisce che decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio, l’amministrazione è tenuta a concluderlo entro i successivi trenta giorni, e che il proponente può adire il giudice amministrativo per l’accertamento del silenzio.
Richiama altresì parte ricorrente, quali parametri normativi di riferimento:
- il D.Lgs. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni e Governance PNRR) che impone alle amministrazioni procedenti di garantire la celerità e l’efficienza dei procedimenti autorizzativi in materia di transizione ecologica e fonti rinnovabili;
- il D.Lgs. n. 13/2023 (attuazione Direttiva RED III) che ha rafforzato le misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti VIA e autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili, imponendo alle amministrazioni di concludere le procedure entro termini certi e perentori.
- l’art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 il quale prevede che i procedimenti autorizzatori per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si concludano entro 90 giorni, prorogabili solo in casi eccezionali.
- gli artt. 41 e 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che sanciscono rispettivamente a ogni cittadino dell’Unione il diritto a una buona amministrazione, incluso il diritto di vedere le proprie istanze esaminate in modo imparziale, equo e entro un termine ragionevole, e il principio dell’azione preventiva e della promozione dello sviluppo sostenibile, obbligando gli Stati membri ad assicurare l’effettività delle procedure ambientali.
- l’art. 97 Cost. e l’art. 1 Protocollo addizionale CEDU, ponendosi il denunciato comportamento omissivo in contrasto con il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità, determinando una lesione del diritto di iniziativa economica privata, nonché del diritto di proprietà e di godimento dei propri beni tutelato dall’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in quanto ostacola in modo irragionevole l’esercizio dell’attività imprenditoriale in un settore di interesse strategico nazionale.
3 – Gli intimati Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio con formula di rito.
4 – Avendo parte ricorrente depositato gli allegati secondo una mera indicazione numerica, si rileva che tale modalità di deposito, in assenza di ulteriori elementi che ne consentano l’individuazione in relazione all’oggetto, senza quindi che nel campo “descrizione” del modulo di deposito originale, per ciascuno di essi, siano individuati gli estremi o i loro elementi identificativi, si pone in contrasto con la disposizione di cui all’art. 5, comma 5, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, ai sensi della quale “il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti”, determinando tale violazione una difficoltosa attività di reperimento degli atti, non rispondente agli obblighi di collaborazione.
4 - Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1 - Per come meglio illustrato in parte narrativa, il ricorso in esame è volto ad ottenere l’accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza della società ricorrente, presentata in data 27 luglio 2022, volta ad ottenere il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (" VIA ") ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 152 del 2006 (" TUA "), per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza 24038 kWp nel Comune di Vetralla (VT).
2 – Il ricorso è innanzitutto ammissibile, ricorrendo i presupposti previsti dagli artt. 31 e 117 c.p.a. a fronte della denunciata inerzia dell’intimato Ministero sull’istanza della società ricorrente, integrante la fattispecie del c.d. “silenzio-inadempimento” che riguarda le ipotesi in cui, a fronte della formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l’emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, l’Amministrazione, titolare della relativa competenza, omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge, assumendo la mancata adozione del provvedimento finale il valore di silenzio-inadempimento in tutti i casi in cui sussiste in capo alla P.A. un obbligo giuridico di provvedere, cioè ogni qualvolta si rinviene (come nel caso del procedimento in oggetto) il dovere di esercitare una pubblica funzione, attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, con l’attivazione di un procedimento amministrativo ai fini dell’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico.
Presupposti per l’azione avverso il silenzio sono, pertanto, l’esistenza in capo all’Amministrazione dello specifico obbligo di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere (positivamente o negativamente) sulla posizione giuridica e differenziata del privato, nonché la natura provvedimentale dell’attività oggetto di istanza, rappresentando il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a., sul piano processuale, lo strumento rimediale per la violazione della regola dell’obbligo, stabilito in via generale, di agire mediante adozione di un provvedimento espresso, sancita dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990, obbligo che viene ulteriormente declinato da specifiche discipline di settore, come avviene per effetto delle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, rilevanti per la fattispecie in esame.
L’azione avverso il silenzio assume, conseguentemente, una natura giuridica mista, tendendo ad ottenere sia l’accertamento dell’obbligo di definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina legislativa o regolamentare previa verifica dell’illegittimità dell’inerzia, sia la condanna dell’Amministrazione inadempiente all’adozione di un provvedimento esplicito (con possibilità, altresì, di formulare in sede giurisdizionale un giudizio di spettanza del bene della vita agognato dal ricorrente, qualora si controverta in tema di azione vincolata ed emerga la fondatezza sostanziale della pretesa azionata in giudizio).
Sotteso all’azione sul silenzio è l’interesse ad ottenere una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione titolare del relativo potere decisionale in quanto incidente sul bene della vita richiesto, pienamente riscontrabile nella fattispecie in esame a fronte dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di VIA presentata dalla società ricorrente, oltre i previsti termini espressamente qualificati come perentori.
3 – Il ricorso è altresì fondato, stante la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.
4 – Il progetto cui inerisce la richiesta di VIA presentata dalla società ricorrente – il cui procedimento, ritualmente avviato, non si è ancora concluso - rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006, dedicato alle procedure di VIA di competenza statale in quanto inerenti “ progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), […] nonché […] progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima [“PNIEC”] , individuati nell’allegato I-bis”.
Organo incaricato dell’istruttoria su tali progetti è, ai sensi di tale norma, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
4.1 – Per tale tipologia di progetti trova applicazione l’art. 25 del TUA, il quale prevede – per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio - al comma 2-bis, che “ Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica [oggi MASE, n.d.r.] adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni ”.
Il comma 7 della medesima disposizione normativa, prevede che “ Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
4.2 – Alla luce della concreta scansione temporale del procedimento avviato con l’istanza di VIA presentata da parte ricorrente, posta in relazione alle tempistiche previste dalla citata norma, emerge la violazione dei previsti termini e l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE, non essendosi il relativo procedimento ancora concluso, nè risultando ancora essere intervenuta l’adozione del parere della Commissione Tecnica.
In particolare, a fronte dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 27 luglio 2022, della pubblicazione di due avvisi al pubblico previa verifica della completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell'istanza, l’istruttoria di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non si è ancora conclusa, non essendo stati ancora acquisiti i previsti pareri di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura e risultando ampiamente decorsi i termini previsti dall’articolo 25, comma 2- bis, del TUA con riferimento a tutte le fasi che compongono il procedimento di VIA.
4.3 – Autorità competente a concludere il procedimento di VIA in sede statale, ai sensi dell’art. 7- bis , comma 4, del Codice dell’Ambiente, è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale esercita le proprie funzioni unitamente al Ministero della Cultura che deve rendere il concerto.
Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale dei progetti attuativi del PNIEC – unitamente a quelli compresi nel PNRR, a quelli finanziati a valere sul fondo complementare e a quelli connessi alla gestione della risorsa idrica - il supporto tecnico-scientifico al MASE è assicurato da un organo appositamente istituito, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (ex art. 8, comma 2- bis e Allegato I- bis del Codice dell’Ambiente), tenuta - ai sensi dell’art. 25, comma 2- bis , del Codice dell’Ambiente - a predisporre lo schema del provvedimento di VIA sul quale acquisire il concerto del Ministero della Cultura.
L’istituzione di un organo ad hoc e la congiunta previsione di specifiche e stringenti tempistiche per i procedimenti di VIA trova la propria ratio nell’interesse prioritario attribuito dal Legislatore a determinate tipologie di interventi, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari in ambito energetico.
La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, competente ad esprimere il parere sull’istanza costituente schema di provvedimento di VIA – nella specie non ancora intervenuto - è posta alle dipendenze funzionali del MASE, chiamato ad adottare il provvedimento finale di compatibilità ambientale previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura, dovendo quindi individuarsi nel MASE il soggetto pubblico cui la lamentata inerzia è riconducibile, in quanto titolare del relativo potere provvedimentale.
4.4 – Al profilo procedimentale della VIA di competenza statale in ambito PNIEC – in cui ricade la fattispecie in esame – è, come sopra illustrato, dedicata una specifica disciplina ispirata ai principi di accelerazione e semplificazione amministrativa, essendo il Legislatore intervenuto con misure incidenti sia sull’assetto organizzativo che procedimentale in stretta connessione con la priorità degli obiettivi climatico-ambientali stabiliti sia in sede sovranazionale che interna, introducendo ulteriori misure – da ultimo per effetto del decreto legge n. 77 del 2021 – di accelerazione e di snellimento procedimentale in ragione del “ preminente valore che assume l’interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1 [PNRR e PNIEC] nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell’UE in materia di clima e di ambiente ” e delle sottese esigenze di tutela prioritaria degli interessi climatico-ambientali ritenuti strategici, cui le previste misure organizzative e procedimentali – tra cui la rigida scansione per fasi del procedimento e la prevista perentorietà dei termini - sono strumentali, assicurando in tal modo la certezza dei tempi di conclusione del procedimento e, conseguentemente, della realizzazione degli impianti.
4.5 – Dall’intervenuto superamento di tutti i termini previsti dal richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, pienamente emerge l’illegittimità della lamentata inerzia sull’istanza di VIA presentata dalla società ricorrente in data 22 luglio 2022, venendo in rilievo un procedimento complesso, composto da varie fasi puntualmente scandite sotto il profilo temporale, il quale – con riferimento a progetti come quello in esame - è ispirato dalla volontà di assicurare ai privati, nel rispetto del principio di certezza del diritto, tempistiche certe e ragionevoli per la sua definizione, che a sua volta risponde all’interesse pubblico sotteso alla priorità, riconosciuta sia a livello nazionale che comunitario, alla realizzazione di progetti sviluppati in ambito PNIEC-PNRR.
4.6 – A fronte di quadro normativo, ispirato a rigide scansioni procedimentali connotate da termini perentori, deve rilavarsi come non possa valere ad escludere la formazione del silenzio inadempimento sull’istanza l’eventuale presenza di difficoltà operative o organizzative, inidonee a giustificare il mancato rispetto dei termini normativamente previsti (TAR Lazio – Roma – Sez. III – 21 giugno 2024, n. 12670; 14 ottobre 2025, n. 17664; Consiglio di Stato - Sez. IV – 6 dicembre 2024, n. 9761; 24 luglio 2025, n. 6616), essendo onere del Ministero adottare, a legislazione vigente, tutte le misure inerenti l’organizzazione interna idonee ad assicurare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, potendo eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici assumere un qualche rilievo solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al singolo funzionario o dirigente, e tenuto conto delle misure normative da ultimo intervenute – decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153 - volte a rafforzare la “ capacità amministrativa” relativa alle attività necessarie per assicurare il corretto funzionamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
4.7 – Nè la perentorietà dei termini previsti dall’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 può ritenersi essere venuta meno alla luce della novella normativa di cui all’art. 1, co. 1, lett. a), n. 2), del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191.
Con tale intervento, oltre a modificare i criteri di priorità di trattazione precedentemente stabiliti, si è inserito nel corpo dell’art. 8 TUA il comma 1- ter , ai sensi del quale “ Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e simultanea dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica l'ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, al Ministero della cultura, che vi si uniforma. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare ”.
Tali previsioni – per come già affermato dalla giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 aprile 2025, n. 6890; 14 ottobre 2025, n. 17664; 22 dicembre 2025 n. 23490; 16 gennaio 2026, n. 949; Consiglio di Stato - Sez. IV – 4 dicembre 2024, n. 9737; 6 dicembre 2024, n. 9777; 22 aprile 2025, n. 3465; 24 luglio 2025, n. 6616; 7 novembre 2025, n. 19817) - non possono in alcun modo essere lette nel senso che, poiché soltanto per i progetti compresi nel PNRR o quelli finanziati a valere sul fondo complementare è previsto che il rispetto dei termini non venga pregiudicato, per tutti gli altri progetti ne sarebbe consentito lo sforamento, dovendo la previsione dell’ultimo periodo del comma 1- ter essere letta nel senso diametralmente opposto.
In primo luogo, va osservato che il soggetto cui è riferito il predicato che regge l’enunciato normativo (“ non pregiudica ”) è “ La disciplina di cui al presente comma ”, che non è quella che individua i criteri di priorità, bensì quella che stabilisce che ai progetti prioritari “ è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo ”. Con tale disposizione si è stabilito che, nonostante i criteri di priorità, almeno i due quinti delle trattazioni vanno dedicati ai progetti non prioritari. In tale contesto, prevedere che tale disciplina non debba pregiudicare il rispetto dei termini dei procedimenti relativi ai progetti compresi nel PNRR e nel fondo complementare conferma, in termini generali, l’assoluta inderogabilità dei termini procedimentali per tutti i progetti.
Tale lettura è coerente con le indicazioni desumibili dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 153 del 2024, laddove si precisa che con le nuove norme “ si individuano modalità certe, trasparenti e tracciabili per l’assegnazione dell’ordine di istruttoria delle istanze cui viene assegnata procedibilità, così da assicurare che la trattazione dei progetti diversi da quelli prioritari non venga sospesa o postergata ”. Ne risulta confermato, pertanto, che l’introduzione dei criteri di priorità non determina alcuna deroga ai termini perentori dei procedimenti né, tantomeno, ne comporta la degradazione a termini meramente ordinatori o acceleratori e non determina alcuna sospensione degli stessi, atteggiandosi a mero criterio di organizzazione dei lavori, che non vale a legittimare il mancato rospetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento avviato con l’istanza di VIA per progetti attuativi del PNIEC secondo la rigida scansione temporale normativamente prevista.
Tale lettura ermeneutica è l’unica coerente con l’impianto sistematico desumibile dal TUA, assumendo rilievo centrale la previsione di cui all’art. 25, comma 7, secondo cui “ Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ” nonché il disposto di cui all’art. 3-bis, comma 3, laddove prevede che le norme del codice dell’ambiente “ possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi ”, in tal modo escludendo l’operatività del criterio generale dell’abrogazione delle leggi “ per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti ” (art. 15 disp. prel. cod. civ.).
Nel caso di specie, l’introduzione del citato criterio di priorità nella trattazione delle istanze non solo non è supportato da nessuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione per taluni procedimenti che, pertanto, devono ritenersi certamente applicabili, ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina.
Non ci sono, quindi, le condizioni per legittimare una sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni normative disciplinanti i termini procedimentali per l’adozione del provvedimento di VIA, che si tradurrebbe in una elusione della perentorietà di tali termini e nell’assenza di un termine certo per la conclusione dei procedimenti, invece fortemente voluto dal Legislatore.
Per come affermato dalla giurisprudenza che si è occupata del coordinamento tra le innovazioni apportate all’art. 8 e i termini di conclusione del procedimento VIA di cui all’art. 25 (Consiglio di Stato - Sez. IV – 4 dicembre 2024, n. 9737; 6 dicembre 2024, n. 9777 e 9791; 22 aprile 2025, n. 3465; 24 luglio 2025, n. 6616) “ Una conferma in tal senso, peraltro, è arrivata da parte dello stesso legislatore, il quale, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei c.d. progetti prioritari (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153), ha precisato che tale nuova disciplina “non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1-ter, cod. amb., comma introdotto dal d.l. n. 153 del 2024)” .
L’omesso riferimento da parte del novellato art. 8, comma 1- ter , del Codice Ambiente anche ai progetti attuativi del PNIEC, come quello di specie, non vale a rendere implicitamente “ordinatorio” un termine espressamente definito dalla legge come “perentorio” ai sensi dell’art. 25, comma 7.
La precisazione introdotta dal d.l. n. 153 del 2024, secondo cui la disciplina sui criteri di priorità (art. 8, comma 1) non pregiudica il rispetto dei termini di conclusione del procedimento (art. 8, comma 1- ter introdotto dal decreto legge n. 153 del 2024), non assume una portata innovativa, ma meramente interpretativa, avendo solamente esplicitato una regola già desumibile dal sistema, come confermato dall’orientamento giurisprudenziale in relazione alla normativa vigente prima di tale modifica (in senso conforme: Consiglio di Stato, sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737; 6 dicembre 2024, n. 9777).
In esito all’evoluzione normativa e alla prassi applicativa maturata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8, comma 1- ter , del TUA, l’organizzazione della Commissione Tecnica PNIEC si fonda quindi su un meccanismo di trattazione per quote differenziate, che attribuisce priorità alla lavorazione dei progetti qualificati come “prioritari” (ai sensi del medesimo comma), nel limite di almeno tre quinti delle istanze in lavorazione, che non comporta il venir meno dell’obbligo di provvedere entro i previsti termini perentori, ma impone, secondo un recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 6503/2025), una modulazione dell’effetto conformativo delle sentenze di accoglimento dei ricorsi avverso il silenzio, al fine di salvaguardare l’assetto ordinamentale delle priorità procedimentali.
4.8 - Su un piano più generale, occorre altresì considerare che il rispetto dei termini procedurali, anche per i progetti non prioritari, è strettamente connesso a principi costituzionali fondamentali che governano l’azione amministrativa e, segnatamente, al principio di legalità (il quale richiede il rigoroso rispetto dei termini procedimentali fissati dalla legge, garantendo prevedibilità, controllo sull’azione amministrativa e tutela dei diritti dei cittadini), a quello di buon andamento (il quale impone che i procedimenti siano condotti con efficienza e tempestività, poiché la celerità è fondamentale per ottimizzare le risorse e soddisfare tempestivamente gli interessi pubblici e privati), a quello di imparzialità (il quale richiede che i procedimenti siano gestiti senza favoritismi, garantendo parità di trattamento e assicurando che la tempestività sia guidata da criteri oggettivi e non discriminatori) e quello di tutela dell’affidamento e della certezza del diritto (il quale esige che i procedimenti rispettino termini chiari e prevedibili, garantendo stabilità nelle relazioni giuridiche e favorendo la fiducia dei cittadini nella trasparenza dell’azione amministrativa).
Pertanto, anche al fine di assicurare un’interpretazione coerente con principi costituzionali sopra richiamati (c.d. interpretazione “conforme” o “adeguatrice), i criteri di priorità introdotti dai commi 1 e 1-bis, nonché le ulteriori disposizioni di cui al comma 1-ter, devono essere intesi esclusivamente come strumenti organizzativi valevoli per la pa (TAR Sicilia – Palermo, V, 23 gennaio 2025, n. 178; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 marzo 2025, n. 4985; 4 aprile 2025, n. 6890).
5 - Deve, inoltre, considerarsi, sotto il profilo teleologico, che la disciplina della VIA e l’accelerazione procedimentale imposta per progetti PNRR-PNIEC conosce una connotazione ed un impulso sovranazionali, contrastando conseguentemente il silenzio inadempimento con la disciplina sia nazionale che eurounitaria di tutela dell’interesse pubblico alla massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, contenendo la legislazione nazionale di attuazione delle direttive europee, che manifestano il favor per le fonti energetiche rinnovabili, principi fondamentali della materia, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti (Corte Costituzionale, sentenza 5 giugno 2020 n. 106) e garantendo in modo uniforme sul territorio nazionale la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo in coerenza con il carattere di priorità riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale.
Al riguardo, la Direttiva 2009/28/CE, recante la “promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili […]” prevede che “la connessione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere autorizzata quanto prima” (considerando n. 61), che “gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti […] da fonti energetiche rinnovabili [..] siano proporzionate e necessarie” (art. 13, comma 1) e che “le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato” (art. 13, comma 1 lett. d).
Viene in tal modo rafforzata, a livello comunitario, la connessione funzionale tra il raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili con la procedimentalizzazione delle relative istanze, improntata a criteri di accelerazione e semplificazione secondo canoni di adeguatezza, sulla base di uno stretto nesso di strumentalità delle procedure autorizzative previste per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili rispetto agli obiettivi previsti dal complessivo quadro normativo, coerentemente con il favor euro-unitario riconosciuto al settore, che si traduce nell’obbligo di conclusione del procedimento entro un termine certo e definito.
Il Regolamento UE 2022/2057 istitutivo del “ quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili ” ha sancito, inter alia, all’art. 3, il principio secondo cui “ la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa […] sono considerati di interesse pubblico prevalente e di interesse per la sanità e la sicurezza pubblica […] ” in quanto connesso con la necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (di cui al protocollo di Kyoto), con conseguente necessità per gli Stati membri di dettare regole certe, trasparenti e non discriminatorie, in grado di orientare le scelte degli operatori economici, favorendo gli investimenti nel settore, dal momento che “ la normativa comunitaria ha richiesto agli Stati membri di semplificare i procedimenti autorizzatori ” ( cfr . Corte costituzionale, sentenze nn. 275 del 6 dicembre 2012 e 177 del 26 luglio 2018).
Il successivo Regolamento 2024/223/UE del 22 dicembre 2023 (recante modifica del Regolamento 2022/2577/UE di istituzione del quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili nel territorio dell’Unione Europea), è anch’esso ispirato alla diffusione accelerata di energia rinnovabile nell’Unione al fine di mitigare gli effetti della crisi energetica, rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione con positiva incidenza sui prezzi dell’energia e sull’indipendenza dai combustibili fossili, sul contrasto dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento, prevedendo all’art. 1 che “gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, per i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente”.
La espressa qualificazione legale in termini di interesse pubblico prevalente e di opera di pubblica utilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, rispondendo la loro realizzazione al primario interesse pubblico, di matrice sovranazionale ed euro-unitaria, alla produzione di energia secondo modalità che garantiscano anche la tutela dell’ambiente, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo (vincolante per l’Unione) di copertura percentuale del consumo finale lordo di energia mediante fonti rinnovabili, che a livello di normativa interna si è tradotta nella previsione di uno specifico iter procedimentale secondo scansioni temporale espressamente qualificate in termini perentorietà, conferma l’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, responsabile di non aver assunto gli atti di propria competenza ai fini della definizione del procedimento per il rilascio del provvedimento di VIA entro i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del Codice dell’Ambiente.
Tale inerzia si pone in conflitto con le finalità sottese alle discipline sovranazionali ed interna, volte a garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, che si riflettono nella disciplina dettata in materia di procedimenti di autorizzazione, strumentale rispetto al raggiungimento dei previsti obiettivi, come più volte ricordati dalla Corte Costituzionale (n. 27/2023; n. 221/2022; n. 216/2022; n. 121/2022; n. 77/2022; n. 177/2021; 46/2021; n. 237/2020; n. 106/2020).
6 – La denunciata inerzia dell’intimato Ministero si pone anche in contrasto con i principi generali codificati dalla legge n. 241 del 1990, espressione dei principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa, il cui art. 2 statuisce che “ ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso ”, sancendo il generale obbligo da parte dell’Amministrazione di conclusione con un provvedimento espresso dei procedimenti avviati ad istanza di parte entro un termine certo (tendenzialmente di 30 giorni), salvo i casi in cui rilevino termini diversi previsti dalla normativa di settore, che, nel caso di specie, va individuata nell’art. 25, comma 2- bis del Codice dell’Ambiente.
Tale norma e l’obbligo dalla stessa imposto sanciscono il principio di “doverosità dell’azione amministrativa”, che costituisce principio generale riconducibile ai canoni di trasparenza e buona amministrazione ex art. 97 Cost., sulla scorta dei doveri di correttezza, trasparenza, imparzialità, efficienza ed economicità, imponendosi al soggetto pubblico di rispondere alle istanze private in ottemperanza ad un dovere che rileva ex se quale principio di civiltà giuridica e diretta attuazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, consentendo altresì alle parti, attraverso l’emanazione di un provvedimento espresso, di tutelare in giudizio i propri interessi a fronte di provvedimenti ritenuti illegittimi, a fronte del diritto degli istanti alla conclusione del procedimento dagli stessi avviato mediante esercizio obbligatorio del potere attribuito in funzione della cura dell’interesse pubblico allo stesso sotteso, con adozione di un provvedimento espresso.
7 – In conclusione, il ricorso in esame va accolto e, accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di parte ricorrente, lo stesso va condannato a concludere il procedimento di propria competenza con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, entro il termine – ritenuto compatibile con le previste priorità procedimentali della Commissione - di giorni 90 (novanta) dalla notificazione della presente sentenza.
Successivamente all’adozione del provvedimento di competenza della Commissione Tecnica, il procedimento dovrà proseguire secondo la scansione temporale prevista dall’art. 25 TUA.
8 – Non si ritiene di procedere alla nomina sin da ora di un Commissario ad Acta per l’ipotesi di persistente inerzia, venendo in rilievo un procedimento implicante complesse valutazioni anche di tipo tecnico, che depone per la non opportunità di sua devoluzione a soggetti diversi dai titolari del relativo potere, ferma restando la possibilità per la parte ricorrente di riproporre l’istanza.
9 - Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza indicata in epigrafe;
- ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, con obbligo di concludere il procedimento di VIA entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla notificazione della presente sentenza;
- rigetta l’istanza di nomina di un Commissario ad Acta;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN IZ, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marco AV, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN IZ |
IL SEGRETARIO