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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 5534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5534 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 10/12/2025 N. 8565/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to CARUSO Parte_1
EA ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato, impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione e pagamento somme
All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti
1/5 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 8.7.2025 il ricorrente Parte_1 ha convenuto in giudizio la società resistente
[...] [...]
chiedendo al Giudice: Controparte_1
“NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con l'articolazione oraria full time dedotta in narrativa ed inquadramento retributivo nel livello III del CCNL Edili Industria o nel diverso livello di giustizia accertato intercorso nel periodo decorrente dal 20.12.2023 al 17.03.2024 fra il sig.
[...]
e la società anche ai sensi e per gli effetti degli Parte_1 CP_2 artt. 36 Cost. e 2099 c.c.;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di spettanze e differenze retributive, nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte per il periodo lavorativo decorrente dal 20.12.2023 al 17.03.2024 e, per l'effetto, condannare la società nonché solidamente ex art. 1676 c.c. ed art. 29 CP_2 comma 2 d.lgs. 276/2003 anche la società in persona dei rispettivi legali CP_3 rappresentati pro tempore al pagamento in favore del sig. Parte_1
per i dedotti titoli, della somma complessiva lorda di € 14.254,21, oltre rivalutazione
[...] monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
3. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento verbale irrogato al ricorrente in data 17.03.2024 o nella diversa data di giustizia accertata, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2 comma 1 e 2 d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto, condannare la società alla reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di CP_2 lavoro e al risarcimento a favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.834,48) per ogni mensilità decorrente dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo.
4. Accertare e dichiarare la responsabilità in via contrattuale ex artt. 2087, 2107 e 2109 c.c.,
d.lgs. 66/2003 ed art. 36 Cost. e/o in via aquiliana ex art. 2043, 2059 c.c. e art. 36 Cost. della per l'eccessivo orario di lavoro svolto dal ricorrente e per la mancata CP_2
2/5 Dott. Riccardo Atanasio concessione del giorno di riposo settimanale in relazione al periodo lavorativo decorrente dal
20.12.2023 al 17.03.2024 e, per l'effetto condannare la società in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dal ricorrente per i motivi di fatto e di diritto indicati in narrativa, la cui quantificazione è devoluta al potere equitativo del giudice, da definirsi all'esito dell'espletanda istruttoria processuale, il tutto comunque oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo;
”.
E' rimasta contumace la parte resistente
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è solo parzialmente fondata.
Parte ricorrente ha provato attraverso le dichiarazioni testimoniali, rese al Giudice, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno e inquadramento retributivo nel livello III del CCNL Edili Industri dal 20.12.2023 al
17.03.2024.
Il teste ha dichiarato: Testimone_1
Ho lavorato per per circa tre mesi dal 20 dicembre 2023 al 24 marzo 2024. CP_4
Mi occupavo di lavori edili, in particolare la facciata di un palazzo, per tutto il periodo.
Non mi ricordo precisamente dove fosse il palazzo, era fuori Milano.
Andavamo a lavorare con il treno in due o tre, tra cui e . Pt_1 Persona_1
Era circa un'ora di strada con il treno.
Il nostro capo era , lui era anche il capo della società, ma più precisamente era Parte_2
. Persona_2
non veniva sempre, ma veniva a vedere i lavori una volta alla settimana. Era sempre lui, tramite Pt_2 chiamata, a dirci cosa fare.
ci ha pagato solo per un mese. Pt_2
Lavoravamo dalle 7.00 alle 17.00.
Durante quei mesi, sono anche rimasto una settimana in hotel per evitare il viaggio.
Alle 7.00 eravamo già in cantiere.
Lavoravamo dal lunedì alla domenica, tutti i giorni.
C'era anche il committente che veniva a vedere come lavoravamo, ed è capitato che venisse anche la domanda.
È stata la società a dare il lavoro. CP_3
Ho parlato con la società , che ha riferito di avere pagato tutto il lavoro a . CP_3 Pt_2
Il cantiere su cui ho lavorato è quello di cui alle fotografie doc. 2.
3/5 Dott. Riccardo Atanasio Il teste a sua volta ha ricordato: Testimone_2
Ho lavorato per dal 20 dicembre 2023 fino al marzo 2024 circa. CP_2
Ho lavorato sulla facciata di un palazzo, in particolare il cappotto e la rasatura del muro e il colore.
Il palazzo si trova a Parma, via Monti 4 di fronte alla stazione del treno.
Andavo a Parma con il treno dalla stazione centrale.
Eravamo in quattro: io, e . Pt_1 Pt_1 Per_3
ogni tanto veniva a guardare il lavoro. Pt_2
Era a dirci cosa fare, quando non veniva di persona veniva al suo posto suo fratello Pt_2 Pt_2
a darci indicazioni. CP_5
Lavoravamo dal lunedì al sabato e a volte anche la domenica, una domenica sì e una no;
con un orario dalle 7.00/7.30 alle 17.00 con una pausa.
Alle 7.00/7.30 eravamo in cantiere per iniziare il lavoro.
Il capo aveva anche preso un'abitazione per loro vicino al cantiere per tutti i tre mesi. Qualche volta tornavamo a Milano, quando non lavoravamo la domenica.
Non mi ricordo se la società che ha dato il lavoro a fosse la . Pt_2 CP_3
Venivamo pagati dal nostro capo che ci ha pagato solo il primo mese e poi più nulla. Persona_2
Da quanto precede si ricava pertanto che il ricorrente si recava quotidianamente al lavoro dal lunedì al sabato tutti i giorni e talvolta anche la domenica (una sì ed una no) espletando l'attività lavorativa dalle 7.00 / 7.30 fino alle 17; il ricorrente era eterodiretto dal titolare della società il quale specificava le attività da svolgere consistenti nel rifacimento della facciata, nel cappotto, nella tinteggiatura e si recava poi con una certa regolarità a controllare che il lavoro fosse stato eseguito correttamente.
Era stato poi sempre il titolare della società convenuta a preoccuparsi di fornire al ricorrente e agli altri lavoratori di un alloggio presso la città di Parma al fine di consentire al ricorrente e agli altri dipendenti di recarsi agevolmente presso il cantiere ove i lavori si stavano svolgendo.
Va riconosciuto poi il terzo livello retributivo del contratto edili industria nel quale vengono annoverati i profili di muratore, carpentiere e di addetto ad opere di impermeabilizzati e isolamento.
Gravava pertanto sulla società resistente l'onere di provare di avere integralmente assolto ai propri obblighi retributivi e contributivi.
In mancanza va Controparte_1 condannata a corrispondere al ricorrente le Parte_1 differenze retributive nella misura e per i titoli di cui al ricorso oltre interessi e rivalutazione, attesa la correttezza dei conteggi depositati dal punto di vista contabile.
4/5 Dott. Riccardo Atanasio Deve invece essere respinta una domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento ed alla reintegrazione nel posto di lavoro tenuto conto dell'assoluta genericità della deduzione in fatto, mancando una descrizione circostanziata dei fatti e delle modalità con cui il licenziamento sarebbe stato intimato.
In quanto soccombente la società resistente Controparte_1
va altresì condannata a rimborsare all'Avv.to CARUSO
[...]
EA dichiaratosi antistatario la metà delle spese di lite determinate in € 1.900,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali compensata l'altra metà delle spese.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
dichiara la sussistenza – tra il ricorrente e la Parte_1 società - di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con orario CP_2
a tempo pieno e inquadramento retributivo nel livello III del CCNL Edili Industri dal 20.12.2023 al 17.03.2024; condanna la società al pagamento in favore del ricorrente CP_2 [...] della somma lorda di € 14.254,21, per i titoli di cui al ricorso, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali;
rigetta la domanda di illegittimità del licenziamento e di conseguente reintegrazione nel posto di lavoro
Condanna la società resistente Controparte_1
a rimborsare all'Avv.to CARUSO EA dichiaratosi antistatario, le spese
[...] di lite che liquida in € 1.900,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali compensata tra le parti l'altra metà delle spese.
Sentenza esecutiva
Milano, 10/12/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 10/12/2025 N. 8565/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to CARUSO Parte_1
EA ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato, impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione e pagamento somme
All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti
1/5 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 8.7.2025 il ricorrente Parte_1 ha convenuto in giudizio la società resistente
[...] [...]
chiedendo al Giudice: Controparte_1
“NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con l'articolazione oraria full time dedotta in narrativa ed inquadramento retributivo nel livello III del CCNL Edili Industria o nel diverso livello di giustizia accertato intercorso nel periodo decorrente dal 20.12.2023 al 17.03.2024 fra il sig.
[...]
e la società anche ai sensi e per gli effetti degli Parte_1 CP_2 artt. 36 Cost. e 2099 c.c.;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di spettanze e differenze retributive, nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte per il periodo lavorativo decorrente dal 20.12.2023 al 17.03.2024 e, per l'effetto, condannare la società nonché solidamente ex art. 1676 c.c. ed art. 29 CP_2 comma 2 d.lgs. 276/2003 anche la società in persona dei rispettivi legali CP_3 rappresentati pro tempore al pagamento in favore del sig. Parte_1
per i dedotti titoli, della somma complessiva lorda di € 14.254,21, oltre rivalutazione
[...] monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
3. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento verbale irrogato al ricorrente in data 17.03.2024 o nella diversa data di giustizia accertata, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2 comma 1 e 2 d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto, condannare la società alla reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di CP_2 lavoro e al risarcimento a favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.834,48) per ogni mensilità decorrente dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo.
4. Accertare e dichiarare la responsabilità in via contrattuale ex artt. 2087, 2107 e 2109 c.c.,
d.lgs. 66/2003 ed art. 36 Cost. e/o in via aquiliana ex art. 2043, 2059 c.c. e art. 36 Cost. della per l'eccessivo orario di lavoro svolto dal ricorrente e per la mancata CP_2
2/5 Dott. Riccardo Atanasio concessione del giorno di riposo settimanale in relazione al periodo lavorativo decorrente dal
20.12.2023 al 17.03.2024 e, per l'effetto condannare la società in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dal ricorrente per i motivi di fatto e di diritto indicati in narrativa, la cui quantificazione è devoluta al potere equitativo del giudice, da definirsi all'esito dell'espletanda istruttoria processuale, il tutto comunque oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo;
”.
E' rimasta contumace la parte resistente
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è solo parzialmente fondata.
Parte ricorrente ha provato attraverso le dichiarazioni testimoniali, rese al Giudice, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno e inquadramento retributivo nel livello III del CCNL Edili Industri dal 20.12.2023 al
17.03.2024.
Il teste ha dichiarato: Testimone_1
Ho lavorato per per circa tre mesi dal 20 dicembre 2023 al 24 marzo 2024. CP_4
Mi occupavo di lavori edili, in particolare la facciata di un palazzo, per tutto il periodo.
Non mi ricordo precisamente dove fosse il palazzo, era fuori Milano.
Andavamo a lavorare con il treno in due o tre, tra cui e . Pt_1 Persona_1
Era circa un'ora di strada con il treno.
Il nostro capo era , lui era anche il capo della società, ma più precisamente era Parte_2
. Persona_2
non veniva sempre, ma veniva a vedere i lavori una volta alla settimana. Era sempre lui, tramite Pt_2 chiamata, a dirci cosa fare.
ci ha pagato solo per un mese. Pt_2
Lavoravamo dalle 7.00 alle 17.00.
Durante quei mesi, sono anche rimasto una settimana in hotel per evitare il viaggio.
Alle 7.00 eravamo già in cantiere.
Lavoravamo dal lunedì alla domenica, tutti i giorni.
C'era anche il committente che veniva a vedere come lavoravamo, ed è capitato che venisse anche la domanda.
È stata la società a dare il lavoro. CP_3
Ho parlato con la società , che ha riferito di avere pagato tutto il lavoro a . CP_3 Pt_2
Il cantiere su cui ho lavorato è quello di cui alle fotografie doc. 2.
3/5 Dott. Riccardo Atanasio Il teste a sua volta ha ricordato: Testimone_2
Ho lavorato per dal 20 dicembre 2023 fino al marzo 2024 circa. CP_2
Ho lavorato sulla facciata di un palazzo, in particolare il cappotto e la rasatura del muro e il colore.
Il palazzo si trova a Parma, via Monti 4 di fronte alla stazione del treno.
Andavo a Parma con il treno dalla stazione centrale.
Eravamo in quattro: io, e . Pt_1 Pt_1 Per_3
ogni tanto veniva a guardare il lavoro. Pt_2
Era a dirci cosa fare, quando non veniva di persona veniva al suo posto suo fratello Pt_2 Pt_2
a darci indicazioni. CP_5
Lavoravamo dal lunedì al sabato e a volte anche la domenica, una domenica sì e una no;
con un orario dalle 7.00/7.30 alle 17.00 con una pausa.
Alle 7.00/7.30 eravamo in cantiere per iniziare il lavoro.
Il capo aveva anche preso un'abitazione per loro vicino al cantiere per tutti i tre mesi. Qualche volta tornavamo a Milano, quando non lavoravamo la domenica.
Non mi ricordo se la società che ha dato il lavoro a fosse la . Pt_2 CP_3
Venivamo pagati dal nostro capo che ci ha pagato solo il primo mese e poi più nulla. Persona_2
Da quanto precede si ricava pertanto che il ricorrente si recava quotidianamente al lavoro dal lunedì al sabato tutti i giorni e talvolta anche la domenica (una sì ed una no) espletando l'attività lavorativa dalle 7.00 / 7.30 fino alle 17; il ricorrente era eterodiretto dal titolare della società il quale specificava le attività da svolgere consistenti nel rifacimento della facciata, nel cappotto, nella tinteggiatura e si recava poi con una certa regolarità a controllare che il lavoro fosse stato eseguito correttamente.
Era stato poi sempre il titolare della società convenuta a preoccuparsi di fornire al ricorrente e agli altri lavoratori di un alloggio presso la città di Parma al fine di consentire al ricorrente e agli altri dipendenti di recarsi agevolmente presso il cantiere ove i lavori si stavano svolgendo.
Va riconosciuto poi il terzo livello retributivo del contratto edili industria nel quale vengono annoverati i profili di muratore, carpentiere e di addetto ad opere di impermeabilizzati e isolamento.
Gravava pertanto sulla società resistente l'onere di provare di avere integralmente assolto ai propri obblighi retributivi e contributivi.
In mancanza va Controparte_1 condannata a corrispondere al ricorrente le Parte_1 differenze retributive nella misura e per i titoli di cui al ricorso oltre interessi e rivalutazione, attesa la correttezza dei conteggi depositati dal punto di vista contabile.
4/5 Dott. Riccardo Atanasio Deve invece essere respinta una domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento ed alla reintegrazione nel posto di lavoro tenuto conto dell'assoluta genericità della deduzione in fatto, mancando una descrizione circostanziata dei fatti e delle modalità con cui il licenziamento sarebbe stato intimato.
In quanto soccombente la società resistente Controparte_1
va altresì condannata a rimborsare all'Avv.to CARUSO
[...]
EA dichiaratosi antistatario la metà delle spese di lite determinate in € 1.900,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali compensata l'altra metà delle spese.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
dichiara la sussistenza – tra il ricorrente e la Parte_1 società - di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con orario CP_2
a tempo pieno e inquadramento retributivo nel livello III del CCNL Edili Industri dal 20.12.2023 al 17.03.2024; condanna la società al pagamento in favore del ricorrente CP_2 [...] della somma lorda di € 14.254,21, per i titoli di cui al ricorso, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali;
rigetta la domanda di illegittimità del licenziamento e di conseguente reintegrazione nel posto di lavoro
Condanna la società resistente Controparte_1
a rimborsare all'Avv.to CARUSO EA dichiaratosi antistatario, le spese
[...] di lite che liquida in € 1.900,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali compensata tra le parti l'altra metà delle spese.
Sentenza esecutiva
Milano, 10/12/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio