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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 555/2024 rg tra
in persona dell'Amministratore p.t. Parte_1 Parte_2
elett.te dom.in Napoli al C.so S.Giovanni a Ted. n.849 , presso lo studio dell'Avv.Gennaro Rosa, e dell'Avv.Donato Rosa che lo rapp. e dif. congiuntamente e/o disgiuntamente in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
- Appellante
e
, quale esercente la responsabilità Controparte_1 C.F._1
genitoriale sul figlio minore , nato C.F.: ed Persona_1 C.F._2
elett.te dom.ta in Napoli alla via Villa Bisignano I° Traversa 58, presso lo studio dell'avv.
Maria Grazia Esposito, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione
- Appellato
Oggetto : appello avverso la sentenza del giudice di pace di Barra n. 5386/2023
Conclusioni : le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 25.02.2025
SENTENZA 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il in persona Parte_1 dell'Amministratore proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di BARRA n. 5386/2023 deducendo quanto segue :
- nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Controparte_1
minore , con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi al Giudice Persona_1
di Pace di Barra il , per sentirlo Controparte_2
condannare al risarcimento dei danni per le lesioni riportate dal minore nel sinistro verificatosi in data 21/05/14 alle ore 20.30 circa, in Napoli alla all'interno Parte_1 dell'androne dell'edificio Via Figurelle n.25 Is. 5, a seguito di una caduta per “una macchia d'acqua” ove veniva ammessa ed espletata prova per testi, nonché CTU medica.
-Il Giudice di Pace di Barra Dott.ssa Fiorenza con la sentenza n.4951/17
N.R.G.4216/2016 così provvedeva : “ dichiara la contumacia del Controparte_3
,in persona dell'amministratore p.t. e la sua esclusiva responsabilità nella
[...] produzione del sinistro de quo per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di
, nella spiegata qualità, della somma di €.5.000,00 all'attualità oltre Controparte_1
interressi come indicati in motivazione nonché al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €.2.450,00 di cui €.540,00 per esborsi(ivi compresi quelli di CTU), €.1.910,00 per competenze oltre il rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge con attribuzione in favore dell'Avv.Luigi Esposito che ha dichiarato di averne fatto anticipo”;
-con atto di appello, ritualmente notificato, il suddetto impugnava la Parte_1
sentenza del GDP di Barra n.4951/17 N.R.G. 4216/16 Dott.ssa Fiorenza, eccependo la nullità e/o l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione e conseguentemente eccepiva la errata dichiarazione di contumacia del in aperta violazione del principio Parte_1
di difesa e del contraddittorio tra le parti;
- con la sentenza pubblicata il 15/05/2020 n.3475/2020 N.R.G. 12878/18, il Tribunale di
Napoli così provvedeva:
a)dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione del giudizio di I° grado e di tutti gli atti successivi , compresa la sentenza impugnata;
B)rimette gli atti al primo giudice dinanzi al quale la causa verrà riassunta
SENTENZA 2 nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
C) Condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di €.1.592,00, di cui €.174,00 per spese ed €.1.418,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge con attribuzione all'Avv.Gennaro Rosa;
-Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 11/09/2020 la parte attrice riassumeva il giudizio dinanzi al GDP di Barra e la causa veniva Controparte_1
assegnata al GDP Dott.ssa Santaniello e si costituiva il Controparte_4
che impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto, ove veniva ammessa ed espletata
[...]
prova per test;
Il Giudice di Pace di Barra Dott.ssa Santaniello con la sentenza n.5386/2023
N.R.G.11435/2020 così provvedeva : A)“ dichiara la esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa a carico del;
Controparte_4 CP_5
B) conseguentemente condanna il ,in persona dell'Amm. Controparte_4
, al pagamento in favore della istante, a titolo di risarcimento danni della complessiva somma di €.5.000,00, come da motivazione, oltre interessi nella misura del 2% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza,oltre interessi al tasso legale da tale data al soddisfo”. C)Condanna altresì la convenuta al pagamento delle competenze di giudizio, in favore del proc.re dell'attore dichiaratosi anticipatario, e quantificate in complessivi
€.2.000,00, di cui €.180,00 per esborsi, IVA e CPA come per legge ,oltre le spese forfettarie nella misura del 15% ex D.M.10/3/2014 n.55”. Sentenza esecutiva ex lege.”;
- la sentenza n.5386/2023 è stata emessa in violazione di legge ed è priva e/o carente
,insufficiente nella motivazione ed è comunque errata;
- la sentenza n.5386/2023 è stata emessa in violazione del principio della difesa e del contraddittorio avendo posto a base della decisione la ctu dichiarata nulla dal Tribunale in sede di appello con la sentenza n.3475/2020.
Tanto premesso domandava “dichiarare ammissibile ed accogliere il presente gravame
e per l'effetto, per gli indicati motivi: riformare la sentenza impugnata e quindi dichiarare il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata e non provata nell'an e quantum debeatur , così come proposta “ con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio .
SENTENZA 3 Con comparsa di costituzione si costituiva la quale contestava i fatti Controparte_1
posti a fondamento dell'appello chiedendone il rigetto con vittoria dispese di lite .
La causa era rinviata per la decisione ex art 352 cp.c. disponendo la trattazione dell'udienza e con ordinanza del 13.03.2025 era riservata in decisione
Ciò posto, il Tribunale acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio e l'ammissibilità, accoglie appello in quanto fondato.
Sul punto, mette conto evidenziare in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. , cui va ricondotta la fattispecie in esame, gli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità ( cfr. da ultimo Cass. n. 18075/18), i seguenti principi di diritto che hanno stigmatizzato i seguenti principi di diritto : a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere».
Sotto quest'ultimo profilo, si è, peraltro, precisato “che l'imprevedibilità –idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità –deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo,
SENTENZA 4 necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati”. Sicché, “può rilevarsi come l'oggettiva imprevedibilità si esaurisca nel tempo: una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, comporta che la modifica finisca con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come in effetti modificata anche dall'evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva”.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, dunque, il custode può liberarsi dalla responsabilità ascrittale dimostrando che l'evento è determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode ( cfr. Cass. n. 4963/2019).
Va esclusa, dunque, la responsabilità del custode laddove sia accertato che la presenza di una sostanza viscida e incolore sia fresca e il fatto che la stessa si sia appena formata non abbia consentito al responsabile custode dell'area, preposto alla sua manutenzione, di porvi in alcun modo rimedio tempestivamente.
In sintesi, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso di causalità tra il danno subito e il
"dinamismo" della cosa, mentre grava sul custode la prova liberatoria del fortuito, e va evidenziato come la condotta del terzo che abbia reso la cosa pericolosa rientra tra i casi di prova liberatoria, ossia integra il caso fortuito quando, data l'immediatezza del danno rispetto alla condotta del terzo, il custode non ha avuto possibilità di intervenire ed impedire il pregiudizio.
In sostanza, la dimostrazione che il liquido potenzialmente pericoloso è stato versato da terzi e che non è stato possibile intervenire tempestivamente per eliminarlo grava sul custode, in quanto costituisce oggetto della prova liberatoria ( cfr. Cass. Civ. n. 7361 del
15 marzo 2019).
SENTENZA 5 Tanto premesso e in applicazione dei suddetti principi anche alla luce della prova testimoniale espletata e la scarsa documentazione prodotta in giudizio, il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ritiene non sussistente la responsabilità del appellante ex art 2051 c.c. per i danni riportati da Parte_1 Per_1
, non essendo sufficientemente provato dall'appellata, su cui gravava l'onere
[...]
probatorio, il fatto storico su cui si fonda la pretesa risarcitoria e dunque che i danni subiti siano causalmente riconducibile al res in custodia del . Parte_1
Ed invero, l'unico testimone escusso, nel giudizio n. Testimone_1
11435/2020, ha reso dichiarazioni assai imprecise in merito alla data del sinistro, al luogo dove si è verificato, indicando genericamente come luogo dell'incidente Barra e un condominio situato, senza specificarne il civico, alla . Anche in merito Parte_1
presenza di una “ macchia d'acqua” non “ visibile “, non dichiara alcunchè in merito all'esistenza di un liquido e alla sua consistenza .
Infine, alcun elemento è emerso in sede di istruttoria quanto alle modalità in cui si è verificato il sinistro.
Quanto innanzi evidenziato, a fronte delle contestazioni specifiche formulate sul punto dal appellante portano a ritenere fondato l'appello e come tale meritevole di Parte_1
accoglimento, stante infondatezza della domanda risarcitoria spiegata nell'interesse di nella suindicata qualità. Controparte_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona dell'Amministratore p.t , ogni Parte_1
altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n.5386/2023 emessa dal giudice di pace Santaniello Ciro, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
nella suindicata qualità ;
- condanna nella suindicata qualità al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del doppio grado di giudizio in favore di in persona Parte_1
SENTENZA 6 dell'Amministratore p.t che liquida complessivamente in € 3000,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge
Napoli, 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 7
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 555/2024 rg tra
in persona dell'Amministratore p.t. Parte_1 Parte_2
elett.te dom.in Napoli al C.so S.Giovanni a Ted. n.849 , presso lo studio dell'Avv.Gennaro Rosa, e dell'Avv.Donato Rosa che lo rapp. e dif. congiuntamente e/o disgiuntamente in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
- Appellante
e
, quale esercente la responsabilità Controparte_1 C.F._1
genitoriale sul figlio minore , nato C.F.: ed Persona_1 C.F._2
elett.te dom.ta in Napoli alla via Villa Bisignano I° Traversa 58, presso lo studio dell'avv.
Maria Grazia Esposito, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione
- Appellato
Oggetto : appello avverso la sentenza del giudice di pace di Barra n. 5386/2023
Conclusioni : le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 25.02.2025
SENTENZA 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il in persona Parte_1 dell'Amministratore proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di BARRA n. 5386/2023 deducendo quanto segue :
- nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Controparte_1
minore , con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi al Giudice Persona_1
di Pace di Barra il , per sentirlo Controparte_2
condannare al risarcimento dei danni per le lesioni riportate dal minore nel sinistro verificatosi in data 21/05/14 alle ore 20.30 circa, in Napoli alla all'interno Parte_1 dell'androne dell'edificio Via Figurelle n.25 Is. 5, a seguito di una caduta per “una macchia d'acqua” ove veniva ammessa ed espletata prova per testi, nonché CTU medica.
-Il Giudice di Pace di Barra Dott.ssa Fiorenza con la sentenza n.4951/17
N.R.G.4216/2016 così provvedeva : “ dichiara la contumacia del Controparte_3
,in persona dell'amministratore p.t. e la sua esclusiva responsabilità nella
[...] produzione del sinistro de quo per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di
, nella spiegata qualità, della somma di €.5.000,00 all'attualità oltre Controparte_1
interressi come indicati in motivazione nonché al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €.2.450,00 di cui €.540,00 per esborsi(ivi compresi quelli di CTU), €.1.910,00 per competenze oltre il rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge con attribuzione in favore dell'Avv.Luigi Esposito che ha dichiarato di averne fatto anticipo”;
-con atto di appello, ritualmente notificato, il suddetto impugnava la Parte_1
sentenza del GDP di Barra n.4951/17 N.R.G. 4216/16 Dott.ssa Fiorenza, eccependo la nullità e/o l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione e conseguentemente eccepiva la errata dichiarazione di contumacia del in aperta violazione del principio Parte_1
di difesa e del contraddittorio tra le parti;
- con la sentenza pubblicata il 15/05/2020 n.3475/2020 N.R.G. 12878/18, il Tribunale di
Napoli così provvedeva:
a)dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione del giudizio di I° grado e di tutti gli atti successivi , compresa la sentenza impugnata;
B)rimette gli atti al primo giudice dinanzi al quale la causa verrà riassunta
SENTENZA 2 nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
C) Condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di €.1.592,00, di cui €.174,00 per spese ed €.1.418,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge con attribuzione all'Avv.Gennaro Rosa;
-Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 11/09/2020 la parte attrice riassumeva il giudizio dinanzi al GDP di Barra e la causa veniva Controparte_1
assegnata al GDP Dott.ssa Santaniello e si costituiva il Controparte_4
che impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto, ove veniva ammessa ed espletata
[...]
prova per test;
Il Giudice di Pace di Barra Dott.ssa Santaniello con la sentenza n.5386/2023
N.R.G.11435/2020 così provvedeva : A)“ dichiara la esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa a carico del;
Controparte_4 CP_5
B) conseguentemente condanna il ,in persona dell'Amm. Controparte_4
, al pagamento in favore della istante, a titolo di risarcimento danni della complessiva somma di €.5.000,00, come da motivazione, oltre interessi nella misura del 2% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza,oltre interessi al tasso legale da tale data al soddisfo”. C)Condanna altresì la convenuta al pagamento delle competenze di giudizio, in favore del proc.re dell'attore dichiaratosi anticipatario, e quantificate in complessivi
€.2.000,00, di cui €.180,00 per esborsi, IVA e CPA come per legge ,oltre le spese forfettarie nella misura del 15% ex D.M.10/3/2014 n.55”. Sentenza esecutiva ex lege.”;
- la sentenza n.5386/2023 è stata emessa in violazione di legge ed è priva e/o carente
,insufficiente nella motivazione ed è comunque errata;
- la sentenza n.5386/2023 è stata emessa in violazione del principio della difesa e del contraddittorio avendo posto a base della decisione la ctu dichiarata nulla dal Tribunale in sede di appello con la sentenza n.3475/2020.
Tanto premesso domandava “dichiarare ammissibile ed accogliere il presente gravame
e per l'effetto, per gli indicati motivi: riformare la sentenza impugnata e quindi dichiarare il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata e non provata nell'an e quantum debeatur , così come proposta “ con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio .
SENTENZA 3 Con comparsa di costituzione si costituiva la quale contestava i fatti Controparte_1
posti a fondamento dell'appello chiedendone il rigetto con vittoria dispese di lite .
La causa era rinviata per la decisione ex art 352 cp.c. disponendo la trattazione dell'udienza e con ordinanza del 13.03.2025 era riservata in decisione
Ciò posto, il Tribunale acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio e l'ammissibilità, accoglie appello in quanto fondato.
Sul punto, mette conto evidenziare in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. , cui va ricondotta la fattispecie in esame, gli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità ( cfr. da ultimo Cass. n. 18075/18), i seguenti principi di diritto che hanno stigmatizzato i seguenti principi di diritto : a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere».
Sotto quest'ultimo profilo, si è, peraltro, precisato “che l'imprevedibilità –idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità –deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo,
SENTENZA 4 necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati”. Sicché, “può rilevarsi come l'oggettiva imprevedibilità si esaurisca nel tempo: una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, comporta che la modifica finisca con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come in effetti modificata anche dall'evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva”.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, dunque, il custode può liberarsi dalla responsabilità ascrittale dimostrando che l'evento è determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode ( cfr. Cass. n. 4963/2019).
Va esclusa, dunque, la responsabilità del custode laddove sia accertato che la presenza di una sostanza viscida e incolore sia fresca e il fatto che la stessa si sia appena formata non abbia consentito al responsabile custode dell'area, preposto alla sua manutenzione, di porvi in alcun modo rimedio tempestivamente.
In sintesi, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso di causalità tra il danno subito e il
"dinamismo" della cosa, mentre grava sul custode la prova liberatoria del fortuito, e va evidenziato come la condotta del terzo che abbia reso la cosa pericolosa rientra tra i casi di prova liberatoria, ossia integra il caso fortuito quando, data l'immediatezza del danno rispetto alla condotta del terzo, il custode non ha avuto possibilità di intervenire ed impedire il pregiudizio.
In sostanza, la dimostrazione che il liquido potenzialmente pericoloso è stato versato da terzi e che non è stato possibile intervenire tempestivamente per eliminarlo grava sul custode, in quanto costituisce oggetto della prova liberatoria ( cfr. Cass. Civ. n. 7361 del
15 marzo 2019).
SENTENZA 5 Tanto premesso e in applicazione dei suddetti principi anche alla luce della prova testimoniale espletata e la scarsa documentazione prodotta in giudizio, il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ritiene non sussistente la responsabilità del appellante ex art 2051 c.c. per i danni riportati da Parte_1 Per_1
, non essendo sufficientemente provato dall'appellata, su cui gravava l'onere
[...]
probatorio, il fatto storico su cui si fonda la pretesa risarcitoria e dunque che i danni subiti siano causalmente riconducibile al res in custodia del . Parte_1
Ed invero, l'unico testimone escusso, nel giudizio n. Testimone_1
11435/2020, ha reso dichiarazioni assai imprecise in merito alla data del sinistro, al luogo dove si è verificato, indicando genericamente come luogo dell'incidente Barra e un condominio situato, senza specificarne il civico, alla . Anche in merito Parte_1
presenza di una “ macchia d'acqua” non “ visibile “, non dichiara alcunchè in merito all'esistenza di un liquido e alla sua consistenza .
Infine, alcun elemento è emerso in sede di istruttoria quanto alle modalità in cui si è verificato il sinistro.
Quanto innanzi evidenziato, a fronte delle contestazioni specifiche formulate sul punto dal appellante portano a ritenere fondato l'appello e come tale meritevole di Parte_1
accoglimento, stante infondatezza della domanda risarcitoria spiegata nell'interesse di nella suindicata qualità. Controparte_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona dell'Amministratore p.t , ogni Parte_1
altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n.5386/2023 emessa dal giudice di pace Santaniello Ciro, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
nella suindicata qualità ;
- condanna nella suindicata qualità al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del doppio grado di giudizio in favore di in persona Parte_1
SENTENZA 6 dell'Amministratore p.t che liquida complessivamente in € 3000,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge
Napoli, 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 7