Ordinanza collegiale 22 settembre 2022
Ordinanza collegiale 3 marzo 2023
Ordinanza collegiale 8 agosto 2023
Ordinanza collegiale 1 aprile 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Decreto presidenziale 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 10/12/2025, n. 8038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8038 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03908/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3908 del 2020, proposto da
Società RC CA S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. Sig. Rosario LA, e Federico LA, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Cocozza, Fiorella Titolo, Erica Cappuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
per l'annullamento
- del provvedimento comunale Prot. Gen. 2020/476845 del 13/07/2020, di annullamento della Denuncia Inizio Attività (DIA_140_2016);
-del verbale di sopralluogo della U.O. Tutela Edilizia eseguito in data 16 gennaio 2020 nonché della citata mail del 30/12/2019 della polizia locale U.O. Tutela Edilizia, che non si conosce;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa TA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento n. 2020/476845, del 13/07/2020, il Comune di Napoli ha annullato la DIA n. 140/2015 presentata dalla Società RC CA S.r.l con riferimento al manufatto identificato in catasto al Foglio 4, p.lla 670, cat C/2. (v. Relazione SSUE del Comune di Napoli n. 390010/22 prodotta in atti). Il provvedimento è stato, altresì, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento n. 322333 dell’8.05.23.
Orbene, la Società RC CA S.r.l. (proprietaria) e l’Ing. Federico AR (progettista/tecnico incaricato) hanno impugnato il provvedimento deducendone, in primo luogo, la tardività rispetto al consolidarsi della DIA e ribadendo, successivamente, l’infondatezza dei rilievi opposti dal Comune alla legittimità degli interventi realizzati sull’immobile.
Premettono, a tal fine, che l’intervento edilizio aveva contribuito, unitamente ad altri realizzati su altre porzioni del medesimo compendio (ed oggetto di autonomi undici titoli edilizi, su cui avevano inciso altrettante autotutele, impugnate, ciascuna, con distinto ricorso giurisdizionale dinnanzi a questo T.A.R.) alla realizzazione, nel periodo 2015-2018, di un “parco residenziale composto da 8 unità immobiliari, sei box auto e 14 stalli per la sosta dei veicoli all’aperto” (cd. “RC CA”) e che sino al 2020 e nonostante gli esiti positivi di due sopralluoghi (11 maggio 2018 e 9 luglio 2018) il Comune non aveva mosso alcun rilievo.
Rilevano, quindi, che, vista la complessità dell’intervento di rifacimento e sistemazione di tutto il complesso immobiliare, costituente il c.d RC CA, era stato necessario procedere separatamente per ogni immobile che compone il suddetto parco, presentando distinte SCIA e DIA, rispetto alle quali il Comune nulla aveva eccepito. Il provvedimento impugnato, pertanto, era illegittimo in quanto adottato tardivamente sul presupposto di un non dimostrato intento di celare l’unitarietà dell’intervento mediante la presentazione di diversi e distinti titoli edilizi. Il provvedimento era anche illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria in quanto si era basato su presupposti errati ed inesistenti. Il Comune, ancora, non aveva motivato le ragioni di interesse pubblico sottese all’annullamento della DIA; l’intervento, infine, senza aumento di volumetria né alterazione delle sagome, aveva dato luogo a un’opera di risanamento del preesistente.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio ribadendo, in primo luogo, che l’annullamento della DIA era tempestivo in quanto la Società aveva volutamente tenuto all’oscuro gli Uffici comunali del proprio intento, ossia della volontà di realizzare un massiccio intervento unitario volto alla trasformazione di alcuni comodi rurali presenti su un'area agricola in un parco attrezzato di civili abitazioni. L'esistenza di ben 12 pratiche, tra DIA e SCIA, relative ai fatiscenti comodi rurali, poi trasformati in un complesso di civili abitazioni, costituenti il “RC CA”, dimostrava, infatti, in tutta la sua evidenza la teleologica progettualità tesa alla realizzazione del complesso edilizio, prima inesistente.
Il ricorso in secondo luogo, era inammissibile in quanto presentato nella forma collettiva anche dal sig. LA Federico, senza che ve ne fossero le condizioni; in quanto tecnico progettista, poi, il sig. LA non era legittimato a proporre l’impugnazione; il ricorrente, ancora, non aveva precisato a che titolo aveva proceduto all'impugnazione.
Nel merito, il provvedimento impugnato costituiva un atto plurimotivato nel quale erano state evidenziate e motivate le molteplici ragioni che avevano giustificato l’annullamento della DIA.
Con ordinanza istruttoria n. 5898 del 22.09.2022 il Tribunale ha disposto che le parti costituite depositassero tutta la documentazione inerente la prativa in oggetto in loro possesso.
Con successiva ordinanza n. 1378 del 03.03.2023 il Tribunale ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una articolata e complessa verificazione sui fatti di causa incaricando, con facoltà di delega, il Dirigente preposto, all’interno dei servizi o delle aree della Giunta regionale della Campania, alla cura del governo del territorio.
Con Decreto Dirigenziale n. 22 del 16.03.2023 il Direttore Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania ha delegato all’espletamento dell’incarico la dott.ssa Assunta Maria Santangelo, funzionario in servizio presso l’allora STAFF 50.17.92 Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali (oggi Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali).
I termini assegnati al Verificatore sono stati prorogati dal Tribunale vista la complessità dell’incarico conferito; la richiesta avanzata dall’Ausiliario di ottenere un anticipo sul compenso a lui spettante è stata, invece, respinta, in quanto proposta dopo il deposito della Relazione finale.
Il funzionario delegato ha, infatti, depositato la relazione di verificazione in data 25 aprile 2024.
Il Comune di Napoli, con successive memorie, ha lamentato l’incompetenza del Verificatore, in ragione del titolo posseduto (geologo) e l’illegittimità del suo modus operandi per omissione del contraddittorio tra le parti; il Verificatore, invero, non aveva eseguito alcun accesso ai luoghi di causa, cui convocare anche le parti, e aveva risolto i quesiti posti dal Tribunale solo attraverso la valutazione del corredo fotografico e documentale a sua disposizione. Aveva poi redatto la relazione finale senza trasmetterne la bozza alle parti e quindi senza consentire a queste di far pervenire le loro osservazioni (v. nota n. 612241 dell’8.07.2024 del Servizio Edilizia Privata del Comune di Napoli). Su tali basi, il Comune chiedeva rinnovarsi la verificazione.
La ricorrente, dal canto suo, ha evidenziato la piena competenza del Verificatore e la correttezza del suo operato; nella Relazione finale, infatti, il Verificatore aveva dato conto di tutta la corrispondenza intercorsa con le parti, e di alcune richieste che non erano state riscontrate dal Comune.
Le parti costituite hanno depositato copiosa documentazione e ulteriori memorie di replica cosicché, pervenuta alla udienza pubblica del 22.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Viene all’esame del Collegio il provvedimento n. 2020/476845, del 13/07/2020, con il quale il Comune di Napoli ha annullato la DIA n. 140/2015 presentata dalla Società RC CA S.r.l per la realizzazione di una serie di interventi inerenti il manufatto identificato in catasto al Foglio 4, p.lla 670, cat C/2 sito all’interno del RC CA.
Il presente gravame si inserisce nel più ampio dei numerosi ricorsi intentati, presso questo TAR Campania Napoli, avverso le autotutele adottate dal Comune di Napoli in relazione alle singole “porzioni” del cd. “RC CA” successive alla trasformazione del 2015-2018 (ricorsi nn. 3905/2020 – 3906/2020 – 3908/2020 – 3910/2020 – 3949/2020 - 3950/2020 – 3951/2020 – 3952/2020 – 3954/2020 – 4033/2020 – 4034/2020 - 4035/2020 – 4849/2021).
Ciò premesso, va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione attiva del ricorrente LA Federico: pur evincendosi dagli atti depositati la sua qualifica di tecnico incaricato (in quanto tale tra i destinatari della contestata comunicazione di annullamento), tale ruolo non è infatti sufficiente a radicare né la legittimazione ad agire, che deve essere ricondotta alla titolarità effettiva di una posizione di interesse differenziato e qualificato sulla base di quanto prevede lo statuto normativo del potere, né, tanto meno, l’interesse a ricorrere, che implica la necessità che il ricorrente ottenga un’effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall’accoglimento del ricorso, non evincibile nella fattispecie concreta, né, peraltro, allegato dal ricorrente medesimo.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso quanto al ricorrente LA, il gravame va ritenuto invece ammissibile per la ricorrente RC CA S.r.l., dovendosi superare, proprio in ragione della carenza di interesse rilevante ex art. 100 c.p.a. in capo al tecnico, l’ulteriore eccezione del Comune, tesa ad evidenziare la non coincidenza delle posizioni processuali (per l’appunto, interessi) al fine della proposizione del ricorso collettivo.
Vanno a questo punto senz’altro superate le questioni poste dal Comune in ordine alla “nullità” dell’espletata verificazione per assenza di contraddittorio tra le parti, culminata, per quanto evidenziato dall’ente locale, nella mancata trasmissione della “bozza” della relazione peritale. In proposito va osservato che in giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui non vi è necessità di un rigoroso rispetto del contraddittorio nella verificazione, in ragione delle differenze di questa attività istruttoria rispetto alla CT (si tratta di compiere un mero accertamento tecnico e non una valutazione tecnica che si estrinseca, quindi, in un giudizio di risultato rispetto al quale il contraddittorio concerne esclusivamente gli sviluppi e le risultanze della verificazione). Proprio in considerazione di tali differenze, l’eventuale mancato esame dei rilievi dei consulenti di parte non inficia quindi le risultanze della verificazione, dal momento che il giudice ben può direttamente porre a confronto le diverse posizioni e raggiungere le proprie autonome conclusioni (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 novembre 2024, n. 9420; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 1 ottobre 2024, n. 1392 “nel giudizio amministrativo l’istituto della verificazione (…) comporta l’intervento in funzione consultiva del giudice di un organismo qualificato, per la soluzione di questioni che implichino l’apporto di competenze tecniche o il riscontro di circostanze in fatto, che si pongono come essenziali ai fini della definizione della controversia. Poiché l’apporto collaborativo avviene in funzione pari ordinata nella fase di cognizione della causa, la disciplina di legge non prevede un momento di contraddittorio nel corso della fase istruttoria, che si attesta in prosieguo sugli sviluppi della verificazione (…) nel giudizio amministrativo (…); la disciplina di cui all’art. 67 d.lgs. 104 del 2010, in tema di consulenza tecnica d’ufficio - connotata da un articolato contraddittorio tra consulente d’ufficio e consulenti di parte - non si applica all’istituto della verificazione, disciplinata dal precedente art. 66 c.p.a., attesa la diversità dei due istituti, non solo sul piano soggettivo, ma anche sul piano oggettivo e funzionale, consistendo la verificazione in un mero accertamento a funzione descrittiva ed illustrativa per completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali, mentre la consulenza tecnica d’ufficio si estrinseca in una vera e propria valutazione non meramente ricognitiva di questioni di fatto, la cui risoluzione presuppone specifiche cognizioni di ordine tecnico, da utilizzare ai fini della decisione”). Tanto chiarito in via generale, deve poi sottolinearsi che, nel caso di specie, vi è stata comunque una concreta partecipazione del Comune alle operazioni di accertamento documentale – oggetto precipuo dell’incarico, affidato ex art. 66 c.p.a. - poiché il verificatore ha inviato, al difensore del Comune, plurime pec, come riportato nella relazione conclusiva. In ogni caso, il Collegio – in attuazione del dovere di leale cooperazione processuale e di effettività della tutela, anche ai fini della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 2 c.p.a., e tenuto conto che il Comune aveva anche chiesto, in via subordinata, la rinnovazione della verificazione – una volta depositata in giudizio la relazione del verificatore, ha assegnato, alle parti, un termine per formulare le proprie osservazioni tecniche, come risulta dal verbale dell’udienza pubblica del 18 settembre 2024 (termine che è stato, tuttavia, utilizzato dalla parte resistente essenzialmente per reiterare, in modo ampio, le medesime doglianze di asserita violazione del contraddittorio). Alla luce di quanto sin qui esposto, non può essere condiviso il rilievo di nullità della verificazione formulato dal Comune nelle proprie difese, con conseguente rigetto, sotto tale profilo, della richiesta di rinnovazione.
Nessun fondamento ha, inoltre, l’ulteriore contestazione circa la presunta mancanza di “competenza in materia edilizia” dell’ausiliario che ha svolto la verificazione, poiché “geologa”. In primo luogo, come accennato, la verificazione, ex art. 66 c.p.a., non è finalizzata a sostituire il giudizio dell’Amministrazione con quello di un diverso “ufficio tecnico edilizio”, né richiede che l’ausiliario coincida, per formazione accademica e titolo di studio, con una specifica figura professionale (ingegnere strutturista, architetto, ecc.), poiché l’incarico è affidato ad un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che richiedono l’apporto di specifiche competenze tecniche (T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, 9 novembre 2023, n. 6159), e non ad un professionista iscritto ad un albo. A ciò si aggiunga, per mera completezza di motivazione e visto l’ampio spazio che tale questione ha occupato nella mole di memorie versate in giudizio, che, nel caso di specie, l’ordinanza istruttoria ha richiesto, in via principale, un’attività di ricostruzione tecnico-documentale, come si evince dalla lettura dei quesiti; attività, pertanto, in larga parte fondata su analisi documentale, lettura critica di atti di natura tecnica e giuridico-amministrativa, comparazione di fonti eterogenee, ambito nel quale la figura professionale del delegato – per formazione e per esperienza maturata presso l’Ufficio Speciale “Valutazioni Ambientali” della Regione Campania – risulta del tutto congrua e adeguata (come peraltro comprovato dalla relazione conclusiva che riporta una ricostruzione puntuale, coerente e precisamente documentata dei fatti rilevanti ai fini del giudizio). Anche sotto il profilo della lamentata “incompetenza” del verificatore, pertanto, non può essere condiviso il rilievo di nullità formulato dal Comune, con conseguente rigetto della richiesta di rinnovazione.
Conclusivamente sul punto, va ritenuta la validità dell’espletata verificazione, con piena utilizzabilità delle sue risultanze a fini del decidere.
Nel merito, il ricorso va accolto, in ragione della dirimente fondatezza della prima censura, con cui si lamenta la violazione del termine di decadenza previsto dall’art. 21nonies, comma 1, della legge 241/90 nella versione, ratione temporis applicabile al caso di specie (vigente dal 28 agosto 2015 al 31 maggio 2021) e risultata dalle modifiche apportate dalla legge n. 124 del 2015, tale per cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi”. Secondo il Comune – pacifica ed incontestata l’autotutela tardiva, intervenuta il 13 luglio 2020 a distanza di oltre quattro anni dalla presentazione delle SCIA (21 aprile 2016) – quest’ultima sarebbe in realtà legittima alla luce del disposto di cui al comma 2bis del medesimo art. art. 21nonies l. 241/1990, per cui “i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. Volendo semplificare, secondo l’ente locale, la parcellizzazione delle pratiche edilizie afferenti il cd. “RC CA”, artatamente operata dalla ricorrente, avrebbe, di fatto, impedito all’Amministrazione di avere effettiva contezza del disegno unitario perseguito, integrando una (falsa) rappresentazione della realtà idonea ad indurla in errore e ritardare l’esercizio dei poteri inibitori e di annullamento.
La ricostruzione non è condivisibile.
Quanto all’interpretazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990, comma 2 bis innanzi richiamato, e per quanto qui di rilievo, la giurisprudenza del giudice amministrativo ha da tempo chiarito che il superamento del termine di (allora) diciotto mesi previsto dal comma 1, è ritenuto ammissibile quando emerga che il titolo ampliativo sia stato conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, anche mediante il silenzio serbato su circostanze decisive, tale da indurre l’Amministrazione in errore sulla realtà fattuale o sulla sussistenza dei presupposti di legge. In tali casi, pertanto, il comportamento scorretto del beneficiario “distorce” la percezione della realtà da parte dell’Amministrazione e giustifica, in via eccezionale, l’esercizio dell’autotutela anche oltre il limite temporale di cui al comma 1 (in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2025, n. 7987). L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha peraltro chiarito che l’erronea rappresentazione, da parte del privato, delle circostanze di fatto e di diritto, poste a fondamento dell’atto ampliativo illegittimo in suo favore – fattispecie che il legislatore prende espressamente in considerazione anche al comma 2 bis dell’art. 21 nonies – esclude, in radice, la configurabilità di una posizione di legittimo affidamento in capo al medesimo (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 8). Proprio il legittimo affidamento del destinatario costituisce, infatti, il presupposto giustificativo della previsione di un limite temporale all’esercizio del potere di autotutela, quale strumento di bilanciamento tra l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e il primato del principio di legalità. Il punto di equilibrio tra i principi appena citati è stato sottolineato, da ultimo, anche dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 26 giugno 2025, secondo cui “nel nostro ordinamento, come in quello europeo (sin da CGCE, sentenza 22 marzo 1961, nelle cause riunite 42 e 49/59, Societé nouvelle des usines de Pontiene – Aciéres du Temple, SNUPAT) è riconosciuta tutela all’affidamento solo se legittimo, vale a dire se incolpevole o fondato sulla buona fede. E ciò vale, nei rapporti tanto tra privati, quanto tra privati e amministrazione, e per questi ultimi con riferimento sia all’attività amministrativa provvedimentale, sia all’attività amministrativa di diritto privato (art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 e art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»)”; e non può pertanto riconoscersi meritevole di tutela l’affidamento del privato, qualora si riscontri che il contrasto tra quanto rappresentato in sede di formulazione dell’istanza, volta ad ottenere il titolo edilizio, e la fattispecie reale “sia rimproverabile all’interessato, tanto se determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale, quanto se determinato da una falsa rappresentazione della realtà di fatto, accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 7 maggio 2025, n. 3876 e 14 agosto 2024, n. 7134; sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2024, n. 1926). Anche in tale caso, infatti, l’erroneità dei presupposti per il rilascio del provvedimento amministrativo non è imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’amministrazione, ma esclusivamente alla parte che ha fornito una falsa descrizione della realtà fattuale, oggettivamente verificabile e non opinabile” (Corte cost., 88/2025, cit., punto 3.2).
Tanto riepilogato in termini generali, v’è da dire, quanto al caso che ci occupa, che risulta dagli atti versati in giudizio che:
a) la suddivisione in plurime “pratiche”, era stata, in realtà, sollecitata dagli stessi uffici comunali, in ragione della difficoltà di istruire un’unica pratica, riguardante otto unità immobiliari tra loro differenziate;
b) il Comune aveva comunque acquisito, già in sede procedimentale, la relazione tecnica integrativa ex art. 63, comma 4, della Variante Generale al PRG, che illustrava “tutti gli interventi da realizzare”, collegando le singole SCIA ai rispettivi cespiti e rappresentando, così, il quadro unitario degli interventi;
c) in ogni caso, plurimi sopralluoghi erano stati svolti dopo la ricezione di tale relazione integrativa.
Tali circostanze fattuali sono state documentalmente riscontrate anche dal verificatore, che ne dà conto nella relazione conclusiva (completa di allegati) e che si riportano di seguito: “il Comune di Napoli, già prima dello svolgersi del sopralluogo del 16.01.2020, era a conoscenza della circostanza che la Soc. RC CA S.r.l. avesse presentato differenti istanze una per ogni intervento edilizio che aveva intenzione di realizzare. Difatti, in data 11 maggio 2018, i tecnici dell’UOTE e del SUEP del Comune di Napoli avevano effettuato un sopralluogo (All. 12) volto alla verifica dei soli interventi di cui alla DIA 140/2016, DIA 303/2016, SCIA 120/2016 e, “vista la molteplicità di pratiche edilizie presentate”, hanno chiesto al ricorrente di presentare una Relazione Tecnico – Storica ex art. 63 co. 4 (All. 13). Della avvenuta consegna della succitata relazione da parte della Soc. RC CA S.r.l. fu dato atto nel verbale redatto a seguito di sopralluogo tenutosi il 09 luglio 2018 (All. 14). A tale sopralluogo parteciparono gli stessi uffici comunali (UOTE, SUEP) che avevano espletato il sopralluogo del 11 maggio 2018 (All. 12). Ed ancora, nel medesimo verbale, viene riportato che “non si riscontrano difformità rispetto a quanto autorizzato”. Alla luce dei dati ora riportati, è evidente, da un lato, che parte ricorrente non ha operato alcuna “falsa rappresentazione” (con inoperatività del meccanismo di cui all’art. 21nonies l. 241/1990, comma 2bis) e che, comunque ed anche a voler accedere alla tesi del Comune in ordine all’ignoranza dell’assenza di plurime pratiche afferenti il medesimo immobile (smentita, come sopra visto, dagli atti di causa), sin dalla trasmissione della Relazione Tecnico – Storica ex art. 63 co. 4 (di cui si dà atto nel verbale del 9 luglio 2018), il Comune aveva avuto ben chiaro il quadro complessivo, potendo agire in autotutela a partire da tale momento, rimanendo invece inerte sino all’adozione del provvedimento in questa sede contestato.
In conclusione, conformemente a tali argomentazioni, ed in esse assorbite le residue censure, il ricorso va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.
La regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
Con separato decreto presidenziale verrà liquidato il compenso del verificatore, che si pone a carico del Comune soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione;
condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge, ponendo definitivamente a carico di quest’ultimo le spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO ER, Presidente
TA UC, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UC | AO ER |
IL SEGRETARIO