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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/07/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE IMPRESE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 396 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(nata a [...] il [...]), Parte_1
residente a [...]ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso l'avv.
Rodolfo Meloni, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante contro
(p.i. e c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Curatore dott.ssa , elettivamente domiciliato presso CP_2
lo studio degli avv.ti Giampiero Tronci e Marco Piras, che lo rappresentano e difendono per procura in atti, ammesso, ai sensi dell'art. 144 T.U. spese di giustizia, al patrocinio a spese delle Stato, appellato
pagina 1 di 5 La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: precisato che l'impugnazione proposta riguardo la sentenza, oramai definitiva, nella parte in cui non ha esteso la prescrizione pronunciata per le azioni di responsabilità alla domanda risarcitoria ex art. 216 – 223 LF voglia la Corte d'appello, contrariis reiectis in accoglimento dei motivi proposti e in totale riforma della sentenza impugnata,
In via principale dichiarare l'inammissibilità della domanda attrice, oltre che, per quanto serva, la sua infondatezza per i motivi dispiegati nell'atto di appello e in quelli del giudizio di primo grado.
In subordine: dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice stante la sussistenza del ne bis in idem con riferimento alla sentenza penale non definitiva emessa dal Tribunale di Cagliari.
In via di ulteriore subordine: dichiarare estesa all'azione ex artt 216
1c LF e 185 cp proposta dall'appellante la prescrizione applicata dal primo giudice alle azioni ex artt 2392 – 2394 cc e, comunque, dichiarare prescritta per le ragioni esposte nei motivi proposti tale azione, comunque, esercitata nel presente giudizio.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio di cui si chiede la distrazione.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello dichiarare inammissibile, ovvero comunque, nel merito, rigettare, l'avverso gravame.
Con conferma, quindi, della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del giudizio.
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Ai sensi dell'art. 146 l. fall., il convenne in Controparte_1
giudizio davanti alla Sezione imprese del Tribunale di Cagliari gli ex amministratori (tra cui e sindaci della società al fine Parte_1
di ottenere il risarcimento del danno derivante da atti di mala gestio.
Con sentenza definitiva n. 2262 (pubblicata il 3 ottobre 2023), il Tribunale respinse la domanda nei confronti di due dei tre sindaci della società.
Con la stessa sentenza (in quella parte, però, non definitiva) il Tribunale rimise la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio nei confronti, tra gli altri, di Parte_1
Pur avendo accertato la prescrizione dell'azione sociale e dell'azione dei creditori con riguardo all'ordinario termine quinquennale (§§ 13 e 14), il
Tribunale ritenne che, quanto alla posizione dell'ex amministratrice, vi fosse necessità di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, e dunque l'eventuale applicazione del termine lungo di prescrizione (§ 36), con conseguente istruzione della causa per i relativi accertamenti.
All'udienza 13 ottobre 2023, fissata dal Collegio con separata ordinanza per la comparizione dei procuratori davanti al giudice istruttore, il difensore della
MP fece riserva di impugnazione della sentenza.
*
Con atto di citazione notificato il 22 novembre 2023, la MP ha impugnato la sentenza, dolendosi del rigetto dell'eccezione di nullità, inammissibilità e prescrizione da ella sollevata in relazione alla domanda risarcitoria proposta dal e ha formulato le domande Controparte_1
sopra trascritte.
Il ha resistito nel merito, eccependo, però, preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione, stante la riserva di appello formulata dalla pagina 3 di 5 MP alla prima udienza successiva alla pubblicazione della sentenza non definitiva.
Con le note del 16 aprile 2025, l'appellante ha inteso precisare che
l'impugnazione proposta riguarda[va] la sentenza, oramai definitiva, nella parte in cui non [aveva] esteso la prescrizione pronunciata per le azioni di responsabilità alla domanda risarcitoria ex art. 216 – 223 LF e [ha] conferma[to] le conclusioni assunte con l'atto di appello.
* * *
2. L'impugnazione è inammissibile.
La natura non definitiva della sentenza oggetto di appello immediato è pacifica tra le parti e discende dalla esplicita qualificazione in tal senso operata dal Tribunale (cfr. Cass. s.u. 10242/2021) e dal fatto che, con separata ordinanza, questo disposto per l'ulteriore istruzione della causa.
Tanto precisato deve richiamarsi l'insegnamento per cui l'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile (Cass., 21 maggio 2024, n. 14113).
Conseguentemente, nessuna delle domande proposte può essere conosciuta dal giudice superiore, proprio perché proposte con un'impugnazione inammissibile.
*
3. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali.
Sullo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi introduttiva, studio e di decisione.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pagina 4 di 5 pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
contro la sentenza non definitiva n. 2262/2023 Parte_1
del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., ordinando che il pagamento avvenga a favore dell'Erario;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 11 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE IMPRESE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 396 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(nata a [...] il [...]), Parte_1
residente a [...]ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso l'avv.
Rodolfo Meloni, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante contro
(p.i. e c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Curatore dott.ssa , elettivamente domiciliato presso CP_2
lo studio degli avv.ti Giampiero Tronci e Marco Piras, che lo rappresentano e difendono per procura in atti, ammesso, ai sensi dell'art. 144 T.U. spese di giustizia, al patrocinio a spese delle Stato, appellato
pagina 1 di 5 La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: precisato che l'impugnazione proposta riguardo la sentenza, oramai definitiva, nella parte in cui non ha esteso la prescrizione pronunciata per le azioni di responsabilità alla domanda risarcitoria ex art. 216 – 223 LF voglia la Corte d'appello, contrariis reiectis in accoglimento dei motivi proposti e in totale riforma della sentenza impugnata,
In via principale dichiarare l'inammissibilità della domanda attrice, oltre che, per quanto serva, la sua infondatezza per i motivi dispiegati nell'atto di appello e in quelli del giudizio di primo grado.
In subordine: dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice stante la sussistenza del ne bis in idem con riferimento alla sentenza penale non definitiva emessa dal Tribunale di Cagliari.
In via di ulteriore subordine: dichiarare estesa all'azione ex artt 216
1c LF e 185 cp proposta dall'appellante la prescrizione applicata dal primo giudice alle azioni ex artt 2392 – 2394 cc e, comunque, dichiarare prescritta per le ragioni esposte nei motivi proposti tale azione, comunque, esercitata nel presente giudizio.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio di cui si chiede la distrazione.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello dichiarare inammissibile, ovvero comunque, nel merito, rigettare, l'avverso gravame.
Con conferma, quindi, della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del giudizio.
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Ai sensi dell'art. 146 l. fall., il convenne in Controparte_1
giudizio davanti alla Sezione imprese del Tribunale di Cagliari gli ex amministratori (tra cui e sindaci della società al fine Parte_1
di ottenere il risarcimento del danno derivante da atti di mala gestio.
Con sentenza definitiva n. 2262 (pubblicata il 3 ottobre 2023), il Tribunale respinse la domanda nei confronti di due dei tre sindaci della società.
Con la stessa sentenza (in quella parte, però, non definitiva) il Tribunale rimise la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio nei confronti, tra gli altri, di Parte_1
Pur avendo accertato la prescrizione dell'azione sociale e dell'azione dei creditori con riguardo all'ordinario termine quinquennale (§§ 13 e 14), il
Tribunale ritenne che, quanto alla posizione dell'ex amministratrice, vi fosse necessità di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, e dunque l'eventuale applicazione del termine lungo di prescrizione (§ 36), con conseguente istruzione della causa per i relativi accertamenti.
All'udienza 13 ottobre 2023, fissata dal Collegio con separata ordinanza per la comparizione dei procuratori davanti al giudice istruttore, il difensore della
MP fece riserva di impugnazione della sentenza.
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Con atto di citazione notificato il 22 novembre 2023, la MP ha impugnato la sentenza, dolendosi del rigetto dell'eccezione di nullità, inammissibilità e prescrizione da ella sollevata in relazione alla domanda risarcitoria proposta dal e ha formulato le domande Controparte_1
sopra trascritte.
Il ha resistito nel merito, eccependo, però, preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione, stante la riserva di appello formulata dalla pagina 3 di 5 MP alla prima udienza successiva alla pubblicazione della sentenza non definitiva.
Con le note del 16 aprile 2025, l'appellante ha inteso precisare che
l'impugnazione proposta riguarda[va] la sentenza, oramai definitiva, nella parte in cui non [aveva] esteso la prescrizione pronunciata per le azioni di responsabilità alla domanda risarcitoria ex art. 216 – 223 LF e [ha] conferma[to] le conclusioni assunte con l'atto di appello.
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2. L'impugnazione è inammissibile.
La natura non definitiva della sentenza oggetto di appello immediato è pacifica tra le parti e discende dalla esplicita qualificazione in tal senso operata dal Tribunale (cfr. Cass. s.u. 10242/2021) e dal fatto che, con separata ordinanza, questo disposto per l'ulteriore istruzione della causa.
Tanto precisato deve richiamarsi l'insegnamento per cui l'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile (Cass., 21 maggio 2024, n. 14113).
Conseguentemente, nessuna delle domande proposte può essere conosciuta dal giudice superiore, proprio perché proposte con un'impugnazione inammissibile.
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3. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali.
Sullo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi introduttiva, studio e di decisione.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pagina 4 di 5 pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
contro la sentenza non definitiva n. 2262/2023 Parte_1
del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., ordinando che il pagamento avvenga a favore dell'Erario;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 11 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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