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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 140/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
e vertente
TRA
tra
), in persona del l.r.p.t.- e Parte_1 P.IVA_1
per essa in persona del l.r.p.t., (P.I.. , Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' Avv.to Fabio Forino, ), in C.F._1
virtù di procura in atti, preso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
e ); Controparte_1 P.IVA_3
APPELLATA NON COSTITUITA
nonché
); Controparte_2 C.F._2
APPELLATO NON COSTITUITO
nonché
(P.I. ); Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3308/2024 del 02/12/2024 del
Tribunale di Nola
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Nola n.3308/2024, pubblicata il
02.09.2024, con la quale, a seguito dell'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del d.i. n. 2107/2011, era stata rigettata la domanda di accertamento negativo del credito e compensate tutte le spese di giudizio.
Gli appellati non si costituivano, restando contumaci in grado di appello.
Alla prima udienza di trattazione innanzi all'istruttore, tenutasi il 10.09.2025,
nessuno è comparso e l'istruttore ha rinviato, ai sensi degli artt. 309 e 350 bis
c.p.c., la causa innanzi al Collegio all'udienza del 24.09.2025.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione al difensore della parte costituita, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente, si dà atto che per mero errore materiale il verbale di udienza reca un'errata composizione del Collegio, con l'indicazione della dott.ssa
2 in luogo della dott.ssa Rosaria Morrone che ha Persona_1
effettivamente composto il collegio decidente.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2011, è
applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 29/09/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 140/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
e vertente
TRA
tra
), in persona del l.r.p.t.- e Parte_1 P.IVA_1
per essa in persona del l.r.p.t., (P.I.. , Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' Avv.to Fabio Forino, ), in C.F._1
virtù di procura in atti, preso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
e ); Controparte_1 P.IVA_3
APPELLATA NON COSTITUITA
nonché
); Controparte_2 C.F._2
APPELLATO NON COSTITUITO
nonché
(P.I. ); Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3308/2024 del 02/12/2024 del
Tribunale di Nola
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Nola n.3308/2024, pubblicata il
02.09.2024, con la quale, a seguito dell'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del d.i. n. 2107/2011, era stata rigettata la domanda di accertamento negativo del credito e compensate tutte le spese di giudizio.
Gli appellati non si costituivano, restando contumaci in grado di appello.
Alla prima udienza di trattazione innanzi all'istruttore, tenutasi il 10.09.2025,
nessuno è comparso e l'istruttore ha rinviato, ai sensi degli artt. 309 e 350 bis
c.p.c., la causa innanzi al Collegio all'udienza del 24.09.2025.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione al difensore della parte costituita, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente, si dà atto che per mero errore materiale il verbale di udienza reca un'errata composizione del Collegio, con l'indicazione della dott.ssa
2 in luogo della dott.ssa Rosaria Morrone che ha Persona_1
effettivamente composto il collegio decidente.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2011, è
applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 29/09/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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