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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 8049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8049 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1059/2024 cui sono riuniti i nn 1060/2024,
1061/2024
TRA
difese dall'avv. LAURI Parte_1 Parte_2 Parte_3
FRANCESCO;
RICORRENTI
E
; Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati in data 24/01/24, successivamente riuniti, le ricorrenti in epigrafe espongono di aver lavorato per la convenuta nei seguenti periodi:
dal 03.06.2021 al 01.09.2023 Pt_1
dal 03.11.2020 al 05.09.2023 Pt_2
dal 21.02.2020 al 05.09.2023 Pt_3
Espongono di essere state inquadrate nel 1° livello (operaio) del CCNL applicato in azienda (Pelletteria Piccola Industria).
Espongono che, pur essendo formalmente assunte con contratto di lavoro con orario part-time, e retribuite come da buste paga, per tutta la durata del rapporto avevano svolto una prestazione lavorativa in regime di full-time, osservando il seguente orario di lavoro: dalle ore 08.30 alle ore 17.10
(con mezz'ora di pausa per il pranzo dalle ore 13.00 alle ore 13.30) per cinque giorni settimanali, ovvero dal lunedì al venerdì.
Espongono che nel periodo dal 12.06.2023 al 05.09.2023 venivano collocate in CIG, continuando a prestare regolarmente la propria attività lavorativa con le medesime mansioni ed osservando lo stesso orario.
Espongono di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzione per il
1 mese di Luglio e Agosto 2023 e che, per il mese di Giugno 2023, ricevevano soltanto un acconto quantificato come nei rispettivi ricorsi, mentre nulla percepivano a titolo di rateo mensile tredicesima 2023.
Lamentano la mancata corresponsione del TFR.
Tanto premesso, chiedevano: per : Pt_1
«previo accertamento delle somme spettanti alla ricorrente in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta in regime di full-time e dell'inquadramento rivendicato e, comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la società (P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., sig. nato a [...] il [...] CP_2 ed ivi residente a[...], con sede legale in
Napoli alla via Nuova delle Brecce n. 214, al pagamento della complessiva somma di Euro 20.929,49, di cui € 2.773,69 a titolo di TFR, o altra somma maggiore o minore che vorrà esso sig. Giudice determinare anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c»; per : Pt_2
«previo accertamento delle somme spettanti alla ricorrente in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta in regime di full-time e dell'inquadramento rivendicato e, comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la società (P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., sig. nato a [...] il [...] CP_2 ed ivi residente a[...], con sede legale in
Napoli alla via Nuova delle Brecce n. 214, al pagamento della complessiva somma di Euro 27.861,05, di cui € 3.521,32 a titolo di TFR, o altra somma maggiore o minore che vorrà esso sig. Giudice determinare anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c»; per Pt_3
«previo accertamento delle somme spettanti alla ricorrente in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta in regime di orario full-time e dell'inquadramento rivendicato e, comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la società (P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
2 persona del legale rappresentante p.t., sig. nato a [...] il CP_2
02.12.1993 ed ivi residente a[...], con sede legale in Napoli alla via Nuova delle Brecce n. 214, al pagamento della complessiva somma di Euro 33.152,04 di cui € 4.487,13 a titolo di TFR, o altra somma maggiore o minore che vorrà esso sig. Giudice determinare anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c».
La convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
I ricorsi sono fondati.
In ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., va osservato che sull'attore grava la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale (EDR, scatti di anzianità, r.o.l., maggiorazioni per lavoro straordinario con le aliquote stabilite dal ccnl, etc.). Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto, tra cui principalmente il pagamento di una retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore. Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste,
l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del
22/12/2009).
Tanto premesso, si riporta di seguito il contenuto dell'istruttoria
3 testimoniale:
La teste ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R.: «Ho lavorato per la convenuta dal 2021 al 2023».
: «Sono in causa con la società convenuta e il giudizio è tuttora CP_3 pendente».
A.D.R.: «Io e e abbiamo lavorato Parte_1 Parte_2 Parte_3 assieme presso la pelletteria gestita dalla convenuta».
: «Le ricorrenti, sebbene formalmente risultassero in part time, CP_3 lavoravano per otto ore al giorno per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì. L'orario andava dalle 8,30 alle 17 con mezz'ora di pausa. Io risultavo regolarmente inquadrata full time ed osservavo lo stesso orario delle ricorrenti».
A.D.R.: «Io ero macchinista, lavoravo, cioè, alla macchina per cucire.
e erano addette all'incollaggio delle parti Parte_1 Parte_3 dei portafogli, era giuntore lavorava, cioè, ai fili. Io Parte_4 cucivo e lei rifiniva i punti sul portafoglio finito».
A.D.R.: «io e le ricorrenti la voravamo nel medesimo ambiente, si trattava di un capannone se non erro in via Nuova delle Brecce Napoli quartiere
Barra».
A.D.R.: «Io terminai di lavorare, se non sbaglio, verso inizio luglio 2023.
Seppi infatti che eravamo state collocate in Cassa Integrazione e decisi di andare via. Le ricorrenti rimasero anche dopo per un paio di mesi se non erro».
La sentenza resa tra la teste e la società convenuta, n. 4964 del 19/06/25,
è stata depositata dalla difesa delle ricorrenti.
Dalla stessa si evince che le ricorrenti e furono sentite come Pt_1 Pt_3 testi in quel giudizio, confermando la ricostruzione fornita dalla CP_4 in questa sede. Dalle stesse emerge che le lavoratrici hanno sempre osservato un orario a tempo pieno dalle 8.30 alle 17.00 con mezz'ora di spacco, dal lunedì al venerdì, per un totale di 40 ore settimanali e che nulla cambiò durante il periodo di formale collocazione in CIG.
Pur dovendosi tenere conto dell'interesse comune che lega le quattro lavoratrici, deve altresì tenersi conto, in primo luogo, della contumacia della società convenuta, in secondo luogo, delle garanzie penali che assistono il dovere di testimoniare, infine della pressoché piena concordanza delle versioni fornite nelle rispettive istruttorie testimoniali.
Ma rilievo assorbente ha la considerazione secondo cui nella specie sarebbe stato onere del datore di lavoro quello di provare il rispetto del tempo parziale: ancora una volta, infatti, deve richiamarsi la distribuzione
4 dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Parametro base di riferimento è costituito dall'orario di lavoro stabilito dalla legge (o dal contratto) con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno. Secondo quanto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare, infatti, il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto "part-time", nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed
è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5518 del
18/03/2004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2033 del 23/02/2000).
Ne consegue che nella specie deve farsi riferimento all'ordinario orario di lavoro a tempo pieno.
Per la quantificazione delle somme dovute, essendo pacifica la retribuzione percepita sulla base delle buste paga, i conteggi elaborati dalli ricorrenti possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili.
La parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore di della somma di € 20929,49, di Parte_1 cui € 2773,69 a titolo di TFR;
al pagamento in favore di , della somma di € 27861,05, di cui € Parte_2
3521,32 a titolo di TFR;
al pagamento in favore di della somma di € 33152,04 di cui € Parte_3
4487,13 a a titolo di TFR.
Su tali somme, ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c., vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna la società convenuta: al pagamento in favore di della somma di € 20929,49, di Parte_1 cui € 2773,69 a titolo di TFR, oltre rivalutazione secondo indice Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
al pagamento in favore di , della somma di € 27861,05, di cui € Parte_2
3521,32 a titolo di TFR, oltre rivalutazione secondo indice Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
al pagamento in favore di della somma di € 33152,04 di cui € Parte_3
4487,13 a a titolo di TFR, oltre rivalutazione secondo indice Istat e
5 interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7406,40, oltre 15% per spese generali IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 06/11/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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