Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
Ordinanza collegiale 30 settembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 17/12/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00573/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Viezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- del decreto della Questura di -OMISSIS- nr. Cat. -OMISSIS- PASI del 20 aprile 2024 avente a oggetto la revoca del porto d’armi per uso caccia n. 152571-O;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. IE SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 24 giugno 2024 e depositato il successivo giorno 18 luglio il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Questura di -OMISSIS- ha revocato il suo porto d’armi uso caccia ai sensi degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931.
La revoca è stata disposta sul rilievo dell’inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, in considerazione di una segnalazione del 4 dicembre 2023 di una cittadina che aveva dichiarato che, a -OMISSIS-, in via degli Scogli nei pressi del -OMISSIS-, l’attuale ricorrente aveva esploso due colpi di fucile mentre la stessa si trovava nelle vicinanze. A seguito di tale evento il medesimo era stato denunciato ai sensi dell’art. 703 cod.pen..
Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- questo T.A.R. ha disposto, a carico della Questura di -OMISSIS-, il deposito in giudizio di una documentata relazione di chiarimenti (facendo altresì rilevare che “ la memoria difensiva dell’Amministrazione e il relativo deposito documentale appaiono riferiti al diverso provvedimento della Prefettura di -OMISSIS-, sempre a carico dell’odierno ricorrente, di divieto di detenzione di armi e munizioni (oggetto del parallelo giudizio n. R.G. 262/2024, chiamato all’odierna udienza pubblica) ”).
4. L’Amministrazione ha depositato in giudizio il 16 giugno 2025 una relazione della Questura di -OMISSIS- del 13 giugno 2025, sostanzialmente riproduttiva delle argomentazioni del provvedimento impugnato e priva dell’incartamento di supporto, a documentazione dell’attività istruttoria svolta nel procedimento; il successivo giorno primo settembre 2025 la difesa erariale ha depositato in giudizio anche una relazione della Prefettura, risalente al 19 luglio 2024, con alcuni allegati relativi al parallelo procedimento di divieto di detenzione di armi (oggetto del giudizio n. R.G. 262/2024).
5. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- questo T.A.R. ha reiterato l’ordine istruttorio già impartito alla Questura (da un lato, rilevando “ che il Ministero intimato – Questura di -OMISSIS- non ha compiutamente adempiuto all’ordine istruttorio emesso nei suoi confronti da questo T.A.R. con l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 12 maggio 2025, funzionale all’acquisizione di una documentata relazione di chiarimenti necessaria ai fini della decisione del presente ricorso ”; dall’altro lato, precisando “ che il “rapporto” del 13 giugno 2025 (depositato in giudizio dall’Avvocatura erariale il successivo giorno 16 giugno e, almeno apparentemente, nemmeno confezionato dalla Questura in adempimento della predetta ordinanza istruttoria) non appare esaustivo né adeguatamente supportato dalla già richiesta documentazione dell’istruttoria effettuata nel corso del procedimento ed è pertanto inidoneo a fornire gli elementi richiesti da questo T.A.R. ”; infine considerando “ che lo stato di istruzione della causa risulta, dunque, sostanzialmente inalterato rispetto a quello rilevato al momento dell’emissione della su indicata ordinanza, che aveva, per l’appunto, portato questo Tribunale a ritenere necessaria la sua adozione, tenuto altresì conto che il successivo deposito del Ministero del primo settembre 2025, probabilmente erroneamente effettuato, è relativo all’attività della Prefettura di -OMISSIS- (e, indi, al diverso giudizio n. R.G. 262/2024 chiamato all’odierna udienza pubblica) ”).
6. L’Amministrazione non ha ottemperato nemmeno a questo ulteriore ordine istruttorio.
7. All’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
8. Il ricorso è fondato.
9. Il primo e secondo motivo sono fondati, nei sensi appresso indicati, e possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
9.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto la carenza dell’istruttoria sul rilievo che era essenziale l’accertamento del punto esatto dello sparo e la sua direzione per stabilire se la condotta posta in essere fosse effettivamente pericolosa.
Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto che, in realtà, nel punto dove ha esploso i colpi, è ammessa la caccia ai sensi della normativa speciale di riferimento (art. 21, comma 1, lett. e) e f) della l. n. 157/1992; art. 34 della l.r. 6/2008; previsioni del Piano Faunistico Regionale -OMISSIS-).
9.2. In mancanza della documentazione relativa al procedimento, il cui deposito – insieme ad una relazione di chiarimenti – è stato ordinato all’Amministrazione da questo T.A.R. ben due volte senza alcun riscontro (cfr. le ordinanze nn. 198 e 392 del 2025), emerge in effetti un deficit istruttorio consistente nel fatto che la Questura ha reso un giudizio di inaffidabilità del ricorrente senza che fosse neppure in alcun modo accertato il punto effettivo in cui avrebbe esploso i colpi. È conseguentemente mancata la precisa individuazione della violazione delle distanze minime e, in definitiva, l’oggettiva pericolosità della condotta del ricorrente.
La Questura non ha sufficientemente indagato la plausibilità della diversa ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente circa il luogo dell’esplosione dei due colpi: il ricorrente la indica all’interno di un frutteto quando invece la Questura lo ha individuato, sulla base delle sole dichiarazioni della denunciante, all’interno di un uliveto.
9.3. Controversa e non sufficientemente istruita è poi l’ulteriore questione, rilevante per verificare il rispetto dei divieti di cui all’art. 21, comma 1, lett. e) e f) della l. n. 157/1992, dell’esistenza o meno di una pista ciclabile con manto bituminoso che risulterebbe invece essere in realtà una strada interpoderale per bici e pedoni con fondo ghiaioso per la movimentazione fra i campi posti a confine con l’area golenale dell’-OMISSIS-.
È pure rimasto privo di adeguata indagine il rilievo del ricorrente che l’area ove si trovava non sarebbe configurabile quale luogo abitato trattandosi di spazi rientranti in zona omogenea E nel piano regolatore del Comune (terreni agricoli) e che la medesima area rientra sia nel Piano Faunistico Regionale FVG che nella planimetria fornita ad ogni cacciatore dalla direzione della riserva fra i terreni ove è esercitabile la caccia.
In questo senso andavano proprio le osservazioni procedimentali del ricorrente, rispetto alle cui argomentazioni il provvedimento questorile si è nella sostanza appiattito sull’accertamento effettuato dal personale della Polizia di Stato intervenuta in loco , i cui verbali dell’intervento e del sopralluogo, però, non risultano acquisiti agli atti.
9.4. Come pure nemmeno è stata depositata in giudizio (e prima ancora ostesa in sede di accesso agli atti) la documentazione relativa all’acquisizione delle fondamentali dichiarazioni della denunciante.
Il punto è senz’altro centrale anche perché, stando alle recenti indicazioni della Questura (ultima parte del “rapporto” del 13 giugno 2025), emergono pregressi tesi e conflittuali rapporti tra l’odierno ricorrente e la denunciate che meritavano senz’altro un serio approfondimento, sia in punto di credibilità della dichiarante, sia circa la diversa caratura e gravità della condotta del ricorrente, in connessione con le rappresentate precedenti minacce ricevute dalla denunciante.
9.5. Dal quadro appena delineato consegue altresì un deficit motivazionale consistente nell’insufficiente indicazione degli elementi posti alla base del giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi, posto che la condotta contestata (quella cioè relativa all’episodio del 4 dicembre 2023) è assunta a determinante e sostanzialmente unico elemento del giudizio ex art. 43 e 11 del r.d. n. 773/1931.
9.6. Il primo motivo e il secondo motivo sono perciò fondati sotto il profilo del deficit istruttorio e motivazionale che affligge il provvedimento impugnato.
10. Col terzo motivo il ricorrente ha dedotto che la violazione della distanza - dagli o verso gli immobili - per l’effettuazione degli spari è in realtà punibile solo amministrativamente e che per tali illeciti non è consentita né la sospensione né la revoca del porto di polizia (art. 31, comma 1, lett e), e 32, comma 4, della l. n. 157/1992).
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. Le valutazioni rimesse alla Questura ai sensi degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931 relative alla prognosi di inaffidabilità circa il buon uso delle armi da parte del ricorrente, di spiccata natura preventiva e cautelare, non sono riduttivamente riconducibili alle previsioni, di natura sanzionatoria, richiamate dal ricorrente. Queste ultime, pertanto, non esauriscono la reazione ordinamentale alle violazioni dei divieti di caccia stabiliti dalla l. n. 157/1992.
10.3. Ciò si ricava (come già ritenuto da questo T.A.R., n. 162/2021) anche dalla complessiva lettura delle previsioni sanzionatorie della l. n. 157/1992:
- l’art. 31, nel prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni della legge stessa e delle leggi regionali, fa “ salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale ” (comma 4);
- l’art. 32 - oltre a prevedere la sospensione, la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia a titolo squisitamente sanzionatorio - stabilisce, al comma 6, che “ L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza ”.
11. Col quarto motivo il ricorrente ha dedotto che l’eventuale sanzione, da irrogare ai sensi dell’art. 10 del r.d. n. 773/1931, avrebbe dovuto comunque essere quella meno afflittiva della sospensione, da comminarsi nel suo minimo.
La censura è fuori fuoco e non può perciò essere accolta.
I primis perché essa parte dall’erroneo presupposto della natura sanzionatoria del provvedimento di revoca impugnato; in secondo luogo perché la Questura ha esercitato il potere di revoca non ex art. 10 (“ le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata ”), erroneamente invocato, ma ai sensi dell’art. 11, ultimo capoverso, (“ le autorizzazioni […] possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”) in combinato con l’art. 43 del r.d. n. 773/1931 (“ la licenza può essere ricusata […] a chi […] non dà affidamento di non abusare delle armi ”).
12. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto soltanto con riguardo ai profili di difetto di istruttoria e motivazione.
Resta intatta quindi la facoltà dell’Amministrazione di adozione di ulteriori provvedimenti, considerando anche aggiuntivi elementi specifici che destano senz’altro alcune perplessità meritevoli di approfondimento da parte dell’autorità di pubblica sicurezza (previo contraddittorio con l’interessato), quali – ad esempio - i rapporti tesi e conflittuali tra il ricorrente e la denunciante l’episodio del 4 dicembre 2023 che, pur appena tratteggiati, sembrano comunque emergere dal complessivo esame degli atti.
Le spese di lite, per la particolarità della vertenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
IE SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE SI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.