Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 363/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 27.2.2024
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. BONALUME PAOLO
( , per mandato allegato all'atto introduttivo di primo grado C.F._1
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BAROZZI SARZINA EMILIANO ( ), per mandato allegato alla C.F._2
comparsa di costituzione e risposta d'appello
Appellato
Oggetto: Cessione dei crediti - appello avverso la sentenza n. 1623/2023 del 18/08/2023 del
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 3/3/2024, sulle seguenti conclusioni formulate dalle parti:
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 1623/23 pubblicata dal Tribunale di Verona il 18 agosto 2023 nel giudizio RG
6551/20 tra – nuova denominazione di e il Parte_1 Parte_1
e non notificata Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità
dei seguenti crediti di ei confronti del di Parte_1 CP_1 CP_1
• € 42.329,89 per sorte capitale, portata dalla fattura n. E176018108 del 16.05.17 e scaduta il 5
luglio 2017 emessa da NI GAS E CE S.p.A. a titolo di corrispettivo della fornitura di energia
Part erogata in favore del e da essa ceduta a CP_1
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella
misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione pagina 2 di 9 • € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 per l'omesso pagamento della fattura
Part condannare il al relativo pagamento in favore di oltre alle spese del Controparte_1
Part giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a le somme da Controparte_1
essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il a pagare a la diversa somma ritenuta Controparte_1 Parte_1
dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e importo ex art. 6 D.
Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14,
oltre CPA e successive”.
Per l'appellato:
“Nel merito.
Ferme tutte le domande proposte in primo grado e da ritenere quivi riproposte, si chiede che l'adita Corte d'Appello voglia respingere integralmente l'appello proposto da per Parte_1
le motivazioni illustrate, e voglia, quindi, confermare in toto l'impugnata sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 1623/2023 Sent. e respingere, quindi, integralmente le domande e le eccezioni tutte svolte da parte attrice appellante nei confronti del perché Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto.
Nel merito, in via subordinata.
Nella denegata e non voluta ipotesi in cui la pretesa di parte attrice appellante dovesse essere accertata in parte o del tutto, dichiararsi il tenuto al pagamento delle sole Controparte_1
somme effettivamente accertate come dovute.
pagina 3 di 9 In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi legali di causa, oltre IVA, CPA e Contributo Forfetario relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Ammettersi i mezzi istruttori formulati nelle memorie ex art. 183 VI comma depositate in atti e non ammessi in corso di giudizio di primo grado ed accogliersi le opposizioni formulate in dette memorie rispetto all'ammissibilità delle prove richieste da controparte.
- Con esplicita riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, eccepire, formulare e richiedere mezzi istruttori, produrre documentazione ed indicare nominativi di testimoni nei termini di legge”.
Ragioni della decisione
Part
1-Con atto di citazione notificato il 31.7.2020, (di seguito, , Parte_1
quale cessionaria di un credito vantato da Eni Gas e Luce s.p.a, evocava in giudizio avanti il
Tribunale di Verona il chiedendone la condanna al pagamento della somma Controparte_1
di € 42.329,89, quale importo dovuto per la somministrazione di energia elettrica di cui alla fattura elettronica n. E176018108 del 16/05/2017, ovvero, in subordine, a titolo arricchimento senza causa, oltre agli interessi moratori ex art. 5 d. lgs. n. 241/2002 ed agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. ed oltre all'importo di € 40,00 ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002.
2-Si costituiva il contestando la sussistenza del credito. Esponeva che Controparte_1
l'importo originario della fattura era pari, al lordo dell'IVA, a € 101.768,05 e prima della cessione era già estinto essendo stata imputata alla fattura n. E176018108, d'accordo con la fornitrice, la nota di credito n. E176003515 del 14/02/2017, ricevuta in data 27.05.2017,
pagina 4 di 9 stornando, pertanto, il relativo importo di € 61.538,98 ed andando quindi a corrispondere ad Eni,
tra l'agosto e il settembre dello stesso anno 2017, la differenza di € 40.226,48.
3-La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa con sentenza n. 1623/2023, con la
Part quale le domanda attoree erano respinte con condanna di a rifondere a le spese di CP_1
lite.
3.1-Osservava il giudice di primo grado che il aveva allegato la compensazione tra gli CP_1
importi relativi alla fattura di cui era causa e alla nota di accredito dimessa in atti e aveva prodotto, a riprova dell'avvenuta corresponsione della differenza di € 40.226,48 spettante alla fornitrice, i mandati di pagamento disposti nel 2017 e le contabili rilasciate da a conferma CP_2
della loro esecuzione. Inoltre aveva anche dimesso le fatture successive emesse da Eni s.p.a.,
contenenti l'attestazione relativa alla regolarità dei pagamenti, di talchè l'eccezione di estinzione del Comune doveva ritenersi provata, anche in quanto l'attrice non aveva dedotto specifiche e tempestive contestazioni, essendo inammissibili quelle sollevate per la prima volta nella comparsa conclusionale attorea.
Part
4-Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato il 27.2.2024, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
Part 4.1-errato rigetto della domanda di per avere ritenuto estinto il credito azionato in quanto il documento posto dal a fondamento dell'eccezione non è una nota di credito ma una CP_1
fattura di annullamento di una precedente fattura non pagata;
tale documento non si riferisce alla fattura oggetto del giudizio bensì a una fattura diversa;
le note di credito prodotte dal CP_1
non si riferiscono alla fattura oggetto del giudizio;
il ha già usufruito di tale documento CP_1
Part in quanto emesso per annullare una fattura differente rispetto a quella oggetto del giudizio;
ha contestato la circostanza;
il Tribunale avrebbe dovuto esaminare l'eccezione e accertare pagina 5 di 9 l'esistenza/inesistenza dei relativi elementi costitutivi, con inoperatività del principio di non contestazione.
4.2- la sentenza deve essere riformata anche con riferimento al capo con il quale è stata disposta
Part la condanna di al pagamento delle spese di lite, con contestuale domanda di restituzione di tutte le somme già versate / da versare al a titolo di spese di lite in esecuzione della CP_1
sentenza appellata.
5-Si costituiva il , il quale resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
6-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 3.3.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
7-L'appello è infondato e va respinto.
Part Occorre in primo luogo rilevare che non ha censurato la sentenza di primo grado laddove ha affermato l'inammissibilità per tardività delle contestazioni mosse dall'appellante solo nella comparsa conclusionale.
Sul punto si è dunque formato il giudicato.
Con maggior precisione va considerato che a fronte dell'eccezione di estinzione del credito azionato prima dell'asserita cessione – estinzione avvenuta con compensazione di cui alla nota di credito n. E176003515 del 14/02/2017 e successivo pagamento dell'importo di € 40.226,48 -,
Part nelle note scritte e nelle memorie ex art. 183 cpc si è limitata ad effettuare una contestazione meramente generica e non specificatamente riferita alla nota di credito portata in compensazione.
Invero nella prima memoria ex art. 183 cpc ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di
Part controparte “in quanto: ha già tenuto conto dei pagamenti effettuati dal ai fini CP_1
pagina 6 di 9 della determinazione della sorte capitale residua;
non risultano ulteriori pagamenti aventi
Part efficacia liberatoria nei confronti di;
controparte non ha fornito alcun elemento volto a
dimostrare il dedotto pagamento e la relativa data di esecuzione, in quanto il non ha CP_1
prodotto alcunchè a riguardo, limitandosi a dichiarare di aver estinto il proprio debito − Come
noto, infatti, il pagamento dei crediti ceduti – ove effettuato in favore del soggetto cedente - ha
efficacia liberatoria nei confronti del cessionario solo ove tale pagamento sia stato effettuato
anteriormente alla conoscenza – da parte del debitore ceduto – dell'avvenuta cessione dei
crediti”.
Dunque la contestazione ha riguardato solo i pagamenti e non la compensazione.
Nulla l'appellante ha aggiunto nella seconda memoria ex art. 183 cpc a contestazione della compensazione di parte del credito portato dalla fattura azionata con la nota di credito n.
E176003515 del 14/02/2017.
Part Solo in sede di comparsa conclusionale ha argomentato rilevando: che non vi sono note di credito riferite alla fattura azionata, tanto che la nota di credito prodotta dal Comune è stata emessa nel febbraio 2017 mentre la fattura è stata emessa il 16 maggio 2017; il Comune aveva già usufruito di tale nota credito.
Tali ultime contestazioni sono state dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado e,
dunque, non possono essere valutate – in assenza di censura sul punto in sede di impugnazione -,
così come non possono essere tenute in considerazione le medesime e anche le ulteriori allegazioni fatte solo nel presente grado di giudizio. Vale a dire: che il documento – non costituente nota di credito - posto dal a fondamento dell'eccezione è il n. E176003515 CP_1
emesso il 14 febbraio 2017 ed è una fattura di annullamento della fattura n. E166025946, diversa da quella oggetto del giudizio e tale documento è già stato utilizzato dal per estinguere CP_1
pagina 7 di 9 (e, dunque, per non pagare) il credito portato dalla fattura annullata mediante tale documento (che si riferisce espressamente a detta fattura annullata); fattura annullata che il non ha CP_1
allegato né provato di aver pagato.
Pertanto non può che confermarsi, in quanto condivisibile la decisione di primo grado che ha ritenuto provata, in assenza in contestazione, la compensazione con la suindicata nota di credito.
8- Per completezza si fa presente che con riguardo ai pagamenti il giudice di primo grado, oltre a rilevare la non contestazione dei “versamenti puntualmente addotti ed altresì documentati dal
, ha comunque ritenuto provata la corresponsione della differenza di € 40.226,48 CP_1
spettante alla fornitrice all'esito della compensazione, avendo il prodotto i mandati di CP_1
pagamento disposti nel 2017 e le contabili rilasciate da a conferma della loro esecuzione. CP_2
Sul punto, così come sull'osservazione del primo giudice secondo cui le successive fatture emesse da Eni s.p.a. contenevano l'attestazione relativa alla regolarità dei pagamenti, nessuna censura è stata mossa in sede di impugnazione, e dunque anche per tale parte di sentenza è
intervenuto il giudicato.
9-Ne consegue che la sentenza di primo rado va confermata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014, e successive modifiche, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
10-Alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. n. 34693 del 24/11/2022), parte pagina 8 di 9 appellante va condanna al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 3.473,00, pari alla metà delle spese di lite siccome liquidate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. n. 1623/2023 del 17-
18/08/2023 del Tribunale di Verona;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali del presente giudizio d'appello che si liquidano in € 6.946,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
3- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 3.473,00 ex art. 96, comma 3 cpc.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 10 marzo 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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